QUESITI USI CIVICI (servizio gratuito)

Domande e risposte in materia di Usi Civici e Proprietà Collettive

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208 commenti:

  1. Se un comune, intestatario di una particella di circa 100 ettari, composta da numerosi occupanti che pagano il fitto all'ente, decidesse di vendere agli stessi (arbitrari occupatori?) le rispettive quote, potrebbe eseguire tale vendita? e quale procedura dovrebbe adottare?

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    1. a livello nazionale, il terreno arbitrariamente occupato può essere legittimato ai sensi degli articoli 9 e 10 della Legge 1766/1927 (http://demaniocivico.blogspot.com/2008/11/legge-16-giugno-1927-n-1766.html) tramite l'adozione di un'ordinanza di legittimazione (http://demaniocivico.blogspot.com/2008/11/legittimazione.html).

      con la legittimazione si trasforma il terreno arbitrariamente occupato in proprietà privata, con l'imposizione di un canone di natura enfiteutica (http://demaniocivico.blogspot.com/2011/11/canone-demaniale-di-natura-enfiteutica.html), canone che può essere cancellato con un provvedimento di affrancazione (http://demaniocivico.blogspot.com/2008/11/affrancazione.html).

      a livello regionale, esistono varie norme che regolamentano in modo diverso le procedure di legittimazione; in basilicata, in particolare, l'arbitrario occupatore può richiedere la legittimazione anche con l'istituto dell'alienazione (http://demaniocivico.blogspot.com/2008/11/alienazione-di-terre-civiche.html) ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della Legge Regionale 57/2000 e s.m.i. (http://demaniocivico.blogspot.com/2008/11/legge-regionale-n.html)

      se indichi il comune preciso, si potrà essere più specifici.

      per ogni ulteriore info scrivere a demaniocivico@gmail.com

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  2. Su alcuni terreni agricoli situati nella provincia di L'Aquila (Abruzzo) c'è la dicitura: DEMANIO DELLO STATO ASSE ECCLESIATICO (proprietario). A chi occorre rivolgersi per affrancare tali terreni e, qual'è eventualmente la procedura.
    Grazie Francesco

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    1. da premettere che nel caso in cui il demanio dello stato/asse ecclesiastico è proprietario non può parlarsi di affrancazione in quanto non esiste nessuna enfiteusi, al massimo si potrà parlare di alienazione; si potrà affrancare il terreno solo se il demanio ha il titolo "concedente" ed il possessore "enfiteuta" o "livellario".

      nel demanio dello stato asse ecclesiastico rientrano i beni dell'ex Fondo per il culto, ex Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, ex Aziende speciali di culto destinate, sotto varie denominazioni, a scopi di culto, di beneficenza e di religione; ora se ne occupa la Prefettura rientrando i terreni nel patrimonio unico del F.E.C. (fondo edifici di culto) istituito con la Legge 222/1985 (http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/fondo-edifici-di-culto.html)

      per ogni ulteriore info scrivere a demaniocivico@gmail.com

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  3. Mia madre, sig.ra Anna, acquista nel 1966 un immobile nuovo da un costruttore, sig. Carlo, che in quegli anni stava edificando una lottizzazione sul litorale pontino nel Comune Xxxx. Insomma è la classica seconda casa al mare. Quest’anno ha deciso di venderla e ci siamo accorti che nell’atto notorio di compravendita tra lei ed il sig. Carlo compare la seguente frase: “Garantisce inoltre la libertà da iscrizioni ipoteche (etc)…, ad eccezione di un canone in danaro a favore del Comune di Xxxx che passa a carico della parte acquirente, che grava soltanto il terreno, canone che non proviene da enfiteusi, ma rappresenta l’indennizzo per la liquidazione dell’uso civico che nel passato gravava sull’immobile (cioè sul terreno). In ordine a ciò il venditore (sig. Carlo) dichiara di aver presentato domanda per ottenere l’affrancazione del canone suddetto; in conseguenza la parte acquirente nomina e costituisce suo procuratore il venditore perché si costituisca anche in suo nome nell’atto di affranco che sarà stipulato non appena la libera sarà stata approvata. Le spese relative saranno per la quota parte scarico della parte acquirente.” Nello stesso articolo dell’atto notorio poco prima il Notaio scrive: “Il venditore garantisce la proprietà dell’ immobile alienato per aver esso medesimo edificato il fabbricato di cui fa parte (il villino infatti è una delle quattro porzioni di una palazzina quadrifamiliare) su suolo di sua proprietà a lui pervenuto con atto ai miei rogiti del 24 luglio 1965 registrato in Xxxx il 27 luglio 1965 al n° etc, e trasmesso in Yyyy il 29 luglio 1965 al n° etc del particolare.” Mia madre, la sig.ra Anna, non ricorda nulla di questo uso civico probabilmente perché è stato il compianto marito a suo tempo ad occuparsi fattivamente dell’acquisto; ne tanto meno possediamo ovviamente un documento che testimoni l’affrancazione dal canone. Il Comune non ha mai richiesto il canone. Perciò è caduto nel dimenticatoio!
    Nella visura fabbricati che abbiamo attualmente richiesto, la sig.ra Anna risulta essere proprietaria al 1000/1000 senza alcuna altra specificazione, ne tanto meno alcuna menzione di canoni, livelli, o usi civici. Abbiamo fatta produrre anche una visura storica del terreno (per immobile, non per soggetto) tratta dal catasto terreni, sul quale del 1966 sorge la palazzina quadrifamiliare: qui invece compare il sig. Carlo come “livellario” fino al 22/08/1985, ed il Comune Xxxx come “concedente” fino alla stessa data. Poi nel 2004 il terreno viene qualificato come “Ente Urbano” senza l’indicazione di alcuna proprietà.
    La mia domanda è questa:
    1) E’ plausibile che la qualifica di “livellario” per il sig. Carlo sia relativa al canone per la liquidazione dell’uso civico che compare nell’atto notorio (visto che l’atto notorio stesso esclude esplicitamente la presenza di un enfiteusi) ?
    2) E’ ipotizzabile che qualcuno (magari qualche altro proprietario di uno degli altri tre villini del fabbricato) abbia affrancato il canone dal terreno su cui sorge l’intero fabbricato quadrifamiliare, per cui, come riportato in visura, il 22/08/1985 il sig. Carlo cessa di essere “livellario” ed il Comune Xxxx cessa di essere “concedente” sul quel terreno? Grazie per l’eventuale cortese risposta.

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    1. in pratica il terreno è stato sicuramente legittimato (cioè trasformato da demanio in allodio) e gravato da canone di natura enfiteutica ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 1766/1927; ne deriva che effettivamente la proprietà era in capo al costruttore che ha costruito regolarmente.

      la dicitura catastale livellario puo' nascondere diversi casi: puo' nascondere delle enfiteusi ai sensi del codice civile (nel caso in cui il terreno è ancora di proprietà del concedente, cioè del comune) o canoni di legittimazione (com'è il suo caso) in cui la proprietà si è trasferita con la legittimazione, ed è rimasto un semplice canone da pagare o da affrancare (cancellare).

      detto cio' rispondo alle 2 domande:
      1) si, esatto, la dicitura livello sta ad indicare il canone di legittimazione, ma non si tratta di livello o enfitueusi (la giurisprudenza ha equiparato questi due istituti) ma di un semplice canone imposto in seguito alla legittimazione. trova tutte le info su legittimazione, livello, canone, allodio, ecc. nel glossario usi civici http://www.demaniocivico.blogspot.it/

      2) si, potrebbe esistere l'affrancazione, ma andrebbe chiesta al comune o verificata l'esistenza dell'eventuale trascrizione/annotazione in conservatoria. L'indicazione del livello sul catasto terreni fino al 1985 e la mancata indicazione sul catasto urbano (di tale dicitura "livello") è dovuta solo al fatto che allora il catasto autorizzava gli accatastamenti senza obbligare il tecnico a riportare, al catasto urbano, l'esatta intestazione del catasto terreni. oggi non sarebbe piu' possibile: diciamo che è stata una furbata che ha cancellato la semplice indicazione catastale, ma il comune ha comunque sempre in diritto di riscuotere tale canone in quanto è imprescrittibile (si veda sul glossario CANONE DEMANIALE DI NATURA ENFITEUTICA).

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    2. Ti ringrazio infinitamente per la chiarissima risposta.
      Il comune Xxxx non ha mai chiesto il canone. Mi madre dice di non aver mai avuto la richiesta di pagamento. Anzi sono certo che se lo avessero richiesto il pagamento già dal lontano 1966, anno dell'acquisto dell'immobile, mio padre avrebbe subito disposto l'affrancazione (con costi ben diversi da quelli attuali). Invece sembra la classica cosa caduta nel dimenticatoio. Peccato speravo che l'indicazione in visura dello storico del terreno dal catasto terreni che dichiara alla data del 22/08/1985 la cessazione dello stato di "livellario" del sig. Carlo (il costruttore) e la cessazione dello stato di "concedente" del comune di Terracina, indicasse inequivocabilmente l'affrancazione definitiva dal canone.
      Il fatto è che mia madre sta vendendo l'immobile e l'acquirente è disposto a rogitare senza il certificato di affrancazione (il rogito è previsto dal compromesso entro il mese di giugno e lui si era impegnato sulla parola a non considerare ostativo il canone se proveniva semplicemente da uso civico), ma pretende di menzionare il canone come appariva nel rogito tra mia madre e il signor Carlo, con la pretesa probabilmente di dare carico a lei in seguito dell’affrancazione tramite la procura della parte acquirente. Dovrei dunque disporre una ricerca in conservatoria dei registri.
      Comunque quello che mi lascia perplesso è come sia costituzionalmente possibile per un Comune non rivendicare per cinquant’anni il canone e poi pretendere l'affrancazione con la rivalutazione non del terreno allo stato della rendita originaria (con la dovuta rivalutazione istat), ma in base al valore commerciale attuale del terreno che è edificabile ed edificato! Voglio dire se il Comune ha alienato a suo tempo il terreno sdemanializzandolo e vendendoselo, il canone da uso civico liquidava il diritto della popolazione del comune sul terreno non certo sul fabbricato che mio madre ha comprato di tasca sua. E la rivalutazione attuale è effettuata in base al valore di esproprio attuale che è ben altro rispetto al valore di allora! (So che ci sono varie sentenze a riguardo). In altri termini il canone lo si affranca considerandolo come fosse una rendita del Comune, e non un semplice indennizzo!!! Non capisco come i Giudici di Cassazione non abbiano considerata questa differenza fondamentale! Mah! Comunque sia, ti ringrazio per l'accurata e chiarissima risposta e mi scuso per averti rubato certamente del tempo.

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  4. Affrancazione.
    Faccio una doverosa premessa per meglio inquadrare il problema; parliamo di terreni del Comune di Pisticci concesse ai reduci di guerra e condotti in fitto ininterrottamente dal 1946 prima da mio nonno, poi da mio padre e adesso da 5 tra fratelli e sorelle. Un paio di anni addietro tra alcuni documenti del defunto genitore abbiamo rinvenuto un atto di affrancazione del canone enfiteutico datato 9 maggio 1973 regolarmente registrato il 18 maggio 1973 presso l'Ufficio di Registro di Matera. L'affrancazione viene fatta in base alla delibera di consiglio comunale n. 134 del 6-5-71 ai sensi dell'art. 3 L. 1138 del 18-12-1970 e che ha stabilito il canone di affranco in 68.400 lire regolarmente pagate il 3 maggio 1973. Recatomi presso gli uffici comunali per chiedere spiegazioni, mi hanno risposto che quell'atto non ha valore perché l'art. 3 è stato dichiarato incostituzionale e quindi l'UTE di Matera si rifiutò di volturarla. Parlando con altri confinanti, alcuni di essi hanno risolto ricorrendo al Tribunale Civile per il riconoscimento della proprietà e che chiaramente hanno vinto in quanto il tribunale ha stabilito che l'intervento abrogativo della Corte costituzionale non può avere effetti retroattivi e che quindi il contratto è perfettamente valido. Detto questo, secondo Voi devo ricorre ad azione legale oppure intravedete altre vie più semplici, come ad esempio la presentazione tramite tecnico all'Agenzia del Territorio del contratto a nome di mio nonno e successivamente riapertura delle successioni di morte di mio nonno e mio padre con l'inclusione della proprietà del terreno??
    Vi ringrazio da subito per l'interessamento.

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    1. necessiterebbe verificare l'allodialità del terreno richiedendo una certificazione regionale (ufficio usi civici) per accertarsi che non si tratta di terreni civici arbitrariamente occupati; da tale certificazione si potrà desumere se trattasi di enfiteusi ai sensi del codice civile o se terreni ex civici oggetto di sistemazione (quotizzazioni, legittimazioni, trasformazioni in enfiteusi perpetue, ecc).

      sia che si tratti di enfiteusi o di terre ex civiche ora allodiali, l'affancazione è valida e può essere volturata in catasto in quanto precedente alla sentenza della corte costituzionale del 22 febbraio 1974, n. 53 (in G.U. 13/03/1974 n. 69) con cui è stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della Legge 1138/1970; ne segue che i terreni in questione possono essere messi in successione.

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  5. Grazie per la cortese ed esaustiva risposta.

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  6. Buongiorno.
    Vi scrivo dal Comune di xxx, in provincia di Campobasso, in qualità di tecnico comunale.
    Abbiamo ricevuto una richiesta di affrancazione relativa ad un terreno (fg. 30 p.lla 40) la cui intestazione
    è divisa tra il Comune, in qualità di concedente, ed alcuni privati, in qualità di livellari.

    Ho richiesto documentazione probante il diritto di livello, ma i livellari non ne posseggono alcuna.
    Recentemente, la Regione Molise ha predisposto un inventario delle terre gravate da usi civici, ma l'immobile non è presente.
    Di conseguenza, si pone il problema di scegliere la giusta modalità di calcolo dell'importo di affranco.
    A mio avviso, mi par corretto ritenere i livellari quali arbitrari (o illeggittimi) detentori dell'immobile
    e non utilizzare, per il calcolo, la procedura che prevede la rivalutazione della rendita catastale moltiplicata per 15.
    In questo caso adotterei un metodo di stima che attribuisca all'immobile un valore economico prossimo a quello di mercato, oltre al recupero del canone non versato nel quinquienno precedente.
    In attesa di un vostro riscontro, porgo distinti saluti.

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    1. il possessore di un terreno può definirsi arbitrario occupatore ai sensi dell'art. 9 della legge 1766/1927 (http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/arbitrario-occupatore-di-terre-civiche.html) quanto non è in grado di produrre a giustificazione del suo possesso un titolo circa terreni del demanio civico comunale; se tale terreno non rientra nell'inventario delle terre civiche della regione molise (http://www.dipartimentodiculturadelprogetto.it/usicivici/) il terreno non può ritenersi arbitrariamente occupato.

      se in catasto il terreno si trova intestato al comune concedente e ad un privato come livellario, si possono nascondere almeno 4 casi come meglio specificati sul glossario sotto la voce "livello" (http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/livello.html).

      va escluso il primo ed il terzo caso in quanto non siamo in presenza di terre civiche.

      resta il secondo ed il quarto caso:

      secondo caso) terreni allodiali provenienti dalla sistemazione di terre già civiche; di solito derivano da antiche quotizzazioni o conciliazioni/legittimazioni avvenute tra il 1806 ed il 1927 che hanno allodializzato il terreno prima dell'entrata in vigore della legge 1766/1927; in tal caso si procede all'affrancazione secondo quanto stabilito dai commi 2 e 3 dell'art. 11 della legge regionale del molise n. 14/2002 (http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/(NewBollettini)/4F6ADDE8749DCF8DC1256C09003B785F?OpenDocument).

      quarto caso) terreno rientrante nel patrimonio disponibile del comune concesso in enfiteusi (equiparato al diritto di livello). si veda http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/enfiteusi-di-cui-al-codice-civile.html
      per il calcolo del canone vedere http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/canone-enfiteutico-ai-sensi-del-codice.html e la circolare dell'agenzia del territorio 29104/2011 (http://demaniocivico.blogspot.it/2012/03/circolare-agenzia-del-territorio-prot.html)

      ovviamente vanno recuperate le annualità non prescritte.

      Per verificare la tipologia di vincolo e la natura giuridica del terreno è necessario effettuare un'indagine storico/giuridica tramite l'ausilio di un Perito Istruttore Demaniale e/o richiedere un certificato all'Ufficio Usi Civici Regionale competente.

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    2. Buongiorno.Sono proprietario di alcuni terreni acquistati con atto pubblico di compravendita del 1976. Il mio alienante aveva a sua volta un atto pubblico di proprieta del 1939. Oggi il Comune si qualifica come concedente e sostiene che questi terreni allodiali siano "gravati da livello". Per questo, richiede il pagamento dei canoni degli ultimi 5 anni. La delibera del consiglio comunale afferma che tali terreni sono stati legittimati prima del 900 o addirittura in epoca pre unitaria, e che il contratto di livello deve disciplinarsi con le norme sull'enfiteusi. Preciso che trattasi di terreni privati, non gravati da uso civico, e che nel mio atto di compravendita non vi è menzione alcuna di canoni e livelli in favore del Comune. Inoltre, mai a memoria d'uomo alcun canone non è mai stato pagato. Inoltre il Comune non ha prova scritta del titolo costitutivo di tale enfiteusi.
      1) posso ritenermi pieno ed unico proprietario in virtù del mio atto di proprietà regolarmente trascritto?
      2) se l'atto del 1976 riguarda un terreno privato, è legittimo che il Comune mi chieda di pagare il canone, o di procedere all'affrancazione?

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  7. Buongiorno, scrivo dalla provincia di Vercelli.
    Sono livellario di un terreno agricolo (così risulta dalla visura catastale, anche se ho ereditato il terreno dai miei genitori e non ho alcuna documentazione).
    Il canone, se mai ci fosse stato , a memoria di alcuno è mai stato pagato.
    Nella medesima visura catastale , risulta concedente il Comune.
    Su richiesta di un proprietario di terreno confinante, il Comune ha deliberato concessione di diritto di passaggio volontario, sul citato terreno.
    Abbiamo saputo della concessione del diritto di passaggio a delibera avvenuta e non abbiamo avuto nessuna notifica , nè prima , nè dopo.
    Addirittura , in contraddittorio con il segretario comunale, il medesimo ci ha informati che il comune può anche vendere il terreno senza il nostro consenso.
    Contestualmente abbiamo presentato richiesta di affrancamento, e verbalmente ci è stato comunicato che il Comune potrebbe anche non concederlo.
    Visto quanto letto sul vs. sito (assolutamente illuminante), sono abbastanza basito per il comportamente del Comune, visto che per quanto mi consta è il livellario (equiparato all'enfiteuta) a potere concedere servitù, ed il diritto di affrancamento è un diritto potestativo dell'enfiteuta.

    Vi ringrazio anticipatamente.

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    1. esatto, tutto corretto, va solo preventivamente verificato se il terreno risulta o meno gravato da uso civico; se fosse demanio civico il terreno rientrerebbe nel patrimonio indisponibile dell'ente ed il livellario si dovrebbe reputare un arbitrario occupatore (http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/arbitrario-occupatore-di-terre-civiche.html).

      diversamente, trattandosi di enfiteusi/livello, si applica in toto il codice civile (http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/enfiteusi-di-cui-al-codice-civile.html).

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  8. Salve,Vi scrivo da Iglesias (CI). Premetto che fino all'altro ieri non conoscevo la definizione "usi civici"; Sono comproprietario con mia sorella di una casa con terreno avuta in eredità.L'abbiamo divisa catastalmente e mia sorella ha messo in vendita la sua parte. Avendo trovato l'acquirente il notaio non procede perchè risulta gravato da usi civici.Parlo di un terreno acquistato dai Miei nel 1940 da un privato con atto di vendita dove non risulta nessun vincolo.Siamo bloccati e non riusciamo a fare neanche l'atto di divisione tra noi.Vi chiedo cortesemente un parere su come uscire da questa assurda situazione.Ringrazio in anticipo. Biagio Fenu

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    1. trattasi di terreni civici che tecnicamente vengono definiti "arbitrariamente occupati" ai sensi dell'art. 9 della legge 1766/1927, qui una descrizione dettagliata http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/arbitrario-occupatore-di-terre-civiche.html

      la legge 1766/1927 prevede almeno tre possibili evoluzioni:
      1) la reintegra al patrimonio civico comunale (http://demaniocivico.blogspot.it/2011/11/reintegra.html);
      2) la legittimazione del possesso (http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/legittimazione.html);
      3) l'alienazione (http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/alienazione-di-terre-civiche.html).

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  9. Salve, scrivo per avere qualche informazione relativamente ad una annosa questione che sta coinvolgendo il mio paesino. Il comune è proprietario di un castagneto che concede in uso civico ai suoi cittadini ormai da circa ottanta anni. Con il trascorrere del tempo, a seguito dello spopolamento delle campagne, molti dei suoi cittadini si sono trasferiti nelle città limitrofe. Il comune ha pensato bene, in periodi di vacche magre, di stabilire per i non residenti un canone per l'uso civico doppio rispetto a chi ha mantenuto, anche se solo formalmente, la residenza in paese. E' il comune che determina l'ammontare del canone o deve essere la Regione? Inoltre, è legittimo far pagare ai non residente nel comune un canone doppio rispetto ai residenti?

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    1. l'aggiornamento dei canoni è di competenza comunale e non regionale, come in ultimo confermato dalla regione campania (http://www.demaniocivico.blogspot.it/2012/11/un-altro-importante-parere-si-aggiunge.html); ne consegue che il comune può prevedere prezzi ridotti per i residenti.

      in compenso, ai sensi dell'art. 23 del rd 332/1928, si ha che "quando una persona abbia il godimento di una notevole quantità di alberi che occupino una estensione di terre continua, si potrà far luogo alla legittimazione del possesso degli alberi e del suolo ai termini degli articoli 9 e 10 della legge".

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  10. Buonasera. Vorrei sottoporre alla vostra attenzione la mia situazione. Ho un terreno tenuto a castagneto da frutto a Roccadaspide (SA). Ho acquistato il terreno nel 1972. Il precedente proprietario ha ricevuto tale terreno a seguito di divisione ereditaria nel 1960 tra i fratelli. Precedentemente il terreno era di suo padre che lo ha acquistato tra il 1890 ed il 1900. Il Comune di Roccadaspide ora sostiene che il terreno è gravato da usi civici e pretende la riscossione del canone delle ultime cinque annualità o in alternativa il possibile affrancamento. Gli unici atti in mio possesso sono quelli relativi all'acquisto nel 1972 e alla precedente divisione del 1960. In nessuno dei due è menzionata la presenza di usi civici sul terreno. Non sono in grado di reperire invece l'atto di acquisto effettuato tra il 1890 ed il 1900. Come mi devo comportare? Grazie

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    1. innanzitutto va appurato se trattasi di terreni ancora civici o ex civici già legittimati; presso la regione campania è possibile richiedere un certificato per conoscere la natura demaniale del terreno. il canone richiesto dal comune (comunque dovuto) potrebbe essere un canone di occupazione o un canone di legittimazione: se il comune parla di affrancazione, presumibilmente si tratta di un canone di legittimazione, qui maggiori info http://demaniocivico.blogspot.it/2011/11/canone-demaniale-di-natura-enfiteutica.html

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  11. Fernando S.
    Salve, vorrei cortesemente verificare alcuni aspetti legati all'importante Sentenza della Corte dei Conti n. 1645 del 15-07-2010 relativa ai canoni di occupazione di terre civiche. Dalla letteura della Sentenza appare inequivocabile che si tratta di un fondo edificato e per il quale il Comune ha attivato il mutamento di destinazione d'uso di cui all'art. 12 L. 1766/1927. Dall'articolata disposizione dei fatti sembra potersi desumere che allorquando un Comune si trova dinanzi ad una richiesta di mutamento di destinazione d'uso debba procedere in tal modo:
    1) al momento dell'istanza di alienazione del fondo deve immediatamente richiedere i canoni degli ultimi 5 anni e per gli anni a seguire fino all'effettiva alienazione del bene previa autorizzazione della Regione;
    2) i canoni debbono essere quantificati sul valore del terreno attraverso l'applicazione di un saggio di interesse che i Giudici della Corte dei Conti hanno stabilito nella misura del 5%. A tal fine si chiede se risulti piu' opportuno considerare il saggio legale dato che la Legge della Regione Abruzzo n. 68/99 all'art. 3, comma 3, stabilisce:" 3. I canoni di legittimazione, ferma restando la piena proprietà a favore del legittimatario, possono essere affrancati mediante capitalizzazione al saggio legale;
    3) Sempre la stessa L.R. 68/99 stabilisce all'art. 2 (valori base di riferimento) che :" 3. Nell'ambito del procedimento di legittimazione delle terre civiche, che resta di esclusiva competenza della Regione, al fine di evitare l'indebito arricchimento dell'Ente il valore di riferimento del terreno avente natura agricola e che sia stato oggetto, da parte dell'interessato o dai suoi danti causa, di permanenti e sostanziali migliorie, è pari a quello attribuito ad un incolto produttivo fissato dalla Giunta regionale ai sensi della legge n. 865/1971 (VAM - Valori Agricoli Medi). ..". Si chiede se per analogia tale procedimento debba considerarsi anche sui terreni oggetto di alienazione.
    4) il prezzo dell'alienazione di terre civiche soggette alla procedura di mutamento di destinazione d'uso di norma puo' subire un abbattimento del valore a seconda di alcuni requisiti soggettivi dell'occupatore. Si chiede a tal fine se i canoni di occupazione debbono essere riferiti al prezzo stimato o a quello finale in considerazione degli abbattimenti previsti per legge.
    Ringrazio per l'eventuale risposta e colgo l'occasione per rivolgere un apprezzamento del lavoro svolto e dei contenuti pubblicati, per me di grande supporto.

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    1. questi i quesiti:
      1) premettendo che vi è una grandissima differenza tra l'alienazione di terre civiche http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/alienazione-di-terre-civiche.html (provvedimento che muta la natura giuridica del terreno da demanio in allodio, imponendo il pagamento del capitale di alienazione) ed il mutamento di destinazione http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/mutamento-destinazione-duso.html (provvedimento temporaneo che NON muta la natura demaniale civica del terreno: ove la nuova destinazione venga a cessare, il decreto di autorizzazione prevede il ritorno delle terre alla destinazione originaria o ad altra da stabilirsi - Cons. St., sez. VI, 30 ottobre 1979, n. 755, in Cons. St., 1979, I, 1489), in entrambi i casi va richiesto il canone di occupazione, anzi, per essere precisi, l'amministrazione non deve attendere l'istanza di alienazione ma deve riscuotere tale canone su tutti i terreni arbitrariamente occupati, a prescindere da tutto: http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/sentenza-corte-di-cassazione-n-11993.html

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    2. 2) il saggio d'interesse legale è sempre stato al 5% fino al 1990 per poi variare in base a questa tabella http://www.altalex.com/index.php?idnot=3846; per il calcolo del canone va usato il saggio in vigore al momento dell'occupazione (se si tratta di arbitraria occupazione) o del diverso utilizzo (in caso di mutamento di destinazione).

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    3. 3) sia in caso di alienazione che di legittimazione i capitali combaciano.

      4) come detto per il quesito n.1, non c'è capitale di alienazione in caso di mutamento di destinazione in quanto il terreno resta demaniale e non viene alienato; naturalmente il canone è proporzionato agli abbattimenti.

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  12. Un mio terreno in montagna, esteso circa 2 ettari, ricade nella maggiore estensione di un complesso di terreni estesi circa 89 ettari per tutti i quali fu istituita una enfiteusi nel lontano anno 1937, prima con una Ordinanza e poi con un Decreto di R.Commissario del 30.12.1937, nel quale testualmente è scritto :
    ".... omissis... Che con ordinanza 13 novembre 1937, Sanzionata Sovranamente con R.D. 11 gennaio 1937 fu concessa la legittimazione per la suindicata superficie di ett. 89.27.21 e per l'annuo canone di lire 3.688,05 . ...... omissis..."

    Da tale documentazione sembra chiaro che i miei 2 ettari abbiano un canone annuo di circa (3.688,05 / 89) x 2 = 83 lire , che rivalutate (dal gennaio 1947 ad oggi) corrispondono a circa 4.017 lire e cioè a circa 2,07 euro; di conseguenza, volendo procedere alla affrancazione di tale terreno si dovrebbe pagare 15 volte il valore del canone, e cioè circa 30,00 (trenta/00) euro .

    Un professionista al quale mi sono rivolto per far inoltrare la relativa richiesta di affranco al Comune mi ha, però, insinuato il dubbio che non sia così semplice il calcolo da fare, in quanto il canone annuo andrebbe aggiornato con i valori delle attuali indennità di esproprio (nonostante il fatto che nel 1937 fu stabilito un canone legittimato) , e ciò comporterebbe un ordine di grandezza completamente diverso, che potrebbe basarsi sia sul rivalutazione del reddito dominicale e sia sul valore di mercato.
    Nel mio caso il reddito dominicale del terreno è di € 22,03 (qualità: bosco ceduo ; classe: 1).

    Mi potreste dare una indicazione realistica sulla questione e cioè : il canone attuale è ancora quello del 1937 oppure va in qualche modo aggiornato ad oggi ? E se andasse rivalutato e si dovesse far riferimento al reddito dominicale, quale sarebbe l'ordine di grandezza dell'affrancazione ?

    Ringrazio anticipatamente per le risposte che mi darete, e colgo l'occasione per complimentarmi per il servizio che fornite in maniera del tutto gratuita.

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    1. qui le info circa il canone imposto con un'ordinanza di legittimazione: http://demaniocivico.blogspot.it/2011/11/canone-demaniale-di-natura-enfiteutica.html dove si trova il paragrafo "CALCOLO/AGGIORNAMENTO DEI CANONI DI LEGITTIMAZIONE" in cui è citato un importante parere della Regione Campania circa la rivalutazione dei canoni, e la Circolare prot. 29104 dell'11/05/2011 dell'Agenzia del Territorio.

      Per rispondere nello specifico alle domande poste:
      1) il canone va indubbiamente rivalutato con i riferimenti soprariportati; è utile chiedere al Comune interessato un calcolo dei costi dell'affrancazione per valutare le metodologie adottate.
      2) se si dovesse usare il RD, rivalutandolo con gli indici istat, qui una possibile soluzione http://demaniocivico.blogspot.it/2011/11/canone-demaniale-di-natura-enfiteutica.html (x 6,07 per aggiornarlo al 2012)

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  13. Buonasera. Devo affrancare un terreno enfiteutico (sito in Molise) legittimato ne 1942 sul quale sono stati realizzati dei fabbricati rurali sia prima che dopo la legittimazione che sono stati terminati entro il 1945. Tali edifici, per effetto delle recenti leggi in materia, sono stati accatastati, avendo perso la ruralità, come "civile abitazione". Dovendo affrancare il canone, per altro non richiesto da oltre quarant'anni dal Comune concedente, quale influenza hanno i fabbricati nella formazione del capitale d'affranco? E qual è l'indice di rivalutazione del canone originario?
    Avendo la domanda carattere di urgenza, chiedo cortesemente una sollecita risposta.
    Vi ringrazio anticipatamente.
    L.G.

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    1. il fabbricato può intendersi come una miglioria e quindi, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 1766/1927 non influiscono sul calcolo del canone.

      andrebbe chiesto al comune il calcolo dei costi (oneri di affrancazione, capitale di affrancazione, canoni arretrati). il comune dovrebbe aver adottato una delibera di giunta per il calcolo del canone.

      qui maggiori info circa l'affrancazione http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/affrancazione.html

      qui maggiori info circa la legittimazione (che ha istituito il canone di natura enfiteutica) http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/legittimazione.html

      qui maggiori info circa il canone di natura enfiteutica imposto con l'ordinanza di legittimazione e la sua rivalutazione http://demaniocivico.blogspot.it/2011/11/canone-demaniale-di-natura-enfiteutica.html

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    2. Ringrazio per la sollecita risposta.
      Vorrei chiedervi un'altra cortesia. Che voi sappiate è possibile recuperare su Internet una bozza dell'atto di stipula dell'affrancazione col particolare della parte che attiene ai fabbricati rurali?
      Vi ringrazio ancora.

      Cordialmente,
      L.G.

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    3. può segnalarmi un suo indirizzo email a demaniocivico@gmail.com così le invio una bozza-tipo.

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  14. Buonasera.
    Innanzitutto Vi faccio i miei complimenti per la qualità delle informazioni che date e Vi ringrazio perché ci aiutate ad orientarci.
    Avrei bisogno di un chiarimento in merito ai criteri di calcolo adoperati per la determinazione del canone enfiteutico/livellario e dell'affrancamento di terreni in cui il concedente risulta essere un capitolo di canonici (ente ecclesiastico). Il Capitolo dei canonici dovrebbe determinare il canone di un'area di sedime di un fabbricato soggetta ad enfiteusi (livello) ed io vorrei capire quale criterio (citando la normativa possibilmente) adottano. Pur leggendo le ottime notizie riportate sul sito, mi è poco chiara la specificità delle enfiteusi su aree fabbricate.
    Vi ringrazio anticipatamente per le risposte che vorrete darmi

    RispondiElimina
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    1. grazie angelo, si fa quel che si può.

      essendo il concedente un ente ecclesiastico, si fuoriesce da tutto ciò che è usi civici e proprietà collettive, per rientrare solo ed esclusivamente nell'enfiteusi regolata dal codice civile.

      Ai sensi dell’art. 21 della Legge 222/1985 è stato eretto, in ogni diocesi e con decreto del Vescovo diocesano, l’Istituto per il sostentamento del clero, mentre la Conferenza episcopale italiana ha eretto l’Istituto centrale per il sostentamento del clero col fine di integrare le risorse dei vari Istituti diocesani.

      Con l’art. 28 della Legge 222/1985 sono estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, i benefici parrocchiali, i benefici vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi e i loro patrimoni sono trasferiti di diritto al corrispondente Istituto diocesano per il sostentamento del clero. L’istituto succede ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi.

      Tra le entrate di diritto privato degli Istituti, oltre alle oblazioni dei fedeli (art. 7, n. 3, Accordo 18/02/1984 tra Italia e Santa Sede), alle disposizioni per l'anima (art. 629 del Codice Civile), ai legati pii e alle fondazioni di culto (art. 12 Legge 222/1985), troviamo i redditi patrimoniali e le prestazioni terratiche (esempio il censo consegnativo o bollare, il censo riservativo o rendita fondiaria, le decime prediali, ex feudali, dominicali, i canoni enfiteutici) che sono state commutate in annue prestazioni fisse in denaro, ai sensi della Legge 4727/1887 che ha abolito soltanto le decime sacramentali.

      I terreni concessi in enfiteusi/livello sono regolamentati dal Codice Civile.

      Il canone enfiteutico ed il relativo capitale di affrancazione vengono calcolati dall'Agenzia del Territorio secondo la circolare prot. 29104 dell'11/05/2011 che riprende i dettati della Circolare del Ministero dell'Interno 09/09/1999, n. 118 con allegato parere CS 260/1999 dell'Avvocatura Distrettuale di L'Aquila.

      Per l'affrancazione dei terreni concessi in enfiteusi/livello necessita rivolgersi direttamente all’Istituto per il sostentamento del clero in cui ricade il terreno.

      qui maggiori informazioni con tutti i link necessari http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/enfiteusi-di-cui-al-codice-civile.html


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    2. Grazie per la risposta celere ed esaustiva; ora è chiaro che per le enfiteusi su fondo agricolo si ricorre al criterio della 15sima parte dell'indennità di esproprio per il calcolo del canone mentre per le enfiteusi su fondo edificabile si applica, al valore di mercato dell'area, un equo saggio di rendimento ed il mio ultimo dubbio concerne proprio questo: nel link si fa riferimento al valore ICI (ora IMU): questo cosa significa, che bisogna applicare l'aliquota IMU? E' possibile fare riferimento al Tasso di Interesse legale?

      Ringrazio anticipatamente per le risposte che vorrà darmi.

      Cordialmente

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    3. il canone è sempre pari alla quindicesima parte del capitale di affrancazione. l'equo saggio di rendimento citato nel link fa riferimento al metodo di calcolo del valore/capitale di affrancazione.

      qui maggiori info circa il "fondo edifici di culto" http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/fondo-edifici-di-culto.html che spiega anche la soppressione dei benefici capitolari.

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  15. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

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    1. qui tutte le casistiche possibili quando in catasto risulta un livello: http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/livello.html

      nella maggior parte dei casi, si tratta di terre civiche o ex civiche; conviene fare un certificato presso la regione campania per valutarne la natura giuridica, questi gli uffici competenti http://demaniocivico.blogspot.it/p/uffici-regionali-competenti.html

      se trattasi di terreno allodiale (http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/allodio.html) sarà il comune a dover fare l'affrancazione.

      è grave che gli impiegati comunali abbiano detto che i canoni non verranno mai chiesti perchè è un preciso compito del comune, pena danno erariale http://demaniocivico.blogspot.it/2012/12/corte-dei-conti-condanna-per-danno.html

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  16. Buon pomeriggio,
    volevo esporre un quesito in materia di usi civici e terreni demaniali arbitrariamente occupati.
    Mio padre , figlio unico, ha un terreno la cui natura giuridica rientra sotto la seguente denominazione : terreno iscritto nello Stato dei terreni demaniali di uso civico comunale " arbitrariamente occupati ".
    La mia domanda è: è possibile legittimare il terreno, quali sono le modalità e le procedure per far ciò e a chi devo rivolgermi per fare tutto in maniera efficiente. Il mio obbiettivo e comunque acquisire take terreno per poterne usufruire pienamente, ad es. venderlo, costruire ecc. Come faccio a capire se per il mio terreno è possibile eseguire la procedura di legittimazione e quali sono i presupposti per fare ciò?
    Ringrazio anticipatamente

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    1. il terreno arbitrariamente occupato è legittimabile se in possesso dei tre requisiti imposti dalla legge 1766/1927. qui tutte le info http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/legittimazione.html

      per la regione basilicata l'art. 8 della LR 57/2000 e s.m.i. prevede una forma accelerata chiamata legittimazione con l'istituto dell'alienazione: http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/alienazione-di-terre-civiche.html

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  17. Una società acquista nel 1978 un vasto appezzamento di terreno (26Ha) previsto edificabile dal Piano di Fabbricazione comunale all'epoca vigente, lo lottizza e realizza un complesso edilizio comprendente abitazioni e un albergo.
    Vende le abitazioni e rimane proprietaria dell'albergo e di alcune porzioni di terreno libero.
    Nel 1997 viene redatto un nuovo Piano Regolatore Generale e il terreno viene confermato edificabile.
    La società realizza una variante all'originario piano di lottizzazione con la quale tra l'altro scambia (permuta) con il Comune i terreni già destinati a standard urbanistici.
    Successivamente, a seguito di procedura di alienazione di beni comunali promossa dal Comune medesimo, la società acquista da questo i medesimi terreni (destinati a standards).
    Ora il Comune si fa vivo con la Società lottizzante e con gli acquirenti delle singole abitazioni per richiedere un canone di natura enfiteutica che sarebbe dovuto in quanto i terreni sarebbero stati in passato gravati da usi civici e poi legittimati.
    In nessuno degli atti pubblici precedenti si fa riferimento a tale circostanza (né negli originari atti di acquisto dei terreni - posti in essere da proprietari che non erano già più gli originari legittimari, né nei successivi atti di convenzionamento delle lottizzazioni, né negli atti di vendita degl'immobili, né negli atti di permuta e retrocessione degli standard urbanistici da parte del Comune).
    Nessuna trascrizione è mai esistita di tale circostanza, né se ne fa menzione nei numerosi certificati di destinazione urbanistica in più occasioni rilasciati dal Comune.
    Peraltro, nel PRG del 1997, il Comune ha effettuato una ricognizione degli usi civici ed essi risultavano ubicati in altra parte del territorio comunale.
    Si aggiunga che prima di richiedere il pagamento del canone il Comune ha proceduto al suo aggiornamento stabilendo un prezzo molto alto per tali terreni in quanto "edificabili" e "edificati".
    Si chiede:
    a) non è ragionevole ritenere che con la ricognizione effettuata nel PRG del 1997, le aree in questione devono essere ritenute libere da canoni, ecc.?
    b) se così non è, il canone dovuto non dovrebbe essere aggiornato sulla base di quello di legittimazione originariamente previsto e senza tenere conto della natura edificabile o edificata del sito?
    c) può essere richiesto il canone all'ignaro acquirente di un'abitazione su tale terreno?
    d) sarebbe la società (anch'essa ignara) tenuta a pagare anche per terreni occupati da strade ed oltre opere pubbliche e/o condominiali?
    e) il terreno che il Comune ha ricevuto dal lottizzante e successivamente rivenduto alla società può essere considerato non gravato da canone o l'atto può essere considerato nullo?

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    1. i terreni in oggetto sono stati oggetto di ordinanza di legittimazione che ha trasformato il demanio in allodio (proprietà privata) imponendo un canone di natura enfiteutica (http://demaniocivico.blogspot.it/2011/11/canone-demaniale-di-natura-enfiteutica.html).
      Tale canone ha natura pubblicistica (come confermato dalla Corte dei Conti con delibera/parere n. 18/2006) ed è perpetuo: la demanialità si è trasferita dal bene civico al canone di nautra enfiteutica il cui capitale di affrancazione è imprescrittibile in quanto destinato alla collettività per opere che vadano a compensare la perdita del valore dell'area demaniale civica perduta.
      La ricognizione effettuata nel 1997 riguarda i terreni ancora civici mentre i terreni già legittimati fuoriescono dal demanio comunale civico essendo già proprietà privata dei cittadini (anche se gravati dal canone imposto con la legittimazione).
      Rispondendo ai quesiti:
      a) no, le aree legittimate sono gravate da un canone di natura pubblicistica perpetuo, cancellabile solo con l'affrancazione (http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/affrancazione.html).
      b) no, il canone tiene conto della natura edificabile del terreno, come dettato dalla sentenza 83/1996 della Corte Costituzionale (http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/sentenza-831996-corte-costituzionale.html).
      c) si, il canone segue il terreno quindi il comune può sempre metterlo in riscossione;
      d) la società è tenuta a pagare per tutti i terreni di sua proprietà gravati da canone; in presenza di opere pubbliche, in sede di esproprio/cessione al comune, l'indennità d'esproprio va decurtata del capitale di affrancazione; in caso di proprietà condominiali, pagano i condomini in proporzione.
      e) l'atto non è nullo perchè la legittimazione trasformò il demanio civico in proprietà privata che quindi poteva essere tranquillamente compravenduta/ceduta. ovviamente, finché il canone non verrà affrancato, il comune potrà sempre riscuoterlo.

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    2. Grazie per la cortese ed esauriente risposta.

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  18. Devo richiedere l'affrancazione di un terreno sul quale da decenni è stato edificato un fabbricato attualmente censito alla sezione urbana (la costruzione del fabbricato è antecedente il 1960). Da ricerche storiche catastali sono risalito alla condizione precedente del fabbricato dalla quale risulta che è stato da sempre censito come fabbricato rurale contrassegnato con il mappale n°2. Non riesco a risalire al numero della particella di terreno di sedime del fabbricato. Posso richiedere il certificato all'Ufficio degli Usi Civici esibendo e depositando un estratto storico che riconduce al fabbricato rurale disconoscendo la particella di terreno sul quale esso fabbricato è stato edificato?? Posso, quindi, richiedere un certificato per un fabbricato rurale?

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    1. il certificato si può chiedere anche per il fabbricato rurale (riportato al catasto terreni), bisogna però conoscere i riferimenti catastali (foglio e particella); diversamente i tecnici regionali non potranno individurare la posizione delle p.lle in oggetto. è buona regola allegare anche le visure storiche e la mappa catastale per meglio individuare la zona.

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  19. Nello Statuto dell'Università Agraria di Gallicano nel Lazio vengono elencati e requisiti essenziali per il riconoscimento della qualifica di "Utente". L'essere residente dalla nascita nello stesso Comune ed essere Intestatario della Scheda Anagrafica possono costituire titolo "di diritto" per il riconoscimento della qualifica di utente? Le università Agrarie sono assimilabili agli enti locali di cui al D.lgs 267/2000? Grazie

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    1. l'essere residente dalla nascita ed essere intestatario della scheda anagrafica non costituiscono titolo "di diritto"; occorrerebbe leggere lo statuto; qui maggiori info sulle università agrarie, che comunque sono delle associazioni e non sono assimilabili agli enti locali: http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/universita-agraria.html

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  20. Innanzitutto GRAZIE per il supporto informativo che, in modo molto
    professionale, fornite a noi SMARRITI utenti......

    Vi chiedo se in qualche modo vi siano notizie certe circa gli oneri di
    registrazione dell'affrancazione di terreni cosidetti "livellari "

    Dopo aver infatti pagato la quota di affrancazione al Comune, mi chiedono il versamento su mod f23 di ulteriori 1.000 euro per le spese di registrazione presso l'Agenzia del Territorio, adducendo che i livelli sono diversi dagli usi civici e che solo per questi ultimi è prevista l'esenzione del bollo di registrazione a seguito di affrancazione


    Non so più a chi rivolgermi

    Grazie

    RispondiElimina
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    1. finalmente l'agenzia delle entrate ha risposto: le affrancazioni sono in esenzione totale http://www.demaniocivico.blogspot.it/2014/06/resta-lesenzione-totale-solo-per-alcuni.html

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  21. Buon pomeriggio,
    volevo esporre un quesito in materia di usi civici .
    Per i terreni di natura allodiale ( cosi qualificati da certificazione del Dipartimenti politiche Agricole Regione Basilicata, per un fono sito in agro del Comune di Tursi) occorre attivare la procedura di affrancazione per far si che possa essere trasferita la piena proprietà del bene (dalla visura catastale storica risulta che il Comune è concedente, mentre il proprietario è livellario)
    grazie e buon lavoro
    giovanni

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    1. se il terreno è definito allodiale (http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/allodio.html) dalla certificazione regionale, il terreno potrebbe essere già proprietà privata del possessore ammenoché non rientra nel patrimonio disponibile del comune; purtroppo non c'è corrispondenza tra la reale situazione giuridica e l'intestazione catastale (che sappiamo non essere probatoria).

      Sulle visure catastali è possibile trovare, nell'intestazione, la dicitura "Comune Concedente" e ditta "livellario" o "enfiteuta"; tale dicitura può nascondere almeno quattro casi qui elencati: http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/livello.html

      Dovendosi escludere il caso a.1 ed a.3 (in quanto il terreno sarebbe dovuto risultare demaniale sulla certificazione regionale), le possibilità sono due:

      a.2) un terreno allodiale ex civico e gravato da un canone (demaniale) di natura enfiteutica (impropriamente indicato come "livello", dizione introdotta nelle intestazioni del vecchio registro delle partite del Catasto Terreni pubblicato dall'impianto 1937/1940 fino al 31/12/1961; la fase di conservazione del Catasto terreni è iniziata dal 01/01/1962 e pertanto ai sensi dell’art. 54 del R.D. n. 1539 del 12/10/1933 - Regolamento di attuazione del T.U. approvato con R.D. 08/10/1931, n. 1572 - le domande di voltura delle ditte intestatarie in Catasto sono ammesse solo quando si prova il diritto di proprietà o di possesso con titolo legale); qui maggiori info sul canone imposto: http://demaniocivico.blogspot.com/2011/11/canone-demaniale-di-natura-enfiteutica.html

      a.4) un terreno non civico rientrante nel patrimonio disponibile dell'ente e dato in enfiteusi ai sensi del Codice Civile; in considerazione delle caratteristiche che ha assunto il diritto di “livello” nel corso della sua evoluzione storica, la giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha peraltro avuto modo di equipararlo ad un diritto di enfiteusi (Cass. civ. sez. III n. 64/1997 e, meno recentemente, Cass. n. 1366/1961 e Cass. 1682/1963 – E1) e pertanto ad un diritto reale di godimento su fondo altrui.

      in entrambi i casi si può chiedere l'affrancazione (qui maggiori info http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/affrancazione.html) che nel caso a.2 equivarrebbe alla sola cancellazione del canone in quanto la proprietà è stata già trasferita al momento della sdemanializzazione, mentre nel caso a.4 equivarrebbe al vero trasferimento della proprietà dal comune all'enfitueta (si veda enfiteusi di cui al codice civile qui http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/enfiteusi-di-cui-al-codice-civile.html)

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  22. Salve e complimenti per l'attività informativa del sito!
    Vorrei porgere la seguente domanda: come posso sapere quali sono i terreni gravati da uso civico nel mio comune in Calabria? Mi sembra che la Regione abbia dato competenza ai comuni per il censimento, ma non esiste un'archivio consultabile. Grazie

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    Risposte
    1. grazie1000.

      per conoscere la natura demaniale di un terreno è possibile chiedere la certificazione agli uffici regionali competenti, qui l'elenco http://demaniocivico.blogspot.it/p/uffici-regionali-competenti.html.

      alcuni comuni, ma non tutti, hanno provveduto ad aggiornare l'inventario delle terre civiche; occorre rivolgersi ai vari uffici tecnici comunali.

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  23. Salve e complimenti per il servizio. Scrivo per un Comune della Regione Abruzzo. La Regione, con determinazione dirigenziale, ha autorizzato la sclassificazione, ai sensi dell’art 10 co 2 LR 25/88, di alcune terre civiche, autorizzando il Comune a depennare dell’elenco dei suoli demaniali le medesime terre civiche e ad iscriverle tra i propri beni disponibili. E’ pervenuta al Comune domanda di alienazione di uno dei terreni in questione da parte di un privato possessore del medesimo. Lo stesso privato ha edificato sul terreno un fabbricato, per il quale il Comune ha rilasciato circa 15 anni fa una concessione in sanatoria. A seguito di frazionamento, sono state originate la particella X, iscritta al catasto fabbricati e corrispondente al fabbricato edificato sul terreno, e la particella Y, iscritta al catasto terreni, corrispondente all’area non interessata dal fabbricato. Si vorrebbe procedere all’alienazione della particella Y e dell’area di sedime del fabbricato corrispondente alla particella X. Si chiede se una tale operazione sia corretta o se oggetto di alienazione debba essere anche il fabbricato. Grazie in anticipo

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    1. Fatto salvo il caso in cui diversamente risulti dal titolo, qualunque costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo (principio di accessione, art. 934 del Codice Civile); nel caso in cui il Comune verrà considerato proprietario dell'immobile, va ricordato che, ai sensi dell'art. 936 del C.C., "deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo".

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  24. Salve a tutti e complimenti per la gestiona del forum.
    Scrivo per porre il seguente quesito, un soggetto che possiede da più di 20 anni i diritti su un intera particella catastale può decidere di affrancare e legittimare solo parte di questa.
    Se si è necessario prima frazionare e poi procedere con la leggittimazione e l'affrancazione dell'uso civico.
    Grazie Mille

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    1. grazie per l'apprezzamento.
      per legittimare/affrancare solo una parte della particella occorre frazionarla per individuare catastalmente l'area interessata

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  25. Salve
    volevo gentilmente sapere se è possibile leggittimare/affrancare un terreno di cui si è livellari da più di 20 la cui occupazione è dimostrata da una solo scrittura privata non registrata presso il notaio.
    Grazie mille per la risposta!!

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    Risposte
    1. certo. qui maggiori info sulla legittimazione: http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/legittimazione.html

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  26. Salve
    volevo sapere se è possibile procedere all'usocapione di un bene pubblico ignorando le procedure di affrancamento/leggitimazione .
    Grazie Mille in anticipo per la risposta

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    Risposte
    1. se il bene è gravato da uso civico è inusucapibile; cosa diversa se trattasi di terreno ex civico poi legittimato e posseduto da un privato.

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    2. qui maggiori info sull'usucapione: http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/usucapione-nellenfiteusi.html

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    3. No si tratta di terreni di proprietà comunale mai leggittimati. Sulla visura catastale il proprietario è solo il Comune.
      Grazie

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    4. se trattasi di demanio civico è inusucapibile (patrimonio comunale indisponibile); se è patrimonio comunale disponibile NON gravato da usi civici, potrebbe essere usucapibile: http://www.exeo.it/free/usucapione-di-bene-pubblico

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  27. Salve e complimenti per il forum.
    dopo aver pagato il canone per la leggittimazione l'affrancazione/liquidazione quali sono le altre spese che bisogna sostenere per impossessarsi del bene?
    Mi potrebbe indicare sommariamente gli importi?
    Grazie ed ancora complimenti!!!

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    1. grazie, faccio quel che posso.
      se un bene civico è stato legittimato si è già proprietari. con la legittimazione viene imposto un canone che può essere cancellato con l'affrancazione (pagando il capitale di affrancazione). gli atti sono in esenzione totale.

      è difficile stimare gli importi perchè i canoni variano da comune a comune e i capitali di affrancazione da regione a regione.

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    2. qui maggiori info sulla legittimazione: http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/legittimazione.html

      qui maggiori info sull'affrancazione: http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/affrancazione.html

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    3. Grazie mille mi è stato molto utile.
      I canoni di affrancamento legittimazione sono stati determinati tramite perizia del perito demaniale. Quello che mi occorreva conoscere sono la tipologia ed i costi degli atti necessari per la trascrizione.
      Cordialmente Michelangelo Rizzo

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    4. per avere un conteggio preciso dei costi occorre richiederli al comune, qui la modulistica http://www.demaniocivico.blogspot.it/p/modulistica.html

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  28. Salve e complimenti per il servizio!!
    Le volevo chiedere per mezzo di quale dichiarazione o atto è possibile leggittimare dei livellari che non hanno ne carte scritte sulla durata della loro occupazione ne altro.
    In particolar modo uno solo dei livellari presenti sulla particella ha atti che attestano il possesso gli altri purtroppo no. Quest'ultimo, quello legittimato, riconosce il diritto degli altri e sarebbe disposto a procedere in qualsiasi direzione pur di venire incontro agli altri.
    Grazie Mille

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    1. forse si fa un pò di confusione parlando prima di "legittimare" e poi di "livellari"; occorre sempre partire dall'individuare la natura giuridica del terreno: in caso di terre civiche (arbitrariamente occupate) si può procedere con la legittimazione, qui maggiori info http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/legittimazione.html

      se sono terreni ex civici poi allodializzati con imposizione di un canone, si può procedere con l'affrancazione, qui maggiori info http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/affrancazione.html

      qui maggiori info sul livello: http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/livello.html

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  29. buonasera. nel comune dove lavoro (in Abruzzo) si deve procedere al rogito di un'alienazione di terreno gravato da uso civico con sopra un fabbricato (del privato). Considerato che la risoluzione 64/e del 2014 dell'A.E. afferma che non si tratti di atti traslativi della proprietà, e considerato che la Regione Abruzzo nelle determine e decreti autorizza sia l'alienazione che l'affrancazione del solo terreno (anche se la particella è soppressa in quanto ormai presente solo in catasto fabbricati come fabbricato, e quindi non "trattando" il fabbricato), vorrei sapere: è necessario nell'atto fare riferimento alla APE certificazione energetica, e planimetria, come se fosse una compravendita, e anche se il fabbricato non è del comune!? grazie!

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    1. l'atto di alienazione di terre civiche, regolarmente autorizzato dalla regione, trasforma il demanio in proprietà privata (dettagli http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/alienazione-di-terre-civiche.html); per il principio dell'accessione (dettagli https://it.wikipedia.org/wiki/Accessione), il fabbricato viene trasferito col terreno; la particella, se soppressa al catasto terreni, è stata sicuramente sostituita da altra particella da cui si evince la superficie in mq, mentre l'intestazione dei vari subalterni è riportata all'urbano.
      trasferendosi anche il fabbricato, è necessario fare riferimento all'APE certificazione energetica e alla planimetria.

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    2. Grazie! il Vostro servizio è molto utile. complimenti.

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  30. Buongiorno,
    ho eriditato da mio padre un piccolo terreno che, a detta del comune e degli abitanti della frazione, è gravato da uso civico (sul terreno da "sempre" c'è un abbeveratoio per il bestiame utilizzato in maniera continuativa dalla comunità). Se così fosse, trattandosi di uso civico su terreno privato come devo comportarmi? Inoltre, quale procedura bisogna seguire per sapere con certezza se il terreno è gravato o meno da uso civico? Grazie

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    1. non è detto che sia uso civico su terreno privato, potrebbe essere anche un terreno civico arbitrariamente occupato (dettagli http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/arbitrario-occupatore-di-terre-civiche.html) e questo si ha nel caso in cui non si è in possesso di un titolo valido.

      per verificarne la demanialità, è possibile richiedere una certificazione regionale, qui gli uffici regionali competenti http://demaniocivico.blogspot.it/p/uffici-regionali-competenti.html e qui la modulistica http://demaniocivico.blogspot.it/p/modulistica.html

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    2. nel caso in cui risultasse un uso civico su terre private, si potrà procedere con la liquidazione, qui maggiori info http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/liquidazione.html

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  31. Salve e complimenti per il forum.
    visto la completezza di informazioni presenti sul forum volevo porre una domanda forse inusuale.
    Nello specifico volevo sapere quali autorizzazioni bisogna richiedere per poter procedere al passaggio di un metanodotto su un terreno gravato da uso civico.
    Scusandomi per l'inusualità della domanda la ringranzio e le porgo cordiali saluti.
    Saluti MIchelangelo Rizzo

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    1. grazie, cerco di fare chiarezza su una materia tanto ostica quanto oscura.

      nel caso specifico del metanodotto occorre richiedere (ed ottenere) un mutamento di destinazione d'uso: dettagli http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/mutamento-destinazione-duso.html

      E' da rammentare che un bene soggetto ad usi civici non può essere oggetto di espropriazione forzata, cassazione 19792/2011: http://demaniocivico.blogspot.it/2008/09/corte-di-cassazione-sentenza-19792-del.html

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  32. Buongiorno,
    sono un professionista e mi occupo di usi civici in Piemonte.
    Nella nostra Regione è frequente il caso di terre civiche alienate dai comuni nella metà del '900, successivamente edificate e oggi oggetto di conciliazione (cfr. L.R.n.29/2009). La natura civica dei terreni è determinata dai decreti di assegnazione a categoria degli anni trenta del secolo scorso oppure da recenti riaperture dell'accertamento.
    Si tratta di migliaia di conciliazioni afferenti terreni con titolo illegittimo (assenza dell'autorizzazione sovrana alla vendita).
    Quesito:dovendo "legittimare/conciliare" il possesso illegittimo derivante dal titolo non valido è necessario verificare la conformità urbanistico-edilizia del fabbricato regolarmente edificato, compreso gli accertamenti in merito alla certificazione degli impianti tecnologici ed alle certificazioni energetiche, e su quali basi giuridiche è, se del caso, necessario farlo?

    grazie
    Renato Locarni

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    1. nello specifico, nessuna norma sulle legittimazioni/conciliazioni prevede la verifica della conformità urbanistico-edilizia di eventuali fabbricati

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  33. buongiorno. L'Ente U.A. ha richiesto lo svincolo di somme derivanti da alienazioni per la realizazione di un tetto fotovoltaico. Spesa prevista € 230.000,00. Nell'arco di 4 anni l'opera non è stata mai realizzata e solo al quinto anno, dopo sollecitazioni in Regione Lazio, l'Ente U.A. ha trasmesso una nota di rinunzia all'utilizzo delle somme inizialmente svincolate per "cessato interesse alla realizzaizone dell'opera stessa".
    La mia domanda: le somme svincolate e rivincolate dopo 5 anni hanno prodotto alle casse dell'ente un ipotetico danno erariale per la mancata produzione di interessi sul capitale? grazie

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    1. è un quesito che andrebbe posto alla Corte dei Conti

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  34. Pubblico di seguito il quesito posto alla cortesissima attenzione del Sig. Michele Labriola, con relativa più che esaustiva risposta, ringraziando ancora per la'efficienza del servizio reso.

    Buongiorno,
    innanzitutto i più sentiti complimenti per il Vs. interessante ed utilissimo sito web.
    Vorrei sottoporre una questione a cui non ho trovato finora una risposta esaustiva.

    Un soggetto, residente nel Comune di Mazzano Romano (RM), sulla base di decreto regionale del 06/09/2005, regolarmente trascritto, è stato legittimato all'occupazione di terreni di demanio collettivo, stabilendo il canone enfiteutico annuale di Euro 942.06, mai corrisposti.

    Ad oggi il Comune di Mazzano Romano richiede il pagamento dei canoni relativi agli anni 2011,2012,2013,2014,2015.
    Il problema è che l'intestatario di detti usi civici è disinteressato all'uso del terreno, su cui nel frattempo e da oltre venti anni è stata costruita un'abitazione (prima abusiva, poi condonata) da parte della nipote.

    Questa sarebbe interessata ad intestarsi il terreno in modo da "regolamentare" la vicenda.
    Il Comune avrebbe proposto un atto notarile in cui verrebbe trasmesso l'uso civico dal soggetto legittimato alla nipote, che proseguirebbe nel possesso continuando a pagare i canoni enfiteutici e/o ad affrancarsi il terreno.
    Ferma la intrasferibilità di terreni appartenenti al demanio e la ferma posizione della Cassazione in merito alla loro inusucapibilità, mi domando se un atto notarile di trasferimento (che mi sembra quasi una donazione) possa essere affetto da nullità oppure possa considerarsi valido a tutti gli effetti.
    Certa di una Vostra cortese risposta, ringrazio ancora per il servizio offerto e porgo distinti saluti.

    Salve avv. chiara,
    grazie dei complimenti, faccio il possibile per fare chiarezza su un tema tanto oscuro quanto ostico.
    nel caso che mi prospetta, il terreno oggetto di letittimazione (http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/legittimazione.html) non è più gravato da uso civico; è un terreno ex civico ora allodiale (http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/allodio.html), gravato da un canone di legittimazione (http://demaniocivico.blogspot.it/2011/11/canone-demaniale-di-natura-enfiteutica.html).
    trattasi di proprietà privata dell'intestatario; per trasferire la proprietà dallo zio alla nipote, necessita di atto di vendita o donazione (l'atto sarebbe nullo solo nel caso in cui il terreno rientrasse nel demanico civico comunale ma così non è in quanto è stato legittimato); l'uso civico non c'entra nulla, è stato tolto con la legittimazione; il canone imposto con la legittimazione segui il bene e non il proprietario quindi la nipote riceverà il terreno gravato da canone; tale canone è redimibile, cioè potrà essere affrancato (http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/affrancazione.html); in questo caso l'affrancazione non trasferisce la proprietà del bene (come invece accade ad esempio nell'enfituesi:http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/enfiteusi-di-cui-al-codice-civile.html) ma cancella solo la debenza del canone; ne consegue che se la nipote affrancasse (per assurdo) il canone di legittimazione senza un atto (donazione o compravendita) con cui ne diventa proprietaria, il terreno resterebbe di proprietà dello zio.
    spero di essere stato d'aiuto; non esiti a contattarmi per ulteriori info.
    cordialità.
    Michele Labriola

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  35. Salve vorrei porre una domanda inusuale.
    Nello specifico si tratta della realizzazione di un opera di pubblica utilità/interesse su alcuni terreni "potenzialmente" gravati da usi civici.
    A tal fine con l'obiettivo di chiedere un’eventuale modifica della destinazione d'uso è stato richiesto accertamento demaniale in regione mediante PID.
    A questo punto però è emersa una problematica inusuale, sebbene non ancora completo l’accertamento il PID ha dichiarato che questi terreni sono stati venduti dal Comune nel 2003 che ha ignorato l’eventuale presenza del vincolo.
    Come bisogna procedere in questi casi per la realizzazione dell’opera qualora si rendesse necessario il cambio di destinazione d’uso per l’eventuale conferma del vincolo? Il vincolo sussiste ancora?

    Saluti e ancora complimenti.

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    1. la risposta è nell'articolo 12 della legge 1766/1927 (http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/legge-16-giugno-1927-n-1766.html) secondo cui "I comuni e le associazioni non potranno, senza l’autorizzazione del ministero dell’economia nazionale (ora Regione), alienarli o mutarne la destinazione". Ne segue che il terreno rientra ancora nel demanio civico comunale

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  36. Devo accatastare tre ex Fabbricati Rurali registrati come tali alla data del 1987, per il trasferimento al Catasto Fabbricati è stato redatto Tipo Mappale con l'intestazione presente nella visura catastale. Il tipo mappale è stato depositato al Comune di appartenenza ed è stato chiesto di apporre la firma in qualità di concedente. L'amministrazione comunale di chiamata in causa tentenna avanzando che detto aggiornamento non può essere concesso fino a quando non verrà fatta l'affrancazione e pagati i ruoli emessi. Vi chiedo gentilmente è giusta la pretesa del Comune? L'enfiteuta è obbligato all'affrancazione, fermo restando che è disponibile al pagamento dei ruoli? Grazie anticipatamente.

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    1. l'enfiteuta ha l'obbligo di pagare il canone ma non di certo quello di fare l'affrancazione; l'affrancazione è un diritto, non un dovere dell'enfiteuta.

      prima di fare l'accatastamento, converrebbe affrancare quantomeno l'area di sedime dei 3 fabbricati in modo da togliere il comune dall'intestazione

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  37. Buongiorno,
    per prima cosa ringrazio per la ricchezza di informazioni e documenti disponibili sul sito. Scrivo per chiedere qualche informazione sull'istituto della legittimazione. Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1766/27, ai fini della legittimazione deve essere determinato un canone di natura enfiteutica, il cui capitale corrisponda al valore del fondo stesso, diminuito di quello delle migliorie, aumentato di almeno 10 annualità di interessi. Sul sito, alla voce “canone (demaniale) di natura enfiteutica”, ho letto che “nell’Italia meridionale i canoni di natura enfiteutica che gravano su tali terreni (da non confondere con i livelli di altra origine e natura) rappresentano un ventesimo (1/20) del valore del bene dato in proprietà al possessore; tale ventesimo, è ottenuto per capitalizzazione al 5% del valore del bene”. Pertanto il canone annuo di legittimazione dovrebbe poter essere calcolato nella misura di 1/20 del capitale determinato ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1766/27? Si tratterebbe di una consuetudine o c’è un riferimento normativo, eventualmente ad istituti analoghi? Il tasso legale da applicare dovrebbe essere quello vigente al momento della legittimazione? Resterebbe comunque anche l'obbligo di pagare un canone per gli anni di occupazione abusiva (nei limiti consentiti)?
    Grazie

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    1. Il tasso legale è stato al 5% fino agli anni 90: http://www.avvocatoandreani.it/servizi/tab_interessi_legali.php

      Si, si applica quello in vigore al momento della legittimazione.

      Va pagato anche il canone di occupazione per gli anni non prescritti. Per quelli prescritti e non riscossi dal comune va valutato l'eventuale danno erariale a carico di amministratori e responsabili del procedimento.

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  38. Salve, scrivo per richiedervi, in breve, quali azioni e davanti a quale autorità competente possono essere esperite dai "cives" nel seguente caso:
    Su terreni di uso civico assegnati alla categoria A) di proprietà comunale, lo stesso Comune con atto nullo, perché in assenza del mutamento d'uso da parte della Regione, ha concesso con Convenzione il diritto di superficie ad una S.r.l. per la costruzione di un parco eolico.
    L'azione sarebbe necessitata dal fatto che il Comune invece di ordinare il ripristino dei luoghi ha intenzione di proporre un sanatoria alla Regione. Grazie per l'attenzione.

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    Risposte
    1. Qui dei precedenti: http://demaniocivico.blogspot.gr/2016/08/eolico-su-terre-civiche-decade.html?m=1

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    2. Un altro precedente simile: http://demaniocivico.blogspot.gr/2016/05/fotovoltaico-su-terre-civiche-chieste.html?m=1

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    3. I diritti dei cives possono essere tutelati dinanzi al commissario agli usi civici, oltre che con un esposto alla procura per non rispetto del codice dell'ambiente dlgs 42/2004

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  39. http://www.giornaleditaranto.com/cms/index.php?option=com_k2&view=item&id=4301:palagianello-sentenza-fotovoltaico-tra-comizi-pianti-e-feste-l-opposizione-chiede-un-confronto-pubblico&Itemid=132

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  40. Salve, un mio parente più di venti anni fa, con una scrittura privata ha acquistato (anche se il termine è improprio, sarebbe più opportuno parlare di buonuscita) un terreno composto da tre particelle contigue, nel comune di Genazzano (RM) in cui il Comune risulta concedente, l'alienante ed altri risultano titolari di colonia perpetua, mentre risulta affrancato il livello dal principe Colonna. L'alienante e gli altri coloni, bonariamente si erano suddivisi i terreni avuti in eredità, senza mai effettuare le successioni, per cui la situazione catastale è ferma ai primi del '900, per cui l'alienante è l'unico interlocutore interessato.
    Ho sentito la Regione Lazio, mi hanno detto che a Genazzano sono state concluse le operazioni demaniali, per cui quel terreno potrebbe essere nel patrimonio disponibile del Comune, la legittimazione è esclusa.
    Interpellato il Comune, ha negato la possibilità di affrancare, consigliano di fare prima l'usucapione della colonia (sic) e poi l'affrancazione...
    Sinceramente c'è qualcosa che mi sfugge, non credo che la strada dell'usucapione della colonia sia percorribile (come usucapire un diritto non riconosciuto dal codice civile?), come fare per ottenere un'intestazione del terreno?
    Grazie

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    1. una soluzione potrebbe essere quella di fare le successioni integrative, come d'altra parte prevede la legge, per poi fare l'affrancazione. Per valutare eventuali altre strade occorre studiare bene la documentazione e consultare eventualmente un legale. Ad esempio, carlo, scrivi: "per cui quel terreno potrebbe essere nel patrimonio disponibile del Comune"; occorrerebbe una certezza, lo è o non lo è? Cambia molto. Saluti

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    2. Anche per l'usucapione, occorre studiare la situazione con attenzione per valutare l'esistenza o meno dei requisiti necessari

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  41. Innanzitutto grazie per la risposta. Riguardo i terreni, sinceramente non ho capito se siano demaniali o in patrimonio disponibile. La Regione non mi ha dato la notizia, credo solo il Comune lo possa sapere, o ci sono altri modi? Da quanto ho capito credo che i terreni siano demaniali, visto che il comune ha consigliato l'usucapione della colonia.
    Riguardo però l'usucapione, premesso che il possesso ultraventennale c'è ed è facilmente dimostrabile, mi chiedo se è possibile usucapire il diritto di colonia dagli altri intestatari (Comune escluso) come hanno detto dal Comune o se in linea teorica è solo possibile usucapire la proprietà dal comune, visto che la colonia è un diritto che non esiste più

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    1. Di certo potrà saperlo il Comune, come anche la Regione (chiedendo un certificato). Se trattasi di colonie perpetue inamovibili di cui all'art. 17 del rd 10/03/1810 si è presenza di terreni allodiali (privati) gravati da un canone affrancabile. Dettagli su http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/colonie-perpetue-inamovibili.html

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    2. se trattasi di terreni demaniali gravati da uso civico (patrimonio indisponibile dell'ente) c'è poco da usucapire.

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  42. Infatti l'usucapione mi lascia più di qualche dubbio, non credo sia una strada percorribile.
    Da quel che leggo riguaro le colonie perpetue, l'occupante abusivo può essere legittimato, oppure ho capito male?
    Né al Comune né alla Regione mi hanno saputo dire con certezza la natura del terreno... forse non si sono voluti "sbattere" troppo...
    Rimane un problema di non facile soluzione, credo: il Comune di Genazzano non ha un perito demaniale, è la ragione che mi hanno dato in Regione per motivare il fatto che si erano concluse le operazioni demaniali sul Comune.

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    1. se le operazioni demaniali sono concluse, la natura giuridica delle particelle in questione dovrebbe essere certa. Bisognerebbe leggere la perizia demaniale. In caso di colonia perpetua inamovibile non vi sono occupatori abusivi, il terreno è allodiale, cioè già proprietà privata

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  43. Grazie per le delucidazioni, non mi resta che far smuovere le carte al Comune per dare una certezza alla natura giuridica del terreno

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  44. Buonasera, intanto complimenti. ho già formulato un quesito l'anno scorso e ancora grazie della pronta risposta... sono un segretario comunale della Provincia di Pescara. mi viene richiesto di rogare atti di uso civico, di terreni già legittimati, e dunque da affrancare o alienare (talvolta c'è anche già sopra un immobile costruito dai privati...) e data la delicatezza della materia, vorrei un chiarimento in merito al regime patrimoniale degli "acquirenti".
    La risoluzione 64/E del 2014 dell'A.E. afferma che non si tratta di un acquisto a titolo originale. ma la Regione Abruzzo nell'autorizzare l'alienazione o affrancazione, dispone che il bene venga prima "reintegrato" al comune e poi alienato, come se cioè il comune vendesse la piena proprietà. e infatti in tal modo il conservatore mi chiede di fare la nota di trascrizione.
    per cui mi chiedo, se la parte "acquirente" è erede del de cuius che ha avviato la procedura di affranco, e quindi il bene è pervenuto in "eredità" all'attuale "livellario", può considerarsi bene escluso dalla comunione legale ex art. 179 c.c., per cui parteciperà all'atto senza la necessaria presenza del coniuge?!(partecipazione che invece, in caso di acquisto a titolo originario, sarebbe necessaria al fine di escludere il bene dell'automatismo della comunione, dichiarando che si tratta di bene personale).
    e dunque più in generale, l'atto di alienazione/affrancazione di uso civico è da intendersi acquisto a titolo originario o come asserisce l'A.E. è un atto che "riespande" la proprietà che è già in capo al "livellario"?!
    avete una bozza di atto che contempli il regime patrimoniale delle parti?!
    grazie Mille fin da ora. M.D.I.

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    1. Grazie, cerco di diffondere nel migliore dei modi possibile la conoscenza di questa materia tanto ostica quanto sconosciuta.

      Nel caso di terreni già legittimati, il comune non può fare nessuna alienazione in quanto la proprietà è già in capo al legittimatario. Può al massimo cancellare il canone con l'affrancazione, affrancazione che è di competenza comunale enon deve essere autorizzata dalla regione. Le alienazioni si effettuano sui terreni ancora civici mentre i m terreni legittimati hanno perso legittimati loro demanialità.

      Le consiglio di visionare le voci AFFRANCAZIONE, LEGITTIMAZIONE, ALIENAZIONE, REINTEGRA sul GLOSSARIO USI CIVICI del sito

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  45. Sono la sig.ra Ramundo, avrei bisogno di alcune informazioni circa la vendita di un terreno ad uso civico di pascolo. Ho venduto con mia sorella e mio padre di una casa nel Lazio, a Filettino (FR). All'atto di vendita il notaio ci ha posto problemi per la vendita di un terreno adiacente la casa in
    proprietà al 50% con la proprietaria dell'altra porzione della casa. Suddetto terreno è stato acquistato nel 1977 con atto successivo all'acquisto della casa. Come da atto notarile di vendita: "piccolo appezzamento di terreno scosceso, sito nel territorio del comune di Filettino, dalla superficie di are 1,40 ..., confinante con terrapieno della strada provinciale....e del fabbricato di proprietà dei compratori. Detto terreno posto nel centro urbano del comune ...è un accessorio(corte) della casa a confine di proprietà dei compratori stessi e non può avere altre destinazioni che quella di deposito". Anche se in possesso del Certificato di Destinazione Urbanistica a detta del notaio non è possibile fare l'atto di vendita se non si affranca il terreno da uso civico, in quanto in base alla l. 1766 del 1927 ogni atto risulterebbe nullo. L'acquirente vorrebbe acquistare il terreno, come dobbiamo muoverci per affrancarlo? mi chiedo allora anche come sia stato possibile sia stato venduto nel 1977. grazie per la cortese attenzione

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    1. se il terreno è gravato da uso civico (conviene richiedere una certificazione regionale), ogni atto è radicalmente nullo; occorre chiedere la legittimazione o l'alienazione, si veda il glossario http://demaniocivico.blogspot.it/p/glossario-usi-civici.html

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  46. Grazie immensamente per questo sito informativo!!!
    ecco il mio quesito:
    Se un Comune, ignorando l'uso civico, destina (negli anni 70) un terreno civico di pascolo a peep e poi continuando ad ignorare l'uso civico, prima concede la superficie ad una cooperativa edilizia e poi rilascia le concessioni edilizie, ebbene gli edifici realizzati sulla terra civica sono legittimi o abusivi? personalmente ritengo che il piano di edilizia economica e popolare su terreno civico senza la preventiva autorizzazione regionale al cambio di destinazione sia illegittimo e che illegittime siano le concessioni edilizie. Ritengo che gli edifici avrebbero potuto essere condonati con la 47/85 o con il condono del 1994 ma in assenza di tali condoni gli atti debbano essere annullati disponendo la demolizione degli edifici.
    Si tratta di immobili occupati dai soci della cooperativa per cui anzichè demolire si potrebbe conservare al patrimonio comunale con delibera consilare e chiedere l'autorizzazione per l'alienazione del tutto al miglior offerente magari con prelazione per gli occupanti che debbono però, corrispondere l'indennità di occupazione...aiuto!!! grazie!!!

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    1. ....grazie per il conforto; ci stiamo muovendo di conseguenza....ancora complimenti per questo sito
      liliana f.

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  47. Buonasera sig. Michele Abriola, necessito di un'informazione. Mio padre ha ricevuto da un Comune del potentino, richiesta di pagamento del canone per terre gravate da usi civici. Premesso che mio padre è legittimario di queste terre, giusta atto di legittimazione della Regione Basilicata e atto notarile di compravendita, nel quale il notaio ha scritto che dette terre sono prive di vincoli, usi civici ecc. Difatti al catasto non risulta in alcun modo il Comune nella qualità di concedente, anzi mio padre risulta proprietario al 100%, mi chiedo potrei tentare la strada del ricorso al Tar sulla base di tale risultanza catastale, pur in assenza in conservatoria dell'annotazione/trascrizione dell'affrancazione per quelle terre?Inoltre il direttore della Conservatoria mi ha detto che mancando la trascrizione da parte del mio Comune del R.D. n. 332/1928 sugli usi civici la pretesa del Comune sarebbe illegittima. E' possibile una cosa del genere, quel Regio Decreto necessitava della trascrizione in Conservatoria?Grazie anticipatamente dell'aiuto che saprà darmi.
    Antonio

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    1. salve antonio,cerco di rispondere alle sue domande: se non ho capito male, il terreno è stato oggetto di legittimazione ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 1766/1927; se così è, sul terreno ex civico ora sdemanializzato, è stato imposto un canone di legittimazione che il comune sta richiedendo; qui maggiori dettagli: http://demaniocivico.blogspot.it/2011/11/canone-demaniale-di-natura-enfiteutica.html

      il ricorso al tar è inutile, l'intestazione catastale non è utile per provare la cancellazione di tale canone, l'unico modo per cancellarlo è chiederne l'affrancazione al comune, qui i dettagli http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/affrancazione.html

      circa la mancata trascrizione del rd 332/1928, i regi decreti non si trascrivono, forse c'è stata una incomprensione, forse si voleva intendere l'ordinanza di legittimazione; in ogni caso, la non trascrizione non blocca la riscossione, e comunque sia la trascrizione delle ordinanze di legittimazione si può fare in ogni momento

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    2. se mi gira via email copia della richiesta di pagamento del comune, posso controllare se viene rispettata la norma o se vi sono passaggi dubbi, può scrivere a demaniocivico@gmail.com

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  48. provvedo subito. Per ordinanza di legittimazione cosa intende?
    Tuttavia la pretesa avanzata su quella ordinanza non trascritta non dovrebbe essere nulla, dovendo il Comune annullarla ed inviarne un'altra. Un 'altra cosa il Comune pretende gli ultimi 6 anni di canone, quando dovrebbe aver il diritto solo agli ultimi 5, essendosi prescritto il sesto anno, o sbaglio?

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    1. se trattasi di canone imposto con ordinanza di legittimazione, tale ordinanza è un provvedimento adottato dal commissario agli usi civici (se precedente al dpr 616/1977) o dalla regione (se successivo al dpr 616/1977), e costituisce il titolo che autorizza il comune a richiedere il canone annuale; il comune non deve annullare nulla, la trascrizione dell'ordinanza non incide sulla riscossione del canone; occorrerebbe leggere la richiesta di pagamento, ma ad intuito, il comune avrà chiesto i 5anni non prescritti più l'anno in corso, quindi 6 annualità.

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  49. Sig. Michele le ho mandato la mail, non so se l'ha ricevuta. Mi è venuto un altro dubbio, ho sentito parlare che c'è stata, in passato tra la Regione Basilicata ed alcuni comuni una convenzione, con cui la Regione ha derogato alla procedura di affrancazione. Mi conferma una cosa del genere?

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    1. le affrancazioni dei canoni imposti su terreni ex civici sono già di competenza dei comuni

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  50. Salve e complimenti per la gestione del Forum.
    Con la presente le vorrei chiedere quali sono le modalità di calcolo per l'indennizzo al comune per il passaggio di un metanodotto su un terreno gravato da uso civico.
    Grazie mille per la risposta

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    1. grazie,
      cerco di dare informazioni dettagliate in una materia per molti oscura.

      per il passaggio di un metanodotto è necessario procedere con un mutamento di destinazione d'uso, dettagli: http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/mutamento-destinazione-duso.html

      La destinazione originaria di un bene sottoposto a vincolo di uso civico, di norma agro-silvo-pastorale, non può essere oggetto di variazione di destinazione d’uso, nei Piani Regolatori Comunali, senza aver ottenuto dall’Ufficio regionale competente in materia di usi civici la previa autorizzazione di specie.

      La destinazione dei beni di cat. A non è rigida ma può essere variata in relazione alle esigenze contingenti della collettività, ad esito di un procedimento tecnico-amministrativo di competenza regionale (art. 41 del RD 332/1928), secondo una ratio derivata dagli anteriori ordinamenti (Cass., sez. II, 30 marzo 1951, n. 698, in Giur. compl, cass. civ., 1952, I quadr., 1).

      all'interno di tale procedimento verrà stilata un'apposita perizia demaniale giurata con cui il perito valuterà l'indennizzo da corrispondere alla collettività (rappresentata del comune).

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    2. Nel ringranziaLa ancora per la risposta,le volevo chiedere da tecnico, quale è il criterio che il perito demaniale deve seguire per la determinazione dell'indennizzo spettante alla collettività? Si può fare riferimento alla seguente circolare https://docs.google.com/file/d/0B4kl0egSO2_STXdqTG94eklTNzZVSFRHWXl1eXRuZw/edit o esistono altri parametri?
      Grazie ancora per la rispota

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    3. certo, questa circolare è un ottimo riferimento. qui maggiori dettagli: http://demaniocivico.blogspot.be/2011/11/canone-demaniale-di-natura-enfiteutica.html

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  51. Salve, mi chiamo Davide e sono un agronomo.
    Sto procedendo con l'accatastamento di un fabbricato che sorge su un terreno in cui vige un livello ed il comune presenta il diritto del concedente. La ditta catastale di tale terreno si presenta nel seguente modo:

    comune diritto del concedente
    tizio livellario

    Da premettere che lo stesso comune ha rilasciato in passato una concessione edilizia per la costruzione di tale fabbricato (pertanto l'immobile è perfettamente in regola), però ora non ha intenzione di firmare l'atto di aggiornamento - tipo mappale per l'accatastamento dello stesso, atto in cui viene confermato il diritto del concedente del comune ed il livello del livellario, pertanto tali diritti rimarrebbero tali anche in seguito all'eventuale accatastamento. Può il comune firmare tale atto ed, eventualmente, vi è qualche normativa o documento ufficiale che dia dei lumi in merito?
    Grazie.

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    1. salve davide,
      innanzitutto occorre dire che il livello in catasto nasconde diverse casistiche, dettagli: http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/livello.html

      se trattasi di enfiteusi, va detto che tale enfiteusi si estende anche ai fabbricati edificati su terreni gravati da canone enfiteutico, ossia tutto ciò che è costruito su terreno gravato da canone enfiteutico diviene gravato dal canone anch'esso per accessione: https://it.wikipedia.org/wiki/Accessione
      il comune può firmare il tipo mappale ma è consigliabile, se possibile, procedere con l'affrancazione: http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/affrancazione.html

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    2. La ringrazio per la risposta, mi è stato davvero d'aiuto. Appena possibile farò una donazione, poiché questo sito lo ritengo molto utile.

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  52. Buongiorno, mi chiamo Lucio,
    la Regione Lazio, su mia istanza, ha adottato alcuni mesi fa una determina per la liquidazione del diritto di uso civico di pascolo gravante su un terreno di mia privata proprietà. La determina inviata al Comune, sancisce tra l'altro che l'atto, adottato nell'interesse del Comune medesimo quale titolare dei diritti civici, affinché produca i conseguenti effetti giuridici in mio favore, rispondendone in solido per gli aspetti fiscali e tributari, a cura dello stesso comune, dovrà essere registrato, trascritto e volturato indipendentemente dalle risultanze catastali presso l'ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate competente. Fino ad oggi il Comune non ha ancora provveduto a tali adempimenti e, in particolare per quanto riguarda la trascrizione mi risulta che l'Ufficio del Territorio ha respinto informalmente la relativa nota in quanto la Determina Regionale non costituirebbe titolo valido essendo a ciò necessario un atto pubblico.
    Può darmi qualche suggerimento per risolvere la questione? Perché occorre una voltura se la proprietà è già a mio nome?
    Grazie, cordiali saluti.

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    1. Liquidazione degli usi civici su terre private: la liquidazione degli usi civici su terre private, detta anche "affrancazione", è un procedimento volto alla eliminazione dell’esercizio del diritto di uso civico da parte della collettività su terreni che all’atto dell’accertamento demaniale risultavano di proprietà privata (venduti dal Re ad un privato con il mantenimento, a favore della popolazione, della possibilità di esercitare gli usi già in essere, necessari al soddisfacimento dei propri bisogni primari).

      I proprietari di terre (private) con gravame di uso civico possono togliere tale vincolo, risarcendo la comunità in terra (scorporo ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 1766/1927) o in denaro (liquidazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 1766/1927).

      Nel primo caso (scorporo) viene delimitata una porzione del fondo che diventa di proprietà collettiva (demanio civico) dove la comunità esercita il diritto di uso civico.

      Nel secondo caso (liquidazione) viene imposto sul terreno privato un canone (demaniale) di natura enfiteutica a favore del Comune o dell'associazione agraria; tale canone è redimibile (cancellabile) con un provvedimento di affrancazione; ai sensi dell'art. 33 del RD 332/1928 "i canoni imposti in applicazione degli articoli 7 e 10 della legge possono essere affrancati anche all'atto stesso della conciliazione (liquidazione degli usi civici su terre private) o della legittimazione ed il capitale di affrancazione resterà vincolato ai termini dell'art. 24 della legge stessa".

      servirà formalizzare tale affrancazione con atto del segretario comunale.

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    2. qui maggiori dettagli: http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/liquidazione.html

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    3. Buongiorno, ringraziandola per la risposta volevo chiederle:
      Quale atto dovrebbe essere predisposto dal segretario comunale per formalizzare l'affrancazione e procedere poi alla trascrizione?
      Grazie

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    4. necessita un atto di affrancazione per la liquidazione degli usi civici su terre private; siccome tale affrancazione istituisce un canone di natura enfiteutica, tale canone è affrancabile e servirebbe un'affrancazione del canone; le due affrancazioni possono essere contemporanee, con un'unico atto pubblico del segretario comunale (parte 1: affrancazione diritti di uso civico e istituzione canone, parte 2: affrancazione canone).

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  53. Gentilissimo Sig. Labriola,
    in primis complimenti per il servizio che mettete a disposizione su questo sito, in secondo luogo
    Le sottopongo il seguente caso nella speranza possa dirmi come regolarizzare il tutto, al fine di poter effettuare un regolare atto di vendita/donazione, in particolare:
    ho un fabbricato costruito da mio padre in virtù di permesso di esecuzione dei relativi lavori, rilasciato dal Sindaco nel 1960 e successiva concessione per ulteriori lavori rilasciati a mia madre, da parte del Comm. Straor. del Comune nel 1984, previo parere favorevole della Comm. Ed. Comunale.
    Il fabbricato insisteva su terreno demaniale. Nel 1988 ho richiesto agli Usi Civici la legittimazione del terreno. Successivamente nel 1995 ho chiesto ed ottenuto, in qualità di comproprietario, la regitrazione del fabbricato nel catasto fabbricati. Infine, nel 2008 ho regolarmente affrancato il terreno.
    Di fatto, quindi, sono proprietario del terreno e non della casa.
    Se questa considerazione è vera, come posso risolvere legalmente la questione ovvero cosa devo fare per poter disporre pienamente della proprietà?
    La ringrazio anticipatamente
    Cordiali saluti

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    1. grazie 1000, faccio quel che posso.

      per accessione (https://it.wikipedia.org/wiki/Accessione) un fabbricato costruito su un terreno legittimato è di proprietà del legittimatario

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  54. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

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  55. Gent.mo dott.Labriola,
    la seguo da tempo ed è dovuto da parte mia un ringraziamento per la puntualità e la precisione delle risposte. La presente per chiederLe se fosse a conoscenza dello stato di avanzamento della procedura di alienazione degli immobili siti nel territorio di Pisticci. Sono un possessore di terreni siti nel predetto Comune che originariamente vennero concessi a mio nonno in quanto reduce di guerra. Sono stati condotti in fitto dalla mia famiglia ininterrottamente dall'immediato dopo guerra ad oggi pagando - ovviamente - i canoni dovuti. Su questi terreni sono stati costruiti dei fabbricati regolarmente accatastati ed autorizzati da permessi edilizi. Le chiedo dello stato di avanzamento dei lavori da parte del tecnico Parciante e degli uffici preposti perchè siamo - come ben può immaginare - in un limbo. Vi è la necessità estrema di procedere ad alcuni lavori conservativi e di ristrutturazione sugli immobili in oggetto e, come ben sa, non abbiamo la possibilità di accedere a nessun mutuo per disporre della liquidità necessaria a tali interventi.
    Certo di puntuale riscontro Le porco distinti saluti.

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    1. salve salvatore,
      grazie 1000, cerco di fare un po' di luce su questa materia tanto oscura; la perizia di Pisticci dovrà essere approvata dal tavolo tecnico (CTUC) della regione basilicata (non so a che punto stia) per poi essere trasmessa al comune per l'adozione con delibera di giunta. Ci saranno poi 60 giorni di tempo dalla pubblicazione della delibera per le eventuali osservazioni.

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    2. E' passato del tempo dalla Vs Gent.ma risposta. Ad oggi Le chiedo se si hanno notizie in merito allo stato di avanzamento del tavolo tecnico (CTUC) e dell'iter in generale. Certo di un puntuale riscontro si porgono distinti saluti.

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    3. Ciao Salvatore, non ho notizie, bisognerebbe chiedere in Comune (Sindaco, giunta o ufficio tecnico) oppure in Regione (ufficio usi civici). Se ha notizie, mi tenga informato. Grazie

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  56. Preg.mo Dott. Labriola,
    spero che possa aiutarmi a fugare alcuni dubbi. A settembre 2015 ho presentato alla Agraria di Viterbo domanda di legittimazione di un fondo gravato da usi civici. la domanda viene passata al perito che a giugno 2016 la protocolla alla Regione Lazio completa di suo parere e stima dell'affranco (€ 5.500). Ad agosto 2016 ed agosto 2017 entrano in vigore due leggi regionali ( LLRR 12/2016 e 9/2017 che modificano i criteri di calcolo) e a novembre 2017 mi viene notificata la determinazione della Regione Lazio di fine ottobre 2017 ove in base ai nuovi criteri dovrei sborsare € 20.000,00. Considerato che la pratica era completa e pronta per la determinazione già a giugno 2016 - prima dell'entrata in vigore delle nuove leggi - potrei chiedere al TAR che mi venga applicato il precedente criterio ed importo? perché anche il principio tempus regit actum mi sembra che attenga alla procedura e non agli aspetti economici. Non so, mi dica Lei, grazie.

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    1. La legittimazione è sorto come istituto di carattere eccezionale limitato alle più modeste occupazioni di terre non raggruppabili in unità agrarie e non utilizzabili ai fini di legge perché già trasformate con opere stabili di miglioramento e sviluppo agricolo. L'istituto è stato esteso nella prassi anche alle trasformazioni non agricole (contra, Cons. St., sez. VI, 21 febbraio 1983, n. 93, in Foro amm., 1983, I, 1667, e in Giust. civ., 1983, I, 2194).

      Il provvedimento di legittimazione, discrezionale, deve essere motivato essenzialmente sulla convenienza e soprattutto opportunità di sottrarre i beni alle popolazioni quando le esigenze di sviluppo produttivo prevalgono sui bisogni della collettività (Cons. St., sez. VI, 21 febbraio 1983, n. 93, cit.).

      Essendo discrezionale, l'associazione agraria e la regione potranno sempre obiettare che fino all'entrata in vigore delle nuove leggi regionali, non vi era intenzione di legittimare.

      E' ovviamente un diritto di ogni cittadino ricorrere, mi tenga gentilmente aggiornato sugli sviluppi.

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  57. Gent.mo dott. Labriola,
    le chiedo se possibile un chiarimento.

    Sono enfiteuta di un terreno montano, concedente il comune. Su detto terreno ho regolarmente ristrutturato un vecchio rudere che è ora accatastato come A/4. Vorrei valutare se procedere all'affrancamento ma non mi è chiaro come determinarne l'importo.
    Al momento mi sembra che le possibili alternative siano queste... tra cui però fatico a selezionare quella giusta:
    - 15 volte la rendita dominicale del terreno? (con eventuali adeguamenti)
    - 15 volte il canone efiteutico? (non rintraccabile ne mai versato)
    - valore venale dell'immobile ai sensi dell'idennità di esproprio?(un cifra per me insostenibile).
    - altro?
    Ho letto attentamente tutto quanto da lei gentilmente già scritto ma non sono riuscito a darmi una risposta definitiva.
    La ringrazio se riuscirà a trovare un attimo per darmi un'indicazione e comunque faccio i complimenti per l'ottimo lavoro.
    Con stima,
    Pierpaolo

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    1. salve pierpaolo, per rispondere correttamente occorre innanzitutto comprendere in quali delle 5 casistiche ricade il caso in esame: http://demaniocivico.blogspot.be/2008/11/affrancazione.html

      per avere maggiori informazioni converrebbe chiedere al comune il calcolo di quanto occorre versare per l'affrancazione, cosi' si potra' valutare la correttezza (o meno) dei calcoli

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  58. Molte grazie,
    approfondiro' l'origine del diritto e provero' a chiedere in Comune. Magari la disturbero' di nuovo per verificare quanto rilevero'. Buon lavoro,
    P

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    Risposte
    1. grazie a te Pierpaolo, per ogni info sono qui, saluti

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  59. Buongiorno
    Mi trovo a voler acquistare un quantita di legna proveniente dal bosco di uso civico del mio comune gestito dall'Università Agraria. L'ente ha affidato ad una ditta l'appalto di taglio del bosco e riservato per gli utenti una quantità pari a 4 metri cubi stero di legna. Il problema è che l'Ente mi chiede di pagare direttamente la quota nelle sue casse invece che sia la ditta esecutrice a vendermi la legna e io a pagarla
    (visto che devo anche ritirarla sul posto). E' possibile questo o potrei incorrere i qualche problema fiscale in caso di verifiche e controlli? grazie

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    1. da queste info non e' possibile rispondere in modo certo, occorerebbe leggere il contratto di affidamento dell'appalto e le condizioni pattuite. Credo basti chiedere alla ditta per chiarire i dubbi. Saluti

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  60. Dott. Labriola, complimenti e grazie per il servizio che svolge.
    Riguardo ad un livello, un comune in provincia di Salerno fa riferimento a "terreni appartenenti al Comune ripartiti fra i cittadini nel 1777" e precisa che la "ripartizione fu recepita nell'ordinanza dell'11.10.1811 dal Commissario Giampaolo".
    In attesa dei necessari approfondimenti, è ipotizzabile che possa trattarsi della ripartizione di cui alla legge legge 01.09.1806 cui seguirono le Istruzioni 10.03.1810? E che il canone del livello sia quindi il "censo" della cit. legge del 1806?
    Se così fosse, Le chiedo ancora se tale censo abbia natura demaniale? E se sì, sulla base di quale norma (atteso che faccio fatica a ricondurlo alle previsioni degli artt. 822-824 cc)?
    Grazie. Saluti

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    1. Grazie Antonio,
      trattasi di quotizzazione precedente alla legge del 1927. Sul glossario usi civici può ritrovare tutti i dettagli.
      Saluti.

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    2. Qui i dettagli circa la quotizzazione http://demaniocivico.blogspot.com/2008/11/quotizzazione-precedente-allentrata-in.html

      Qui le info circa la demanialità del canone http://demaniocivico.blogspot.com/2011/11/canone-demaniale-di-natura-enfiteutica.html

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  61. salve Fabio, il calcolo del canone è demandato ai Comuni i quali dovrebbero aggiornare i canoni in base alle norme in vigore. Qui i dettagli http://demaniocivico.blogspot.com/2011/11/canone-demaniale-di-natura-enfiteutica.html

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  62. Buongiorno,
    devo donare un terreno e venderne un altro. Su entrambi pago un canone al Comune da alcuni anni. Il Geometra ha richiesto un certificato e risulta che c'è un diritto di livello, a seguito di verifica demaniale con imposizione di canone enfiteutico.
    Quindi non posso venderle né donarle se non affranco? Anche se già ci pago un canone e in catasto risultano di mia proprietà e il Comune non c'è?

    Mi hanno fatto notare che la nuova legge 168 del 2017 prevede che sono inlienabili e fnno parte del demanio civico:

    "Sono beni collettivi ... c) le terre derivanti: ... dall'acquisto di terre ai sensi
    dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e
    dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e
    provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da
    permuta o da donazione;
    d) le terre di proprieta' di soggetti pubblici o privati, sulle
    quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici
    non ancora liquidati; ..."

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    1. Il livello è equiparato all'enfiteusi, ma non sempre è legato all'esistenza degli usi civici. Occorre capire la natura giuridica del terreno. Non si potrà vendere o donare solo se è tutt'ora gravato da usi civici, diversamente si può donare/vendere anche senza aver proceduto con l'affrancazione. Il canone verrà accollato al nuovo proprietario. Sul glossario ci sono maggiori dettagli alla voce LIVELLO, ENFITEUSI e CANONE (su www.gg.gg/glossariousicivici)

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  63. Buongiorno. Vorrei sottoporle il seguente quesito.
    Nell'anno 1929 è stato costituito il comune di Battipaglia. Il territorio del nuovo comune è stato costituito dalla cessione di una cospicua parte dei terreni dei comuni limitrofi di Eboli e Montecorvino Rovella.
    Parte dei terreni ceduti da entrambi i comuni risultavano gravati da uso civico e per tale ragione, nel 1939, il commissario liquidatore degli usi civici ha disposto, con propria ordinanza, lo scioglimento della promiscuità fra di essi.
    In particolare al comune di Battipaglia venivano assegnati, con l'ordinanza richiamata, gli usi civi anche su diversi terreni che, però, amministrativamente ricadono in territorio di Eboli.
    Il quesito è: premesso che su terreni gravati da uso civico non può parlarsi di proprietà per come intesa nel corrente senso civilistico ed atteso che l'uso civico è attribuito alla collettività di Battipaglia, secondo Lei, la titolarità dei beni a quale dei due comuni appartiene? Catastalmente parlando i terreni sono di Eboli o di Battipaglia? cioè, ove mai si dovesse affrancare uno di questi terreni, poi la proprietà liberata dall'uso civico di chi sarebbe?
    La ringrazio anticipatamente per il tempo che vorrà dedicare al mio quesito.
    Lucia Rossi

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    1. Salve Lucia,
      occorre leggere con attenzione l'ordinanza di scioglimento della promiscuità. Se tale ordinanza assegnava dei terreni al Comune di Battipaglia, la titolarità dei beni sono in capo al comune di Battipaglia quale ente esponenziale della propria collettività. Catastalmente dovranno essere intestati al comune di Battipaglia: se cosi' non è, occorre eseguire una voltura catastale dell'ordinanza di scioglimento della promiscuità. Un terreno civico non può essere affrancato, al massimo potrà essere legittimato o alienato. Sul glossario trova tutte le informazione alla voce legittimazione e alienazione, su www.gg.gg/glossariousicivici
      Attenzione, potrebbero anche essere terreni privati gravati da uso civico, ecco perche' dico che occorre leggere con attenzione l'ordinanza del commissario. In quest'ultimo caso, si potrà procedere con la liquidazione, qui i dettagli http://demaniocivico.blogspot.com/2008/11/liquidazione.html

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  64. Salve, buongiorno.
    Le riscrivo per un quesito riguardante la determinazione di canone e di capitale di affrancazione per un terreno che, catastalmente, risulta gravato da diritto del concedente.
    Finore si è proceduto determinando il capitale di affrancazione come 15 volte il canone annuo che, a sua volta era legato alle rendite catastali.
    Orbene in diverse occasioni il richiedente, prima di richiedere l'affrancazione ha proceduto ad una modifica delle rendite portandole, spesso, a tipologie agricole per le quali le rendite sono più "economiche".
    Esiste una data precisa alla quale riferirsi per determinare in modo corretto canoni e capitali di affranco.
    Grazie mille come sempre del prezioso contributo

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    1. Salve, la data precisa dovrebbe essere quella del cambio culturale. Se un terreno era ad esempio seminativo fino al 15.01.2018 e poi è diventato pascolo, il canone sarà calcolato di conseguenza. Ovviamente va verificato se trattasi di terreni legittimati ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 1766/1927. In tal caso andranno decurtate le migliorie

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  65. Salve, nel caso in cui si sia realizzato un parco eolico su demanio civico senza la previa procedura di declassificazione è possibile oggi applicare l'art. 24 della legge regione Calabria che consente al comune di cessare definitivamente gli usi civici nel nome dell'interesse pubblico sotteso al parco eolico?
    e se non è applicabile l'art. 24 quale altra procedura è ipotizzabile?
    Grazie infinite per la collaborazione

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  66. Buongiorno, in primis la ringrazio per la disponibilità pro bono...rara al giorno d oggi,il punto, Mio nonno tra gli anni '50' e '60 ha ricevuto in Puglia, agro di Ginosa Marina, un podere dalla riforma fondiaria, beni E.R.S.A.P,  con annesso fabbricato casa colonica. Il podere è stato regolarmente riscattato negli anni. Dopo il decesso del nonno la casa è stata trasferita con successione agli eredi e da allora sono stati regolarmente pagate le tasse e l'IMU.
    Esiste però un anomalia in quanto buona porzione della casa e del podere é attraversato da una fascia di Regio tratturo(Tratturello nello specifico) . Dopo alcune ricerche abbiamo scoperto che la Regione Puglia ha manifestato intenzione di dismettere tali beni concedendo alienazioni onerose vantaggiose per chi come noi vede compromessa la propietà con anni di sacrifici riscattata. Nello specifico il problema é che dopo ricerche  al catasto sembra dalle mappe non risultare  che l ente riforma abbia costruito quella casa colonica; secondo noi propio per via di quella fascia di tratturello che magari avrà in qualche modo impedito l esercizio delle funzioni dei tecnici dell'epoca,o chissà per errore. Vorrei sapere  a chi potrei rivolgermi, se avvocato per causa o studio tecnico specializzato per normalizzare la situazione, o se le I potrebbe darci qualche consiglio DIRIMENTE. Cordialmente. Cosimo.

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    1. Grazie, cerco di dare un po' di info in una materia ostica e sconosciuta. Nel suo caso, occorre rivolgersi ad un tecnico per controllare la situazione catastale e predisporre l'eventuale tipo mappale con relativo accatastamento. Saluti

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  67. buonasera,
    vi contatto in quanto ho un problema da risolvere, vi spiego:
    mio padre e poi mia madre hanno usufruito di terreni in affitto di alcuni signori per quasi quaranta anni usufruendo di tutti i vantaggi legati alla conduzione di questi terreni, una particella di quasi cinque ettari.
    negli ultimi mesi i proprietari, sono diversi eredi di due famiglie diversi, si sono fatti avanti dicendoci che vogliono vendere i terreni e se siamo interessati ad acquistarli.
    Durante la trattativa abbiamo scoperto che questa particella é gravata da usi civici per reintegra dal comune.
    Vorrei sapere esattamente cosa significa cio' visto che non sono riuscito ad avere risposte nella sede comunale e eventualmente come muovermi in caso di aquisto di suddetti terreni.
    Vi ringrazio e vi auguro una buona serata.

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    1. Se sono terre civiche in pratica avete pagato canoni inutili per 40 anni. Chi ha il possesso di terre civiche è definito arbitrario occupatore e può chiedere la legittimazione o l'alienazione. Sul glossario usi civici sono dettagliate tutte le info necessarie

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  68. Ho ereditato un terreno con fabbricato sovrastante con atto notarile di donazione da parte dei miei genitori nel 2007(defunti entrambi nel 2010) , oggi mi sono accorto che nel certificato di destinazione urbanistico allegato all'atto notarile di donazione c'è scritto che il terreno è gravato da usi civici, nell'estratto catastale invece c'è scritto che è gravato da enfieutesi. Considerato che i due gravami sono totalmente diversi, tenuto conto che alcuni professionisti del settore mi hanno riferito che non può trovare accoglimento l'istaurazione del doppio gravame, tenuto conto che voglio affrancare il terreno da pregiudizi vari per effettuare la vendita dell'immobile, vi chiedo cosa devo affrancare?

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    1. se è davvero gravato da usi civici, il notaio non avrebbe dovuto fare l'atto, è un atto radicalmente nullo. Bisognerebbe leggere il cdu e per tutta sicurezza richiedere un certificato alla Regione, per comprendere se si tratta di usi civici o terre ex civiche poi allodializzate.

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    2. se si tratta di terre civiche, si puo' chiedere la legittimazione, anche con l'istituto dell'alienazione. Se sono terre già legittimate e quindi con canone di legittimazione, si potrà affrancare il canone

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  69. Buonasera Dottore, ho registrato preliminare a roma per acquisto di immobile in provincia; esaminando i documenti in seguito e prima dell atto si e venuto a scoprire che il terreno dell immobile ex civico è attualmente gravato da Livello nei confronti del Demanio Stato. Sulle visure storiche catastali si rintracciano : Diritto del concedente come demanio e il proprietario viene definito Livellario. Il notaio nn stipula e la banca nn eroga! Il venditore nn ha intenzione di affrancare perche il totale per affrancare è troppo alto! Il mio avvocato mi dice di procedere con la diffida ... cordiali saluti

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    1. trattasi di enfiteusi di cui al codice civile, qui i dettagli http://demaniocivico.blogspot.com/2008/11/enfiteusi-di-cui-al-codice-civile.html

      Il proprietario resta il demanio fino all'affrancazione. Il possessore in realtà non è il proprietario bensi' è un enfiteuta. Con un bravo notaio si puo' vendere il diritto dell'enfitueuta ma non la proprietà

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  70. Buonasera. avrei il seguente quesito: è possibile trasferire, invece dell'affrancazione ma sempre con atto pubblico oneroso, l'uso civico dal comune ad un soggetto privato, in maniera che gli venga trasferito anche il diritto di esigere i canoni?
    grazie

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  71. salve, forse c'è un po' di confusione sulla materia. L'affrancazione non si puo', trasferire, è un diritto che spetta all'enfiteuta o al possessore o al proprietario, a seconda delle varie casistiche: http://demaniocivico.blogspot.com/2008/11/affrancazione.html

    L'uso civico non si puo' trasferire ai privati, è un diritto della collettività, ed il comune (o l'amministrazione separata) è l'ente esponenziale della collettività. I canoni possono essere riscossi solo dal comune, o dall'amministrazione separata

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    1. Grazie mille. mi ha dato la conferma che cercavo!

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    2. un'ultima curiosità: cosa intende per amministrazione separata?

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    3. le ASBUC: http://demaniocivico.blogspot.com/2008/11/asbuc.html

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  72. salve,
    con atto di divisione ereditaria del novembre 2017, si è sciolta una comunione ereditaria apertasi per successione nel 2000. in questi giorni, settembre 2020, un Comune richiede il pagamento di canoni enfiteutici per le annualità dal 2015 al 2020 per terreni che per gli effetti della divisione ereditaria notarile del novembre 2017 non sono più in nostro possesso. E' corretto sostenere che le annualità dal 2018 (post atto notarile) non siano dovute ? Inoltre è sostenibile la tesi secondo la quale gli effetti dello scioglimento della divisione, sono retroattivi alla data di apertura della successione sicché eventuali canoni debbano essere posti a carico del coerede che ora possiede il terreno ?
    Grazie anticipatamente

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    1. i canoni sono dovuti dai proprietari, quindi è semplice capire chi lo è fino alla data dell'atto, e dopo l'atto.

      sugli effetti dello scioglimento di una divisione, e sulla retroattività, conviene rivolgersi ad un legale

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  73. Salve dottore,
    sono un tecnico demaniale ed esercito la libera professione in puglia. Da diversi anni, previo richiesta di attestazione regionale, redigo perizie di stima dell'uso cifico, finalizzate alla affrancazione. Si tratta di terre private gravate da uso civico. SI ATTESTA
    che risultano nello Stato II° “immobili gravati di uso civico del pascolo ed ubicati nei due
    vasti comprensori Concinti e Locazione Di Ordona, ambedue compresi nell' unica
    denominazione Concinti, e di quelli messi nella contrada Bisciglieto, siccome terre di portata
    (Concinti e Bisciglieto di cui alla Sentenza Commissariale in data 15 luglio/ 17 settembre
    1938)” - Verifica del perito Geom. Michele Castellano del Luglio 1958 (aggiornato nel 1964) -
    quali Terre private gravate da uso civico, quelle di cui all’elenco che segue: - dati catastali.
    Nelle ultime due determine rilasciate della Regione, si rettifica il valore di uso civico stimato, con ricalcolo in base al VAM degli espropri.
    1) E' corretto applicare ciò;
    2) Anche per attuali seminativi che, da attestato, risultavano pascoli all'epoca della perizia del geometra incaricato?
    3) Se così è, che senso ha obbligare gli enfiteuti ad incaricare un tecnico per la stima dell'uso civico?
    Grazie mille anticipatamente.
    Romolo Mollica

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    1. Provo a risponderti:
      1) l'uso del vam è piu' che legittimo (La Sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10/06/2011 ha abrogato i comma n. 2 e 3 dell’art. 40 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) relativamente all'applicazione dei VAM, ma i VAM non sono “andati in soffitta” e continuano ad avere una loro applicazione.

      La sentenza n.181/2011 di fatto introduce il principio secondo cui l’indennizzo va valutato non secondo parametri astratti e applicati “sic et simpliciter” bensì caso per caso tenendo conto delle caratteristiche peculiari del bene e della sua potenziale utilizzazione economica.

      La sentenza afferma che «ancorché non possa escludersi che valore di mercato e valore agricolo medio (Vam) siano talvolta, in concreto, coincidenti, non v’è dubbio che assai spesso il primo valore risulti (anche notevolmente) superiore al secondo, in quanto l’appetibilità di un terreno sul mercato non dipende solo dalla sua edificabilità, ma da molteplici altri fattori, primi fra tutti la sua posizione e le concrete possibilità di suo sfruttamento per fini diversi dalla coltivazione».

      In definitiva al fine di determinare l’indennità di esproprio i relativi parametri non possono essere dipendenti esclusivamente dalla natura edificatoria del bene. Con questo, tuttavia, non si vuole negare che le aree edificabili e quelle agricole o non edificabili abbiano carattere disomogeneo ma si intende semplicemente affermare che, anche per le aree agricole e per quelle non edificabili è sempre necessario che l’indennità espropriativa sia in rapporto ragionevole con il loro valore intrinseco.

      Pertanto, potrà assumere addirittura una rilevanza specifica, nella determinazione del calcolo indennitario, anche l’ “amenità” di un’area nel caso in cui oggetto di esproprio sia ad esempio un sito panoramico, seppur urbanisticamente tipizzato come agricolo.

      A conferma di quanto detto va sottolineato che le regioni continuano ad aggiornare annualmente i VAM)

      2) anche se i terreni sono seminativi, il canone e quindi il capitale di affrancazione devono fare riferimento alla qualità presente al momento dell'occupazione, cioè decurtando l'apporto delle migliorie come prescrive l'art. 10 della legge 1766/1927, quindi usando il vam del pascolo

      3) bella domanda. Il calcolo è facile da fare, puo' farlo l'ufficio comunale: vam del pascolo/20 = canone. Canone x 20 = capitale di affrancazione

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  74. Buongiorno, vi descrivo il mio quesito sperando possiate aiutarmi: mio padre è detentore di un immobile, ereditato a sua volta dal padre, in un centro cittadino. L’immobile, da visura catastale, appoggia su 3 particelle del catasto terreni, X, Y e Z. Queste sono libere da qualsiasi vincolo. Fisicamente però, l’immobile si estende su un altra particella, la W, sempre di proprietà di mio padre, che però deriva dalla particella a fianco, diciamo la V, che è sottoposta a uso civico di tipo seminativo secondo censimento del 1947, sebbene l’intera particella V fosse già edificata dal 1920 se non prima e negli anni è stata frazionata, riedificata come naturalmente succede, fino a quest’estate in cui il problema è andato in escalation all’ufficio tecnico del comune che è entrato in confusione. Ora mio padre vorrebbe frazionare e cedere l’immobile a noi figli, abbiamo cercato un pò di documentazione (non facile in realtà non essendo assolutamente nel nostro ambito), ma l’ufficio regionale per gli usi civici brancola nel buio e il comune ancora di più. Come possiamo uscire da questa situazione? Per noi è fondamentale poter frazionare e ristrutturare e tutta queste complicazioni sono demoralizzanti. Vi ringrazio in anticipo.

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    1. Necessita un certificato regionale sulla p.lla W per capire la natura del vincolo. Di quale regione si tratta?

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  75. Buonasera, Le scrivo dalla provincia di Avellino. Nel mio paese da qualche giorno vengono notificate raccomandate per la riscossione del canone d'enfiteusi o l'affrancazione di terreni gravati da uso civico. Sono proprietaria di un terreno su cui sorgono fabbricati, con relative concessioni edilizie rilasciate ai precedenti proprietari. Tale proprietà è stata acquistata nel 2017, in tale atto è presente un certificato di destinazione urbanistica rilasciato dallo stesso comune che attesta che: tale fondo non è gravato da nessun uso civico, enfiteusi o altro, per cui è un fondo libero. Facendo delle ricerche a ritroso abbiamo ottenuto diversi atti notarili e visure catastali, in cui la proprietà passa da soggetto a soggetto, e mai viene menzionato nessun uso civico. In sostanza, con le visure storiche siamo arrivati fino al 1977 dove si parla solo di esclusiva proprietà . Il comune, avvalendosi di un'agenzia, afferma che si tratti di una fondiaria del 1939 e che il nostro terreno è quindi soggetto ad enfiteusi. Come procedere in questi casi? La ringrazio del suo tempo e della sua eventuale risposta.

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    1. Salve, per capirci qualcosa bisognerebbe leggere il cdu e la richiesta ricevuta dal comune. Può inviare tutto a demaniocivico@gmail.com

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  76. COMPLIMENTI PER L'INTERESANTE LAVORO CHE SVOLGETE.
    DESIDEREREI SAPERE SE è LEGGITTIMA UNA CONCESSIONE EDILIZIA RILASCIATA SU UN TERRENO PRIVATO GRAVATO DAL DIRITTO DI PASCOLO.
    GRAZIE

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    1. I beni gravati da usi civici sono vincolati paesaggisticamente dal 1985.
      L’approvazione della Legge 431/1985 “Galasso” ricomprese tra le aree soggette a vincolo paesaggistico quelle soggette agli usi civici, vincolo istituito per legge. Si tratta di un vincolo che è stato confermato e travasato nei successivi provvedimenti normativi del D.Lgs. 490/99 e nell’attuale Codice dei Beni Culturali D.Lgs. 42/2004.

      Scopo e principio fondamentale di questa decisa forma di vincolo paesaggistico era la tutela del proprio valore di interesse pubblico a fronte di interventi edilizi. Sul glossario i dettagli http://demaniocivico.blogspot.com/2008/11/liquidazione.html?m=1

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  77. Buongiorno, abito a Civitavecchia e nel 2009 ho comprato un appartamento. Nel 2012 ho appreso per puro caso che il terreno su cui è costruito il mio appartamento è gravato da usi civici demaniali. Vincolo che il notaio non avrebbe potuto verificare perchè ne la regione ne l'università agraria ha depositato negli uffici competenti. Quindi allo stato attuale, pur avendo comprato una casa in regola al 100% nel 2009, oggi mi trovo ad essere un proprietario parziale. Penso di aver subito un danno non indifferente, perchè oltre all'impossibilità di vendere il mio appartamento, non posso neanche fruire delle agevolazioni statali per le ristrutturazioni e per l'efficientamento energetico come il 110%. Cosa posso fare per avere giustizia?

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    1. le responsabilità possono essere varie, del notaio, del venditore, del costruttore, ecc. Bisognerebbe leggere i documenti per capirci qualcosa. Puo' inviare tutto a demaniocivico@gmail.com

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  78. LA PRIMA DOMANDA GRATIS

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  79. GRADIREI SAPERE COME DEBBONO ESSERE INSERITI NEL BILANCIO COMUNALE GKI INTROITI DOVUTI AL AGLI DI BOSCO SU TERRE DI DEMANIO CIVICO E COME POSSONO ESSERE SPESI, grazie

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    1. I fondi vincolati sono quelli indicati nell'art. 24 della legge 1766/1927. Il resto, ricade nella spesa corrente (qualsiasi uso)

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  80. Nel caso di scioglimento di promisquità tra due comuni ricadenti in regioni diverse quale è la procedura da seguire?

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  81. la richiesta di liquidazione degli usi civici su terre private può essere richiesta anche da un solo intestatario

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    1. Certo. Sul glossario usi civici maggiori dettagli http://demaniocivico.blogspot.com/2008/11/liquidazione.html?m=1

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  82. LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI SU TERRE PRIVATE PUO' ESSERE FATTA D'UFFICIO DAL COMUNE SUL CUI TERRITORIO INSISTONO?

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    1. Il comune può avviare l'iter, la Regione deve autorizzare

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  83. Salve, sono proprietario di un terreno gravato da uso civico (proprietà riscattata attraverso legittimazione) su cui sorge un piccolo fabbricato sempre di mia proprietà. Ad ottobre ho presentato domanda per demolizione e fedele ricostruzione del fabbricato ma il responsabile del procedimento del comune di Rieti (Lazio) si rifiuta di inoltrare la mia domanda alla commissione paesaggistica in quanto sostiene che i lavori in questione siano incompatibili con quanto previsto dal PTPR Lazio. Tale PTPR vieta la realizzazione di opere, mentre il nel caso in questione trattasi di ristrutturazione di manufatto esistente. Chiedo gentilmente un vostro parere sulla questione. Grazie anticipatamente.

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    1. se il terreno è stato legittimato, il demanio civico è stato trasformato in proprietà privata, quindi il comune di Rieti non puo' opporsi a nulla. Purtroppo l'ignoranza di alcuni tecnici provoca problemi inutili. La mancata risposta del comune (o la risposta negativa) puo' essere impugnata dinanzi al tar

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  84. GRADIREI SAPER SE E' POSSIBILE FAR PAGARE LA COSAP SU TERRE PRIVATE GRAVATE DALL'USO CIVICO DI PASCOLO
    GRAZIE

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    1. Se si tratta di terre private, lo dice la parola stessa: cosap = canone di occupazione spazi e aree pubbliche, quindi la risposta è no. Diversamente, se si tratta di demanio civico, sono gravate da cosap/tosap

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