2/21/2014

Sentenza Cassazione 21-02-2014, n.4201

I livelli intestati a enti locali (Comune) non si intendono estinti dalla legge 29 gennaio 1974, n. 16.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-02-2014, n. 4201 

(Pres. ODDO; Rel. PICCIALLI) 

sul ricorso 13172-2008 proposto da: 

D.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio
dell'avvocato RIZZO CARLA, rappresentato e difeso dagli avvocati DE MEO SERGIO, FRANCESCO ANDREOTTOLA; 

- ricorrente - 

contro 

COMUNE di BISACCIA, IN PERSONA DEL SINDACO P.T. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GENTILE DA FABRIANO, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PETRACCA, rappresentato e difeso dall'avvocato PENNETTA DONATO; 

- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 461/2007 del TRIBUNALE di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, depositata il 21/09/2007; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI; 

udito l'Avvocato Pennetta Donato difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso. 

Svolgimento del processo 

Su ricorso in data 3.6.2005 di D.L., che aveva dedotto di aver indebitamente versato la relativa somma al Comune di Bisaccia per l'affrancazione di terreni da lui posseduti gravati da livelli, pur essendo i relativi rapporti (costituiti in data anteriore al 28.10.1941 e prevedenti prestazioni inferiori a L. 1.000 annue) estinti ex lege, in virtù della L. 29 gennaio 1974, n. 14, art. 1 il Giudice di Pace di Lacedonia emise decreto ingiuntivo di pagamento della somma di Euro 2197,20 a carico del suddetto ente territoriale, il quale propose tempestiva opposizione, tra l'altro e segnatamente deducendo l'inapplicabilità ai Comuni della normativa invocata dal D.. 

L'opposizione, cui quest'ultimo aveva resistito, venne respinta dal suddetto giudice, con sentenza n. 37/1996, avverso la quale il soccombente Comune propose appello. 

Il gravame, nella resistenza del D., trovava accoglimento da parte del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, con sentenza monocratica del 21.9.2007, con la quale l'opposizione veniva accolta, il decreto ingiuntivo revocato e le spese del doppio grado compensate, sulla scorta dell'essenziale considerazione secondo cui la disposizione della L. n. 14 del 1974, art. 1 (prevedente l'estinzione di rapporti perpetui reali e personali, costituiti anteriormente al 28.10.1941, ove il valore, in danaro o in natura, dei relativi canoni, censi livelli ed analoghe prestazioni, fosse inferiore a mille lire annue) risultava testualmente applicabile soltanto con riferimento a rapporti enfiteutici e simili costituiti con le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato, e non anche con gli enti pubblici territoriali, restandone dunque esclusi Comuni e Regioni. Tanto era desumibile dalla relazione illustrativa del disegno della citata legge e confermato indirettamente, sul piano sistematico, da successive norme, relative ad altre materie, con le quali il legislatore, nei casi in cui aveva voluto disporre l'applicabilità delle relative discipline anche a detti enti, li aveva sempre espressamente menzionati. 

Riteneva poi il giudice di appello che la censura, contenuta nella comparsa conclusionale dell'appellato, con la quale si era sostenuto, con richiamo alla L.R. n. 11 del 1981, che titolare del diritto alla riscossione delle somme in questione fosse solo la Regione e non il Comune, fosse inammissibile ex art. 345 c.p.c., perchè deducente una questione nuova, vale dire la sussistenza nella specie di un indebito non più oggettivo, ma soggettivo. Avverso tale sentenza il D. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Ha resistito il Comune di Bisaccia con rituale controricorso. 

Motivi della decisione 

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. 29 gennaio 1974, n. 16, art. 1 censurando l'interpretazione della relativa norma fornita dal giudice di appello, che non avrebbe tenuto conto: a) della lettera della stessa, in particolare dell'uso dell'omnicomprensivo termine "amministrazioni", con il quale il legislatore avrebbe inteso riferirsi, senza alcuna distinzione, anche a quelle locali, oltre che alle statali; b) del contesto storico-costituzionale nel quale la legge fu varata, anteriore alla riforma attuata con la Legge Costituzionale n. 3 del 2001, prima della quale l'art. 114 Cost. disponeva che "la Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni senza null'altro aggiungere e senza alcuna distinzione rispetto all'entità Stato introdotta" con la suddetta detta riforma; c) delle finalità di natura "economica e finanziaria" perseguite dalla L. n. 16 del 1974, la cui ratio, da individuarsi, come da relazione illustrativa, "nell'esigenza di sollevare le amministrazioni competenti dalle diseconomie derivanti dalla riscossione di canoni di importo assai modesto", avrebbe dovuto far propendere per la proposta interpretazione estensiva della disposizione, che in caso diverso concreterebbe una irragionevole e costituzionalmente illegittima disparità di trattamento con riferimento ai rapporti con gli enti territoriali, costituenti peraltro la "stragrande maggioranza" di quelli enfiteutici. 

Con il secondo motivo si censura, per violazione dell'art. 113 c.p.c. e dell'art. 2033 c.c., la dichiarazione di inammissibilità, per novità, dell'eccezione deducente la spettanza alla Regione Campania e non ai comuni, come quello di Bisaccia, dei canoni enfiteutici e delle relative procedure di affrancazione, L.R. 17 marzo 1981, n. 11, ex art. 2 al riguardo obiettando che l'indebito soggettivo ex persona accipientis sarebbe parificabile a quello oggettivo, con la conseguenza che la relativa questione, non comportando mutamento della causa petendi, ben avrebbe potuto essere esaminata dal giudice in base al principio iura novit curia. Il terzo motivo non titolatole corredato da quesito di diritto ex art. 366 c.p.c., si risolve nel richiamo alla documentazione prodotta in sede di merito, alla stregua della quale si insiste per la fondatezza della domanda di ripetizione d'indebito. 

Il ricorso non merita accoglimento

Manifestamente infondato è il primo motivo, anzitutto sotto il proposto profilo esegetico relativo alla L. n. 14 del 1974, art. 1 considerata la chiarezza del dato normativo, evidenziata dal comune riferimento a "le amministrazioni e le aziende autonome" del successivo complemento di specificazione "dello Stato", che per il principio in claris non fit interpretatio non consente dubbi di sorta, tanto più ove si tenga conto della successiva menzione quali amministrazioni; comprese nell'introdotto regime estintivo, di quelle del "fondo per il culto", del "fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma" e dei "patrimoni riuniti ex economati", tutte facenti capo allo Stato, ancorchè dotate di autonomia amministrativa e patrimoniale. Altrettanto palese è l'infondatezza dei profili sistematici del motivo di ricorso, laddove, sulla base di una equivoca equiparazione tra i termini Repubblica e Stato, che non sono sinonimi, si viene a negare un principio cardine dell'ordinamento statale, pacifico nella giurisprudenza e nella dottrina pubblicistica, a termini del quale Regioni, Province e Comuni, pur costituendo distinte componenti dell'apparato pubblico nel quale, secondo l'art. 114 Cost., la Repubblica Italiana si articola, costituiscono enti diversi dallo Stato, muniti di una propria personalità giuridica e di specifiche autonome competenze amministrative e patrimoniali, a termini e nei limiti dettati dalle norme contenute nel titolo quinto della Costituzione, che con la successiva Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 hanno subito soltanto parziali modifiche ed ampliamenti, in un contesto nel quale era già sussistente ed indiscussa soggettività giuridica pubblica degli enti territoriali diversi dallo Stato. 

Manifestamente infondate risultano, di conseguenza, le generiche censure di incostituzionalità della disposizione di cui all'art. 11 cit., nella sua corretta accezione, sol che si consideri, a parte la diversità delle situazione poste a raffronto, come le ragioni di opportunità giustificanti la disposizione, individuate nella scarsa rilevanza economica delle prestazioni in questione , a fronte delle spese di gestione dei relativi rapporti, non possano considerarsi del pari sussistenti con riferimento agli enti territoriali minori, segnatamente per piccoli comuni come quello di Bisaccia, per i cui bilanci anche canoni, censi, livelli et simili a di modesto importo, ove riferiti ad una pluralità di soggetti, possono assumere rilevanza economica, considerata anche la più agevole ed immediata possibilità, nel contesto locale, delle relative riscossioni. 

Quanto al secondo motivo, è sufficiente considerare che il richiamo alla L.R. Campania 17 marzo 1981, n. 11 risulta del tutto inconferente ai fini della dedotta, in sede di appello, questione di spettanza delle prestazioni patrimoniali in questione, essendo l'oggetto della relativa disciplina costituito non da qualsiasi rapporto di natura enfiteutica, o similare, comunque facente capo ai comuni, bensì soltanto da quelli relativi a terreni oggetto di usi civici, la cui permanente titolarità a detti enti, peraltro, non viene posta in discussione dall'art. 2 (che ne postula ai commi 1 e 4 la relativa "appartenenza"), essendo soltanto prevista una procedura (commi 6 - 10) devoluta alla Regione, senza alcun trasferimento della relativa titolarità, per le eventuali liquidazioni, scioglimento di promiscuità, verifica delle occupazioni e relative legittimazioni. 

Pertanto la dedotta censura, con la quale si lamenta l'omesso esame del merito della questione da parte del giudice di appello, difetta di interesse, considerato che tale esame non avrebbe potuto condurre ad alcun approdo utile alla tesi dell'appellato, deducente la sussistenza dell'indebito pagamento, sotto il diverso profilo ex parte creditoris, che si assume equiparabile a quello oggettivo. 

Palesemente inammissibile è infine il terzo motivo, in quanto non rispondente ad alcun modulo legale ex art. 360 c.p.c., nè al precetto di cui all'art. 366 bis c.p.c.. 

Il ricorso va conclusivamente respinto, con il carico delle spese per la soccombenza. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio al controricorrente, in misura di Euro 1.200,00, di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge. 

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2014. 

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014