11/04/2005

USI CIVICI, IL RUOLO DELLA REGIONE BASILICATA

04/11/2005 14.18.49
[Basilicata]

(AGR) - Recentemente sulla stampa locale - rende noto l’Ufficio Capitale Terra di Matera del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Economia montana della Regione Basilicata - sono state riportate notizie divulgate da parte di un Comitato cittadino denominato Cauc (Comitato per l’accertamento degli Usi civici), inerenti la problematica legata agli Usi civici. In particolare esse riguardano la fondatezza o meno delle richieste dei Comuni circa il pagamento dei canoni imposti sui terreni demaniali di Uso Civico, che furono assegnati ai cittadini con i vari istituti previsti dalla legge. Il Comitato – prosegue la nota dell’Ufficio Capitale Terra - ha fatto riferimento alla legge regionale 57 del 2000 chiamando in causa la Regione per un eventuale intervento a livello legislativo atto a fare chiarezza circa le richieste dei Comuni. Inoltre il predetto Comitato ha proposto di coinvolgere un “pool di esperti esterni” per catalogare la diversa casistica riscontrabile nei comuni lucani e per comprendere meglio l’origine dei canoni imposti su tali terreni. Premesso quanto sopra, si chiarisce che la legge regionale 57 del 2000 e la successiva modifica (legge regionale 25 del 2002), non fanno alcun riferimento alla riscossione dei canoni, da parte dei Comuni, in quanto la Regione, per legge, è solo ed esclusivamente l’autorità preposta alla tutela del vincolo di Uso Civico e alle operazioni di accertamento e sistemazione demaniale sul residuo demanio; operazioni da svolgersi tramite incarico a periti demaniali, unico strumento operativo previsto dalla legge. Con la legislazione la Regione ha inteso disciplinare le modalità di affrancazioni dei predetti canoni, in quanto il capitale che deriva da tale operazione, deve necessariamente essere investito nel residuo demanio in possesso del Comune o in opere di generale interesse della collettività residente nel Comune stesso. La riscossione dei canoni correnti, è attività di stretta competenza delle Amministrazioni Comunali, non attiene alla sistemazione demaniale e non implica necessariamente l’uso dei periti demaniali. Resta da dire che tutte le altre operazioni disciplinate dalla legge regionale 57 del 2000, (sdemanializzazione, alienazione, concessioni, legittimazione), sono rigorosamente applicate in modo uniforme ed univocamente da parte della Regione. Si ribadisce, pertanto, che la Regione Basilicata per gran parte è estranea ai problemi sollevati dal suddetto Comitato e le leggi regionali 57/2000 e25 del 2002 sugli Usi Civici sono pienamente esaustive rispetto alle competenze attribuite alle Regioni con il d.c.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 66 , inerente la sistemazione demaniale. La materia Usi civici, è di difficile studio ed affonda le sue radici nell’antichità: un approccio semplicistico, o parziale, non può che generare confusione ed erronee interpretazioni.
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