7/19/2014

Usi Civici: nuova proposta di legge regionale in Campania

Presentata il 20/03/2014 in Campania una nuova proposta di legge sul "Regime urbanistico dei terreni di Uso Civico" (Reg.Gen. 513. Esame IV comm. - Parere II comm.).

Qui il LINK alla proposta di legge sul sito del Consiglio Regionale della Campania.

Qui la nota del 28/03/2014 del Presidente del Consiglio Regionale con cui si assegna la pdl alla IV Commissione per l'esame e alla II Commissione per il parere, la nota di presentazione della pdl, il testo della pdl e la relazione esplicativa.

Ecco il testo della Proposta di legge “Regime urbanistico dei terreni di uso civico”:

Art. 1
Prescrizioni ai comuni in sede di pianificazione.
La presente legge disciplina la redazione dei Piani urbanistici comunali (Puc) in presenza di terreni di proprietà collettiva e di uso civico gestiti da comuni, frazioni di comuni, università od altre associazioni agrarie comunque denominate, al fine di perseguire la conservazione degli ambiti naturali ed il miglioramento della qualità della vita.
La pianificazione paesaggistica determina le prescrizioni, dirette alla salvaguardia delle zone di proprietà collettiva e di uso civico in vista del preminente interesse alla conservazione della loro destinazione naturale, alle quali i comuni sono tenuti a conformare i loro strumenti urbanistici.

Art. 2
Criteri da osservare nella formazione del piano urbanistico comunale.
I comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici strutturali e loro varianti sono tenuti ad osservare i seguenti criteri:
a) Il Puc è elaborato tenendo conto della destinazione delle zone di proprietà collettiva e di uso civico in conformità alla loro classificazione per garantire la conservazione dei diritti civici e della forma originaria del territorio, in quanto elementi strutturali del territorio così come definiti dal comma 3 lettera a) della Legge Regionale del 22 dicembre 2004 n. 16 "Norme sul governo del territorio"
b) la destinazione a scopo edificatorio di qualsivoglia natura delle zone di proprietà collettiva e di uso civico è esclusa salvo che il pubblico interesse e la necessità di un ordinato sviluppo urbanistico del comune, in assenza di altre possibili alternative, non richiedano la devoluzione ad uso edificatorio di talune delle zone medesime e sempre che sussista la possibilità della conservazione ed espansione dell'uso civico in altri ambiti territoriali del comune, in modo da assicurare al patrimonio antico l’originaria consistenza, in conformità al principio di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane”.
c) le richieste di modificazione negli strumenti di pianificazione territoriale della destinazione delle zone di proprietà collettiva e di uso civico sono motivate e documentate in relazione ai principi ed ai limiti di cui precedente punto b), ed sono approvate dalla Giunta regionale competente in materia di assetto paesaggistico e territoriale;
d) le norme di attuazione dei Puc devono contenere specifiche disposizioni che disciplinano le zone di proprietà collettiva di uso civico, con la finalità di preservare i diritti civici in conformità alla loro natura.
La Giunta Regionale è obbligatoriamente sentita ed esprime parere e prescrizioni vincolanti sugli indirizzi di piano, prima dell'adozione del Puc o di sue varianti che interessino zone di proprietà collettiva e di uso civico o sulle quali siano pendenti controversie o esistano pretese di uso civico.
Gi Enti interessati se prevedono la destinazione ad uso edificatorio o per servizi di terreni di proprietà collettiva e di uso civico gestiti da comuni, frazioni di comuni, università od altre associazioni agrarie comunque denominate, devono, preliminarmente all’adozione del Puc o sue varianti, richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 "Legge di riordinamento degli usi civici nel Regno", ferma restando l’applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza.
La Regione si pronuncia entro il termine di giorni novanta, sulle richieste di autorizzazione di cui al comma 3 con le modalità disciplinate dalla Giunta regionale al momento della definizione degli indirizzi di assetto paesaggistico e territoriale e delle destinazioni d'uso ammissibili per le terre gravate da usi civici. Gli enti interessati non possono, comunque, procedere al mutamento di destinazione o all'alienazione di terreni di proprietà collettiva e di uso civico prima della definizione del procedimento di verifica del Puc, ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica.

Art. 3
Documentazione del piano.
I comuni redigono gli strumenti urbanistici previa analisi del territorio, sulla base della documentazione e degli accertamenti necessari, dai quali risultano le aree e gli immobili di proprietà comunale disponibile, indisponibile e demaniale, degli enti pubblici e quelli di proprietà collettiva e di demanio di uso civico appartenenti ai comuni, frazioni di comuni, università ed altre associazioni agrarie comunque denominate.
Per la verifica delle aree suddette e l'elaborazione dell'analisi territoriale i comuni si avvalgono del proprio ufficio tecnico. Se ricorrono le condizioni di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” i comuni possono nominare tecnici iscritti all’Elenco dei Periti Istruttori Demaniali – di cui all’art. 11 Legge Regionale 17.03.1981, n. 11.
I comuni approvano l'analisi del territorio di cui al comma 1 in sede di adozione dello strumento urbanistico, la cui documentazione è integrata da attestazione comunale sulla eventuale esistenza di gravami di usi civici. La conservazione dei dati relativi alla verifica delle aree suddette ed all'elaborazione dell'analisi territoriale avviene anche mediante sistemi informatici ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale"
I certificati di destinazione urbanistica riportano l’indicazione in ordine alla eventuale sussistenza di usi civici.

Art. 4
Norme per l'autorizzazione al mutamento di destinazione.
Il Consiglio Comunale richiede l’autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione o alla definitiva alienazione, di cui all’art. 12 della legge n. 1766/1927, assicurando il minore impatto sulle esigenze di tutela dell’ambiente e di conservazione della forma originaria del territorio presidiate dal vincolo di uso civico, con motivata deliberazione in conformità degli indirizzi di assetto paesaggistico e territoriale e delle destinazioni d'uso ammissibili per le terre gravate da usi civici definiti dalla Giunta regionale.
Prima di produrre la richiesta il Consiglio Comune deve espletare procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione dei soggetti interessati , nel rispetto dei pricipi della pubblicità, imparzialità, trasparenza e non discriminazione.
Il mutamento della destinazione d’uso temporaneo o definitivo per terreni di proprietà collettiva e di uso civico di cui alla categoria sub a) dell’art.11 della legge n.1766 del 1927 (terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente) è autorizzabile, se gli stessi ricadano anche in aree sottoposte a vincoli imposti da leggi statali e regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone protette speciali, previo l’assenso o le autorizzazioni delle autorità preposte. In ogni caso l’autorizzazione al mutamento di destinazione oppure alla alienazione non comporta il venir meno del vincolo paesaggistico di cui al d.lgs. n. 42/2004, che continua a permanere sulle aree oggetto dei relativi provvedimenti.
4. Se il trasferimento di un terreno appartenente alla categoria b) dell’art. 11 della legge n. 1766/1927, è stato effettuato con atto pubblico o equivalente di compravendita registrato e trascritto, in assenza delle condizioni previste dall’art. 21 comma 3 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordino degli usi civici, il possessore ha facoltà di legittimare a titolo oneroso la propria posizione in analogia a quanto previsto dall’art. 9, comma 2, della medesima legge, sempre che ricorrano i requisiti contemplati dallo stesso art. 9. Anche in questo caso - come in generale in tutti i casi di concessa legittimazione - sui terreni oggetto di trasferimento continua a permanere il vincolo paesaggistico di cui al d.lgs. n. 42/2004.
5. La richiesta di legittimazione del possessore è corredata dalla copia autentica dell'atto di compravendita e dalla documentazione concernente il profilo tecnico, urbanistico, edilizio, ambientale e fiscale secondo la normativa vigente.

Art. 5
Corrispettivi e canoni d’uso.
La Giunta regionale della Campania definisce i criteri generali per la determinazione dei canoni di uso e analoghi oneri e dei corrispettivi del godimento dei terreni di proprietà collettiva e di uso civico, in base al prezzo dell’unità fondiaria realizzabile in libera contrattazione. Le somme derivanti dai canoni di uso e analoghi oneri devono essere destinate ad una delle seguenti finalità:
a) all'acquisizione di nuovi terreni di proprietà collettiva e di uso civico;
b) alle spese per la manutenzione e gestione o allo sviluppo socio-economico dei terreni di proprietà collettiva e di uso civico;
c) alle spese per gli accertamenti e le verifiche demaniali.
Per la determinazione del capitale di affrancazione si rinvia alle norme del codice civile in materia di enfiteusi in quanto compatibili.

Art. 6
Opere pubbliche e di pubblica utilità.
Le opere pubbliche e di pubblica utilità realizzate senza titolo, ossia senza l’autorizzazione di cui all’art. 12 della legge n. 1766/1927, su terreni gravati da usi civici appartengono per il generale principio dell’accessione di cui all’art. 934 codice civile, al demanio civico e di proprietà collettiva e di uso civico del Comune. Il Consiglio Comunale con propria deliberazione dichiara l’attribuzione al demanio civico e di proprietà collettiva e di uso civico del Comune delle opere pubbliche e di pubblica utilità realizzate senza titolo su terreni gravati da usi civici, previa adeguata istruttoria ed accertamenti eseguiti dal locale Ufficio Tecnico.
La Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere delle Commissioni del Consiglio Regionale competenti, può disporre la sclassificazione dal demanio civico di proprietà collettiva e di uso civico e conseguente sdemanializzazione e riclassificazione non retroattiva al patrimonio indisponibile dell’Autorità/Ente che utilizza il bene immobile.
Nei casi di cui al comma 2 si applica il vincolo di destinazione al soddisfacimento di altri fini pubblici e bisogni pubblici dei terreni gravati da usi civici che abbiano perduto l’attitudine all’esercizio degli usi civici ed alla conservazione della forma originaria del territorio in conseguenza del venir meno in modo definitivo ed irreversibile dei caratteri fisici che assicuravano la destinazione ad usi civici a causa della realizzazione di opere pubbliche e di pubblica di cui al comma 1, sempre che le nuove destinazioni, volte al soddisfacimento di altri fini pubblici e bisogni pubblici dei terreni gravati da usi civici, rappresentino un reale beneficio per la generalità degli abitanti, fatta salva l’applicazione della normativa statale e regionale in materia di governo del territorio e di assetto paesaggistico e territoriale.
La perdita dell’attitudine all’esercizio degli usi civici ed alla conservazione della forma originaria del territorio anche in rapporto alla tutela ambientale ed alla salvaguardia dell’ambiente, è accertata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione sorretta da adeguata istruttoria eseguita dall’Ufficio comunale competente.
Nella stessa motivata deliberazione di cui al comma 4 il Consiglio Comunale può stabilire la conservazione con efficacia non retroattiva in luogo della demolizione delle opere pubbliche e di pubblica utilità di cui al comma 1, per utilizzazione ai fini pubblici a motivo della esistenza di prevalenti interessi pubblici di rilievo costituzionale che devono essere puntualmente specificati e sempre che le opere pubbliche e di pubblica utilità non contrastino con rilevanti interessi urbanistici o ambientali o di governo del territorio.
Nella deliberazione di cui al comma 4, il Consiglio Comunale formula la richiesta di sclassificazione e conseguente sdemanializzazione con contestuale riclassificazione al patrimonio indisponibile dell’Autorità/Ente che utilizza il bene immobile, indicando gli altri fini pubblici e bisogni pubblici a cui deve essere vincolata la destinazione dei suddetti terreni, previa acquisizione della autorizzazione paesaggistica, resa ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, dal Soprintendente territorialmente competente e previa acquisizione di autorizzazione da parte della Autorità preposta alla tutela del vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 ed alla L.R. n. 11/1996, fatta salva la normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza. Nella medesima motivata deliberazione contenente la richiesta di sclassificazione ed ai fini della stessa ammissibilità della domanda il Consiglio Comunale deve accertare e dichiarare che le nuove destinazioni, volte al soddisfacimento di altri fini pubblici e bisogni pubblici dei terreni gravati da usi civici, rappresentano un reale beneficio per la generalità degli abitanti, stabilendo l’indennizzo che l’Autorità/Ente che utilizza il bene immobile deve corrispondere nel caso in cui il procedimento si perfezioni con la sdemanializzazione, riclassificazione e conservazione in luogo della demolizione delle opere di cui al comma 1, al fine di assicurare al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni.
Il Comune è onerato degli adempimenti di trascrizione e voltura nei registri immobiliari delle suddette deliberazioni che incidono sulla qualitas soli e sulla destinazione ex lege dei terreni gravati di usi civici.

Art. 7
Affrancazione
E’ confermata la sospensione dei procedimenti di ripartizione-quotizzazione delle terre di categoria B, di cui all'articolo 11 dalla legge n. 1766/1927 ed al R.D. n. 332/1928, prevista all’art. 3 della legge regionale 17 marzo 1981, n. 11 "Norme in materia di usi civici", a tempo indeterminato fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia.
La competenza a disporre l’affrancazione delle terre che siano già state oggetto di provvedimenti di ripartizione- quotizzazione intervenuti sia precedentemente sia susseguentemente alla legge n. 1766/1927 è attribuita ai Comuni, che vi provvedono dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge regolatrice del rapporto all’epoca in cui esso è sorto, e nel caso di provvedimenti di ripartizione-quotizzazione successivi all’entrata in vigore dalla legge n. 1766/1927, previo accertamento delle migliorie di cui all’art. 21 della medesima legge ad opera degli Uffici della Giunta regionale della Campania territorialmente competenti per materia.

Art. 8
Norma finanziaria.
La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 9
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino regionale della Campania.

Notizie circa la presentazione della pdl: qui e qui.

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