Il Notaio che si occupa della redazione di un contratto traslativo avente ad oggetto un immobile gravato da usi civici (inalienabile per incommerciabilità del bene), è tenuto a risarcire il danno cagionato alle parti per effetto di tale condotta, avendo agito con negligenza o imprudenza, in violazione del dovere di diligenza professionale previsto dall’art. 1176, comma 2, Codice Civile (Tribunale di Avezzano, sentenza del 30/04/2015).
La diligenza professionale del notaio non può limitarsi ad un riscontro presso il Registro degli usi civici (Commissariato agli Usi Civici), ma deve estendersi – oltre alle evidenze catastali – all'indagine presso la competente PA (Uffici Regionali) delle procedure amministrative di verifica, concluse o pendenti, delle quali dovrà notiziare le parti in epoca anteriore alla stipula del contratto (Tribunale di Avezzano, sentenza del 30/04/2015).
Ormai sono diverse le Sentenze che condannano i notai al risarcimento dei danni:
- Sentenza del 06/03/2014: il Tribunale di Napoli ha condannato il Notaio al risarcimento dei danni pari ad € 116.861,63 oltre agli interessi legali e alle spese processuali di € 4.800,00, in quanto il Notaio che stipula su un immobile gravato da usi civici è tenuto a risarcire il danno, avendo agito con negligenza o imprudenza per omessa consultazione dell’ufficio usi civici della Regione;
- Sentenza del 16/07/2014: il Tribunale di Napoli ha condannato il Notaio rogante al risarcimento di € 117.427,06 oltre interessi legali, nonché al pagamento delle spese processuali di € 6.220,24, in quanto il Notaio che non rileva, per negligenza, la presenza di usi civici su un immobile, è responsabile ex art. 1176 c.c., secondo comma;
- Sentenza del 16/10/2014: il Tribunale di Napoli ha condannato il Notaio negligente al pagamento della somma complessiva di € 74.632,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali nonché alla refusione delle spese di giudizio liquidate in euro 7.500,00, in quanto il notaio è tenuto a compiere le attività necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti con la stipulazione del contratto, tra cui effettuare le visure catastali ed ipotecarie nonché la consultazione dell’Ufficio Usi Civici, onde individuare esattamente il bene e verificarne la libertà.
E' il caso di rammentare che l'atto in violazione delle norme della Legge n.1766 del 1927 sugli usi civici sia nullo per impossibilità dell'oggetto, ciò per l'incommerciabilità del terreno soggetto ad uso civico; un atto del genere è nullo insanabilmente in tutti i casi, senza possibilità di sanatoria. Volendo trovare un punto di riferimento normativo nel Codice Civile, può affermarsi che la norma applicabile sia l'art. 1418, 2° comma del Codice Civile, per il quale produce nullità del contratto la mancanza nell'oggetto di uno dei requisiti previsti dall'art. 1345, vale a dire il requisito della possibilità giuridica (si muove sulla base della predetta considerazione di carattere dogmatico DI SALVO, Forme di sanatoria delle occupazioni dei terreni del demanio civico, in Nuovo dir. agr., 1990, pag. 119).
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