Secondo la Sentenza 83/1996 della Corte Costituzionale, allorché si procede alla trasformazione del demanio civico in allodio (liquidazione degli usi civici, legittimazione, quotizzazione, ecc), "La norma ... si limita a precisare che l'incremento di valore prodotto da una sopravvenuta destinazione edificatoria, a differenza di quello prodotto dalle migliorie apportate dal proprietario, non va dedotto dal valore del fondo ai fini della determinazione del compenso ... La non deducibilità di questo tipo di incremento di valore risponde a equità. ... è giusto, perciò, che della sopravvenienza profitti proporzionalmente anche la popolazione titolare dei diritti estinti".
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