9/15/2009

Regolamento per le procedure relative alla chiusura delle operazioni demaniali di cui alla L.R. della Basilicata n. 57/2000

I Comuni interessati alla chiusura delle operazioni di sistemazione demaniale (legittimazione o reintegra dei terreni civici arbitrariamente occupati) hanno tempo fino al 01/02/2010 per richiedere la designazione del Perito Demaniale (tra quelli presenti nell'elenco regionale), pena la perdita del contributo da parte della Regione, pari al 40% sui compensi del Perito e fino ad un massimo di 20.000 euro.
Il Regolamento, ottimamente elaborato dall'Ufficio Capitale Terra del Dipartimento Agricoltura, riporta le procedure che occorre seguire dalla nomina del Perito Demaniale sino alla chiusura ed all'approvazione della perizia sui terreni demaniali gravati dal vincolo di Uso Civico.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del Regolamento "al fine di garantire la massima trasparenza nelle operazioni di accertamento, verifica, sistemazione demaniale, riconfinazione e stima delle terre civiche, l'incarico non può essere conferito ad un soggetto che abbia precedentemente svolto, su incarico del Comune interessato, attività di riscossione e/o affrancazione dei canoni sui terreni allodiali".
L'art. 6 del Regolamento prevede che il Perito nominato rediga un quadro generale dei Demani di Uso Civico, distinguendo quelli in libero possesso del Comune da quelli arbitrariamente occupati. Per questi ultimi, il Perito dovrà individuare le particelle che si propongono per la legittimazione (sdemanializzazione del terreno con imposizione di un canone di legittimazione ai sensi dell'art. 10 della L. 1766/1927) e quelle da proporre per la reintegra al patrimonio civico comunale. Il Perito avrà 12 mesi di tempo, prorogabili di 6 mesi per i Comuni più complessi, per completare la propria perizia demaniale.
In seguito all'approvazione della perizia da parte della Regione Basilicata, il Comune avrà 12 mesi di tempo per informare i cittadini interessati alla legittimazione dei terreni, verificare il titolo di possesso ed acquisire l'attestato del versamento dell'importo del canone di legittimazione e dell'importo dei precedenti cinque anni.
I terreni proposti per la legittimazione, per i quali non si è attivato alcun possessore nei 12 mesi sopra indicati, saranno, a seconda dei casi, o reintegrati al demanio civico comunale o proposti dal Perito per il trasferimento al patrimonio disponibile comunale (art. 10 del Regolamento).
Con Deliberazione di Giunta Regionale si formalizzerà la "chiusura delle operazioni demaniali" e "l'approvazione finale" delle Legittimazioni, delle Reintegre e delle eventuali sdemanializzazioni (trasferimento al patrimonio disponibile comunale); il Comune provvede alla registrazione e trascrizione presso le Agenzie delle Entrate e del Territorio, i cittadini interessati sono invece tenuti a volturare (presso l'Agenzia del Territorio, ex Catasto) i propri terreni legittimati a loro spese (art. 11 del Regolamento).
Il Coordinamento Regionale della Basilicata della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva si attiverà con i Comuni aderenti al fine di sollecitare l'avvio delle operazioni di sistemazione demaniale, fornendo la propria assistenza e le proprie conoscenze tecnico-giuridiche in materia, nella considerazione che la chiusura delle operazioni di sistemazione del demanio civico potrà aprire nuove prospettive nella successiva programmazione di investimenti di sviluppo e rivalutazione del residuo demanio civico in libero possesso dei Comuni.

4/16/2009

SISTEMAZIONI DEMANIALI: la Regione Basilicata approva la tabella dei compensi ai Periti Demaniali

Tabella compensi - cliccare sull'immagine per ingrandire 
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 18 del 16 aprile 2009 è stata pubblicata la Delibera di Giunta Regionale n. 519 del 23/03/09 con cui si approva la tabella dei compensi economici spettanti ai Periti-Istruttori Demaniali e ai Delegati Tecnici che, ai sensi della Legge regionale 57/2000 sugli Usi Civici, si occupano della chiusura delle operazioni demaniali nei comuni lucani.

Il provvedimento fissa un univoco criterio di remunerazione degli incarichi adottando una tabella di compensi per i Periti coinvolti nelle operazioni; tutto ciò è stato necessario anche alla luce del fatto che la particolare attività non è rinvenibile nelle voci delle tariffe dei diversi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.

Ricordiamo che per la chiusura delle operazioni di sistemazione demaniale (cioè per definire la legittimazione o la reintegra dei terreni ancora civici arbitrariamente occupati) i Comuni interessati richiedono alla Regione Basilicata la nomina di un Perito Demaniale. Nel rispetto dei dettati degli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 57/2000, la Regione Basilicata, con la Delibera di Giunta Regionale n. 416 del 25/02/2005 (pubblicata sul BUR n. 20 del 16/03/2005 a pag. 2441), ha regolamentato la nomina dei Periti ed ha dettato le procedure che detti Periti dovranno seguire. L’art. 6 dell'allegato 1 della Delibera di Giunta regionale n. 416/2005 prevede che il Perito nominato dalla Regione Basilicata rediga un quadro dei Demani di Uso Civico, distinguendo quelli in libero possesso del Comune da quelli arbitrariamente occupati. Per questi ultimi, il Perito dovrà individuare le particelle che si propongono per la legittimazione e quelle da proporre per la reintegra.

Ora la domanda è: i Comuni lucani reputeranno convenienti le tariffe decise dalla Regione Basilicata? Si dovrà aspettare solo la loro risposta, nella speranza che quest'ultimo provvedimento adottato dalla Regione possa dare un impulso positivo a tutte le sistemazioni demaniali che pendono ormai da decenni.

2/28/2009

USI CIVICI in Basilicata - IL TRIBUNALE DI MELFI CHIARISCE DEFINITIVAMENTE LA QUESTIONE DEI CANONI: NESSUNA ESTINZIONE E/O PRESCRIZIONE




Dal mensile RIFLESSIONI di Febbraio 2009 (pag.1 e pag. 3)


Comuncato stampa del Comune di Barile (Pz):
Accogliendo le tesi sostenute dai legali del Comune di Barile, validamente coadiuvati dal Coordinamento Regionale per la Basilicata della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva di Trento, con ordinanza del 13/11/2008 il Tribunale di Melfi ha definitivamente riconosciuto la mancata prescrizione/estinzione dei canoni di natura enfiteutica che gravano sui terreni civici ed ex civici (ora allodiali) oggetto di ordinanze di legittimazione/quotizzazione (livelli catastali).

Ricapitoliamo i fatti: in base a precise disposizioni legislative (L. 1766/1927 e successive), il Comune di Barile, a tutela dei diritti della collettività, ha il dovere di riscuotere i canoni di occupazione delle terre demaniali civiche ed ex civiche; in seguito alle richieste di pagamento avanzate dall’Ente sono stati presentati, dagli avvocati Stefano Zotta e Mauro Serra, svariati ricorsi per contestare il diritto della collettività di riscuotere tali canoni; il Tribunale di Melfi, dopo aver inizialmente concesso (Ordinanza del 17/06/2008) la sospensiva delle ingiunzioni di pagamento richiamando incautamente l’art. 6 della L.R. 57/2000, ed in seguito al ricorso dei legali del Comune, con la citata Ordinanza del 13/11/2008 ha definitivamente revocato la sospensiva, ritenendola illegittima.
Non credo di esagerare nell’affermare che tale Ordinanza rappresenta una svolta per le situazioni in essere: finalmente un Tribunale si è espresso, è entrato nel merito della questione, ha confermato esattamente le nostre posizioni ed ha condiviso le nostre idee; un elogio particolare va ai Magistrati che hanno validamente operato in una materia certamente molto ostica e poco conosciuta” è quanto ha affermato il Presidente del Coordinamento Regionale per la Basilicata della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva, nonché Vicepresidente della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva con sede a Trento, Perito Demaniale Michele Labriola di Potenza. 
Chiariti tutti gli aspetti fondamentali della riscossione dei canoni: il Tribunale di Melfi non solo conferma la propria competenza (e non del Giudice di Pace) trattandosi di diritti reali immobiliari (punto 2), ma soprattutto non ritiene violato l'art. 6 della L.R. 57/2000 (articolo che regola gli incarichi ai periti demaniali per le sole sistemazioni delle terre civiche) in quanto tale norma non regola la riscossione delle somme.
Elemento ancora più importante: non ritiene, comunque, il Tribunale, che la riscossione possa essere sospesa per vizi degli atti amministrativi presupposti, a meno che la parte interessata non deduca e dimostri che quegli atti siano stati impugnati, e sospesi dall'autorità competente – il Tribunale Amministrativo Regionale –, e quest'ultima è considerazione generale, attiene a tutte le doglianze che gli opponenti sollevano circa pretese illegittimità di atti dell'amministrazione comunale (come [...] l'eventuale omissione della attività prodromica di cui alla l.r. n. 57/2000; etc.) (punto 4).
In più:
- al punto 5.b, in merito ad una circolare della Regione Basilicata, afferma che una circolare non può, già in astratto, spogliare un Ente dei poteri conferiti dalla legge, e conferma che la riscossione dei canoni può essere affidata a concessionari della riscossione;
- al punto 5.f conferma la validità della procedura adottata dal Comune di Barile per la riscossione dei canoni ed afferma che le modalità ed i principi di aggiornamento del canone non appaiono né irragionevoli, né illegittimi e che la scelta dei valori agricoli medi della Regione (V.A.M.) non appare affatto incongrua o irragionevole;
- al punto 5.g conferma che "il diritto del concedente è imprescrittibile" e che i canoni non si prescrivono se non a causa della mancata riscossione dopo un quinquennio: si prescrive, quindi, solo l'annualità del canone e non già il diritto alla riscossione dello  stesso;
- al punto 5.h che "l'omesso pagamento del canone, per qualsiasi tempo protratto, non giova a mutare il titolo del possesso, neppure nel singolare caso che al pagamento sia stata attribuita dalle parti efficacia ricognitiva". Il mancato pagamento del canone non genera gli effetti utili ai fini del configurarsi del possesso ad usucapionem.
In pratica viene anche dichiarata la mancata prescrizione/estinzione dei canoni finanche nel caso in cui, ai sensi dell’art. 969 del Codice Civile, il Comune non ha effettuato la ricognizione del proprio diritto entro i venti anni.
Dopo l’Ordinanza del Tribunale di Potenza del 29/03/2007 e l’Ordinanza del Tribunale di Matera del 30/09/2008 (con cui sono state rigettate le istanze di sospensione degli avvisi di pagamento e delle ingiunzioni), anche il Tribunale di Melfi ha confermato il diritto della collettività di esigere dagli occupatori/assegnatari dei terreni civici un giusto ed equo canone di occupazione.
Coloro che si affannano nel sostenere l’estinzione dei canoni cercano in tutti i modi di ingannare i malcapitati aggrappandosi addirittura a leggi ormai abrogate, come la famosa Legge 16/1974 che, oltre a non riguardare i canoni in questione, è stata addirittura cancellata dall’art. 24 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008.
Nella speranza che i malcapitati cittadini rinuncino nel proseguire l’azione giudiziaria in corso che produrrà solo inutili spese legali, si informa che copia integrale dell’Ordinanza del Tribunale di Melfi è disponibile presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Barile e che, dietro semplice richiesta all’indirizzo email demaniocivico@gmail.com, verrà spedita a tutti coloro che vorranno esaminare i dettagli del dispositivo. Si consiglia a tutti di leggerla attentamente in quanto chiarisce definitivamente la questione.
E’ allo studio dell’Ente, in collaborazione con i propri legali, una soluzione che riduca il più possibile le spese legali per tutti coloro che verseranno i canoni arretrati e interromperanno i ricorsi in corso; si invitano pertanto tutti gli interessati ad effettuare quanto prima il pagamento dei canoni ricordando che, come ribadito dai vari Tribunali lucani, il solo strumento valido per la cancellazione del canone resta l’istituto dell’affrancazione.
Barile, lì 19 Gennaio 2009                              
L'Amministrazione Comunale