1/17/2012

NEWS: attivo il servizio QUESITI USI CIVICI

Domande e dubbi in materia di Usi Civici e Proprietà Collettive?

Da oggi i lettori hanno a disposizione, sul sito del Coordinamento Regionale per la Basilicata della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva, un nuovo strumento: la pagina web "QUESITI USI CIVICI - Domande e risposte" è a vostra disposizione per porre domande/quesiti in materia di Usi Civici e Proprietà Collettive, sia per casi relativi alla Basilicata che per le altre regioni italiane.

Sarà sufficiente postare un commento (inserisci un tuo commento) lasciando una propria email, riceverete quanto prima la relativa risposta.

Prima di formulare il quesito, si invita a leggere il GLOSSARIO USI CIVICI dove potrete già trovare la risposta alla vostra domanda.

Il servizio QUESITI USI CIVICI è completamente gratuito ed è rivolto a tutti i lettori del sito.

12 commenti:

  1. Sono un cittadino di Lavello e sono proprietario di un terreno avuto in donazione da mio padre, siccome ho fatto il compromesso, poichè l'ho venduto,l'atto notarile non lo posso fare fino a quando in Basilicata la situazione non si sblocca. Vorrei sapere a che punto è la situazione e se mi potete suggerire cosa fare,grazie.
    Il terreno si trova nelle condizionai di arbitrio

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    1. Come sottolineato anche nello Studio 777 del 21/05/1994 della Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato: la giurisprudenza della Cassazione sembra prevalentemente orientata a ritenere che l'atto in violazione delle norme della legge 1766 del 1927 sugli usi civici sia nullo per impossibilità dell'oggetto, ciò per l'incommerciabilità del terreno soggetto ad uso civico ed afferma che un atto del genere sia nullo insanabilmente in tutti i casi, senza possibilità di sanatoria.

      Un terreno arbitrariamente occupato non può quindi essere compravenduto finché non si ottiene la legittimazione del possesso (http://demaniocivico.blogspot.com/2008/11/legittimazione.html) col tramite del lavoro del Perito Demaniale incaricato dalla Regione Basilicata per la chiusura delle operazioni di sistemazione demaniale (legittimazione o reintegra).

      Per conoscere a che punto è giunto l'iter per tale incarico è necessario contattare direttamente il Perito Demaniale incaricato o l'Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole del Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata (http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100049&area=242736&otype=1051&id=100080).

      Il comma 2 dell'art. 8 della Legge Regionale della Basilciata 57/2000 e s.m.i. prevede anche una forma di legittimazione accelerata: "le istanze di legittimazione di cui all’art.9 della legge n.1766/1927, quando accolte, sono attuate su richiesta anche con l’Istituto dell’alienazione (http://demaniocivico.blogspot.com/2008/11/alienazione-di-terre-civiche.html), con eventuale rateizzazione del dovuto al tasso dell’interesse legale, ridotto alla metà per gli addetti all’agricoltura a titolo principale".

      Per ogni ulteriore informazione scrivere a demaniocivico@gmail.com

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  2. Buongiorno, scrivo dalla provincia di Vercelli.
    Sono livellario di un terreno agricolo (così risulta dalla visura catastale, anche se ho ereditato il terreno dai miei genitori e non ho alcuna documentazione).
    Il canone, se mai ci fosse stato , a memoria di alcuno è mai stato pagato.
    Nella medesima visura catastale , risulta concedente il Comune.
    Su richiesta di un proprietario di terreno confinante, il Comune ha deliberato concessione di diritto di passaggio volontario, sul citato terreno.
    Abbiamo saputo della concessione del diritto di passaggio a delibera avvenuta e non abbiamo avuto nessuna notifica , nè prima , nè dopo.
    Addirittura , in contraddittorio con il segretario comunale, il medesimo ci ha informati che il comune può anche vendere il terreno senza il nostro consenso.
    Contestualmente abbiamo presentato richiesta di affrancamento, e verbalmente ci è stato comunicato che il Comune potrebbe anche non concederlo.
    Visto quanto letto sul vs. sito (assolutamente illuminante), sono abbastanza basito per il comportamente del Comune, visto che per quanto mi consta è il livellario (equiparato all'enfiteuta) a potere concedere servitù, ed il diritto di affrancamento è un diritto potestativo dell'enfiteuta.

    Vi ringrazio anticipatamente.

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    1. bisognerebbe chiedere in comune la natura e l'origine del rapporto enfiteutico o di natura enfiteutica in essere.

      se trattasi di enfiteusi di cui al codice civile (http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/enfiteusi-di-cui-al-codice-civile.html) l'enfiteuta ha il diritto di affrancare (Artt. 971, 972, 973 del c.c.). Il diritto di affrancazione è un diritto potestativo dell'enfiteuta: il concedente non può rifiutarsi di prestare il proprio consenso.

      Da ricordare che il livello è stato equiparato all'enfiteusi (si veda il glossario).

      se trattasi di canone di natura enfiteutica, ci sono almeno sette possibili provenienze: si veda http://demaniocivico.blogspot.it/2011/11/canone-demaniale-di-natura-enfiteutica.html

      nelle prime 6, il terreno è proprietà privata del cittadino, nel settimo si tratta di demanio civico arbitrariamente occupato, si veda http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/arbitrario-occupatore-di-terre-civiche.html

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  3. Sono un cittadino del Comune di Fagnano Alto (AQ),dove gran parte dei terreni, sono gravati da uso civico. Un tipo lo chiamano occupazione abusiva, un tipo evidenzia sulle visure catastali " Comune Concedente o Direttario".Una causa fatta fra i cittadini di Ortona (CH) ed il commissariato agli Usi Civici d'Abruzzo di poco tempo fa, ha dato ragione al Comune che aveva richiesto il pagamento per il Canone che gravava sui terreni, riconoscendo ai Cittadini il diritto di Proprietà. Cosa significa che la Proprietà era dei cittadini i quali dovevano riscattare il solo canone per poter essere Proprietari al 1000/1000 ?
    Vi ringrazio per la gentile possibilità che date gratuitamente ai cittadini e per la idea espressa di aiutarli. In attesa ringrazio e saluto cordialmente. Coletti Bruno - L'Aquila (AQ) -brunocoletti.aq@gmail.com

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    1. se trattasi di un terreno la cui proprietà è del cittadino e sui cui il comune ha il diritto di riscuotere un canone, si tratta sicuramente di un terreno ora allodiale (http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/allodio.html) ex civico proveniente dalla sdemanializzazione (sistemazione) di terre civiche (proprietà collettive) gravate da un canone (demaniale) di natura enfiteutica imposto con vari istituti:
      - le ordinanze di legittimazione (art. 10 Legge 1766/1927);
      - le conciliazioni (art. 51 del RD 03/07/1861, art. 29 della Legge 1766/1927);
      - le trasformazioni in enfiteusi perpetue (art. 26 RD 332/1928);
      - le quotizzazioni precedenti alla Legge 1766/1927 (Legge 01/09/1806, art. 32 RD 03/12/1808);
      - le trasformazioni in colonie perpetue inamovibili (art. 28 del RD 10/03/1810);
      - le liquidazioni degli usi civici su terre private (art. 7 Legge 1766/1927).
      Il canone è perenne e resta in vita fino a quando non viene affrancato; ha natura pubblicistica (come confermato dalla Corte dei Conti con delibera/parere n. 18/2006) ed è perpetuo: la demanialità si è trasferita dal bene civico al canone di nautra enfiteutica il cui capitale di affrancazione è imprescrittibile in quanto destinato alla collettività per opere che vadano a compensare la perdita del valore dell'area demaniale civica perduta.
      qui maggiori info sull'allodio: http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/allodio.html
      qui maggiori info sul canone: http://demaniocivico.blogspot.it/2011/11/canone-demaniale-di-natura-enfiteutica.html

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  4. Sono un cittadino della Frazione di Giulianello nel Comune di Cori, Provincia di Latina, Regione Lazio.
    A Giulianello tutto il Territorio è gravato dai Diritti di Uso Civico di pascolo, semina e legnatico a secco e sono tutti di proprietà privata e quindi non demaniali.
    Il Comune di Cori ha fatto un Regolamento comunale per le Liquidazioni dei Diritti di Uso Civico nel 2008 ove prevede che si paghi la Liquidazione dei Diritti facendo il calcolo con la moltiplicazione dei metri cubi per un coefficiente di euro 3,10 per la volumetria edificata o edificabile con sconti del 10, 30 e 50 % a seconda della data di realizzo, senza considerare l’estensione del terreno e questo criterio applica su tutto il centro urbano.
    Quindi il Comune applica un criterio di calcolo dei Diritti di Uso Civico basato sul valore venale del terreno di proprietà privata da sgravare e non sul valore dei Diritti di Uso Civico che vengono a mancare alla Comunità come dice la Regione.
    La Regione Lazio ha bocciato il criterio imposto dal Comune di Cori, ma il Comune non ne vuol sapere.
    I Cittadini di Giulianello non vogliono pagare come dice il Comune di Cori, ma come disposto dalla Regione Lazio e io mi trovo fra questi.
    Il Comune di Cori è l’unico di 378 comuni del Lazio che non adotta il criterio della Regione Lazio.
    Le abitazioni in zona urbana sono, quasi tutte collegate fra loro o con un piccolo cortile con una altezza media di m. 10 e su 100 metri quadrati di terreno edificati a pieno si arriva a pagare da 1550 a 2790 pari a quanto si paga per 35.000 metri quadrati quindi 350 volte in più.
    Mi piacerebbe sapere:
    1) quale è il criterio di stima che secondo Voi andrebbe adottato;
    2) quale il criterio di stima adottato dalle altre Regioni d’Italia;
    3) se ci sono criteri diversi fra Regione e Regione, nonostante tutti devono far riferimento agli articoli 5, 6 e 7 della legge nazione del 1927;
    4) quali sono le Regioni che escludono il pagamento dei Diritti di Uso Civico nelle zone urbane.
    Forse conoscendo questi dati è più semplice trovare una soluzione.
    Grazie per questo Vostro servizio sociale,
    Umberto Proietti

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    1. premetto che la questione è al quanto complessa. in linea di principio, il criterio di stima è quello dettato dagli artt. 5, 6 e 7 della Legge 1766/1927 (http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/legge-16-giugno-1927-n-1766.html) e nello specifico l'art. 7: "Saranno esenti dalla divisione e gravati di annuo canone di natura enfiteutica a favore del comune, in misura corrispondente al valore dei diritti, da stabilirsi con perizia, i terreni che abbiano ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie, ed i piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agrarie". Dovendosi eseguire un'apposita perizia, è difficile dare indicazioni più specifiche non conoscendo i dettagli.

      nelle regioni che hanno regolamentato il caso specifico con apposite normative, vanno studiate le singole leggi regionali (http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/leggi-regionali.html), diversamente fa fede sempre la Legge 1766/1927 ed il relativo regolamento RD 332/1928 (http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/regio-decreto-26-febbraio-1928-n-332.html).

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  5. Buongiorno, come faccio a sapere se un terreno in Borgosatollo (Brescia) è gravato da usi civici?

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    1. occorre richiedere una certificazione in regione, qui i riferimenti: http://demaniocivico.blogspot.it/p/uffici-regionali-competenti.html

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  6. Buongiorno,
    questo è il mio quesito.
    In materia di legittimazione mediante alienazione di terreni siti in Basilicata ex L.R. 57/2000 art. 8 comma 2, dopo che la Regione ha autorizzato la legittimazione tramite alienazione e l'Ente comunale interessato ha stimato, tramite periti l'importo che i cittadini devono corrispondere ed ha trasfuso il tutto in una delibera consiliare, la Regione deve semplicemente ratificare o può entrare nel merito sostenendo arbitrariamente che la stima è bassa e va tutto ricalcolato? Cioè, in questo caso, può la Regione Basilicata entrare nel merito e richiedere una nuova stima o deve solamente prendere atto delle determinazioni dell'Ente comunale? Quali sono in definitiva i poteri e compiti della Regione Basilicata? Non è che si sconfina nell'abuso di ufficio?
    Grazie mille

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    1. Poichè la competenza in materia di affrancazione è della Regione per il riparto delle materie per legge costituzionale, avendo il Comune solo competenza di vigilanza (solo a tal fine delibera il Consiglio Comunale dicendo che non ha nulla da opporre, a nome della collettività che rappresenta) sarà la Regione ad apporvare l'affrancazone, quindi a verificare i requisiti, tra cui anche la conformità alla L.R. 57/2000 per l'ammontare del corrispettivo.
      Ferdinando

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