6/04/2020

USI CIVICI - INCOSTITUZIONALE PARTE DELLA LEGGE REGIONALE DELLA CALABRIA 34/2010

Un'importante sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 53 della Legge Regionale della Calabria n. 34/2010 con la quale la Regione Calabria aveva stabilito la cessazione dei diritti di uso civico, quando questi insistono sulle aree e sui nuclei di sviluppo industriale individuati dai piani regolatori, ai sensi dell’art. 20 della legge regionale Calabria n. 38/2001.

E' un'importante sentenza sulla valenza pubblicistica e ambientale dei beni collettivi, in virtu' del regime giuridico degli assetti fondiari collettivi delineati dalla Legge 168/2017. 

L'art. 53 (Usi Civici) della Legge regionale della Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 [Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002] recitava:
1. I diritti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1/08/2007, n. 18 sono da ritenersi cessati, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della medesima legge, quando insistano sulle aree di cui all'articolo 20 della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38.
L'art. 53 della L.R. Calabria n. 34/2010, nel prevedere la cessazione dei diritti di uso civico sulle aree ricomprese nei piani di sviluppo industriale, ha violato le norme costituzionali sotto più aspetti: 
1) contrasto con l’art. 117 Cost. (in quanto il regime dominicale degli usi civici appartiene alla materia “ordinamento civile”, di competenza esclusiva dello Stato); 
2) contrasto con l’art. 3 Cost. (in quanto va tutelato l’interesse superprimario dello Stato-Amministrazione e dello Stato-Comunità di preservare e conservare gli usi civici e lo stato dei luoghi in cui essi vengono esercitare, rispetto alle irreversibili trasformazioni industriali del territorio che conseguirebbero alla sdemanializzazione dell’area a beneficio esclusivo di meri occupatori privati di aree di demanio collettivo); 
3) contrasto con l’art. 9 Cost. (essendo necessario mantenere il forte collegamento funzionale tra la tutela dell’ambiente e la pianificazione paesaggistico-territoriale, esercitate di concerto tra lo Stato e la Regione, al fine di assicurare un utilizzo del bene demaniale collettivo a beneficio della collettività proprietaria, che ne rimane intestataria e titolare); 
4) contrasto con l’art. 42 Cost. (in quanto la norma regionale viola l’ordinario regime di proprietà e di accessibilità diffusa dei beni gravati da usi civici).

Qui il testo completo della sentenza 71/2020.

Al di là della questione di merito, la portata innovativa di tale pronuncia risiede nella ricognizione effettuata dalla Corte Costituzionale in ordine allo stato della legislazione e della giurisprudenza in materia di demani collettivi e diritti di uso civico.

La Corte costituzionale, infatti, ha riconosciuto in maniera chiara la sussistenza dei rapporti tra la “nuova” legge n. 168/17 e la legge fondamentale n. 1766/27 in considerazione della possibile compatibilità dei principi “innovativi” della legge n. 168/17 e degli istituti consolidati previsti dalla legge n. 1766/27 tuttora vigente.

In particolare, il Giudice delle leggi, attraverso una serie di considerazioni ha fissato i principi che possiamo di seguito così sintetizzare:

a) forte collegamento tra la tutela paesistico-ambientale e garanzie di natura civilistica a favore della collettività.La tutela paesistico-ambientale dei beni di demanio collettivo e di uso civico deve incorporarsi nella salvaguardia del regime speciale dei detti beni, nel quale i cittadini utenti titolari dei beni collettivi sono legittimati ad agire direttamente uti singuli et cives – anche in contrapposizione con l’ente esponenziale gestore dei detti beni – per la tutela e salvaguardia dei patrimoni collettivi a beneficio della generalità degli abitanti;

b) rapporto tra la legge n. 168/17 e la legge n. 1766/27 in tema di sclassificazione, alienazione, legittimazione, scioglimento di promiscuità e mutamento di destinazione. La Corte costituzionale ha chiarito che la legge n. 168/17 nulla ha modificato in ordine alla tipologia di sclassificazione (o sdemanializzazione) dei beni di demanio collettivo previste dalla legge n. 1766/27 e dal regolamento attuativo approvato con r.d. 26 febbraio 1928 n. 332.

Pertanto – così come già previsto nella legge n. 1766/27 – i beni demaniali collettivi possono essere:

1) alienati (qualora per le loro esigue estensioni non sono indispensabili alle esigenze agro-silvo-pastorale e non interrompono il demanio civico: art. 39 R.D. n. 332/28);

2) legittimati (a condizione che l’occupazione duri almeno da dieci anni, vi siano state apportate migliorie fondiarie e non vengano interrotte le aree di demanio civico: art. 9 legge n. 1766/27);

3) mutati di destinazione d’uso (qualora, pur mantenendo la titolarità in capo alla comunità proprietaria, essi vengono utilizzati per diverse finalità rispetto a quelle originarie agro-silvo-pastorali, ma comunque a beneficio della comunità medesima: art. 41 r.d. n. 332/28).

La circolazione dei beni di demanio collettivo e le differenti destinazioni d’uso del patrimonio dei beni demaniali collettivi – che devono sempre avvenire a titolo oneroso per la salvaguardia del patrimonio medesimo – sono oggetto di procedimenti amministrativi ispirati ai principi di trasparenza e speditezza, nel rispetto rigoroso delle norme e dei principi di tutela paesistico-ambientale; tutela che deve necessariamente essere coerente con l’evoluzione dell’economia agricola e ambientale, garantendo anche l’acquisizione e recupero delle aree degradate.

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