9/17/2010

Usi Civici: dovuta l'indennità risarcitoria da parte degli Arbitrari occupatori, Corte d'Apello dà ragione al Comune

Fondi: La legittimità degli atti adottati da anni dal Comune di Fondi in relazione alle occupazioni senza titolo dei terreni demaniali di uso civico per il risarcimento dei danni subiti dalla collettività, sinora comprovata da numerose sentenze in primo grado, è ora ulteriormente avvalorata dalla recentissima sentenza (del 05/12/2009) della Corte d'Appello di Roma - Iª sezione civile, che ha respinto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina - sezione di Terracina con la quale era stato condannato al risarcimento dei danni un occupatore, senza titolo ed abusivo, di terreno di uso civico.
Con detta sentenza, la Corte d'Appello ha confermato e riconosciuto il principio giuridico previsto dall'art. 2043 del codice civile che l'occupazione senza titolo e, dunque, arbitraria di un terreno di uso civico costituisce atto illecito, considerato che nel caso in oggetto la collettività si è vista privata di potenziali entrate. La Corte ha altresì condannato l'occupatore alle ulteriori spese del grado di giudizio.
«Il Comune di Fondi, difeso dall'avv. Antonio Cardinale, ha pertanto visto nuovamente riconosciuta la regolarità dei procedimenti posti in essere in tema di uso civico. Mentre nell'opposizione consiliare regna il caos più totale, con considerazioni estemporanee e contraddittorie - dichiarano il Sindaco di Fondi Salvatore De Meo e l'Assessore agli Usi Civici del Comune di Fondi Piergiorgio Conti - il pronunciamento della Corte d'Appello su un ricorso "destituito di fondamento" ribadisce ancora una volta la correttezza e la legittimità degli atti assunti dall'Amministrazione comunale nell'interesse della collettività».

Si ricorda che anche il comma 4 dell'art. 18 della Legge Regionale della Calabria 18/2007 e s.m.i. parla di indennità per occupazione abusiva: "Ove ne sussistano i presupposti, il Comune esercita le necessarie azioni giudiziarie a tutela del demanio civico, ivi compresa l’azione di danno ambientale prevista dall’art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e l’eventuale ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di indennità per occupazione abusiva".

Per una copia della Sentenza della Corte d'Appello inoltrare richiesta a demaniocivico@gmail.com

Fonte: http://www.telefree.it/news.php?op=view&id=84222

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