4/01/2014

Aprile 2014 - Notiziario Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva

Aprile 2014 - Notiziario Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva 

Un altro modo di possedere

All'interno:
- Pag.2: La Consulta nazionale delle Proprietà collettive: presentazione
- Pag.4: La Consulta al Salone del mobile di Milano
- Pag.5: Quante sono e dove si trovano le proprietà collettive?
- Pag.6: Collaborazione con la Rivista Energeo Magazine
- Pag.7: Occorre lavorare sui Piani di Sviluppo Rurale!!!
- Pag.8: I benefici fiscali delle proprietà collettive e l'attuazione del c.d. federalismo fiscale
- Pag.9: Una assemblea davvero importante
- Pag.9: Riceviamo dal Centro Studi dell'Università di Trento e pubblichiamo
- Pag.10: Lo STATUTO della Consulta Nazionale della proprietà collettiva
- Pag.12: Convocazione Assemblea Generale del 07/06/2014












3/20/2014

Avanza in Senato la proposta di legge sui "beni collettivi"

Il 19/03/2014 è stato discusso, nelle commissioni riunite 2a (giustizia) e 13a (territorio, ambiente, beni ambientali), il disegno di legge n. 968 "Norme in materia di domini collettivi" (presentato al Senato in data 24/07/2013) che la Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva porta avanti da diversi anni.

Qui il resoconto sommario del 19/03/2014 con gli interventi dei relatori delle due commissioni riunite.
Qui il disegno di legge completo con frontespizio, relazione e testo dei tre articoli.
Qui l'iter di approvazione del disegno di legge n. 968 al Senato.
Qui il lavoro della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva su tale disegno di legge.

Aggiornamento del 23/07/2014:
Qui la discussione (con rinvio) nella Commissione parlamentare per le questioni regionali (parere alle Commissioni riunite 2^a e 13^a del Senato).

Aggiornamento al 24/09/2014:
Qui la discussione (con rinvio) nella 5^a commissione (Bilancio) del 24/09/2014.

Aggiornamento al 01/10/2014: 
Qui la discussione nella Commissione parlamentare per le questioni regionali (parere alle Commissioni riunite 2^a e 13^a del Senato) con conclusione: parere favorevole con condizione e osservazione come riportato nell'allegato 1.
Condizione: "si chiarisca la natura giuridica dei domini collettivi, che l'articolo 1 configura come soggetti istituzionali, nel contempo salvaguardando le competenze dei comuni e delle regioni in materia di valorizzazione e gestione dei terreni gravati da usi civici".
Osservazione: "all'articolo 3, comma 6, appare opportuno riformulare l'ultimo periodo per esplicitare che il principio del mantenimento del vincolo sulle terre in caso di liquidazione degli usi civici vale solo per il futuro e non riguarda quindi i terreni che sono già stati oggetto di liquidazione, legittimazione o affrancamento".

3/17/2014

VISURE PERSONALI (CATASTALI ed IPOTECARIE) GRATUITE dal 31 marzo 2014

Visure PERSONALI GRATIS

Al via dal prossimo 31 marzo la consultazione gratuita delle banche dati ipotecaria e catastali, per gli utenti registrati ai servizi Fisconline o Entratel, in relazione agli immobili dei quali risultano titolari, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. 


Nella prima fase, l'accesso ai propri dati ipotecari e catastali sarà disponibile solo per le persone fisiche: il codice fiscale del richiedente, presente nelle banche dati, dovrà coincidere con quello del titolare dell’abilitazione ai due servizi telematici dell’Agenzia. 

L'esito della ricerca fornirà le informazioni sugli immobili di cui il soggetto risulta intestatario negli archivi catastali e, riguardo ai registri immobiliari, alle formalità informatizzate in cui siano presenti sia il soggetto, sia gli immobili di cui il medesimo risulta intestatario negli atti catastali. 

Dalla stessa data, inoltre, il servizio sarà disponibile, senza costi, anche presso gli sportelli catastali decentrati, secondo le modalità previste per gli Uffici dell’Agenzia.

2/21/2014

Sentenza Cassazione 21-02-2014, n.4201

I livelli intestati a enti locali (Comune) non si intendono estinti dalla legge 29 gennaio 1974, n. 16.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-02-2014, n. 4201 

(Pres. ODDO; Rel. PICCIALLI) 

sul ricorso 13172-2008 proposto da: 

D.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio
dell'avvocato RIZZO CARLA, rappresentato e difeso dagli avvocati DE MEO SERGIO, FRANCESCO ANDREOTTOLA; 

- ricorrente - 

contro 

COMUNE di BISACCIA, IN PERSONA DEL SINDACO P.T. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GENTILE DA FABRIANO, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PETRACCA, rappresentato e difeso dall'avvocato PENNETTA DONATO; 

- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 461/2007 del TRIBUNALE di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, depositata il 21/09/2007; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI; 

udito l'Avvocato Pennetta Donato difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso. 

Svolgimento del processo 

Su ricorso in data 3.6.2005 di D.L., che aveva dedotto di aver indebitamente versato la relativa somma al Comune di Bisaccia per l'affrancazione di terreni da lui posseduti gravati da livelli, pur essendo i relativi rapporti (costituiti in data anteriore al 28.10.1941 e prevedenti prestazioni inferiori a L. 1.000 annue) estinti ex lege, in virtù della L. 29 gennaio 1974, n. 14, art. 1 il Giudice di Pace di Lacedonia emise decreto ingiuntivo di pagamento della somma di Euro 2197,20 a carico del suddetto ente territoriale, il quale propose tempestiva opposizione, tra l'altro e segnatamente deducendo l'inapplicabilità ai Comuni della normativa invocata dal D.. 

L'opposizione, cui quest'ultimo aveva resistito, venne respinta dal suddetto giudice, con sentenza n. 37/1996, avverso la quale il soccombente Comune propose appello. 

Il gravame, nella resistenza del D., trovava accoglimento da parte del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, con sentenza monocratica del 21.9.2007, con la quale l'opposizione veniva accolta, il decreto ingiuntivo revocato e le spese del doppio grado compensate, sulla scorta dell'essenziale considerazione secondo cui la disposizione della L. n. 14 del 1974, art. 1 (prevedente l'estinzione di rapporti perpetui reali e personali, costituiti anteriormente al 28.10.1941, ove il valore, in danaro o in natura, dei relativi canoni, censi livelli ed analoghe prestazioni, fosse inferiore a mille lire annue) risultava testualmente applicabile soltanto con riferimento a rapporti enfiteutici e simili costituiti con le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato, e non anche con gli enti pubblici territoriali, restandone dunque esclusi Comuni e Regioni. Tanto era desumibile dalla relazione illustrativa del disegno della citata legge e confermato indirettamente, sul piano sistematico, da successive norme, relative ad altre materie, con le quali il legislatore, nei casi in cui aveva voluto disporre l'applicabilità delle relative discipline anche a detti enti, li aveva sempre espressamente menzionati. 

Riteneva poi il giudice di appello che la censura, contenuta nella comparsa conclusionale dell'appellato, con la quale si era sostenuto, con richiamo alla L.R. n. 11 del 1981, che titolare del diritto alla riscossione delle somme in questione fosse solo la Regione e non il Comune, fosse inammissibile ex art. 345 c.p.c., perchè deducente una questione nuova, vale dire la sussistenza nella specie di un indebito non più oggettivo, ma soggettivo. Avverso tale sentenza il D. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Ha resistito il Comune di Bisaccia con rituale controricorso. 

Motivi della decisione 

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. 29 gennaio 1974, n. 16, art. 1 censurando l'interpretazione della relativa norma fornita dal giudice di appello, che non avrebbe tenuto conto: a) della lettera della stessa, in particolare dell'uso dell'omnicomprensivo termine "amministrazioni", con il quale il legislatore avrebbe inteso riferirsi, senza alcuna distinzione, anche a quelle locali, oltre che alle statali; b) del contesto storico-costituzionale nel quale la legge fu varata, anteriore alla riforma attuata con la Legge Costituzionale n. 3 del 2001, prima della quale l'art. 114 Cost. disponeva che "la Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni senza null'altro aggiungere e senza alcuna distinzione rispetto all'entità Stato introdotta" con la suddetta detta riforma; c) delle finalità di natura "economica e finanziaria" perseguite dalla L. n. 16 del 1974, la cui ratio, da individuarsi, come da relazione illustrativa, "nell'esigenza di sollevare le amministrazioni competenti dalle diseconomie derivanti dalla riscossione di canoni di importo assai modesto", avrebbe dovuto far propendere per la proposta interpretazione estensiva della disposizione, che in caso diverso concreterebbe una irragionevole e costituzionalmente illegittima disparità di trattamento con riferimento ai rapporti con gli enti territoriali, costituenti peraltro la "stragrande maggioranza" di quelli enfiteutici. 

Con il secondo motivo si censura, per violazione dell'art. 113 c.p.c. e dell'art. 2033 c.c., la dichiarazione di inammissibilità, per novità, dell'eccezione deducente la spettanza alla Regione Campania e non ai comuni, come quello di Bisaccia, dei canoni enfiteutici e delle relative procedure di affrancazione, L.R. 17 marzo 1981, n. 11, ex art. 2 al riguardo obiettando che l'indebito soggettivo ex persona accipientis sarebbe parificabile a quello oggettivo, con la conseguenza che la relativa questione, non comportando mutamento della causa petendi, ben avrebbe potuto essere esaminata dal giudice in base al principio iura novit curia. Il terzo motivo non titolatole corredato da quesito di diritto ex art. 366 c.p.c., si risolve nel richiamo alla documentazione prodotta in sede di merito, alla stregua della quale si insiste per la fondatezza della domanda di ripetizione d'indebito. 

Il ricorso non merita accoglimento

Manifestamente infondato è il primo motivo, anzitutto sotto il proposto profilo esegetico relativo alla L. n. 14 del 1974, art. 1 considerata la chiarezza del dato normativo, evidenziata dal comune riferimento a "le amministrazioni e le aziende autonome" del successivo complemento di specificazione "dello Stato", che per il principio in claris non fit interpretatio non consente dubbi di sorta, tanto più ove si tenga conto della successiva menzione quali amministrazioni; comprese nell'introdotto regime estintivo, di quelle del "fondo per il culto", del "fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma" e dei "patrimoni riuniti ex economati", tutte facenti capo allo Stato, ancorchè dotate di autonomia amministrativa e patrimoniale. Altrettanto palese è l'infondatezza dei profili sistematici del motivo di ricorso, laddove, sulla base di una equivoca equiparazione tra i termini Repubblica e Stato, che non sono sinonimi, si viene a negare un principio cardine dell'ordinamento statale, pacifico nella giurisprudenza e nella dottrina pubblicistica, a termini del quale Regioni, Province e Comuni, pur costituendo distinte componenti dell'apparato pubblico nel quale, secondo l'art. 114 Cost., la Repubblica Italiana si articola, costituiscono enti diversi dallo Stato, muniti di una propria personalità giuridica e di specifiche autonome competenze amministrative e patrimoniali, a termini e nei limiti dettati dalle norme contenute nel titolo quinto della Costituzione, che con la successiva Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 hanno subito soltanto parziali modifiche ed ampliamenti, in un contesto nel quale era già sussistente ed indiscussa soggettività giuridica pubblica degli enti territoriali diversi dallo Stato. 

Manifestamente infondate risultano, di conseguenza, le generiche censure di incostituzionalità della disposizione di cui all'art. 11 cit., nella sua corretta accezione, sol che si consideri, a parte la diversità delle situazione poste a raffronto, come le ragioni di opportunità giustificanti la disposizione, individuate nella scarsa rilevanza economica delle prestazioni in questione , a fronte delle spese di gestione dei relativi rapporti, non possano considerarsi del pari sussistenti con riferimento agli enti territoriali minori, segnatamente per piccoli comuni come quello di Bisaccia, per i cui bilanci anche canoni, censi, livelli et simili a di modesto importo, ove riferiti ad una pluralità di soggetti, possono assumere rilevanza economica, considerata anche la più agevole ed immediata possibilità, nel contesto locale, delle relative riscossioni. 

Quanto al secondo motivo, è sufficiente considerare che il richiamo alla L.R. Campania 17 marzo 1981, n. 11 risulta del tutto inconferente ai fini della dedotta, in sede di appello, questione di spettanza delle prestazioni patrimoniali in questione, essendo l'oggetto della relativa disciplina costituito non da qualsiasi rapporto di natura enfiteutica, o similare, comunque facente capo ai comuni, bensì soltanto da quelli relativi a terreni oggetto di usi civici, la cui permanente titolarità a detti enti, peraltro, non viene posta in discussione dall'art. 2 (che ne postula ai commi 1 e 4 la relativa "appartenenza"), essendo soltanto prevista una procedura (commi 6 - 10) devoluta alla Regione, senza alcun trasferimento della relativa titolarità, per le eventuali liquidazioni, scioglimento di promiscuità, verifica delle occupazioni e relative legittimazioni. 

Pertanto la dedotta censura, con la quale si lamenta l'omesso esame del merito della questione da parte del giudice di appello, difetta di interesse, considerato che tale esame non avrebbe potuto condurre ad alcun approdo utile alla tesi dell'appellato, deducente la sussistenza dell'indebito pagamento, sotto il diverso profilo ex parte creditoris, che si assume equiparabile a quello oggettivo. 

Palesemente inammissibile è infine il terzo motivo, in quanto non rispondente ad alcun modulo legale ex art. 360 c.p.c., nè al precetto di cui all'art. 366 bis c.p.c.. 

Il ricorso va conclusivamente respinto, con il carico delle spese per la soccombenza. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio al controricorrente, in misura di Euro 1.200,00, di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge. 

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2014. 

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014

1/17/2014

La Comunità torna protagonista

Avviato l'iter per costituire il Comitato per l'amministrazione dei Beni civici nel Comune di Prato Carnico (UD). 
Consegnata in Municipio l'istanza formale dei compaesani di Baselia, Tredolo e Vico.
1) Conservare e promuovere il proprio patrimonio economico ed ambientale. 
2) Rilanciare le tradizionali forme di gestione agro-silvo-pastorale, in un’ottica di equità intergenerazionale e di rinnovabilità delle risorse.
3) Sviluppare le funzioni sociali, economiche e ambientali e le peculiari caratteristiche della Proprietà collettiva.
Sono i tre obiettivi che la Comunità di Forni di Sotto si prefigge di perseguire attraverso la costituzione del suo Comitato per l’amministrazione dei Beni civici
Al termine di un lungo periodo di preparazione, confronto e approfondimenti, animato dal gruppo “Fornesi per gli Usi civici”, un’affollata assemblea, convocata nella sala consiliare del municipio il 27 dicembre, ha stabilito ufficialmente di richiedere all’Amministrazione comunale la convocazione delle elezioni, previste dalla legge statale 278/1957 e regolamentate dal decreto del presidente della Regione 68/2011. 
L’istanza, sottoscritta da decine di compaesani delle borgate di Baselia, Tredolo e Vico, sottolinea che la decisione della Comunità di ritornare «in possesso delle prerogative di indirizzo e di gestione dei propri Beni civici» è animata dalla volontà di realizzare compiutamente i «princìpi costituzionali di sussidiarietà e solidarietà», nel pieno rispetto «della normativa vigente e in un rapporto di costruttiva collaborazione con il Comune di Forni di Sotto, con le Comunità e con i Comuni limitrofi, nonché con tutte le istituzioni preposte alla cura e alla valorizzazione del territorio montano». 
Il documento è stato ufficialmente consegnato in Comune il 2 gennaio e poi inviato al Commissariato regionale degli Usi civici, al Servizio regionale “Libro fondiario e Usi civici”, nonché al Coordinamento regionale della Proprietà collettiva, che fin dall’inizio ha sostenuto il percorso della Comunità di Forni di Sotto, consolidando una collaborazione iniziata negli anni Novanta, quando operava il Comitato civico ecologico di Maria Colmano. 
Le Terre collettive delle popolazioni di Baselia, Tredolo e Vico assommano all’incirca a 6 mila 900 ettari di boschi, pascoli e montagne, dei quali 3 mila compresi all’interno del Parco delle Dolomiti friulane e proclamati dall’Unesco “Patrimonio dell’umanità”. 
Il riconoscimento legale di tale proprietà indivisa della collettività fornese (preziosa eredità dei primi colonizzatori della vallata) risale al 1976, quando è stato emesso il Bando del Commissario regionale agli usi civici n. 12, reso esecutivo in data 2 marzo 2000. 

11/11/2013

Sentenza 576/2012 Corte d'Appello di Bari: canoni di legittimazione dovuti

La Corte d'Appello di Bari, con sentenza 576 dell'08/05/2012 ha rigettato il ricorso contro il pagamento di canoni di natura enfiteutica imposti con ordinanza di legittimazione nel Comune di Apricena (Fg), confermando la Sentenza di primo grado del Tribunale di Lucera - Sezione Distaccata di Apricena n. 161/2010.

L'appellante chiedeva l'estinzione del debito:
- per estinzione del diritto livellario ai sensi della legge n. 16 del 1974;
- perchè il Comune non poteva aumentare i canoni senza il rispetto della legge 607/1966 e della legge 1138/1970.

L'appellante eccepiva inoltre l'acquisto in piena proprietà del terre in oggetto per intervenuta usucapione.

Sunto del dispositivo:
L'appello è ammissibile, e infondato nel merito.

La Sentenza della Cassazione 2904/1962 ha chiarito quanto riportato sul glossario usi civici alla voce "Ricognizione del proprio diritto".

Circa la legge 16/1974 (oggi abrogata dalla legge 133/2008), "detta norma, non è applicabile ai Comuni concedenti, i quali non compaiono nella elencazione della norma, la quale, avendo carattere eccezionale, non può essere estesa oltre ai casi in essa espressi".

Circa la rivalutazione del canone di legittimazione, con le Sentenze della Corte Costituzionale 143/1997 - 406/1988 - 145/1973 viene meno il riferimento alla qualifica catastale del 1939, "né l'appellante può dolersi in questa sede in ordine alla procedura con la quale i canoni enfiteutici sono stati aumentati, atteso che, come ha osservato l'appellato, l'appellante non ha impugnato la delibera della Giunta Comunale n.... del ..., con cui è stato approvato l'elenco dei legittimari delle terre di uso civico, ed è stato, altresì, approvato l'aggiornamento del canone".

Circa l'usucapione, viste le Sentenze della Cassazione n. 323/1973 e 4231/1976, "in assenza di prova della interversio possessionis, l'appellante non può invocare l'acquisto per usucapione, né può fondatamente sostenere che il mancato pagamento dei canoni enfiteutici per lungo tempo abbia mutato il titolo del possesso".

L'appello va, quindi respinto. Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

In definitiva, dopo l’Ordinanza del Tribunale di Potenza del 29/03/2007, l’Ordinanza del Tribunale di Matera del 30/09/2008 (con cui sono state rigettate le istanze di sospensione degli avvisi di pagamento e delle ingiunzioni), l'Ordinanza del Tribunale di Melfi del 13/11/2008, la Sentenza 161/2010 del Tribunale di Lucera, anche la Sentenza 576/2012 della Corte d'Appello di Bari ha confermato il diritto imprescrittibile della collettività di esigere, dai legittimatari di terre civiche, un giusto ed equo canone di legittimazione, condannando alle spese e sottolineando che, circa l'entità del canone,  andava impugnata la delibera con cui è stato approvato.

Si informa che copia integrale della sentenza 576 dell'08/05/2012 è disponibile presso la Corte d'Appello di Bari e che, dietro semplice richiesta all’indirizzo email demaniocivico@gmail.com, verrà spedita a tutti coloro che vorranno esaminare i dettagli del dispositivo. Si consiglia a tutti di leggerla attentamente in quanto chiarisce definitivamente la questione.





10/25/2013

Basilicata fanalino di coda nella gestione dei demani civici?

Mentre in altre regioni si è avanti con la gestione dei demani civici, in Basilicata, dopo l'entrata in vigore della Legge Regionale 57/2000 si è ancora fermi nelle operazioni iniziali di inventariazione e sistemazione demaniale.

A dire il vero le competenze in materia di Usi Civici erano passate alla Regione Basilicata con il DPR 616 del lontanissimo 1977; mentre altre regioni hanno legiferato nel giro di poco tempo (come la Campania con la Legge Regionale 11 del 1981), in Basilicata ci sono voluti "solo" 23 anni per affrontare concretamente la tematica con la Legge Regionale n. 57/2000.

Le lungaggini sono però continuate: la dice lunga l'art. 2 della LR 57/2000 che, prima di essere modificata dalla LR 25/2002, prevedeva che entro 6 mesi si sarebbero dovuti volturare i terreni civici a nome delle popolazioni residenti. 

Con la nuova LR 25/2002 si è deciso di volturare tali demani civici entro 6 mesi dalla chiusura delle operazioni di accertamento, verifica e sistemazione demaniale.

Dal 2000 sono passati 13 anni e queste operazioni sono ancora in alto mare.

In altre realtà più evolute si è da tempo completata l'inventariazione e la sistemazione dei demani comunali civici, e si procede speditamente nel gestire e valorizzare le enormi potenzialità di tali beni, anche con la costituzione di Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico; tali ASBUC garantiscono una gestione più attenta e puntuale rispetto al lavoro che attualmente svolgono le Amministrazioni Comunali che, prese da tante altre emergenze, tralasciano questo patrimonio dall'enorme valore potenziale pari a circa 250 mila ettari nella sola Basilicata, cioè 1/4 dell'intero territorio regionale.

Sall'homepage dell'ASBUC di Migliarino Pisano (Pi) si può leggere: "Il compito dell’A.S.B.U.C. (Amministrazione Separata Beni Uso Civico) è quello di gestire e valorizzare le potenzialità dei beni di uso civico come proprietà collettiva indivisibile, inalienabile, inusucapibile, inespropriabile, regolamentandone l’accesso e la fruizione nell'interesse collettivo di tutti gli aventi diritto, garantendo a quest’ultimi condizioni di equità."

Ad esempio, domenica 27 Ottobre si vota a Grosseto per il rinnovo dei Comitati per l'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico (A.S.B.U.C.) di due frazioni.

Quando tutto questo avverrà in Basilicata? Il Coordinamento lucano della Consulta Naz. della Proprietà Collettiva si attiverà per sensibilizzare gli Uffici Regionali competenti affinché le operazioni di inventariazione e sistemazione demaniale procedino speditamente, al fine di avviare la tanto agognata gestione e valorizzazione dei demani civici comunali, con positive ricadute occupazionali, sviluppo economico delle realtà locali e incremento dell'agricoltura (biologico, ecovillaggio, filiera corta, ecc.).

10/24/2013

CONVEGNO TRENTO 14-15 Novembre 2013: 19^ Riunione scientifica

Tema: Assetto fondiario collettivo: struttura e performances di una entità complessa - non studio del passato ma mediazione tra presente e passato in vista del futuro.

Data: giovedì 14 e venerdì 15 Novembre 2013.

Luogo: Sala conferenze - Dipartimento di Economia e management - Via Rosmini, 44 - Trento.

La riunione
Invito e progrmma dei lavori




10/21/2013

UMBRIA: Convegno Regionale 2013 - Montecchio Giano dell'Umbria (PG) - Sabato 26 Ottobre 2013

Il patrimonio di "uso civico" retaggio culturale o risorsa?

Convegno Regionale 2013 - Montecchio Giano dell'Umbria (PG) - Sabato 26 Ottobre 2013



9/20/2013

IV Festa regionale della Proprietà collettiva - San Gervasio di Carlino (Ud) - 28/29 settembre 2013

Si terrà il 28 e 29 settembre 2013 la IV Festa regionale della Proprietà collettiva a San Gervasio di Carlino (Ud), organizzata dal Coordinamento regionale Proprietà collettiva Friuli-V. G.

In occasione della “Festa del Perdon” di San Gervasio, l’Amministrazione Beni civici e il Coordinamento della Proprietà collettiva in Friuli-V. G. organizzano la Festa regionale della Proprietà collettiva.

La IV edizione dell’appuntamento sarà aperta dal convegno “Una gestione «collettiva» per i Boschi di pianura”, in programma sabato 28 settembre, presso il Centro sociale-Latteria di Carlino, alle ore 17.00.

Il convegno e le manifestazioni promosse dalla Comunità di San Gervasio, domenica 29, saranno un’occasione d’incontro e di confronto, di dibattito e di festa.

Si rifletterà, in particolare, sui Beni civici della pianura e sulle prospettive socio-economiche e turistiche, culturali, didattiche ed ecologiche di una gestione moderna e comunitaria delle risorse collettive, nella Bassa friulana.

Per far conoscere il “Sistema delle Proprietà collettive”, i suoi prodotti e i suoi progetti, sarà allestita la III “Mostra-mercato dei Beni civici”. Le realtà già attive e quelle in via di costituzione si confronteranno fra loro e s’incontreranno con il Forum regionale per i Beni comuni e l’Economia solidale, con Libera Terra, il Forum dell’Agricoltura sociale, “Aiab”, “MoVi” e altre esperienze di partecipazione e cittadinanza attiva.

Il Coordinamento regionale della Proprietà collettiva offre questa opportunità a tutte le Comunità della pianura e all’intera società regionale, consapevole del ruolo che i Beni civici rivestono nella progettazione e nella realizzazione di un modo nuovo e comunitario di fare economia, al servizio di uno sviluppo territoriale autentico e condiviso, nel pieno rispetto dell’ambiente e delle generazioni future.

In collaborazione con:
Associazione ricreativa culturale “Sarvâs”
Associazione Comunità solidale “Anteas” - Progetto Nonos di Carlino
Parrocchia di San Tomaso Apostolo - Santi Gervasio e Protasio
Forum regionale per i Beni comuni e l’Economia solidale
Con il patrocinio di
Comune di Carlino
Comune di Castions di Strada
Comune di Muzzana del Turgnano
Comune di Palazzolo dello Stella
Comune di Porpetto
Comune di San Giorgio di Nogaro
Comune di Torviscosa
Consulta nazionale della Proprietà collettiva

Per informazioni: www.friul.net/vicinia.php - vicinia@friul.net

Convegno Sabato 28 settembre, ore 17.00 - Centro sociale - Latteria di Carlino
Una gestione «collettiva» per i Boschi di pianura

Saluti e introduzione
Diego Navarria _ Sindaco di Carlino
Gisberto Mian _ Presidente dell’Amministrazione Beni civici di San Gervasio
Luca Nazzi _ Presidente del Coordinamento regionale della Proprietà collettiva

Prolusione
Un Patrimonio di Comunità unico e attivo in Piemonte: il “Bosco delle Sorti” della Partecipanza di Trino (Vercelli)
Relazione di Bruno Ferrarotti - Primo conservatore del Bosco delle Sorti
Saluti di Alessandro Portinaro - Sindaco di Trino

Tavola rotonda
I Beni civici a Carlino e San Gervasio e il loro regime giuridico
Intervento di Fabio Formentin - Vicepresidente del Coordinamento regionale della Proprietà collettiva
La valorizzazione turistica e didattica
Intervento di Arnaldo Cristin - Presidente dell’Amministrazione Beni civici di Villanova (San Giorgio di Nogaro)
Le gestione dei Boschi di Muzzana: problemi e prospettive
Intervento di Denis Nardon - Rappresentante di Laboratorio Muzzana
La creazione di nuovi Boschi civici in pianura: i Prati delle Pars di Teglio (Ve)
Intervento di Gino Gobbo - Rappresentante dell’Associazione “Prati delle Pars”
Il Servizio regionale “Gestione forestale e produzione legnosa” nella Bassa
Intervento di Maria Cristina D’Orlando - Posizione organizzativa in selvicoltura e pianificazione delle risorse forestali della Regione Friuli-V. G.

Dibattito e conclusioni

Serata conviviale nel tendone
Parco civico di San Gervasio, ore 19.30
Benvenuto a tutti i partecipanti
Cena con i prodotti delle Comunità civiche regionali
Intrattenimento musicale con “Alvio & Elena” e animazione di Romeo Patatti “il balonîr cjargnel”
Presentazione dell’Annuario “Sarvâs 2013”
Consegna del Premio “Sussidiarietà orizzontale - I edizione”
Consegna della Dichiarazione della Proprietà collettiva
il costo della cena è di 20 euro

“Festa del Perdon” di San Gervasio - Domenica 29 settembre
Chiesa di Santa Maria ausiliatrice, ore 9.30
“Messa del Perdon di Sarvâs” con la benedizione dei prodotti dei Beni civici regionali, accompagnata dalla Corale San Vito di Marano Lagunare

Via della Vicinia, ore 10.45
Intitolazione della nuova strada
Saluto del Sindaco Diego Navarria
Discorso commemorativo dello storico Gianfranco Ellero
Intervento di pre’ Floriano Pellegrini del Libero Maso de I Coi (Zoldo Alto)

Parco civico di San Gervasio, ore 11.45
Rinfresco per tutti con i prodotti delle Comunità civiche regionali

Chiesa di Santa Maria ausiliatrice, ore 15.00
Processione accompagnata dalla Nuova Banda di Carlino

Parco civico di San Gervasio, ore 16.30
Pigiatura del “Vin dal Perdon di Sarvâs 2013”
Consegna degli alberi delle Foreste civiche per il Parco della Comunità di San Gervasio e intitolazione delle piante ai nuovi nati
Concerto del “Tamburaški Ansambel” del Circolo culturale sloveno “France Prešeren” di Boljunec/Bagnoli della Rosandra (Ts)
“Pastasciuttata” del Volontariato allietata dai “Magic One” - Associazione Culturale Musica Viva di Torviscosa (dalle ore 19.30)