7/07/2026

Usi civici e tutela del paesaggio: la Corte costituzionale ferma la “deroga totale” per le reti TLC

Resta la semplificazione sul mutamento di destinazione, ma non si può cancellare il vincolo paesaggistico

La sentenza Corte Cost. n. 121/2026 (depositata il 6 luglio 2026) segna un punto fermo nella disciplina dei domini collettivi e dei terreni gravati da usi civici.
La Corte ha dichiarato illegittima la norma che escludeva in modo generalizzato l’applicazione del vincolo paesaggistico per l’installazione e il potenziamento delle infrastrutture di telecomunicazione ad alta velocità (art. 54‑bis d.lgs. 259/2003).

Al tempo stesso, la Corte ha confermato che resta valida la semplificazione: per le reti TLC ad alta velocità non è più necessaria l’autorizzazione regionale al mutamento di destinazione d’uso prevista dall’art. 12 l. 1766/1927.

In altre parole: si può semplificare, ma non si può sacrificare il paesaggio.

Il valore ambientale degli usi civici: un presidio costituzionale

La Corte ribadisce un princípio che attraversa tutta la sua giurisprudenza:
gli usi civici non sono solo un istituto storico, ma una forma di tutela ambientale e paesaggistica che protegge il territorio e la sua identità.

La sentenza ricorda che:

  • le aree gravate da usi civici sono beni paesaggistici ex lege (art. 142, co. 1, lett. h, d.lgs. 42/2004);

  • la loro funzione ambientale è riconosciuta dal legislatore e dalla giurisprudenza costituzionale da oltre quarant’anni;

  • la tutela del paesaggio e dell’ambiente è un interesse unitario della collettività nazionale, che si intreccia con la natura dei beni civici come patrimonio delle comunità locali e delle generazioni future.

Gli usi civici, dunque, non sono un ostacolo allo sviluppo, ma un limite costituzionale che garantisce che lo sviluppo avvenga nel rispetto del territorio.

La parte della norma dichiarata incostituzionale

La Corte ha bocciato la disposizione che prevedeva, in modo automatico e generalizzato, che non si applicasse il vincolo paesaggistico per:

  • installazione di infrastrutture TLC (artt. 44, 45, 46, 47, 49 d.lgs. 259/2003);

  • interventi di potenziamento, funzionamento e continuità dei servizi di telecomunicazione.

Secondo la Corte, questa deroga:

  • eliminava del tutto la tutela del paesaggio, sostituendola con una prevalenza automatica dell’interesse tecnologico;

  • impediva qualsiasi valutazione caso per caso da parte delle autorità preposte alla tutela paesaggistica;

  • violava l’art. 9 Cost., perché la semplificazione non può tradursi nella negazione in radice delle garanzie ambientali.

La frase chiave della sentenza è cristallina:

«Semplificare non può condurre alla negazione in radice di ogni garanzia di tutela ambientale.»
(Corte Cost., n. 121/2026, § 17.5-17.6)

La parte della norma che resta valida: niente autorizzazione ex art. 12 l. 1766/1927

La Corte ha invece confermato la legittimità della semplificazione che elimina l’obbligo di richiedere l’autorizzazione regionale al mutamento di destinazione d’uso per le infrastrutture TLC ad alta velocità.

Perché?

  • Il mutamento di destinazione non elimina la natura collettiva del bene;

  • non comporta alienazione, ma solo un diverso uso temporaneo;

  • può rappresentare un beneficio per la collettività, in linea con l’art. 41 r.d. 332/1928;

  • è coerente con l’evoluzione della funzione dei beni civici, che deve essere dinamica, non “statica”.

La Corte riconosce che la digitalizzazione è un interesse pubblico rilevante, e che la semplificazione può essere giustificata purché non intacchi la tutela ambientale.

Il punto decisivo: il paesaggio non è negoziabile

La Corte è netta:
non si può eliminare il vincolo paesaggistico, perché esso è lo strumento attraverso cui si garantisce la tutela dell’ambiente nei territori civici.

Il vincolo:

  • non impedisce la realizzazione delle infrastrutture;

  • impone una valutazione proporzionata e contestuale;

  • garantisce che ogni intervento sia compatibile con la forma del territorio e con i valori ambientali che gli usi civici custodiscono.

La semplificazione amministrativa può ridurre passaggi, ma non può cancellare la tutela paesaggistica.

Perché questa sentenza è importante per i tecnici demaniali e per le comunità locali

  1. Riafferma il ruolo ambientale dei beni civici, oggi più attuale che mai.

  2. Impedisce che la digitalizzazione diventi una “scorciatoia” per aggirare il paesaggio.

  3. Conserva una semplificazione utile, ma entro limiti costituzionali chiari.

  4. Ribadisce la necessità di una riforma organica degli usi civici, che la Corte sollecita da anni.

1/02/2026

Legittimazioni Regione LAZIO: nuove disposizioni in materia di domini collettivi

Con la Legge di stabilità regionale 2026 (L.R. 20/2025), la Regione Lazio introduce un pacchetto di interventi in materia di domini collettivi, legittimazioni dei beni di uso civico e procedure tecniche connesse. I commi dal 71 al 76 dell’art. 22 ridefiniscono competenze, procedure e criteri valutativi, con l’obiettivo di uniformare la disciplina regionale e rafforzare il ruolo operativo di ARSIAL.

Nel dettaglio:

  • Comma 71 – Modifiche alla L.R. 10 gennaio 1995, n. 2 (ARSIAL) La norma attribuisce ad ARSIAL nuove competenze in materia di domini collettivi e usi civici, ampliando le funzioni dell’Agenzia in relazione alle attività tecniche, istruttorie e di supporto amministrativo.

  • Comma 72 – Adeguamento del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge (01/01/2026), la Giunta deve aggiornare il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi per recepire il trasferimento delle funzioni ad ARSIAL. In sintesi: il regolamento viene adeguato per riallineare la struttura amministrativa regionale al nuovo assetto delle competenze, assicurando che le funzioni sugli usi civici siano effettivamente esercitate dall’Agenzia.

  • Comma 73 – Trasferimento dei procedimenti pendenti Tutti i procedimenti in materia di usi civici ancora pendenti al 01/01/2026 vengono trasferiti ad ARSIAL, che subentra nella loro gestione.

  • Comma 74 – Modifiche alla L.R. 8 gennaio 1986, n. 8 (Albo regionale dei periti, istruttori e delegati tecnici) La disposizione aggiorna la disciplina dell’albo tecnico regionale, adeguandola al nuovo ruolo di ARSIAL. In sintesi: vengono ridefiniti i criteri di iscrizione, le modalità di conferimento degli incarichi e il coordinamento con l’Agenzia, che diventa il soggetto di riferimento per le operazioni tecniche in materia di usi civici.

  • Comma 75 – Adeguamento del regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 9 Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, deve essere aggiornato anche il regolamento relativo all’albo dei periti e delegati tecnici, per allinearlo alle modifiche introdotte dal comma 74.

  • Comma 76 – Modifiche all’art. 17 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12 Vengono abrogati: • il comma 11, che fissava nei Valori Agricoli Medi (VAM) il parametro obbligatorio per la determinazione del valore dei terreni agricoli da legittimare; • l’ultimo periodo del comma 12, che consentiva al perito una variazione del ±20% del valore stimato. L’abrogazione elimina vincoli rigidi e introduce maggiore flessibilità nella valutazione tecnica dei terreni di proprietà collettiva.