LEGITTIMAZIONI IN CALABRIA: IL SILENZIO ASSENSO NON E' AUTOMATICO
Importantissima Sentenza del TAR di Catanzaro n. 1294 del 30/07/2014 circa il PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO di cui all'art. 27 della Legge Regionale della Calabria 21 agosto 2007, n. 18 che, al comma 4, prevede il SILENZIO ASSENSO per le istanze di LEGITTIMAZIONE/AFFRANCAZIONE/LIQUIDAZIONE decorso il termine di 120 giorni.
Con tale Sentenza si è sottolineato che occorre comunque produrre "tutta la indispensabile documentazione prevista dalla normativa vigente, non implicando il silenzio assenso alcuna deroga al potere dovere della pubblica amministrazione di curare gli interessi pubblici nel rispetto dei principi fondamentali di cui all’art. 97 Cost.".
"La formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso presuppone, quindi, quale condizione imprescindibile, non solo l'inutile decorso del tempo dalla presentazione dell'istanza senza che sia intervenuta risposta dall'amministrazione, ma anche la ricorrenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie, di cui si deduce l'avvenuto perfezionamento".
Il Comune potrà quindi in qualsiasi momento verificare i requisiti prescritti dalla legge, anche oltre il termine dei 120 giorni dettati dal comma 4 dell'art. 27 della Legge Regionale della Calabria n. 18/2007, anche perché, come avviene per l'art. 54 della Legge Regionale della Puglia n. 14/2004, la Legittimazione si concretizza solo con l'adozione della relativo provvedimento adottato dall'autorità amministrativa competente; si ricorda in tal senso la Sentenza del TAR di Bari (Sez. I) del 01/02/2011 n. 211 secondo cui (massima) "Ai sensi dell’art. 54 della l. reg. Puglia n. 14 del 2004, l’inclusione di un fondo di uso civico nell’elenco degli occupatori arbitrari, in assenza di un provvedimento adottato dall’autorità amministrativa competente, costituisce un mero presupposto per ottenere la legittimazione all’affrancazione del canone di natura enfiteutica, non determinandola sic et simpliciter".
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