9/20/2008

LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 19-08-1996 - REGIONE VENETO

Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 26 
"Disciplina delle Regole, delle Proprietà collettive dell’Altopiano di Asiago e degli Antichi Beni Originari di Grignano Polesine"
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO N. 76 del 23 agosto 1996

"Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di foreste, usi civici, agricoltura, caccia e pesca"
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO N. 62 del 2008

modificata dalla Legge Regionale 06 Aprile 2012, n. 13
"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012"
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO N. 28/1 del 10 aprile 2012
CAPO I 
Riconoscimento 

ARTICOLO 1
Individuazione e finalità 

1. La Regione Veneto riconosce le Regole, anche unite in comunanze, e comunque denominate, come organizzazioni montane nonchè quali soggetti concorrenti alla tutela ambientale e allo sviluppo socio - economico del territorio montano e, in attuazione dell' articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ne riordina la disciplina e ne favorisce la ricostituzione al fine di favorire scelte d' investimento e di sviluppo nel campo agro - silvo - pastorale. 
2. Sono da considerare Regole, anche unite in comunanze, comunque denominate, le Comunità di fuochi - famiglia o nuclei familiari proprietarie di un patrimonio agro - silvo - pastorale collettivo, inalienabile, indivisibile ed inusucapibile, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all' articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, nº 1102 e le Regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104. 
2 bis. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, altresì, da ritenersi applicabili alle Proprietà collettive dell’Altopiano di Asiago, dette vicinie o colonnelli, e agli Antichi Beni Originari di Grignano Polesine.

ARTICOLO 2 
Personalità giuridica delle Regole 

1. Alle Regole già soggetti di diritto pubblico ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104 nonchè alle Regole già disciplinate dalle leggi regionali 3 maggio 1975, n. 48, 3 maggio 1975, n. 49, 2 settembre 1977, n. 51 è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato. 
2. Le Regole che intendono ricostituirsi devono produrre, ai fini del conferimento della personalità giuridica di diritto privato, istanza al Presidente della Giunta regionale, corredata dalla deliberazione dell' assemblea, alla quale debbono essere allegati: 
a) il laudo o statuto della Regola deliberato dall' assemblea; 
b) l' elenco dei beni agro - silvo - pastorali costituenti il patrimonio antico della Regola, come definito dall' articolo 5; 
c) l' elenco dei fuochi - famiglia o nuclei familiari proprietari dei beni agro - silvo - pastorali, stabilmente stanziati sul territorio della Regola. 
3. Sull' istanza di ricostituzione provvede la Giunta regionale previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai fuochi famiglia o nuclei familiari ed ai beni oggetto della gestione comunitaria. 
3 bis. Al fine di migliorare la gestione e il godimento dei beni collettivi la Giunta regionale riconosce la possibilità, per le Regole costituite e su loro richiesta, di associarsi in Comunanze, oppure di riunire patrimonio e soggetti aventi diritto con la fusione fra più Regole tra loro, mantenendo le caratteristiche originarie sui loro beni e disciplinando in autonomia i diritti esercitati sugli stessi.

ARTICOLO 3 
Procedimento per la ricostituzione delle Regole 

1. Per l' avvio delle procedure per la ricostituzione della Regola si costituisce un comitato promotore che adempie alle seguenti funzioni: a) ricognizione del patrimonio antico della Regola, indicandone la consistenza, l' origine e la destinazione; b) formazione dell' elenco dei fuochi - famiglia o nuclei familiari; c) elaborazione del nuovo laudo o statuto. 
2. I documenti di cui al comma 1 sono depositati a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune competente per territorio; dell' avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all' albo del comune e mediante affissione di manifesti. 
3. Entro trenta giorni dalla data di affissione all' albo comunale, chiunque abbia interesse può prendere visione dei documenti depositati e formulare osservazioni al comune che provvederà a trasmetterle al Presidente o delegato del comitato promotore. Trascorso detto termine il Presidente o delegato del comitato promotore è tenuto a convocare, a norma del laudo o statuto proposto, l' assemblea dei fuochi - famiglia o nuclei familiari. 
4. Alla presenza di un notaio verbalizzante, l' assemblea, previa valutazione delle osservazioni di cui al comma 3, approva gli atti depositati ai sensi del comma 2, ed elegge, ai sensi del laudo o statuto, gli organi di gestione. 
5. La Regione favorire l' assistenza ai comitati promotori per la ricostituzione delle Regole da parte del comune territorialmente competente, contribuendo nelle spese eventualmente sostenute. 


ARTICOLO 4 
Laudo o statuto 

1. Nel rispetto dei principi della Costituzione e dell' ordinamento giuridico vigente ciascuna Regola è retta da un proprio laudo o statuto e dalle proprie consuetudini. 
2. Ferma restando l' autonomia statutaria, le Regole accolgono i principi di cui all' articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modificazioni. 

Capo II 
Patrimonio antico 

ARTICOLO 5
Determinazione 

1. Costituiscono il patrimonio antico della Regola i beni agro - silvo - pastorali intavolati nel libro fondiario o iscritti nel registro immobiliare a nome della stessa o che risultano comunque di sua pertinenza al 31 dicembre 1952, anche se essa non ne è ancora intestataria nei registri o nei libri fondiari. 
2. Costituiscono altresì beni delle Regole quelli attualmente amministrati dai comuni in base al decreto vicereale n. 225 del 25 novembre 1806, se riconosciuti. 
3. Rientrano comunque nel patrimonio antico delle Regole d' Ampezzo o della comunanza i beni agro - silvo - pastorali riconosciuti di spettanza delle stesse con decreto n. 31/ 60 del 23 marzo 1960 del Pretore di Cortina d' Ampezzo, emanato su domanda del Comune e delle 11 Regole di Cortina d' Ampezzo. 

ARTICOLO 6 
Regime giuridico 

1. Il patrimonio antico delle Regole è inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato alle attività agro - silvo - pastorali e connesse. L' indivisibilità dei beni costituenti il patrimonio antico non esclude tuttavia lo scioglimento della promiscuità tra due o più Regole. 
2. Il vincolo di cui al comma 1 è annotato, a cura della Regola, nel registro immobiliare o nel libro fondiario mediante apposizione, rispettivamente nel foglio intestato alla Regola o nel foglio relativo ai singoli beni, della dizione: " Bene inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato alle attività agro - silvo - pastorali e connesse, a norma dell' articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97". Il vincolo è riconosciuto di interesse generale. 
3. Alla prima annotazione si provvede entro novanta giorni dal conferimento della personalità giuridica di cui all' articolo 2, comma 3. 
4. Sono esclusi dal vincolo e possono formare oggetto di libera contrattazione gli immobili iscritti al nuovo catasto edilizio urbano ed aventi, alla data di entrata in vigore della presente legge una destinazione diversa da quella agro - silvo - pastorale, ovvero i beni immobili compresi nelle aree edificabili dei centri urbani previste negli strumenti urbanistici. 

ARTICOLO 7 
Mutamenti di destinazione 

1. Fermi i vincoli di inalienabilità , indivisibilità ed inusucapibilità ed assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro - silvo - pastorale, le Regole possono modificare la destinazione dei singoli beni di modesta entità , per consentirne l' utilizzazione abitativa, diretta e personale, da parte dei regolieri, o eccezionalmente, l' utilizzazione a fini turistici, artigianali, per coltivazione di cave o per la realizzazione di opere pubbliche. 
2. La deliberazione di modifica di destinazione, da adottare con la maggioranza prevista dal laudo o statuto, deve indicare la diversa utilizzazione prevista nonchè i nuovi beni che vengono vincolati alle attività agro - silvo - pastorali e connesse. 
3. Ove la diversa utilizzazione sia realizzata da terzi, nella deliberazione deve essere previsto l' obbligo di mantenere, almeno per un trentennio, sul bene sottratto al vincolo agro - silvo - pastorale, la destinazione pattuita e di ripristinare la primitiva destinazione, senza alcun onere per la Regola, alla cessazione della diversa utilizzazione. E' in facoltà della regola chiedere la restituzione del bene nello stato in cui si trova. 

ARTICOLO 8 
Mutamenti temporanei di destinazione 

1. Sui beni costituenti il patrimonio antico della Regola possono essere consentiti, temporaneamente, usi diversi da quelli agro - silvo - pastorali alle condizioni seguenti: 
a) che la deliberazione sia adottata con la maggioranza prevista da laudo o statuto; 
b) che la concessione abbia durata strettamente limitata al periodo necessario per l' uso che si vuole consentire e comunque non superiore ad anni venti; 
c) che al termine della concessione sia possibile il ripristino della destinazione originaria; 
d) che la scelta delle aree da utilizzare rispetti le esigenze tecniche della buona conduzione dei boschi e dei pascoli. 

ARTICOLO 9 
Procedimenti autorizzativi 

1. Prima di adottare la deliberazione di cui agli articoli 7 ed 8, la Regola è tenuta ad acquisire il parere del servizio forestale e regionale, in ordine alla consistenza forestale e al vincolo idrogeologico. 
2. La deliberazione ha effetto solo a seguito dell' autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale, da concedersi entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2 l' autorizzazione regionale non è richiesta qualora il mutamento temporaneo di destinazione abbia durata inferiore ad anni due rinnovabili per una sola volta. In tal caso la Regola è tenuta a comunicare alla Giunta regionale la deliberazione di cui all' articolo 8 con il prescritto parere del servizio forestale regionale. 
4. Gli estremi della deliberazione della Regola e della autorizzazione regionale, sono annotati nel registro immobiliare o nel libro fondiario. Prima dell' annotazione, è vietato sottrarre, anche solo parzialmente, alla loro destinazione i beni vincolati. 
5. Il presente articolo non si applica qualora si tratti di utilizzazione diretta da parte della Regola per la realizzazione di impianti volti alla trasformazione e commercializzazione dei propri prodotti agro - silvo - pastorali, ai sensi dell' articolo 2135 secondo comma del Codice civile. 

ARTICOLO 9 bis 
Deroghe in ordine al patrimonio antico delle Regole 


1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 non si applicano per i beni facenti parte del patrimonio antico delle Regole, la cui destinazione risulti già modificata in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge (Articolo inserito da art. 50 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9).

CAPO III
Amministrazione 

ARTICOLO 10 
Disposizioni generali 

1. All' amministrazione dei beni della Regola provvedono gli organi previsti dal laudo o statuto. 
2. Le regole possono associarsi tra loro per la gestione congiunta dei rispettivi beni, o parte di essi, e dei relativi servizi, affidandola ad un organo comune, composto e funzionante secondo le norme previste dai rispettivi laudi o statuti ovvero, in loro mancanza, secondo le norme concordate fra le Regole interessate. 
3. Le Regole possono, altresì , delegare la gestione dei propri beni agli enti pubblici operanti nel territorio. Analoga facoltà può essere esercitata dagli enti pubblici nei confronti delle Regole. 

ARTICOLO 11 
Gestione dei beni agro - silvo - pastorali 

1. Le Regole curano la gestione e l' utilizzazione dei beni agro - silvo - pastorali e dei relativi prodotti secondo la consuetudine, le norme statutarie e le modalità dettate per i terreni forestali privati dalle leggi forestali statali e regionali. 

ARTICOLO 12 
Forme sostitutive di gestione 

1. In caso di inerzia o impossibilità di funzionamento della Regola, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, garantisce appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortili, dei beni in proprietà collettiva, fino a quanto la Regola non sarà in grado di riprendere la gestione. 

CAPO IV 
Pubblicità degli atti e rapporti con gli Enti locali 

ARTICOLO 13
Pubblicità degli atti 

1. Sono soggetti a pubblicità i seguenti atti delle Regole: 
a) il laudo o statuto, i regolamenti e le loro modificazioni; 
b) la elezione degli organi; 
c) i bilanci; 
d) le deliberazioni di modifica, anche temporanea, della destinazione dei beni costituenti il patrimonio antico; 
e) gli elenchi e le deliberazioni concernenti i fuochi - famiglia o nuclei familiari. 
2. La pubblicità degli atti di cui al comma 1 si ottiene mediante pubblicazione, per la durata di otto giorni ed entro trenta dalla data in cui la relativa deliberazione è stata adottata, all' albo pretorio del comune sede della Regola. E' fatta salva ogni ulteriore forma di pubblicità prevista dal laudo o statuto. 
3. Gli atti di cui al comma 1 sono depositati presso il servizio forestale regionale territorialmente competente, a cura del rappresentante legale delle Regole entro trenta giorni dalla loro adozione e con l' indicazione dell' avvenuta pubblicazione sull' albo pretorio del comune nella cui circoscrizione la Regola ha la propria sede. 
4. Il servizio forestale regionale ha l' obbligo di ricevere gli atti delle Regole, di custodirli numerandoli progressivamente con numerazione distinta per ciascuna Regola. 
5. Gli atti di cui al comma 1 sono pubblici e chiunque abbia interesse può prenderne visione ed ottenere copia a proprie spese. 

ARTICOLO 14 
Rapporti con gli Enti locali 

1. La Regione, i Comuni e le Comunità montane possono affidare in concessione alle regole la realizzazione di interventi attinenti o connessi alle loro specifiche funzioni garantendo le risorse necessarie. 
2. Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro - silvo - pastorali sia sotto il profilo produttivo sia sotto quello della tutela ambientale e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 11, gli enti pubblici territoriali sono tenuti a coinvolgere le regole, acquisendone il preventivo parere, nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale, nonchè nei processi di gestione forestale ed ambientale e di promozione della cultura locale. Gli enti interessati nell' assumere le deliberazioni finali devono motivare espressamente sul parere acquisito. 
3. La Regola deve emettere il parere di cui al comma 2 non oltre il termine previsto da disposizioni legislative e in mancanza non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 
4. Il parere si considera acquisito favorevolmente allorchè la Regola non abbia comunicato le proprie determinazioni, nel termine di cui al comma 3. 

CAPO V 
Disposizioni transitorie e finali 

ARTICOLO 15 
Estensione dei benefici regionali 

1. Gli interventi regionali a favore delle società cooperative e loro consorzi sono estesi alle Regole di cui alla presente legge. 
1 bis. Ai fini dell’accesso ai finanziamenti pubblici e, in particolare, alle misure del Piano di Sviluppo Rurale, le Regole e gli altri soggetti di cui all’articolo 1 sono considerati imprenditori agricoli professionali a titolo principale. Considerato l’interesse generale perpetuato nella loro attività, le Regole e gli altri soggetti di cui all’articolo 1 hanno, altresì, titolo per accedere ai finanziamenti secondo le aliquote previste per i comuni e gli altri enti pubblici.

ARTICOLO 16 
Rinvio alla legislazione statale 

1. Per quanto non previsto nella presente legge si fa rinvio alle norme del Codice civile sulle persone giuridiche. 

ARTICOLO 17 
Contributo regionale ai comitati promotori ed ai Comuni 

1. Al fine di agevolare la ricostituzione delle regole, la Regione contribuisce nelle spese incontrate dal comitato promotore e dal comune interessato ai sensi dell' articolo 3, comma 5. 
2. La richiesta di contributo è rivolta al Presidente della Giunta regionale, corredata da idonea documentazione delle spese sostenute. 
3. Il contributo, nella misura massima del settanta per cento delle spese sostenute, è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. 

ARTICOLO 18 
Abrogazioni 

1. Sono abrogati: 

ARTICOLO 19 
Norma finanziaria 

1. All' onere di lire 250 milioni derivante dall' applicazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 2 " Istituzione del fondo per le deleghe agli Enti locali" iscritta al capitolo nº 80210, fondo globale spese correnti, del bilancio per l' anno finanziario 1996 e contestuale istituzione del capitolo n. 3484 denominato " Contributo regionale per la ricostituzione delle Regole" con lo stanziamento di lire 250 milioni per competenza e cassa. 
2. Per gli esercizi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 32 della vigente legge di contabilità (La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. 

Venezia, 19 agosto 1996

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 22-07-1994 - REGIONE VENETO

Norme in materia di usi civici. 
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
N. 61 
del 26 luglio 1994

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente legge: 


Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni amministrative in materia di usi civici trasferite con DPR 15 gennaio 1972, n. 11 e con DPR 24 luglio 1977, n. 616, con la presente legge disciplina l'accertamento della consistenza delle terre di uso civico per recuperarle all'uso previsto dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e per renderle uno strumento primario necessario allo sviluppo delle popolazioni, all'incremento delle attività economiche delle zone rurali, alla tutela e valorizzazione ambientale.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

1. Sono terre di uso civico, ai fini della presente legge, quelle provenienti dalla liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, le terre di cui sono titolari comuni o frazioni soggette all'esercizio degli usi civici, le terre derivanti da scioglimento di promiscuità, da permute con altre terre di uso civico, da conciliazioni nelle materie regolate dalla legge n. 1766/1927, da acquisti ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché da provvedimenti di estinzione di usi civici.
2. Sono assoggettate alla disciplina della presente legge le costruzioni realizzate su terreno di uso civico.
3. Sono altresì assoggettati alle disposizioni della presente legge i beni di cui al comma 1 e 2 di proprietà collettiva delle generalità degli abitanti nel territorio di frazioni già costituenti comune o già facenti parte di altri comuni.

Art. 3 - Competenze regionali.

1. In relazione alle funzioni amministrative di cui alla presente legge, al Dipartimento per le Foreste e l'Economia Montana spettano:
a) l'istruttoria dei procedimenti in materia di uso civico;
b) la tenuta dell'archivio delle terre di uso civico da istituirsi da parte della Giunta regionale;
c) la redazione e l'aggiornamento della carta tecnica regionale delle terre di uso civico.

Art. 3 bis - Comitati per l’amministrazione separata dei beni di uso civico. (1)

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278 “Costituzione dei Comitati per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali.”, con decreto, indice le elezioni per la costituzione o il rinnovo dei Comitati per l’amministrazione separata dei beni di uso civico. 
1 bis. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina le procedure e modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione o il rinnovo dei comitati per l’amministrazione separata dei beni di uso civico. (2)

Art. 4 - Accertamento delle terre di uso civico.

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e trasmette ai comuni, ove esiste, l'elenco delle terre di uso civico indicando i relativi dati catastali e il provvedimento di riconoscimento, ovvero la richiesta di verifica dell'esistenza di terre di uso civico.
2. L'elenco, entro trenta giorni, è comunicato dai comuni ai comitati frazionali, se costituiti, ed è affisso all'albo pretorio per sessanta giorni. Gli interessati possono prenderne visione e presentare al competente comune le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni.
3. I comuni, sentito il comitato frazionale se costituito, nei successivi sessanta giorni trasmettono alla Giunta regionale ogni notizia sullo stato delle terre di uso civico ricomprese nell'elenco o comunque esistenti nel proprio territorio. La comunicazione in ordine alle terre non ricomprese nell'elenco vale come richiesta di promuovere il procedimento di verifica delle stesse.
4. I comuni segnalano alla Giunta regionale le occupazioni abusive delle terre o i possessi fondati su titolo illegittimo nello stesso termine di cui al comma 3.
5. Nei novanta giorni successivi, la Giunta regionale emana:
a) i provvedimenti di reintegra dei terreni nei casi di occupazioni abusive o di possesso fondato su titolo illegittimo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7;
b) promuove le verifiche per le terre suscettibili di accertamento;
c) dichiara l'inesistenza dei diritti di uso civico;
d) forma l'inventario delle terre di uso civico già accertate e delle terre per le quali è promossa la verifica o già verificate con esito negativo.
6. Le terre in promiscuità di cui all'articolo 8 della legge n. 1766/1927 sono iscritte negli inventari in capo a tutti gli enti partecipanti alla stessa.
7. Gli inventari sono trasmessi ai comuni per essere affissi nell'albo pretorio ed al Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Per i beni di cui al comma 3 dell'articolo 2 la Giunta regionale trasmette gli elenchi di cui al comma 2 del presente articolo al comitato per l'Amministrazione separata di beni di uso civico di cui all'articolo 26 della legge n. 1766/1927 e all'articolo 64 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.
9. Su proposta dei comuni interessati e, nel caso di cui al comma 8, su proposta dell'amministrazione separata, la Giunta regionale nomina periti esterni con specifica competenza in materia, i cui compensi sono calcolati sulla base delle tariffe professionali. La Regione concorre nelle spese nella misura massima del settantacinque per cento (3) degli importi ammissibili.

Art. 5 - Assegnazione a categoria.

1. La Giunta regionale assegna, con proprio provvedimento, le terre di uso civico alle categorie a), b) previste dall'articolo 11 della legge n. 1766/1927.
2. L'autorizzazione all'alienazione delle terre e al mutamento di destinazione è concessa soltanto per i terreni assegnati alla categoria a).
3. Le terre assegnate alla categoria b), la cui ripartizione è sospesa fino alla redazione del piano tecnico di sistemazione previsto dall'articolo 13 della legge n. 1766/1927, possono essere gestite temporaneamente a norma dell'articolo 15 della medesima legge.

Art. 5 bis - Regime giuridico. (4)

1. I beni di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili. I beni di uso civico non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge. 
2. La Regione, a seguito dell'accertamento di cui all'articolo 4, provvede ad annotare entro novanta giorni nel registro immobiliare mediante apposizione nel foglio intestato al comune, ovvero per i beni frazionali e per quelli di cui al comma 3 dell'articolo 2 nel foglio intestato alla amministrazione separata dei beni di uso civico, o nel foglio relativo ai singoli beni, la dizione "Bene inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato all'esercizio dei diritti collettivi ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 ". Il vincolo è riconosciuto di interesse generale. 
3. Alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, regolarmente costituite, è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico. 
4. In relazione a detto riconoscimento, le amministrazioni separate dei beni di uso civico adottano con il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti assegnati i seguenti atti: 
a) lo statuto della amministrazione separata, redatto secondo le proprie consuetudini nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento giuridico vigente; 
b) l'elenco dei beni frazionali di uso civico. 
5. Gli atti di cui al comma 4 sono approvati dalla assemblea dei frazionisti ed inoltrati, con il corredo degli atti e delle deliberazioni, al Presidente della Giunta regionale.

Art. 6 - Convalida delle autorizzazioni.

1. La Giunta regionale convalida le autorizzazioni all'alienazione o al mutamento di destinazione di terre di uso civico rilasciate in assenza di assegnazione alla categoria a) di cui all'articolo 11 della legge n. 1766/1927, quando l'atto di alienazione è stato stipulato e trascritto ovvero quando il mutamento di destinazione è stato realizzato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7 - Sanatoria edilizia e sclassificazione dei terreni.

1. Le opere realizzate su terreni di uso civico senza la prescritta autorizzazione al mutamento di destinazione o all'alienazione possono ottenere la sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, previo rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 8 della presente legge.
2. La Giunta regionale, su richiesta motivata del comune interessato, che delibera sentito il comitato frazionale se esistente, può disporre la sclassificazione di terre di uso civico che hanno irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi per effetto di occupazioni abusive o di utilizzazioni improprie ormai consolidate.
3. Per i beni di cui all'articolo 2, comma 3, la Giunta regionale delibera su richiesta motivata del Comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico.

Art. 8 - Autorizzazione all'alienazione e al mutamento di destinazione.

1. Per l'alienazione o mutamento di destinazione delle terre di uso civico, il Comune, sentiti i comitati frazionali se costituiti, o il Comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico di cui all'articolo 2, comma 3, richiedono, nel rispetto del piano di utilizzo, di cui all'articolo 9, l'autorizzazione al Dirigente generale del Dipartimento per le foreste e l’economia montana, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 1766/1927 e degli articoli 39 e 41 del regio decreto n. 332/1928. (5)
2. Il Dirigente generale del Dipartimento per le foreste e l’economia montana autorizza il mutamento di destinazione e l'alienazione di terre di uso civico per le finalità agro-forestali richiamate dall'articolo 41 del regio decreto n. 332/1928 ovvero per altre finalità di interesse pubblico, in conformità del piano di utilizzo delle terre di uso civico. (6)
3. L'autorizzazione regionale all'alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre all'alienante nel caso in cui non si siano realizzate le finalità per le quali l'alienazione è stata autorizzata nel termine previsto nell'atto stesso, nonchè il diritto di prelazione in favore dell'alienante in caso di successive alienazioni. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione. In caso di riacquisto dei beni da parte dell'Ente originario per effetto della retrocessione o dell'esercizio del diritto di prelazione, i beni stessi tornano al regime giuridico originario.
4. Le somme introitate dal Comune o dall'Amministrazione separata dei beni di uso civico, a seguito delle alienazioni e dei mutamenti di destinazione di terre di uso civico, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche d'interesse della collettività.

Art. 9 - Piano di utilizzo delle terre di uso civico.

1. I Comuni e le Amministrazioni separate frazionali interessate, nell’ambito delle operazioni di accertamento delle terre di uso civico di cui all’articolo 4, predispongono il piano di utilizzo delle terre stesse. (7)
2. Il piano indica:
a) le utilizzazioni delle terre di uso civico secondo la loro vocazione naturale in considerazione dell'ubicazione, specificando altresì le zone che possono avere una utilizzazione diversa;
b) le superfici da riservare, secondo le effettive esigenze degli utenti e nei limiti fissati dall'articolo 1021 del codice civile, all'esercizio degli usi civici di carattere essenziale da parte degli aventi diritto;
c) le disponibilità finanziarie necessarie da destinare alla valorizzazione delle terre di uso civico, con l'individuazione degli interventi prioritari;
d) le forme organizzative di utilizzazione delle terre di uso civico appartenenti alla categoria a) ricomprese nell'articolo 10 della presente legge.
3. Il piano è approvato dalla Giunta regionale ed ha validità decennale. (8)

Art. 10 - Forme organizzative di utilizzazione delle terre di uso civico di categoria a).

1. Le terre di uso civico appartenenti alla categoria a) sono gestite:
a) dai comuni, dalle frazioni o dalle amministrazioni separate dei beni di uso civico, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, in quanto compatibile;
b) mediante concessione delle terre di uso civico che costituiscono una sufficiente unità colturale, in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo, al quale le terre stesse sono destinate per legge, a favore di coltivatori diretti, imprenditori agricoli e imprenditori agricoli professionali , con priorità a quelli residenti nel comune intestatario delle terre stesse. (9)
2. I proventi introitati dai comuni o dalla Amministrazione separata dei beni di uso civico nella gestione delle terre di uso civico, sono destinati ad interventi volti all'incremento produttivo e al miglioramento e valorizzazione ambientale delle terre stesse, ovvero a favore della collettività di cittadini titolari del diritto di uso civico.

Art. 11 - Vigilanza.

1. Al fine di tutelare le terre di uso civico, delle quali non è contestata la natura, dalle occupazioni, manomissioni e danneggiamenti, la vigilanza spetta al personale di vigilanza dei comuni ed alle amministrazioni separate per i territori di competenza, agli agenti del corpo forestale dello Stato, nonché al personale regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 . (10)
2. Il Presidente della Giunta regionale ordina, previa diffida, il ripristino delle terre manomesse o di quelle danneggiate nonché il rilascio delle terre occupate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto.

Art. 12 - Abrogazione.

1. L'articolo 6 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è abrogato.

Art. 13 - Norma finanziaria.

omissis (11)

Note

(1) Articolo inserito da comma 1 art. 1 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 . Nel testo licenziato dall’aula per mero errore materiale e scritto “fazionali” anzichè “frazionali” nel titolo della legge 17 aprile 1957, n. 278. Vedi avviso di rettifica in BUR n. 34/2005.
(2) Comma aggiunto da art. 10 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
(3) Comma così modificato da comma 1 art. 2 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 , che ha sostituito le parole 50 per cento con 75 per cento.
(4) Articolo inserito da comma 1 art. 3 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 .
(5) Comma così modificato da art. 43 comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 che ha sostituito le parole Giunta regionale con le parole Dirigente generale del Dipartimento per le foreste e l’economia montana.
(6) Vedi nota (5)
(7) Comma così sostituito da comma 1 art. 4 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 .
(8) Comma così sostituito da comma 2 art. 4 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 .
(9) Lettera così modificata da art. 11 legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 che sostituisce le parole “e imprenditori agricoli a titolo principale” con le parole “, imprenditori agricoli e imprenditori agricoli professionali , con priorità a quelli”.
(10) La legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 è una legge di novellazione integrazione della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e l'art. 4 stabilisce che "1. Le funzioni di vigilanza e l'accertamento delle violazioni in materia di foreste, di competenza regionale ai sensi dell'art. 69 del dpr 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitati anche al Dipartimento per le foreste e l'economia montana della Giunta regionale.
2. A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste e l'economia montana e dei servizi forestali regionali, con qualifica pari o superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalla presente legge sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dello articolo 221 del codice di procedura penale".
(11) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.

Venezia, 22 luglio 1994 

LEGISLAZIONE REGIONE VENETO

Norme in materia di usi civici

Disciplina delle Regole, delle Proprietà collettive dell’Altopiano di Asiago e degli Antichi Beni Originari di Grignano Polesine

Direttive e procedure amministrative concernenti la verifica di congruità dei prezzi di alienazione e dei canoni di concessione dei terreni di uso civico, nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 8 della L.R. 22/07/1994 n. 31

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Art. 74

Testo unico delle imposte sui redditi

(Omissis)

Articolo 74
Stato ed enti pubblici.
1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita' giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunita' montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta
2. Non costituiscono esercizio dell'attivita' commerciale: 
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici; 
b) l'esercizio di attivita' previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali ((nonche' l'esercizio di attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria)).


Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Art. 11 comma 5

Legge quadro sulle aree protette.

(Omissis)
TITOLO II
Aree naturali protette nazionali
(Omissis)

Art. 11. Regolamento del parco.
(Omissis)
5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.
(Omissis)

D.L. 16 maggio 1994, n. 293

Disciplina della proroga degli organi amministrativi. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare, con princìpi generali uniformi, la proroga degli organi amministrativi temporanei oltre la scadenza per ciascuno di essi prevista, nonché le conseguenze delle omesse ricostituzioni degli organi medesimi, al fine di assicurare con immediatezza la legalità, il buon andamento e l'imparzialità dell'organizzazione amministrativa imposti dall'articolo 97 della Costituzione; princìpi cui, allo stato, non corrispondono le molteplici, prolungate e non più sostenibili situazioni di proroga tuttora in atto; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1994; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

Emana il seguente decreto-legge:

1. Àmbito di applicazione.
1. Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici, nonché delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici (1). 
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale. 
3. Sono altresì esclusi gli organi per i quali la nomina dei componenti è di competenza parlamentare. 

(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444.

2. Scadenza e ricostituzione degli organi. 
1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere
ricostituiti.

3. Proroga degli organi - Regime degli atti.
1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo (2). 
2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. 
3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli. 

(2) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 5, D.L. 7 febbraio 2002, n. 8. Una ulteriore deroga era stata disposta dall'art. 1, D.L. 8 agosto 2002, n. 187, non convertito in legge. 

4. Ricostituzione degli organi. 
1. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti.
2. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

5. Efficacia dell'atto di ricostituzione - Regime dei controlli. 
1. I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. 
2. Nella pendenza dei controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 e fino alle comunicazioni della conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 (3).
3. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo e obbligano gli organi da cui tali atti sono emanati a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità, adeguandosi ad esse (3). 

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444.

6. Decadenza degli organi non ricostituiti - Regime degli atti - Responsabilità. 
1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. 
2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli. 
3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva. 

7. Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi. 
1. Gli uffici titolari del potere di nomina dei componenti degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi. 
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1. 

8. Norme finali e transitorie. 
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a tutti gli organi amministrativi che alla stessa data non siano ancora scaduti.
2. Gli organi amministrativi già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed operanti pertanto in regime di proroga di fatto, debbono essere ricostituiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso il termine suddetto, gli organi stessi decadono con le conseguenze previste dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6. Restano confermati gli atti di ricostituzione di organi scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che siano stati adottati, in sostituzione degli organi collegiali competenti, dai rispettivi presidenti, in conformità alle disposizioni vigenti alla data di compimento degli atti stessi.
3. Per la ricostituzione degli organi delle persone giuridiche di cui al comma 1 dell'articolo 1, nei casi di cui al comma 2, gli organi competenti promuovono l'instaurazione delle procedure stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, entro il termine di cui allo stesso comma 2. 

9. Adeguamento della normativa regionale. 
1. Le disposizioni di cui al presente decreto operano direttamente nei riguardi delle Regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai princìpi generali ivi contenuti. 
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai princìpi fondamentali ivi stabiliti (4).

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444. 

10. Entrata in vigore. 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.