2/28/2009

USI CIVICI in Basilicata - IL TRIBUNALE DI MELFI CHIARISCE DEFINITIVAMENTE LA QUESTIONE DEI CANONI: NESSUNA ESTINZIONE E/O PRESCRIZIONE




Dal mensile RIFLESSIONI di Febbraio 2009 (pag.1 e pag. 3)


Comuncato stampa del Comune di Barile (Pz):
Accogliendo le tesi sostenute dai legali del Comune di Barile, validamente coadiuvati dal Coordinamento Regionale per la Basilicata della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva di Trento, con ordinanza del 13/11/2008 il Tribunale di Melfi ha definitivamente riconosciuto la mancata prescrizione/estinzione dei canoni di natura enfiteutica che gravano sui terreni civici ed ex civici (ora allodiali) oggetto di ordinanze di legittimazione/quotizzazione (livelli catastali).

Ricapitoliamo i fatti: in base a precise disposizioni legislative (L. 1766/1927 e successive), il Comune di Barile, a tutela dei diritti della collettività, ha il dovere di riscuotere i canoni di occupazione delle terre demaniali civiche ed ex civiche; in seguito alle richieste di pagamento avanzate dall’Ente sono stati presentati, dagli avvocati Stefano Zotta e Mauro Serra, svariati ricorsi per contestare il diritto della collettività di riscuotere tali canoni; il Tribunale di Melfi, dopo aver inizialmente concesso (Ordinanza del 17/06/2008) la sospensiva delle ingiunzioni di pagamento richiamando incautamente l’art. 6 della L.R. 57/2000, ed in seguito al ricorso dei legali del Comune, con la citata Ordinanza del 13/11/2008 ha definitivamente revocato la sospensiva, ritenendola illegittima.
Non credo di esagerare nell’affermare che tale Ordinanza rappresenta una svolta per le situazioni in essere: finalmente un Tribunale si è espresso, è entrato nel merito della questione, ha confermato esattamente le nostre posizioni ed ha condiviso le nostre idee; un elogio particolare va ai Magistrati che hanno validamente operato in una materia certamente molto ostica e poco conosciuta” è quanto ha affermato il Presidente del Coordinamento Regionale per la Basilicata della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva, nonché Vicepresidente della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva con sede a Trento, Perito Demaniale Michele Labriola di Potenza. 
Chiariti tutti gli aspetti fondamentali della riscossione dei canoni: il Tribunale di Melfi non solo conferma la propria competenza (e non del Giudice di Pace) trattandosi di diritti reali immobiliari (punto 2), ma soprattutto non ritiene violato l'art. 6 della L.R. 57/2000 (articolo che regola gli incarichi ai periti demaniali per le sole sistemazioni delle terre civiche) in quanto tale norma non regola la riscossione delle somme.
Elemento ancora più importante: non ritiene, comunque, il Tribunale, che la riscossione possa essere sospesa per vizi degli atti amministrativi presupposti, a meno che la parte interessata non deduca e dimostri che quegli atti siano stati impugnati, e sospesi dall'autorità competente – il Tribunale Amministrativo Regionale –, e quest'ultima è considerazione generale, attiene a tutte le doglianze che gli opponenti sollevano circa pretese illegittimità di atti dell'amministrazione comunale (come [...] l'eventuale omissione della attività prodromica di cui alla l.r. n. 57/2000; etc.) (punto 4).
In più:
- al punto 5.b, in merito ad una circolare della Regione Basilicata, afferma che una circolare non può, già in astratto, spogliare un Ente dei poteri conferiti dalla legge, e conferma che la riscossione dei canoni può essere affidata a concessionari della riscossione;
- al punto 5.f conferma la validità della procedura adottata dal Comune di Barile per la riscossione dei canoni ed afferma che le modalità ed i principi di aggiornamento del canone non appaiono né irragionevoli, né illegittimi e che la scelta dei valori agricoli medi della Regione (V.A.M.) non appare affatto incongrua o irragionevole;
- al punto 5.g conferma che "il diritto del concedente è imprescrittibile" e che i canoni non si prescrivono se non a causa della mancata riscossione dopo un quinquennio: si prescrive, quindi, solo l'annualità del canone e non già il diritto alla riscossione dello  stesso;
- al punto 5.h che "l'omesso pagamento del canone, per qualsiasi tempo protratto, non giova a mutare il titolo del possesso, neppure nel singolare caso che al pagamento sia stata attribuita dalle parti efficacia ricognitiva". Il mancato pagamento del canone non genera gli effetti utili ai fini del configurarsi del possesso ad usucapionem.
In pratica viene anche dichiarata la mancata prescrizione/estinzione dei canoni finanche nel caso in cui, ai sensi dell’art. 969 del Codice Civile, il Comune non ha effettuato la ricognizione del proprio diritto entro i venti anni.
Dopo l’Ordinanza del Tribunale di Potenza del 29/03/2007 e l’Ordinanza del Tribunale di Matera del 30/09/2008 (con cui sono state rigettate le istanze di sospensione degli avvisi di pagamento e delle ingiunzioni), anche il Tribunale di Melfi ha confermato il diritto della collettività di esigere dagli occupatori/assegnatari dei terreni civici un giusto ed equo canone di occupazione.
Coloro che si affannano nel sostenere l’estinzione dei canoni cercano in tutti i modi di ingannare i malcapitati aggrappandosi addirittura a leggi ormai abrogate, come la famosa Legge 16/1974 che, oltre a non riguardare i canoni in questione, è stata addirittura cancellata dall’art. 24 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008.
Nella speranza che i malcapitati cittadini rinuncino nel proseguire l’azione giudiziaria in corso che produrrà solo inutili spese legali, si informa che copia integrale dell’Ordinanza del Tribunale di Melfi è disponibile presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Barile e che, dietro semplice richiesta all’indirizzo email demaniocivico@gmail.com, verrà spedita a tutti coloro che vorranno esaminare i dettagli del dispositivo. Si consiglia a tutti di leggerla attentamente in quanto chiarisce definitivamente la questione.
E’ allo studio dell’Ente, in collaborazione con i propri legali, una soluzione che riduca il più possibile le spese legali per tutti coloro che verseranno i canoni arretrati e interromperanno i ricorsi in corso; si invitano pertanto tutti gli interessati ad effettuare quanto prima il pagamento dei canoni ricordando che, come ribadito dai vari Tribunali lucani, il solo strumento valido per la cancellazione del canone resta l’istituto dell’affrancazione.
Barile, lì 19 Gennaio 2009                              
L'Amministrazione Comunale