3/24/2012

Termina il 01/01/2014 l'esenzione sugli atti di sistemazione degli USI CIVICI??

Duro colpo alla sistemazione delle terre gravate da uso civico con l'art. 10 del Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale): in merito all'imposta di registro applicabile sulle transazioni immobiliari (tipicamente le compravendite che hanno per oggetto la proprietà dell'immobile o altro diritto reale), regolata dal Testo unico dell'Imposta di Registro approvato con DPR 26/04/1986, n. 131, vengono apportate le seguenti modifiche:
- sono soppresse, a decorrere dal 01/01/2014, tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, e quindi rientrano sia le esenzioni di cui all'art. 2 della Legge 692/1981 che dell'art. 40 della Legge 1766/1927;
- l'imposta di registro non potrà essere inferiore a 1.000,00 euro.

Le esenzioni di cui  all'art. 2 della Legge 692/1981 sono attualmente utilizzate da Comuni, Partecipanze ed altre Associazioni o Enti che gestiscono proprietà collettive e demani di uso civico per il miglioramento e la sistemazione del patrimonio.

Ciò appare ancora possibile soltanto se avverrà entro il 31/12/2013, dopodicchè gli atti/ordinanze di legittimazione, alienazione, pare anche affrancazione, saranno tassate al 9% del valore con un'imposta non inferiore a 1.000,00 euro.

Poichè anche questo provvedimento confligge con i fini istituzionali degli Enti gestori dei demani collettivi, ovvero col fine di conservare integro e migliorato quantitativamente e qualitativamente il patrimonio da trasmettere alle future generazioni di utenti di Usi Civici, è necessario ogni approfondimento per verificare nella prima fase se è giusta l'interpretazione di cui sopra e nella seconda fase se esiste la possibilità che le Associazioni, i Comuni e gli Enti interessati mettano in atto una coesa ed efficace difesa di ciò che il legislatore aveva concesso coerentemente a salvaguardia dei lori patrimoni con l'art. 2 della Legge 692/1981, ma anche precedentemente con l'art. 40 della Legge 1766/1927

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