1/02/2026

Legittimazioni Regione LAZIO: nuove disposizioni in materia di domini collettivi

Con la Legge di stabilità regionale 2026 (L.R. 20/2025), la Regione Lazio introduce un pacchetto di interventi in materia di domini collettivi, legittimazioni dei beni di uso civico e procedure tecniche connesse. I commi dal 71 al 76 dell’art. 22 ridefiniscono competenze, procedure e criteri valutativi, con l’obiettivo di uniformare la disciplina regionale e rafforzare il ruolo operativo di ARSIAL.

Nel dettaglio:

  • Comma 71 – Modifiche alla L.R. 10 gennaio 1995, n. 2 (ARSIAL) La norma attribuisce ad ARSIAL nuove competenze in materia di domini collettivi e usi civici, ampliando le funzioni dell’Agenzia in relazione alle attività tecniche, istruttorie e di supporto amministrativo.

  • Comma 72 – Adeguamento del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge (01/01/2026), la Giunta deve aggiornare il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi per recepire il trasferimento delle funzioni ad ARSIAL. In sintesi: il regolamento viene adeguato per riallineare la struttura amministrativa regionale al nuovo assetto delle competenze, assicurando che le funzioni sugli usi civici siano effettivamente esercitate dall’Agenzia.

  • Comma 73 – Trasferimento dei procedimenti pendenti Tutti i procedimenti in materia di usi civici ancora pendenti al 01/01/2026 vengono trasferiti ad ARSIAL, che subentra nella loro gestione.

  • Comma 74 – Modifiche alla L.R. 8 gennaio 1986, n. 8 (Albo regionale dei periti, istruttori e delegati tecnici) La disposizione aggiorna la disciplina dell’albo tecnico regionale, adeguandola al nuovo ruolo di ARSIAL. In sintesi: vengono ridefiniti i criteri di iscrizione, le modalità di conferimento degli incarichi e il coordinamento con l’Agenzia, che diventa il soggetto di riferimento per le operazioni tecniche in materia di usi civici.

  • Comma 75 – Adeguamento del regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 9 Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, deve essere aggiornato anche il regolamento relativo all’albo dei periti e delegati tecnici, per allinearlo alle modifiche introdotte dal comma 74.

  • Comma 76 – Modifiche all’art. 17 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12 Vengono abrogati: • il comma 11, che fissava nei Valori Agricoli Medi (VAM) il parametro obbligatorio per la determinazione del valore dei terreni agricoli da legittimare; • l’ultimo periodo del comma 12, che consentiva al perito una variazione del ±20% del valore stimato. L’abrogazione elimina vincoli rigidi e introduce maggiore flessibilità nella valutazione tecnica dei terreni di proprietà collettiva.