8/04/2014

Toscana: nuova Legge Regionale sugli Usi Civici

Toscana: nuova Legge Regionale sugli Usi Civici


Un plauso alla Regione Toscana che ha redatto tale norma in un lavoro partecipato con tutti i soggetti gestori dei beni.

Tale norma riconosce la Comunità dei residenti quale legittima proprietaria dei beni civici e promuove e valorizza la gestione comunitaria del territorio civico, accentuandone la visione imprenditoriale per positive ricadute di carattere sociale e ambientale, ma mantenendo l'ottica conservativa del bene per le generazioni future e la sua gestione sostenibile; ha diversi aspetti innovativi rispetto alle altre leggi regionali in materia, questi i punti salienti e le novità:

- le affrancazioni dei canoni di natura enfiteutica sono di competenza regionale, e non comunale come avviene nel resto d'Italia (art. 3, punto l);

- prevista l'adozione dei "piani di valorizzazione" per uno sviluppo sostenibile dei beni del demanio collettivo civico con una visione più imprenditoriale (art. 7), prevedendo anche forme di affidamento in gestione del demanio (art. 11);

- per una maggiore tutela, tutte le terre civiche sono assegnate a categoria "a" di cui all'art. 11 della Legge 1766/1927 (art. 14);

- le ASBUC vengono considerate persone giuridiche di diritto privato (art. 15), permettendo quindi una gestione più semplice ed efficiente;

- l'art. 19 prevede la trascrizione del vincolo di uso civico presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari (Agenzia delle Entrate);

- sono VIETATE le LEGITTIMAZIONI, strumento che, dall'entrata in vigore della Legge 1766/1927, si è usato tanto e forse se n'è abusato (art. 25);

- è prevista l'istituzione di una banca dati online integrata col sistema informativo regionale (art. 28).

Gli uffici regionali devono ora procedere alla redazione del regolamento (previsto dall'art. 31) per l'applicazione della nuova Legge Regionale della Toscana n. 27/2014.

Per il testo completo clicca qui.

8/01/2014

LEGITTIMAZIONI IN CALABRIA: IL SILENZIO ASSENSO NON E' AUTOMATICO

LEGITTIMAZIONI IN CALABRIA: IL SILENZIO ASSENSO NON E' AUTOMATICO

Importantissima Sentenza del TAR di Catanzaro n. 1294 del 30/07/2014 circa il PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO di cui all'art. 27 della Legge Regionale della Calabria 21 agosto 2007, n. 18 che, al comma 4, prevede il SILENZIO ASSENSO per le istanze di LEGITTIMAZIONE/AFFRANCAZIONE/LIQUIDAZIONE decorso il termine di 120 giorni.
Con tale Sentenza si è sottolineato che occorre comunque produrre "tutta la indispensabile documentazione prevista dalla normativa vigente, non implicando il silenzio assenso alcuna deroga al potere dovere della pubblica amministrazione di curare gli interessi pubblici nel rispetto dei principi fondamentali di cui all’art. 97 Cost.".
"La formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso presuppone, quindi, quale condizione imprescindibile, non solo l'inutile decorso del tempo dalla presentazione dell'istanza senza che sia intervenuta risposta dall'amministrazione, ma anche la ricorrenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie, di cui si deduce l'avvenuto perfezionamento".
Il Comune potrà quindi in qualsiasi momento verificare i requisiti prescritti dalla legge, anche oltre il termine dei 120 giorni dettati dal comma 4 dell'art. 27 della Legge Regionale della Calabria n. 18/2007, anche perché, come avviene per l'art. 54 della Legge Regionale della Puglia n. 14/2004, la Legittimazione si concretizza solo con l'adozione della relativo provvedimento adottato dall'autorità amministrativa competente; si ricorda in tal senso la Sentenza del TAR di Bari (Sez. I) del 01/02/2011 n. 211 secondo cui (massima) "Ai sensi dell’art. 54 della l. reg. Puglia n. 14 del 2004, l’inclusione di un fondo di uso civico nell’elenco degli occupatori arbitrari, in assenza di un provvedimento adottato dall’autorità amministrativa competente, costituisce un mero presupposto per ottenere la legittimazione all’affrancazione del canone di natura enfiteutica, non determinandola sic et simpliciter".