7/09/2014

Il Tribunale di Roma smentisce la Circolare 2/2004 dell'Agenzia del Territorio: le affrancazioni vanno trascritte e non semplicemente annotate


Con Ordinanza del 27/04/2006 (Presidente e Relatore Scotti) il Tribunale di Roma smentisce le interpretazioni a cui giunge la Circolare 2/2004 dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) circa la trascrizione delle affrancazioni dei canoni imposti ai sensi dell'art. 10 della Legge 1766/1927 con le Ordinanze di Legittimazione: va trascritto (e non semplicemente annotato) l'atto con il quale ha luogo l'affrancazione.

I fatti:
- l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Roma 2, in data 28/10/2005, rifiutò la trascrizione  (art. 2643 comma 1 del Codice Civile) di un atto di affrancazione ritenendo che si dovesse piuttosto procedere alla semplice annotazione a norma dell'art. 2655 comma 2 del Codice Civile; il rifiuto era motivato dalla qualificazione della fattispecie come espansiva del diritto di proprietà già riconosciuto agli ex-enfiteuti secondo l'interpretazione contenuta nella circolare amministrativa n. 2 del 2004 dell'Agenzia del Territorio;
- con ricorso depositato il 29/11/2005 il notaio rogante ha chiesto che il Presidente del Tribunale di Roma ordini la trascrizione degli atti stipulati il 03/10/2005 ai sensi dell'art. 2643 comma 1 del Codice Civile;
- accogliendo il ricorso, il Presidente del Tribunale di Roma ordina la trascrizione a norma dell'art. 2643 comma 1 n. 7 del Codice Civile.

Qui il testo completo dell'Ordinanza del Tribunale di Roma del 27/04/2006 con brevi note (pag. 2) in materia di affrancazione di Gabriele Sciumbata.

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