3/25/2012

ASSEMBLEA ANNUALE CONSULTA NAZIONALE

In seguito alla deliberazione del Comitato Direttivo svoltosi lo scorso 25 febbraio 2012 è stata convocata la riunione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci che si svolgerà LUNEDÌ 2 APRILE 2012 alle ore 11.00 in prima convocazione e, qualora sia necessario, alle ore 12.30 in seconda convocazione, presso il Palazzo Valentini (Sede istituzionale della Provincia di Roma) sito in Roma, Via IV Novembre 119/A per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) modifica all’art.6 dello Statuto della Consulta
2) Riconoscimento del Coordinamento della Regione Puglia
3) Riconoscimento del Coordinamento della Regione Calabria
4) approvazione dell’ordine del Giorno proposto dal direttivo sull’art.66 del decreto Salva Italia
5) approvazione dell’ordine del giorno sull’applicazione dell’IMU
6) varie ed eventuali





Alle ore 11,00, qualunque sia il numero degli intervenuti, verrà illustrata una relazione sui primi dati del Censimento dell’agricoltura da parte del Dott. Massimo Greco dell’Istat, mentre a seguire verrà svolta una relazione sul disegno di legge sulla tutela della proprietà collettiva da parte del Prof. Fabrizio Politi dell’Università dell’Aquila ed un saluto da parte dei Senatori Giampaolo Bettamio e Claudio Molinari, primi firmatari dei DDL presentati al Senato. 

Certi della Vostra partecipazione porgo cordiali saluti.




3/24/2012

Termina il 01/01/2014 l'esenzione sugli atti di sistemazione degli USI CIVICI??

Duro colpo alla sistemazione delle terre gravate da uso civico con l'art. 10 del Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale): in merito all'imposta di registro applicabile sulle transazioni immobiliari (tipicamente le compravendite che hanno per oggetto la proprietà dell'immobile o altro diritto reale), regolata dal Testo unico dell'Imposta di Registro approvato con DPR 26/04/1986, n. 131, vengono apportate le seguenti modifiche:
- sono soppresse, a decorrere dal 01/01/2014, tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, e quindi rientrano sia le esenzioni di cui all'art. 2 della Legge 692/1981 che dell'art. 40 della Legge 1766/1927;
- l'imposta di registro non potrà essere inferiore a 1.000,00 euro.

Le esenzioni di cui  all'art. 2 della Legge 692/1981 sono attualmente utilizzate da Comuni, Partecipanze ed altre Associazioni o Enti che gestiscono proprietà collettive e demani di uso civico per il miglioramento e la sistemazione del patrimonio.

Ciò appare ancora possibile soltanto se avverrà entro il 31/12/2013, dopodicchè gli atti/ordinanze di legittimazione, alienazione, pare anche affrancazione, saranno tassate al 9% del valore con un'imposta non inferiore a 1.000,00 euro.

Poichè anche questo provvedimento confligge con i fini istituzionali degli Enti gestori dei demani collettivi, ovvero col fine di conservare integro e migliorato quantitativamente e qualitativamente il patrimonio da trasmettere alle future generazioni di utenti di Usi Civici, è necessario ogni approfondimento per verificare nella prima fase se è giusta l'interpretazione di cui sopra e nella seconda fase se esiste la possibilità che le Associazioni, i Comuni e gli Enti interessati mettano in atto una coesa ed efficace difesa di ciò che il legislatore aveva concesso coerentemente a salvaguardia dei lori patrimoni con l'art. 2 della Legge 692/1981, ma anche precedentemente con l'art. 40 della Legge 1766/1927

3/20/2012

Circolare Agenzia del Territorio prot. 29104 dell'11/05/2011

Oggetto: Affrancazione canoni enfiteutici, censi, livelli - determinazione canoni e  corretta rivalutazione del Reddito Dominicale ([1]).

L'Agenzia del Territorio, con Circolare prot. 29104 dell'11/05/2011, conferma l'esatta determinazione dei canoni enfiteutici periodici e del corrispondente capitale di affrancazione per fondi gravati da enfiteusi; nello specifico vengono trattati i terreni di proprietà del Fondo Edifici di Culto concessi in enfiteusi e rigurada quindi tutti i terreni gravati da enfiteusi di cui al codice civile, da livello (equiparato ad un diritto di enfiteusi dalla giurisprudenza di legittimità - Cass. civ. sez. III n. 64/1997 e, meno recentemente, Cass. n. 1366/1961 e Cass. 1682/1963 – E1) e da canoni (demaniali) di natura enfiteutica che fanno espresso riferimento all'utilizzo del reddito dominicale ([1]) (Legge 607/1966, Legge 1138/1970, art. 9 Legge Regionale Basilicata 57/2000 e s.m.i. e altre norme).

Viene dedotto che il capitale di affrancazione è pari a 15 volte il canone, come stabilito dalla Legge n. 607/1966 e dalla Legge 1138/1970.

Viene menzionata la precedente nota dipartimentale DC STE prot. n. E2/1517 del 26/10/2000 che ha statuito che il canone debba essere equiparato al reddito dominicale ([1]) opportunamente attualizzato tramite idonei criteri di aggiornamento.

In ossequio alla pronuncia della Corte Costituzionale sentenza n. 143/1997 è stato precisato che per le enfiteusi successive al 28/10/1941 un utile criterio di aggiornamento è quello individuato dalla Legge 1138/1970 che fa riferimento all'indennità di esproprio dei fondi rustici per il calcolo del canone enfiteutico; consegue che ogni qualvolta il reddito dominicale ([1]) rivalutato risulti inferiore a tale soglia, il canone andrà di fatto rapportato a tale diversa misura pari alla quindicesima parte dell'indennità di esproprio, con conseguente aggiornamento anche del capitale di affrancazione che sarà pari per l'appunto all'indennità di esproprio.

Per le enfiteusi antecedenti al 1941, avendo la Corte Costituzionale statuito, con la citata sentenza 143/1997, che "la diversità di trattamento non trova ragionevole giustificazione" ha suggerito di utilizzare idonei coefficienti di aggiornamento del canone quali ad esempio quelli usati per calcolare le imposte sui redditi. Sulla scia di tale orientamento, la nota dipartimentale su citata del 2000 determinava il canone periodico moltiplicando il reddito dominicale ([1]) per il coefficiente 1,80 posto che l'art. 3, comma 50 della Legge 23/12/1996 n. 662 prevede una rivalutazione del reddito dominicale dei terreni pari all'80%.

Alla luce di tali considerazioni, l'Agenzia del Territorio pone dubbi sul se sia tutt'ora ancora corretto l'utilizzo del criterio esposto per aggiornare il canone enfiteutico; posto, infatti, che l'ultimo coefficiente di rivalutazione dei redditi dominicali ([1]) - non soggetto a revisione dal lontano 1979 ([1]) - pare, allo stato, ancora quello dell'80%, si è rilevato che operando in tal senso si perviene comunque alla determinazione di somme non adeguatamente corrispondenti alla realtà economica.

L'Agenzia del Territorio quindi, ritiene più opportuno utilizzare, anche con riferimento alle enfiteusi antecedenti al 1941, il criterio dell'indennità di esproprio dei fondi rustici, sostanzialmente in linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale (Sent. 406/1988) in merito alla necessità di rapportare i canoni ed il capitale di affrancazione "alla effettiva realtà economica" (si veda anche, in proposito, il parere dell'Avvocatura Distrettuale dell'Aquila CS 260/1999, recepito in una circolare del Ministero n. 118 del 09/09/1999).

Si conclude che per tutte le enfiteusi su fondo agricolo il capitale di affrancazione ed i canoni andranno determinati facendo ricorso al criterio dell'indennità di esproprio e non piuttosto a quello del reddito dominicale ([1]) rivalutato non più rispondente all'effettiva realtà economica.

In merito alle enfiteusi urbane l'Agenzia del Territorio continuerà a seguire il criterio di calcolo già esposto nella nota dipartimentale del 2000 determinando il canone con l'applicazione, al valore dell'area edificabile,e un equo saggio di rendimento, in quando se si considerasse il valore venale del bene si determinerebbe un capitale di affrancazione eccessivamente oneroso per l'enfiteuta.

In merito alla problematica dell'estinzione ex lege delle enfiteusi di cui all'art. 60 della Legge 222/1985 (che riguarda esclusivamente i terreni concessi dal Fondo Edifici di Culto) secondo cui si estinguono di diritto i rapporti enfiteutici per i quali il  FEC abbia riscosso canoni inferiori alle lire 60.000 annue, il corrispondente canone andrà calcolato in relazione al valore del fondo accertato all'anno 1987.

Allegati:
- Scarica il FILE PDF della Circolare dell'Agenzia del Territorio 29104/2011


([1]) QUADRO NORMATIVO CHE DISCIPLINA IL REDDITO DOMINICALE 
Prima revisione: con valori riferiti al 01 gennaio 1914 - R.D.L. 7 gennaio 1923 n. 17, art. 1 comma 1 (G.U. 18.1.1923 n. 14) – Disposizioni per la revisione generale degli estimi catastali; 
Seconda revisione: con valori riferiti alla media dei prezzi correnti tra il 01/01/1937 e la fine delle operazioni di revisione - R.D.L. 4 aprile 1939, n. 589, art. 2 comma 1 (G.U. 22.4.1939 n. 96) – Revisione generale degli estimi dei terreni; 
Terza revisione: con valori riferiti al biennio 1978-1979 - Decreto del Ministero delle Finanze 13 dicembre 1979, art. 1 comma 3 (G.U. 18.2.1980 n. 47), Revisione generale degli estimi dei terreni –Decreto del Ministero delle Finanze 07 febbraio 1984 per la pubblicazione delle tariffe attualmente in vigore; 
Quarta revisione: con valori riferiti al biennio 1988-1989 - Decreto Ministero delle Finanze 20 gennaio 1990, art. 1 comma 3 (G.U. 7.2.1990 n. 31) - Revisione generale degli estimi del Catasto terreni, sospesa e mai portata a termine perché l’art. 2, comma 1-sexies del D.L. 23/01/1993 n. 16, convertito con la Legge 24/03/1993 n. 75, ha previsto nuovi criteri di formazione delle zone censuarie, di classificazione e determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli. Con l’art. 9, comma 10, del D.L. 30/12/1993, n. 557 convertito con modificazioni nella L. 26/02/1994 n. 133, il legislatore si è ravveduto ed ha rivisitato la suddetta norma, prevedendo nuovi criteri anche per la qualificazione dei terreni e per la produzione e l’aggiornamento della cartografia catastale. Infine con L. 18/02/1999 n. 28 (che modifica il comma 154 dell’art. 3 della Legge 23/12/1966, n. 662) è stato approvato un emendamento governativo delegando il Governo ad emanare un regolamento per disciplinare il sistema estimale catastale. A tutt’oggi questa quarta revisione è sospesa.

3/19/2012

REGIONE BASILICATA - AVVISO DI SEDUTA PUBBLICA - Sorteggio per nomina Perito Demaniale

AVVISO DI SEDUTA PUBBLICA 

Oggetto: MUTAMENTO SEDUTA per il Sorteggio relativo alla designazione del Perito Demaniale, ai sensi del comma 1, art. 4 del “Regolamento concernente le procedure relative la chiusura delle operazioni demaniali di cui alla Legge Regionale 57/2000 e successive modifiche ed integrazioni”. 

La Regione Basilicata INFORMA che per motivi tecnici l’estrazione, inizialmente prevista per il 21/02/2012, è stata posticipata al giorno 27 marzo 2012 alle ore 15:30, presso la sala riunioni del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana, ubicato in Potenza alla Via Vincenzo Verrastro n° 10, Piano 1°. 

Si ricorda che il sorteggio riguarderà i seguenti Comuni:

1. Oppido Lucano 
2. Montalbano Jonico 
3. Miglionico 
4. Craco 
5. Colobraro 
6. Stigliano 
7. Sasso di Castalda 
8. Marsico Nuovo 
9. Corleto Perticara 
10. Balvano 
11. Ferrandina 

Link utili:










3/13/2012

PROPRIETA' COLLETTIVE DELLE TERRE E USO COLLETTIVO E CIVICO DELLE STESSE: PROSSIMO TENTATIVO DEL GOVERNO MONTI DI VENDERE LE TERRE DEMANIALI


COMUNICATO/APPELLO scritto da alcune soggettività rurali presenti questi giorni ai blocchi in VALSUSA e letto 3 giorni fa in assemblea

E' PRIORITARIO SALVARE I DIRITTI D'USO COLLETTIVO E CIVICO DELLE TERRE

La maggior parte degli italiani non sanno che esistono questi diritti,che le terre destinate all'uso civico, nel dopoguerra arrivavano a 1/5 del territorio nazionale. Perchè in Italia,dall'antichità fino ai primi anni dell'ultimo dopoguerra, molta della popolazione viveva sulle terre di montagna.

Quindi: per affrancarsi, prima , dalla servitù e dagli eserciti, poi, dal mercato della terra e dalla mezzadria, sono cresciute zone con proprieta' collettiva della terra e governo collettivo attraverso le regole (senza finalità di profitto) e i comunelli.Questo è stato un processo che in alcune zone si è affermato molto,durando ancora adesso.Le regole nel Cadore/ampezzano,le Comunanze nelle Marche, le Partecipanze in Emilia, le Comunalie nell'Appennino Emiliano, le Università Agrarie nel Lazio e nel Centro Italia, gli Usi Civici in Sardegna. 

Ma nel dopoguerra,quando fecero la Costituzione,accanto alla proprietà pubblica e privata, non fu messa la proprietà collettiva,inventando il demanio pubblico e favorendo così l'abbandono. Inoltre, in assenza di comunità e di associazione di abitanti,il bene viene incamerato dai comuni.

Per questo molti comuni non facilitano la vita di queste iniziative sulla terra,financo le inchieste catastali.

Infine oggi,dopo anni di tentativi di appropriazione delle terre collettive,il governo Monti ha deciso di sdemanializzare (cioè rendere vendibile) questo patrimonio che è collettivo.

Pensiamo che per reggere alla crisi occorre basarsi sulla ricchezza sociale, non su quella privata, nè su quella pubblica. Per questo è importante organizzarsi collettivamente per recuperare queste terre e gestirle attraverso pratiche sociali e solidaristiche.Come stanno facendo in Colombia e in altri paesi del Latinoamerica. Rinnovando e rafforzando gli usi civici.

P.S.: Importante fare incontro nazionale a breve per costruire iniziative.

3/01/2012

GLI USI CIVICI NON SI POSSONO VENDERE!!!!

Il Direttivo della Consulta Nazionale della Proprietà collettiva, riunito a Roma lo scorso 25 febbraio, ha approvato all’unanimità un accorato appello teso ad evitare che le proprietà collettive vengano vendute e svendute, come sta purtroppo avvenendo in alcuni contesti territoriali, dai Comuni che ne detengono l’amministrazione attraverso una riduttiva ed illegittima interpretazione dell’art. 66 del decreto Salva Italia, che autorizza i Comuni a vendere i beni agricoli ed a vocazione agricola di loro proprietà. Tra questi non possono rientrare, come invece in alcuni casi sta avvenendo, i beni soggetti ad uso civico che sono e continuano ad essere INALIENABILI, INUSUCAPIBILI IMPRESCRITTIBILI e IMMUTABILI nella loro destinazione agrosilvopastorale.
Queste vendite dal punto di vista giuridico si configurano come reati, nei cui confronti l’Autorità Giudiziaria verrà chiamata ad intervenire per accertare le responsabilità dei singoli.
Da parte nostra ci preme anche sottolineare come non si tratti del salvataggio di un relitto storico, ma del rilancio di un istituto vivo, attuale ed utilizzabile anche per nuove esigenze che la nostra società sta esprimendo in questo momento di crisi.
Non si tratta di un patrimonio di scarso e residuale valore, se l’Istat ha recentemente censito una realtà molto diffusa e variegata delle realtà collettive sul territorio nazionale estesa per più di 1.103.000 ettari di terreno (il 4,4% della SAU e l’8,85% della SAT in Italia).
Svendere gli usi civici e le proprietà collettive, nell’attuale fase di sviluppo delle aree rurali, e della montagna in particolare, le cui strategie fanno affidamento essenzialmente nel modello di sviluppo locale e in quello di sviluppo sostenibile, vuole dire impoverire più di quanto non si creda il nostro Paese. Alla proprietà collettiva va riconosciuta infatti la capacità di fare propri anche gli stimoli provenienti dall’esterno della comunità locale a favore della comunità stessa, di trattenerne in loco gli effetti moltiplicativi, di far nascere indotti nella manifattura familiare, artigianale, nella filiera dell’energia delle risorse rinnovabili e nel settore dei servizi.
L’esperienza e le ricerche dimostrano che dove la proprietà collettiva è presente ed opera si riscontra più che altrove il mantenimento delle popolazioni a presidio del territorio (pubblico, collettivo, privato), l’integrazione fra patrimonio civico e famiglie residenti, l’integrazione tra patrimonio civico e imprese locali, la manutenzione del territorio e la conservazione attiva dell’ambiente, la garanzia di un marchio ambientale, la coesione della popolazione e la creazione di comportamenti cooperativi in campo economico, sociale, ambientale.
Proprio oggi quindi la valorizzazione del patrimonio collettivo avrebbe effetti benefici sulla tenuta e sulla ripartenza del nostro sistema economico tanto segnato dalla crisi in atto a costo zero per le pubbliche istituzioni e per la popolazione.
Ci si rivolge al Governo, affinché anche nei decreti che il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali dovrà emettere ai sensi dell’art. 66 del decreto Salva Italia, venga esplicitamente esclusa l’applicabilità di quelle norme alle proprietà collettive ed agli usi civici anche se detenute dalle amministrazioni comunali.
Ci si rivolge al Presidente della Repubblica ed alla Corte Costituzionale, affinché vigili nel rispetto della legge alla luce dei precetti costituzionali posti a tutela delle proprietà collettive.
Ci si rivolge alle Regioni, che mantengono la competenza amministrativa sul tema, affinché vigilino sulla corretta applicazione delle norme a presidio della  proprietà collettiva e degli usi civici.
Ci si rivolge all’Anci, affinché metta al riparo i propri associati da violazioni di legge che comportano responsabilità penali ed amministrative anche gravi.
Ci si rivolge ai Sindaci ed agli amministratori Comunali, affinché tutelino la proprietà collettiva sul proprio territorio ritenendolo un bene che è e deve rimanere di una collettività, nella certezza che questa sia una risorsa di sviluppo non solo per l’immediato ma anche per le generazioni future.
Ci si rivolge infine alle Comunità frazionali, perché rivendico e si riapprioprino, secondo quanto prevede la legge, dei beni che spettano loro come comunità e che non possono essere assoggettati a vendita ed a destinazioni diverse da quelle che la stessa comunità ha deciso e deciderà di dare.
Proprio l’attività della comunità può mettere in guardia le amministrazioni e denunciare gli atti illegittimi già commessi, oltre che rendere tutti consapevoli che le proprietà collettive e gli usi civici sono una risorsa per tutti gli aventi diritto che non può essere venduta a pena di rimanere tutti più poveri, oggi e per il futuro. Ciò deve essere fatto in accordo con le amministrazioni comunali, con il mondo agricolo e con la società civile, nella consapevolezza che dove queste proprietà vengono correttamente gestite, ne trae beneficio un intero territorio inteso come collettività ma anche come sistema economico e sociale.

Il Presidente
Michele Filippini
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Le ragioni di una proposta di legge - Notiziario Novembre 2011

Le ragioni di una proposta di legge

Notiziario Consulta Nazionale - Novembre 2011

Da diversi anni la Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva sta lavorando per promuovere l’adozione di una legge statale che stabilisca alcune chiare norme sul fenomeno dei beni collettivi.

Si intende così offrire al legislatore nazionale, regionale e locale, oltre che alla tutela giurisdizionale che ne consegue, una linea guida per affrontare la miriade di particolarissimi nomi, usi e costumi che caratterizzano il fenomeno proprietario collettivo lungo la nostra tanto variegata penisola, dovuti essenzialmente al fatto che il nostro Stato unitario, di cui con onore celebriamo il 150 anno di unità, era stato preceduto per secoli da ducati, regni, e potentati che avevano ognuno a proprio modo disciplinato la materia dei beni collettivi.

La consuetudine che aveva retto queste forme di godimento per secoli è stata quindi nell’età moderna “ristretta” nel diritto positivo con alterne vicende, spesso caratterizzate non dalla volontà di comprenderla e disciplinarla, ma da quella di assoggettarla alla cultura giuridica ufficiale.

Ciò sta avvenendo tutt’oggi, attraverso la sempre più invadente legislazione regionale, che sta assumendo compiti non ammissibili di disciplina del diritto soggettivo che è connaturato alle proprietà collettive e come tale rimane di competenza strettamente statuale.

Non nascondiamo il fatto, peraltro, che già più volte le camere hanno visto presentare disegni di legge finalizzati unicamente a riconoscere e legittimare le tante usurpazioni ed occupazioni che i  beni collettivi hanno subito in questi anni sotto la spinta delle urbanizzazioni civili ed industriali delle campagne e delle zone ambientalmente più pregiate del nostro paese.

Per questo abbiamo chiesto la collaborazione di tanti studiosi del diritto e di cultori della materia, che abbiamo trovato nel Centro studi e Documentazione sui demani civici e le proprietà collettive della Università di Trento magistralmente diretto dal Prof. Pietro Nervi.

Abbiamo chiesto loro di astrarre alcuni principi fondamentali comuni alla variegatissima sequenza di denominazioni e di situazioni che caratterizzano la proprietà collettiva e di ordinarli in un disegno di legge.

Testo della proposta di legge:

Art. 1. Riconoscimento dei dominii collettivi
1. In attuazione degli artt. 2, 9, 42 comma 2 e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie,
a) soggetto soltanto alla Costituzione
b) dotato di capacità di autonormazione, sia per l’amministrazione soggettiva che oggettiva, sia per l’amministrazione vincolata che discrezionale;
c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà intergenerazionale;
d) caratterizzato dall’esistenza di una collettività, i cui membri hanno in proprietà terreni, ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva.
2. Lo statuto, approvato dagli aventi diritto, è titolo qualificativo e ordinamentale del dominio collettivo, anche con specifico riferimento alla personalità giuridica ed alla natura dell’ente.

Art. 2. Competenza dello Stato
1. La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento in quanto:
a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali,
b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale,
c) componenti stabili del sistema ambientale,
d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale,
e) strutture ecopaesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale,
f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto.
2. La repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato Italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.
3. Il diritto di uso civico sulle terre di collettivo godimento si caratterizza per:
a) avere normalmente, e non eccezionalmente, ad oggetto utilità del fondo consistenti in uno sfruttamento di esso;
b) essere riservato ai componenti la comunità dei consorti, salvo diversa decisione dell’ente collettivo.

Note:
L’art.1 del disegno di legge fa emergere le linee di fondo del provvedimento:
- Il riconoscimento dei dominii collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie.
- Il riconoscimento del contenuto del diritto d’uso di avere, normalmente e non eccezionalmente, ad oggetto utilità fondo consistenti in uno sfruttamento di esso e di essere riservato ai cittadini del Comune, o addirittura ad una parte di esso. Ciò determina nel cittadino una situazione giuridica complessa di un interesse individuale avente ad oggetto un uso dei beni conforme allo loro destinazione ed un interesse collettivo alla conservazione della destinazione dei beni.
- Il riconoscimento della capacità di autonormazione dei dominii collettivi facilita pertanto l’esercizio dei diritti: a livello individuale, da cui discendono gli eventi (diritto di accesso in una zona, diritto di prelievo), e a livello collettivo o di amministrazione, da cui discendono le decisioni, vale a dire i diritti di gestione e i diritti di esclusione dall’uso oppure la tacita cooperazione degli individui che utilizzano le risorse nel rispetto di una serie di regole stabilite dall’ente gestore.
Nell’articolo 2 del Disegno di legge il richiamo alle competenza dello Stato delinea i motivi di interesse generale dell’intervento legislativo del Parlamento nazionale (che mira a garantire che le leggi che le Regioni intendessero eventualmente emanare sugli assetti collettivi non possano disconoscere l’idea e i valori della proprietà collettiva):
a) il modo peculiare delle collettività di vivere il rapporto uomo-terra;
b) la disciplina consuetudinaria delle gestione delle terre da parte delle collettività titolari, con il fine della protezione della natura e della salvaguardia dell’ambiente;
c) le moderne attività progettate ed esercitate dalle collettività sulle loro proprietà comuni al fine del mercato.

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