1/09/2023

Nuova Legge Regionale della Basilicata 9 gennaio 2023, n. 1

La Regione Basilicata ha approvato, in materia di usi civici, la nuova Legge Regionale 9 gennaio 2023, n. 1: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 SETTEMBRE 2000, N. 57 (USI CIVICI E LORO GESTIONE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 1766/1927 E R.D. N. 332/1928), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 5 (Speciale) del 09/01/2023.

Nella sezione del sito "Legislazione e sentenze", "Leggi regionali", "Basilicata" è possibile consultare il testo della L.R. 57/2000 aggiornato con le modifiche apportate.


Questo il testo integrale della nuova Legge regionale:


Art. 1
Modifica ed integrazione dell’articolo 8, comma 4, lettera a) della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57
1. La lettera a), comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 è sostituita dalla seguente:
“a) il canone di legittimazione, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 1766/1927, corrisponde al reddito dominicale, riferito alla qualità del pascolo di prima classe, adeguato alle disposizioni previste per il pagamento delle imposte sui redditi;”.

Art. 2
Modifica ed integrazione dell’articolo 9, commi 3 e 4 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57
1. I commi 3 e 4 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 sono così modificati:
“3. Il Comune assume quale canone sui livelli del terreno assegnato (quotizzazione, legittimazione, trasformazione in enfiteusi perpetua) il reddito dominicale riferito alla qualità del pascolo di prima classe attualizzato e ricalcolato secondo le disposizioni previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

4. Il capitale di affrancazione è determinato in ragione del canone di cui al comma 3 moltiplicato per 15, fatti salvi i diritti relativi alla riscossione dei canoni pregressi, con riduzione alla metà dell’importo dovuto per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, come individuati dal decreto legislativo n. 99/2004 e dal decreto legislativo n. 101/2005.”.

Art. 3
Clausola di neutralità finanziaria
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.