D.l. 24 gennaio 2015 n. 4 nel testo approvato dal Senato il 25 febbraio 2015, convertito dalla Camera in data 19 marzo 2015.
Decreto Legge 24 Gennaio 2015, n. 4
Pubblicazione: G.U. n. 19 del 24 Gennaio 2015
Art. 1, comma 4:
4. Per l'anno 2014, non e', comunque, dovuta l'IMU per i terreni
esenti in virtu' del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che,
invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei
criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo anno 2014, resta
ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione
agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e
inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone
montane o di collina. Con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' per la compensazione del minor gettito in
favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al precedente
periodo del presente comma. A tal fine, e' autorizzato l'utilizzo
dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo
periodo del comma 5-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44.
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