1/09/2023

Nuova Legge Regionale della Basilicata 9 gennaio 2023, n. 1

La Regione Basilicata ha approvato, in materia di usi civici, la nuova Legge Regionale 9 gennaio 2023, n. 1: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 SETTEMBRE 2000, N. 57 (USI CIVICI E LORO GESTIONE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 1766/1927 E R.D. N. 332/1928), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 5 (Speciale) del 09/01/2023.

Nella sezione del sito "Legislazione e sentenze", "Leggi regionali", "Basilicata" è possibile consultare il testo della L.R. 57/2000 aggiornato con le modifiche apportate.


Questo il testo integrale della nuova Legge regionale:


Art. 1
Modifica ed integrazione dell’articolo 8, comma 4, lettera a) della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57
1. La lettera a), comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 è sostituita dalla seguente:
“a) il canone di legittimazione, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 1766/1927, corrisponde al reddito dominicale, riferito alla qualità del pascolo di prima classe, adeguato alle disposizioni previste per il pagamento delle imposte sui redditi;”.

Art. 2
Modifica ed integrazione dell’articolo 9, commi 3 e 4 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57
1. I commi 3 e 4 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 sono così modificati:
“3. Il Comune assume quale canone sui livelli del terreno assegnato (quotizzazione, legittimazione, trasformazione in enfiteusi perpetua) il reddito dominicale riferito alla qualità del pascolo di prima classe attualizzato e ricalcolato secondo le disposizioni previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

4. Il capitale di affrancazione è determinato in ragione del canone di cui al comma 3 moltiplicato per 15, fatti salvi i diritti relativi alla riscossione dei canoni pregressi, con riduzione alla metà dell’importo dovuto per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, come individuati dal decreto legislativo n. 99/2004 e dal decreto legislativo n. 101/2005.”.

Art. 3
Clausola di neutralità finanziaria
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

6/16/2022

Nuova Legge Regionale della Basilicata 16 giugno 2022, n. 13

La Regione Basilicata ha approvato, in materia di usi civici, la nuova Legge Regionale 16 giugno 2022, n. 13: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 SETTEMBRE 2000, N. 57 – USI CIVICI E LORO GESTIONE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 1766/1927 E R.D. N. 332/1928, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 26 (Speciale) del 16/06/2022.

Nella sezione del sito "Legislazione e sentenze", "Leggi regionali", "Basilicata" è possibile consultare il testo della L.R. 57/2000 aggiornato con le modifiche apportate.

 

3/04/2021

Concessione di Demanio Civico: TAR annulla in mancanza di procedura ad evidenza pubblica - Sentenza 53/2021 Tar Umbria

Con la Sentenza n. 53/2021 il TAR dell'Abruzzo ha annullato la concessione/contratto stipulata dal Comune di Pizzoli con un'Associazione sportiva per la realizzazione di un poligono di tiro su un'estensione di 9 ettari di Demanio Civico, e il relativo mutamento di destinazione d'uso concesso con Determina di Giunta Regionale.

Il ricorso viene accolto in ragione della fondatezza del primo e del secondo motivo, aventi carattere assorbente:

Con il primo ordine di censure, si espongono vizi di violazione dell’art. 41 del R.D. 26 febbraio 1928 e dell’art. 6 della L.R. 3 marzo 1988 n. 25. I ricorrenti asseriscono che, stante il presupposto per il mutamento della destinazione d’uso delle terre civiche consistente nel “reale beneficio” in favore dei cives, i gravati provvedimenti (e, segnatamente il presupposto provvedimento di autorizzazione regionale) non indicherebbero sotto il profilo motivazionale quali siano i vantaggi per la popolazione derivanti dal mutamento dei terreni di uso civico concessi alla controinteressata.

Con il secondo motivo si deduce eccesso di potere per irrazionalità manifesta e sviamento dell’interesse pubblico atteso che i provvedimenti gravati avrebbero quale unica finalità quella di consentire a privati la possibilità di svolgere una attività ricreativa in modo sostanzialmente gratuito, visto anche l’irrisorio canone offerto (500,00 euro annui), arrecando così un indebito vantaggio patrimoniale e sacrificando l’interesse pubblico in favore di quello del privato.

Il TAR osserva che i provvedimenti impugnati e, segnatamente, il provvedimento regionale di autorizzazione al mutamento di destinazione, non indicano il reale beneficio per la collettività derivante dalla realizzazione di un poligono di tiro sportivo.

Inoltre, la natura comunque “pubblica” dei diritti di uso civico impone che le procedure concernenti le richieste di autorizzazione al mutamento di destinazione debbano anche rispettare le regole di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. ed in particolare i principi generali ed i principi di trasparenza ed imparzialità dovendo essere precedute dalla procedura ad evidenza pubblica prescritta dalla normativa europea per ogni concessione di diritti su beni pubblici.

Qui potete scaricare la versione integrale.

9/09/2020