11/11/2013

Sentenza 576/2012 Corte d'Appello di Bari: canoni di legittimazione dovuti

La Corte d'Appello di Bari, con sentenza 576 dell'08/05/2012 ha rigettato il ricorso contro il pagamento di canoni di natura enfiteutica imposti con ordinanza di legittimazione nel Comune di Apricena (Fg), confermando la Sentenza di primo grado del Tribunale di Lucera - Sezione Distaccata di Apricena n. 161/2010.

L'appellante chiedeva l'estinzione del debito:
- per estinzione del diritto livellario ai sensi della legge n. 16 del 1974;
- perchè il Comune non poteva aumentare i canoni senza il rispetto della legge 607/1966 e della legge 1138/1970.

L'appellante eccepiva inoltre l'acquisto in piena proprietà del terre in oggetto per intervenuta usucapione.

Sunto del dispositivo:
L'appello è ammissibile, e infondato nel merito.

La Sentenza della Cassazione 2904/1962 ha chiarito quanto riportato sul glossario usi civici alla voce "Ricognizione del proprio diritto".

Circa la legge 16/1974 (oggi abrogata dalla legge 133/2008), "detta norma, non è applicabile ai Comuni concedenti, i quali non compaiono nella elencazione della norma, la quale, avendo carattere eccezionale, non può essere estesa oltre ai casi in essa espressi".

Circa la rivalutazione del canone di legittimazione, con le Sentenze della Corte Costituzionale 143/1997 - 406/1988 - 145/1973 viene meno il riferimento alla qualifica catastale del 1939, "né l'appellante può dolersi in questa sede in ordine alla procedura con la quale i canoni enfiteutici sono stati aumentati, atteso che, come ha osservato l'appellato, l'appellante non ha impugnato la delibera della Giunta Comunale n.... del ..., con cui è stato approvato l'elenco dei legittimari delle terre di uso civico, ed è stato, altresì, approvato l'aggiornamento del canone".

Circa l'usucapione, viste le Sentenze della Cassazione n. 323/1973 e 4231/1976, "in assenza di prova della interversio possessionis, l'appellante non può invocare l'acquisto per usucapione, né può fondatamente sostenere che il mancato pagamento dei canoni enfiteutici per lungo tempo abbia mutato il titolo del possesso".

L'appello va, quindi respinto. Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

In definitiva, dopo l’Ordinanza del Tribunale di Potenza del 29/03/2007, l’Ordinanza del Tribunale di Matera del 30/09/2008 (con cui sono state rigettate le istanze di sospensione degli avvisi di pagamento e delle ingiunzioni), l'Ordinanza del Tribunale di Melfi del 13/11/2008, la Sentenza 161/2010 del Tribunale di Lucera, anche la Sentenza 576/2012 della Corte d'Appello di Bari ha confermato il diritto imprescrittibile della collettività di esigere, dai legittimatari di terre civiche, un giusto ed equo canone di legittimazione, condannando alle spese e sottolineando che, circa l'entità del canone,  andava impugnata la delibera con cui è stato approvato.

Si informa che copia integrale della sentenza 576 dell'08/05/2012 è disponibile presso la Corte d'Appello di Bari e che, dietro semplice richiesta all’indirizzo email demaniocivico@gmail.com, verrà spedita a tutti coloro che vorranno esaminare i dettagli del dispositivo. Si consiglia a tutti di leggerla attentamente in quanto chiarisce definitivamente la questione.





2 commenti:

  1. Benissimo finalmente si pronunciano anche in Puglia

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  2. Amici carissimi, una rondine non fa primavera. Il letargo viene da lontano e non vedo segni di risveglio.
    Noi tutti sappiamo che la gestione "degli usi civici e delle terre civiche" è condizionata da un "coacervo" di leggi regionali che hanno creato confusione nella delicata materia anche se qualche chiarimento ci è stato dato sia dalla dottrina (con zero influenza) e sia dalla giurisprudenza civile ed amministrativa. Poca cosa.

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