11/24/2015

Usi Civici: Sentenza 835/2015 del Tribunale di Potenza, dovuto il canone di occupazione per gli arbitrari occupatori di terre civiche - SMENTITE LE CIRCOLARI DELLA REGIONE BASILICATA

Con la Sentenza n. 835 del 25/08/2015 del Tribunale di Potenza viene rigettata l'opposizione contro l'ingiunzione fiscale emessa dal Comune di Baragiano (Pz), ai sensi del RD 639/1910, con cui si procedeva alla riscossione del dovuto per l'occupazione arbitraria di particelle gravate da usi civici per gli anni dal 1999 al 2003.

Scarica il testo completo della Sentenza n. 835 del 25/08/2015 del Tribunale di Potenza, in linea sia con la Sentenza n. 1645/2010 della Corte dei Conti - Sez. Giurisp. Lazio (a carico degli occupanti di un’area demaniale ad uso civico vige l’obbligo di pagare una somma annua a titolo di ristoro, in attesa, anche, dell’esperimento delle eventuali procedure che possono portare al definitivo superamento del vincolo per il terreno in oggetto attraverso gli opportuni atti di legittimazione o di alienazione), che con la Sentenza del 05/12/2009 della Corte d'Appello di Roma secondo cui è dovuta l'indennità risarcitoria da parte degli arbitrari occupatori di terre civiche, e con la Sentenza della Corte di Cassazione n. 11993 dell'08/08/2003 secondo cui è legittima l'imposizione della Tosap (tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 15/11/1993, n. 507) sui terreni civici arbitrariamente occupati.

Dopo ben 4 anni, il Tribunale di Potenza ha confermato ciò che la Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva sosteneva già dal 2011: con nota del 22/12/2011 (pag. 1/3, pag. 2/3, pag. 3/3, oppure vedi immagini in basso), la Consulta chiedeva alla Regione Basilicata di rettificare quanto riportato erroneamente sulla nota della dirigente dell'Ufficio sostegno alle imprese agricole del Dipartimento Agricoltura prot. 131086 del 02/08/2011 (pag. 1/2pag. 2/2, oppure vedi immagini in basso) e sulla precedente nota prot. 164500 del 25/08/2008 (oppure vedi immagine in basso); secondo tali note, i Comuni non potrebbero esigere canoni di occupazione dagli arbitrari occupatori di terre civiche finché non saranno terminate le operazioni di sistemazione demaniale previste dalla LR 57/2000, affermazione smentita sia dalla recente Sentenza n. 835 del 25/08/2015 del Tribunale di Potenza che dalle precedenti Sentenze del 17/08/2010 n. 1645 della Corte dei Contidel 05/12/2009 della Corte d'Appello di Roma e dell'08/08/2003 n. 11993 della Corte di Cassazione.


Quattro anni fa la Consulta Nazionale scriveva: "Si rischia infatti, oltre che di non tutelare il patrimonio civico, di portare gli amministratori comunali a cagionare un evidente danno erariale per i Comuni che non attivano la riscossione dei canoni, mettendo inoltre in seria difficoltà i Comuni virtuosi che invece hanno già opportunamente avviato tale attività"; il grido d'allarme è rimasto inascoltato e si è dovuto attendere che la magistratura confermasse quanto denunciato.

Di seguito una sintesi della Sentenza n. 835 del 25/08/2015 del Tribunale di Potenza; l'appellante eccepiva:
1) la nullità dell'iscrizione a ruolo in assenza di un titolo avente efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 21 del Dlgs 46/1999;
2) l'illegittimità della richiesta di pagamento del canone in quanto, trattandosi di un occupatore arbitrario del fondo gravato da uso civico (c.d. usurpo), non era tenuto al versamento di alcun canone non sussistendo un rapporto di enfiteusi;
3) l'illegittimità della procedura e dei criteri adottati per la determinazione del canone: in particolare l'attore deduceva che il Comune, per la quantificazione degli importi richiesti, si era avvalso della collaborazione di un tecnico all'uopo nominato anziché dell'opera di istruttori o periti demaniali incaricati dalla Regione così come previsto dagli artt. 6 e 7 della L.R. Basilicata 57/2000. Circa la misura del canone, l'importo non sarebbe stato determinato sulla base del reddito dominicale come previsto dal comma 1 dell'art. 9 della LR 57/2000;
4) la prescrizione del diritto con riguardo ai canoni perché non esercitato da tempo immemore: i rapporti enfiteutici si considerano estinti per usucapione quando il relativo canone non è corrisposto da oltre un ventennio e il concedente non ha esercitato il potere di ricognizione entro il diciannovesimo anno.

Sunto del dispositivo:
1) L'eccezione è infondata perché l'atto impugnato non è una cartella di pagamento bensì un'ingiunzione fiscale di cui al RD 639/1910 che non presuppone la formazione di un ruolo esattoriale preceduto dalla formazione di un titolo esecutivo.
2) Dalla lettura dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comune, l'ente ha ingiunto il pagamento di una prestazione economica non quantificabile come canone enfiteutico bensì come una vera e propria indennità diretta a ristorare la collettività per la mancata fruizione di un bene nella esclusiva disponibilità di un soggetto privato che lo occupa senza titolo; è legittima la pretesa del Comune e trova la sua giustificazione nell'utilità che l'occupatore trae dallo sfruttamento di un terreno di uso civico di cui non è proprietario. 
3) Circa la misura del canone, la domanda dell'attore è destituita di fondamento e deve essere respinta: la somma ingiunta solo impropriamente può essere definita canone enfiteutico ma tale non è perché si tratta di una vera e propria indennità che è un istituto non espressamente disciplinato dalla LR 57/2000; i criteri adottati dal Comune non appaiono né irragionevoli né incongrui. Fermo restando la non applicabilità dell'art. 9 della LR 57/2000, anche se in ipotesi si volesse ritenere applicabile non sarebbe in ogni caso ravvisabile la denunciata violazione di legge. Circa la collaborazione di un ausiliario di fiducia per la determinazione dei canoni in assenza dell'incarico regionale di cui agli artt. 6 e 7 della LR 57/2000, anche tale ultima violazione denunciata appare priva di fondamento oltre che inconferente perché la LR 57/2000 (relativa al canone di affranco e al canone di natura enfiteutica) non può essere invocata per il diverso istituto dell'indennità di occupazione, senza considerare che comunque il tecnico è stato nominato dal Comune per procedure a mere operazioni di calcolo e di mera ricognizione dei terreni interessati e cioè il compito di attività semplici non comparabili con quelle, ben più complesse descritte nell'art. 7 LR n.57/2000 (sistemazione demaniale), demandate, invece, alla competenza degli istruttori e dei periti demaniali incaricati dalla Regione.
4) Non trattandosi di terreni assegnati o concessi al privato gravati da un canone redimibile con l'affrancazione, bensì di particelle occupate senza titolo e rientranti nel demanio civico comunale (patrimonio indisponibile), il relativo diritto in capo all'ente pubblico è imprescrittibile. In ogni caso, in caso di enfiteusi, il mancato pagamento del canone protrattosi per un periodo ultraventennale non comporta l'usucapione a favore dell'enfiteuta ma solo la prescrizione quinquennale.
Nota dell'Ufficio Sostegno alle imprese agricole del Dipartimento Agricoltura
prot. 
164500 del 25/08/2008

Nota dell'Ufficio Sostegno alle imprese agricole del Dipartimento Agricoltura
prot. 131086 del 02/08/2011 - Pag. 1/2

Nota dell'Ufficio Sostegno alle imprese agricole del Dipartimento Agricoltura
prot. 131086 del 02/08/2011 - Pag. 2/2


Nota della Consulta Nazionale del 22/12/2011 alla Regione Basilicata - Pag. 1/3

Nota della Consulta Nazionale del 22/12/2011 alla Regione Basilicata - Pag. 2/3

Nota della Consulta Nazionale del 22/12/2011 alla Regione Basilicata - Pag. 3/3

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