12/03/2011

Cassazione: usi civici non sono oggetto di usucapione di fatto e di espropriazione forzata

Con la Sentenza della Corte di Cassazione n. 19792 depositata il 28 settembre 2011, la Corte di Cassazione, in tema di usi civici, (L. 16.06.1927, n. 1766, art. 1, 11), ha stabilito che un bene soggetto ad uso civico non può essere oggetto di espropriazione forzata, per il particolare regime della sua titolarità e della sua circolazione, che lo assimilano ad un bene appartenente al demanio, nemmeno potendo per esso configurarsi una cosiddetta "sdemanializzazione" di fatto

La c.d. sdemanializzazione di fatto è sostanzialmente ammessa dalla giurisprudenza, può verificarsi anche tacitamente. Tuttavia, per i beni gravati da uso civico la delicatezza e complessità degli accertamenti necessari per la sclassificazione, ma soprattutto la peculiare struttura dell'istituto con il particolare ruolo dei singoli titolari dell'uso civico, escludono che questa possa avvenire in via di mero fatto

E’ principio consolidato che l'espressa previsione dell'inalienabilità, per entrambe le categorie di terreni e prima del completamento dei procedimenti di liquidazione o c.d. sclassificazione, connota il regime giuridico dei beni di uso civico dei caratteri propri della demanialità, sicché detti beni sono da reputarsi inalienabili ed incommerciabili, nonché insuscettibili di usucapione.

Il passaggio dei beni soggetti ad uso civico dal demanio all'allodio avviene solo per espresso provvedimento di sclassificazione emanato dalla Regione.

La terza sezione civile, ha precisato che l'incommerciabilità derivante dalle norme della legge nazionale comporta come inevitabile conseguenza che, al di fuori dei più o meno rigorosi procedimenti di liquidazione dell'uso civico e prima del loro formale completamento, la preminenza di quel pubblico interesse che ha impresso al bene immobile il vincolo dell'uso civico stesso ne vieti qualunque circolazione, compresa quella derivante dal processo esecutivo, quest'ultimo essendo posto a tutela (se non altro prevalente) dell'interesse del singolo creditore e dovendo quest'ultimo recedere dinanzi al carattere superindividuale e "lato sensu" pubblicistico dell'interesse legittimante l'imposizione dell'uso civico, tale divieto comportando la non assoggettabilità del bene gravato da uso civico ad alcuno degli atti dal processo esecutivo, a partire dal pignoramento, che ne è quello iniziale, con la conseguenza dell'assoluta nullità della trascrizione del pignoramento, di quelle degli altri pignoramenti riuniti e di tutti gli atti esecutivi successivamente compiuti.

Visualizza il testo completo - Clicca qui

Scarica il file PDF - Clicca qui

1 commento:

  1. Molto interessante l'insuscettibilità di usucapione per determinati beni. Al momento sono alle prese con un pignoramento che anche in questo caso si potrebbe evitare, ho trovato info utili al riguardo su usciredaidebiti.it e credo proprio che il bene in oggetto non possa essere oggetto di espropriazione forzata.

    RispondiElimina