9/20/2008

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 22-07-1994 - REGIONE VENETO

Norme in materia di usi civici. 
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
N. 61 
del 26 luglio 1994

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente legge: 


Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni amministrative in materia di usi civici trasferite con DPR 15 gennaio 1972, n. 11 e con DPR 24 luglio 1977, n. 616, con la presente legge disciplina l'accertamento della consistenza delle terre di uso civico per recuperarle all'uso previsto dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e per renderle uno strumento primario necessario allo sviluppo delle popolazioni, all'incremento delle attività economiche delle zone rurali, alla tutela e valorizzazione ambientale.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

1. Sono terre di uso civico, ai fini della presente legge, quelle provenienti dalla liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, le terre di cui sono titolari comuni o frazioni soggette all'esercizio degli usi civici, le terre derivanti da scioglimento di promiscuità, da permute con altre terre di uso civico, da conciliazioni nelle materie regolate dalla legge n. 1766/1927, da acquisti ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché da provvedimenti di estinzione di usi civici.
2. Sono assoggettate alla disciplina della presente legge le costruzioni realizzate su terreno di uso civico.
3. Sono altresì assoggettati alle disposizioni della presente legge i beni di cui al comma 1 e 2 di proprietà collettiva delle generalità degli abitanti nel territorio di frazioni già costituenti comune o già facenti parte di altri comuni.

Art. 3 - Competenze regionali.

1. In relazione alle funzioni amministrative di cui alla presente legge, al Dipartimento per le Foreste e l'Economia Montana spettano:
a) l'istruttoria dei procedimenti in materia di uso civico;
b) la tenuta dell'archivio delle terre di uso civico da istituirsi da parte della Giunta regionale;
c) la redazione e l'aggiornamento della carta tecnica regionale delle terre di uso civico.

Art. 3 bis - Comitati per l’amministrazione separata dei beni di uso civico. (1)

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278 “Costituzione dei Comitati per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali.”, con decreto, indice le elezioni per la costituzione o il rinnovo dei Comitati per l’amministrazione separata dei beni di uso civico. 
1 bis. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina le procedure e modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione o il rinnovo dei comitati per l’amministrazione separata dei beni di uso civico. (2)

Art. 4 - Accertamento delle terre di uso civico.

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e trasmette ai comuni, ove esiste, l'elenco delle terre di uso civico indicando i relativi dati catastali e il provvedimento di riconoscimento, ovvero la richiesta di verifica dell'esistenza di terre di uso civico.
2. L'elenco, entro trenta giorni, è comunicato dai comuni ai comitati frazionali, se costituiti, ed è affisso all'albo pretorio per sessanta giorni. Gli interessati possono prenderne visione e presentare al competente comune le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni.
3. I comuni, sentito il comitato frazionale se costituito, nei successivi sessanta giorni trasmettono alla Giunta regionale ogni notizia sullo stato delle terre di uso civico ricomprese nell'elenco o comunque esistenti nel proprio territorio. La comunicazione in ordine alle terre non ricomprese nell'elenco vale come richiesta di promuovere il procedimento di verifica delle stesse.
4. I comuni segnalano alla Giunta regionale le occupazioni abusive delle terre o i possessi fondati su titolo illegittimo nello stesso termine di cui al comma 3.
5. Nei novanta giorni successivi, la Giunta regionale emana:
a) i provvedimenti di reintegra dei terreni nei casi di occupazioni abusive o di possesso fondato su titolo illegittimo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7;
b) promuove le verifiche per le terre suscettibili di accertamento;
c) dichiara l'inesistenza dei diritti di uso civico;
d) forma l'inventario delle terre di uso civico già accertate e delle terre per le quali è promossa la verifica o già verificate con esito negativo.
6. Le terre in promiscuità di cui all'articolo 8 della legge n. 1766/1927 sono iscritte negli inventari in capo a tutti gli enti partecipanti alla stessa.
7. Gli inventari sono trasmessi ai comuni per essere affissi nell'albo pretorio ed al Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Per i beni di cui al comma 3 dell'articolo 2 la Giunta regionale trasmette gli elenchi di cui al comma 2 del presente articolo al comitato per l'Amministrazione separata di beni di uso civico di cui all'articolo 26 della legge n. 1766/1927 e all'articolo 64 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.
9. Su proposta dei comuni interessati e, nel caso di cui al comma 8, su proposta dell'amministrazione separata, la Giunta regionale nomina periti esterni con specifica competenza in materia, i cui compensi sono calcolati sulla base delle tariffe professionali. La Regione concorre nelle spese nella misura massima del settantacinque per cento (3) degli importi ammissibili.

Art. 5 - Assegnazione a categoria.

1. La Giunta regionale assegna, con proprio provvedimento, le terre di uso civico alle categorie a), b) previste dall'articolo 11 della legge n. 1766/1927.
2. L'autorizzazione all'alienazione delle terre e al mutamento di destinazione è concessa soltanto per i terreni assegnati alla categoria a).
3. Le terre assegnate alla categoria b), la cui ripartizione è sospesa fino alla redazione del piano tecnico di sistemazione previsto dall'articolo 13 della legge n. 1766/1927, possono essere gestite temporaneamente a norma dell'articolo 15 della medesima legge.

Art. 5 bis - Regime giuridico. (4)

1. I beni di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili. I beni di uso civico non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge. 
2. La Regione, a seguito dell'accertamento di cui all'articolo 4, provvede ad annotare entro novanta giorni nel registro immobiliare mediante apposizione nel foglio intestato al comune, ovvero per i beni frazionali e per quelli di cui al comma 3 dell'articolo 2 nel foglio intestato alla amministrazione separata dei beni di uso civico, o nel foglio relativo ai singoli beni, la dizione "Bene inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato all'esercizio dei diritti collettivi ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 ". Il vincolo è riconosciuto di interesse generale. 
3. Alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, regolarmente costituite, è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico. 
4. In relazione a detto riconoscimento, le amministrazioni separate dei beni di uso civico adottano con il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti assegnati i seguenti atti: 
a) lo statuto della amministrazione separata, redatto secondo le proprie consuetudini nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento giuridico vigente; 
b) l'elenco dei beni frazionali di uso civico. 
5. Gli atti di cui al comma 4 sono approvati dalla assemblea dei frazionisti ed inoltrati, con il corredo degli atti e delle deliberazioni, al Presidente della Giunta regionale.

Art. 6 - Convalida delle autorizzazioni.

1. La Giunta regionale convalida le autorizzazioni all'alienazione o al mutamento di destinazione di terre di uso civico rilasciate in assenza di assegnazione alla categoria a) di cui all'articolo 11 della legge n. 1766/1927, quando l'atto di alienazione è stato stipulato e trascritto ovvero quando il mutamento di destinazione è stato realizzato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7 - Sanatoria edilizia e sclassificazione dei terreni.

1. Le opere realizzate su terreni di uso civico senza la prescritta autorizzazione al mutamento di destinazione o all'alienazione possono ottenere la sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, previo rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 8 della presente legge.
2. La Giunta regionale, su richiesta motivata del comune interessato, che delibera sentito il comitato frazionale se esistente, può disporre la sclassificazione di terre di uso civico che hanno irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi per effetto di occupazioni abusive o di utilizzazioni improprie ormai consolidate.
3. Per i beni di cui all'articolo 2, comma 3, la Giunta regionale delibera su richiesta motivata del Comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico.

Art. 8 - Autorizzazione all'alienazione e al mutamento di destinazione.

1. Per l'alienazione o mutamento di destinazione delle terre di uso civico, il Comune, sentiti i comitati frazionali se costituiti, o il Comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico di cui all'articolo 2, comma 3, richiedono, nel rispetto del piano di utilizzo, di cui all'articolo 9, l'autorizzazione al Dirigente generale del Dipartimento per le foreste e l’economia montana, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 1766/1927 e degli articoli 39 e 41 del regio decreto n. 332/1928. (5)
2. Il Dirigente generale del Dipartimento per le foreste e l’economia montana autorizza il mutamento di destinazione e l'alienazione di terre di uso civico per le finalità agro-forestali richiamate dall'articolo 41 del regio decreto n. 332/1928 ovvero per altre finalità di interesse pubblico, in conformità del piano di utilizzo delle terre di uso civico. (6)
3. L'autorizzazione regionale all'alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre all'alienante nel caso in cui non si siano realizzate le finalità per le quali l'alienazione è stata autorizzata nel termine previsto nell'atto stesso, nonchè il diritto di prelazione in favore dell'alienante in caso di successive alienazioni. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione. In caso di riacquisto dei beni da parte dell'Ente originario per effetto della retrocessione o dell'esercizio del diritto di prelazione, i beni stessi tornano al regime giuridico originario.
4. Le somme introitate dal Comune o dall'Amministrazione separata dei beni di uso civico, a seguito delle alienazioni e dei mutamenti di destinazione di terre di uso civico, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche d'interesse della collettività.

Art. 9 - Piano di utilizzo delle terre di uso civico.

1. I Comuni e le Amministrazioni separate frazionali interessate, nell’ambito delle operazioni di accertamento delle terre di uso civico di cui all’articolo 4, predispongono il piano di utilizzo delle terre stesse. (7)
2. Il piano indica:
a) le utilizzazioni delle terre di uso civico secondo la loro vocazione naturale in considerazione dell'ubicazione, specificando altresì le zone che possono avere una utilizzazione diversa;
b) le superfici da riservare, secondo le effettive esigenze degli utenti e nei limiti fissati dall'articolo 1021 del codice civile, all'esercizio degli usi civici di carattere essenziale da parte degli aventi diritto;
c) le disponibilità finanziarie necessarie da destinare alla valorizzazione delle terre di uso civico, con l'individuazione degli interventi prioritari;
d) le forme organizzative di utilizzazione delle terre di uso civico appartenenti alla categoria a) ricomprese nell'articolo 10 della presente legge.
3. Il piano è approvato dalla Giunta regionale ed ha validità decennale. (8)

Art. 10 - Forme organizzative di utilizzazione delle terre di uso civico di categoria a).

1. Le terre di uso civico appartenenti alla categoria a) sono gestite:
a) dai comuni, dalle frazioni o dalle amministrazioni separate dei beni di uso civico, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, in quanto compatibile;
b) mediante concessione delle terre di uso civico che costituiscono una sufficiente unità colturale, in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo, al quale le terre stesse sono destinate per legge, a favore di coltivatori diretti, imprenditori agricoli e imprenditori agricoli professionali , con priorità a quelli residenti nel comune intestatario delle terre stesse. (9)
2. I proventi introitati dai comuni o dalla Amministrazione separata dei beni di uso civico nella gestione delle terre di uso civico, sono destinati ad interventi volti all'incremento produttivo e al miglioramento e valorizzazione ambientale delle terre stesse, ovvero a favore della collettività di cittadini titolari del diritto di uso civico.

Art. 11 - Vigilanza.

1. Al fine di tutelare le terre di uso civico, delle quali non è contestata la natura, dalle occupazioni, manomissioni e danneggiamenti, la vigilanza spetta al personale di vigilanza dei comuni ed alle amministrazioni separate per i territori di competenza, agli agenti del corpo forestale dello Stato, nonché al personale regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 . (10)
2. Il Presidente della Giunta regionale ordina, previa diffida, il ripristino delle terre manomesse o di quelle danneggiate nonché il rilascio delle terre occupate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto.

Art. 12 - Abrogazione.

1. L'articolo 6 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è abrogato.

Art. 13 - Norma finanziaria.

omissis (11)

Note

(1) Articolo inserito da comma 1 art. 1 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 . Nel testo licenziato dall’aula per mero errore materiale e scritto “fazionali” anzichè “frazionali” nel titolo della legge 17 aprile 1957, n. 278. Vedi avviso di rettifica in BUR n. 34/2005.
(2) Comma aggiunto da art. 10 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
(3) Comma così modificato da comma 1 art. 2 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 , che ha sostituito le parole 50 per cento con 75 per cento.
(4) Articolo inserito da comma 1 art. 3 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 .
(5) Comma così modificato da art. 43 comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 che ha sostituito le parole Giunta regionale con le parole Dirigente generale del Dipartimento per le foreste e l’economia montana.
(6) Vedi nota (5)
(7) Comma così sostituito da comma 1 art. 4 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 .
(8) Comma così sostituito da comma 2 art. 4 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 .
(9) Lettera così modificata da art. 11 legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 che sostituisce le parole “e imprenditori agricoli a titolo principale” con le parole “, imprenditori agricoli e imprenditori agricoli professionali , con priorità a quelli”.
(10) La legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 è una legge di novellazione integrazione della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e l'art. 4 stabilisce che "1. Le funzioni di vigilanza e l'accertamento delle violazioni in materia di foreste, di competenza regionale ai sensi dell'art. 69 del dpr 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitati anche al Dipartimento per le foreste e l'economia montana della Giunta regionale.
2. A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste e l'economia montana e dei servizi forestali regionali, con qualifica pari o superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalla presente legge sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dello articolo 221 del codice di procedura penale".
(11) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.

Venezia, 22 luglio 1994 

LEGISLAZIONE REGIONE VENETO

Norme in materia di usi civici

Disciplina delle Regole, delle Proprietà collettive dell’Altopiano di Asiago e degli Antichi Beni Originari di Grignano Polesine

Direttive e procedure amministrative concernenti la verifica di congruità dei prezzi di alienazione e dei canoni di concessione dei terreni di uso civico, nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 8 della L.R. 22/07/1994 n. 31

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Art. 74

Testo unico delle imposte sui redditi

(Omissis)

Articolo 74
Stato ed enti pubblici.
1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita' giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunita' montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta
2. Non costituiscono esercizio dell'attivita' commerciale: 
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici; 
b) l'esercizio di attivita' previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali ((nonche' l'esercizio di attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria)).


Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Art. 11 comma 5

Legge quadro sulle aree protette.

(Omissis)
TITOLO II
Aree naturali protette nazionali
(Omissis)

Art. 11. Regolamento del parco.
(Omissis)
5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.
(Omissis)

D.L. 16 maggio 1994, n. 293

Disciplina della proroga degli organi amministrativi. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare, con princìpi generali uniformi, la proroga degli organi amministrativi temporanei oltre la scadenza per ciascuno di essi prevista, nonché le conseguenze delle omesse ricostituzioni degli organi medesimi, al fine di assicurare con immediatezza la legalità, il buon andamento e l'imparzialità dell'organizzazione amministrativa imposti dall'articolo 97 della Costituzione; princìpi cui, allo stato, non corrispondono le molteplici, prolungate e non più sostenibili situazioni di proroga tuttora in atto; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1994; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

Emana il seguente decreto-legge:

1. Àmbito di applicazione.
1. Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici, nonché delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici (1). 
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale. 
3. Sono altresì esclusi gli organi per i quali la nomina dei componenti è di competenza parlamentare. 

(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444.

2. Scadenza e ricostituzione degli organi. 
1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere
ricostituiti.

3. Proroga degli organi - Regime degli atti.
1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo (2). 
2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. 
3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli. 

(2) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 5, D.L. 7 febbraio 2002, n. 8. Una ulteriore deroga era stata disposta dall'art. 1, D.L. 8 agosto 2002, n. 187, non convertito in legge. 

4. Ricostituzione degli organi. 
1. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti.
2. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

5. Efficacia dell'atto di ricostituzione - Regime dei controlli. 
1. I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. 
2. Nella pendenza dei controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 e fino alle comunicazioni della conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 (3).
3. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo e obbligano gli organi da cui tali atti sono emanati a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità, adeguandosi ad esse (3). 

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444.

6. Decadenza degli organi non ricostituiti - Regime degli atti - Responsabilità. 
1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. 
2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli. 
3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva. 

7. Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi. 
1. Gli uffici titolari del potere di nomina dei componenti degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi. 
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1. 

8. Norme finali e transitorie. 
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a tutti gli organi amministrativi che alla stessa data non siano ancora scaduti.
2. Gli organi amministrativi già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed operanti pertanto in regime di proroga di fatto, debbono essere ricostituiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso il termine suddetto, gli organi stessi decadono con le conseguenze previste dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6. Restano confermati gli atti di ricostituzione di organi scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che siano stati adottati, in sostituzione degli organi collegiali competenti, dai rispettivi presidenti, in conformità alle disposizioni vigenti alla data di compimento degli atti stessi.
3. Per la ricostituzione degli organi delle persone giuridiche di cui al comma 1 dell'articolo 1, nei casi di cui al comma 2, gli organi competenti promuovono l'instaurazione delle procedure stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, entro il termine di cui allo stesso comma 2. 

9. Adeguamento della normativa regionale. 
1. Le disposizioni di cui al presente decreto operano direttamente nei riguardi delle Regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai princìpi generali ivi contenuti. 
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai princìpi fondamentali ivi stabiliti (4).

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444. 

10. Entrata in vigore. 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Circ. 17 febbraio 1999, n. 40/E - MINISTERO DELLE FINANZE - Dipartimento delle Entrate

Imposte sui redditi, art. 88, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come integrato dall'art. 22 della L. 27 dicembre 1997, n. 449. Associazioni ed enti gestori di demani collettivi.

L'art. 22 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha modificato l'art. 88, comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riconducendo fra gli enti non soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche "i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi".

La disposizione ha effetto, ai sensi dell'art. 65 della medesima legge n. 449 del 1997, dal 1° gennaio 1998.

Riguardo all'espressione "associazioni ed enti gestori di demani collettivi" si fa presente quanto segue.

L'espressione "demani collettivi" individua beni soggetti a forme di proprietà collettiva di diritto pubblico, caratterizzati da un particolare regime giuridico consistente, in via generale, nell'inalienabilità, imprescrittibilità, inespropriabilità, inusucapibilità e nella perpetuità del vincolo a favore di collettività che hanno su tali beni diritti di godimento sotto varie forme (pascolo, caccia, macchiatico, legnatico, ecc.), finché persistono tutti gli anzidetti vincoli.

Si tratta, in sostanza, di beni di uso civico, detti anche beni demaniali o collettivi, appartenenti ai comuni o alle stesse comunità di beneficiari (università, associazioni agrarie, ecc.) comunque denominate.

La collettività esercita sui beni in questione diritti civici perpetui di godimento di natura pubblicistica, per cui la loro disciplina è equiparata al regime di demanialità, con le conseguenti peculiari caratteristiche surrichiamate (inalienabilità, imprescrittibilità, inespropriabilità, inusucapibilità, indisponibilità) proprie dei beni demaniali pubblici.

Tali diritti, di origini antichissime (molti risalgono al medioevo) - definiti in dottrina come diritti spettanti a una collettività organizzata o no in una persona giuridica pubblica a sé, ma comunque concorrente a formare l'elemento costitutivo di un Comune o di altra persona giuridica pubblica, ed ai singoli, che la compongono - consistono nel trarre alcune utilità elementari dalle terre, dai boschi o dalle acque di un determinato territorio.

Contenuto dell'uso civico è, quindi, il godimento a favore della generalità e non di un singolo o di singoli.

Quanto sopra precisato, si fa presente che l'espressione "associazioni ed enti gestori dei demani collettivi" deve, pertanto, ritenersi riferita a quelle strutture organizzative, comunque denominate, preposte dall'ordinamento giuridico all'amministrazione degli anzidetti beni.

Si evidenzia che tali enti hanno assunto nelle diverse zone d'Italia denominazioni differenziate.

La diversificazione delle realtà locali consente, perciò, in questa sede, solo un'indicazione a titolo esemplificativo degli enti in esame.

In particolare si richiamano le associazioni e le università agrarie di varia origine e denominazione.

Tra le principali associazioni agrarie figurano quelle dell'arco alpino e le associazioni agrarie dell'Italia centrale, in specie le università agrarie e i domini collettivi degli ex Stati Pontifici.

Si richiamano, altresì, fra gli enti in argomento, le partecipanze agrarie. Queste ultime provengono, in via generale, da lontane concessioni enfiteutiche eseguite per lo più in Emilia. Le più note di esse sono, infatti, le c.d. partecipanze emiliane.

Si ricordano, infine, le regole, fra le quali si citano ad esempio le Regole della Magnifica comunità cadorina, le Regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo e quelle del Comelico.

Le Direzioni Regionali in indirizzo individueranno, sulla base delle precisazioni sopra svolte, gli enti operanti nell'ambito della Regione che, indipendentemente dalla denominazione assunta, possono, dall'esame della specifica disciplina e di ogni altro elemento eventualmente acquisito dalle amministrazioni locali competenti, ricondursi fra le associazioni di cui all'art. 88, comma 1, del T.U.I.R., con preghiera di riferire in merito alla scrivente.

Il Direttore generale

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. 3^, 28/09/2011 Sentenza n.19792



Data deposito: 
28/09/2011 - Data emissione: 08/07/2011
Presidente: 
Petti - Estensore: De Stefano
Titolo completo: 
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 28 Settembre 2011 (Ud. 8/07/2011) Sentenza n.19792



ESPROPRIAZIONE - Bene soggetto ad uso civico - Espropriazione forzata – Esclusione - C.d. sdemanializzazione di fatto – Limiti - Art. 363, c.3^, cod. proc. civ..
Ai sensi dell'art. 363, comma terzo, cod. proc. civ. un bene soggetto ad uso civico non può essere oggetto di espropriazione forzata, per il particolare regime della sua titolarità e della sua circolazione, che lo assimilano ad un bene appartenente al demanio, nemmeno potendo per esso configurarsi una c.d. sdemanializzazione di fatto.
(dich. imm. il ricorso avverso sentenza n. 397/2008 del TRIBUNALE di SULMONA, depositata i1 13/11/2008, R.G.N. 553 e 1226/2007) Pres. Petti, Est. De Stefano Ric. D'amico ed altro
ESPROPRIAZIONE - Uso civico - Preminenza del pubblico interesse - Incommerciabilità  del bene – Pignoramento - Esclusione.
I beni gravati da uso civico non sono suscettibili di espropriazione forzata, l'incommerciabilità  comporta che, al di fuori dei più o meno rigorosi procedimenti di liquidazione dell'uso civico e prima del loro formale completamento, la preminenza di quel pubblico interesse che ha impresso al bene immobile il vincolo dell'uso civico stesso ne vieti qualunque circolazione, compresa quella derivante dal processo esecutivo, quest'ultimo essendo posto a tutela (se non altro prevalente) dell'interesse del singolo creditore e dovendo quest'ultimo recedere dinanzi al carattere superindividuale e lato sensu pubblicistico dell'interesse legittimante l'imposizione dell'uso civico. Tale divieto comporta la non assoggettabilità dei bene gravato da uso civico ad alcuno degli atti del processo esecutivo, a partire dal pignoramento, che ne è quello iniziale. 
(dich. imm. il ricorso avverso sentenza n. 397/2008 del TRIBUNALE di SULMONA, depositata i1 13/11/2008, R.G.N. 553 e 1226/2007) Pres. Petti, Est. De Stefano Ric. D'amico ed altro
  
ESPROPRIAZIONE – DIRITTO DEMANIALE - C.d. sdemanializzazione di fatto - Provvedimento sul passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio - Carattere dichiarativo - Art. 829 cod. civ. - Condizioni di fatto di incompatibilità con la volontà di conservare la destinazione ad uso pubblico – Limiti – Usi civici - Demanio marittimo - C.d. demanio artificiale – Giurisprudenza.
La c.d. sdemanializzazione di fatto è sostanzialmente ammessa dalla giurisprudenza, (Cass. 11/05/2009, n. 10817). Siccché, la sdemanializzazione di un bene, con la conseguente configurabilità di un possesso del privato ad usucapionem, può verificarsi anche tacitamente, in carenza di un formale atto di declassificazione, purché si sia in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino. Il provvedimento sul passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio, a norma dell'art. 829 cod. civ., ha carattere semplicemente dichiarativo, considerando che la dichiarazione della cessazione di demanialità, quando già sussistono le condizioni di fatto di incompatibilità con la volontà di conservare la destinazione ad uso pubblico, si limita in sostanza a dare atto del passaggio dei beni stessi da uno ad un altro regime (Cass. 22/04/1992, n. 4811; Cass. 4/03/1993, n. 2635; Cass. 19/02/2007, n. 3742). Solo per i beni del demanio marittimo, quale la spiaggia, comprensiva dell'arenile, la disciplina è più rigorosa: la sdemanializzazione non può verificarsi tacitamente, ma richiede, ai sensi dell'art. 35 cod. nav., un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa, di carattere costitutivo (Cass. 5/08/1949, n. 2231; Cass. 6/05/1980, n. 2995; Cass. 14/03/1985, n. 1987; Cass. 2/03/2000, n. 2323). E comunque la sdemanializzazione in parola può sicuramente  escludersi solo per  demanio c.d. artificiale, attesa la sua peculiare struttura, composizione ed origine (Cass. 6/3/2009, n. 5474; Cass. 31/8/2007, n. 18345: la quale ultima, pur dando atto di un precedente contrario - indicato in Cass. 6/2/2007, n. 2608, relativo però al fatto dell'uomo -, ribadisce l'astratta ammissibilità della sdemanializzazione tacita o di fatto per i beni del demanio naturale, per i quali la cessazione della demanialità può essere solo conseguenza di un accadimento naturale o materiale, di cui l'amministrazione pubblica si limita, con proprio atto di accertamento, a dichiarare la verificazione). Tuttavia, per i beni gravati da uso civico la delicatezza e complessità degli accertamenti necessari per la sclassificazione, ma soprattutto la peculiare struttura dell'istituto con il particolare ruolo dei singoli titolari dell'uso civico, escludono che questa possa avvenire in via di mero fatto. A differenza dai beni demaniali tradizionalmente intesi, per i quali il presupposto della sdemanializzazione resta - nell'ipotesi più favorevole per il privato - una situazione di protratta inerzia della pubblica amministrazione, unica abilitata ad espletare sul bene anche la signoria di fatto indispensabile per imprimervi la destinazione all'uso pubblico, sui beni gravati da uso civico sussiste la compresenza di un complesso di diritti soggettivi esercitabili uti singulus da ciascuno dei beneficiari di quello, sicché le situazioni da accertare sono molte e complesse, nel contraddittorio, almeno potenziale, con i singoli compartecipi e, per loro o in loro figurativa rappresentanza, con l'ente pubblico territoriale di riferimento individuato dalla legge.
(dich. imm. il ricorso avverso sentenza n. 397/2008 del TRIBUNALE di SULMONA, depositata i1 13/11/2008, R.G.N. 553 e 1226/2007) Pres. Petti, Est. De Stefano Ric. D'amico ed altro
  
ESPROPRIAZIONE – DIRITTO DEMANIALE - Usi civici – Nozione - Corpus normativo – Evoluzione - Tutela paesistico-ambientale  - Natura di bene collettivo - Nuova caratterizzazione - Inalienabilità  - Limiti - Art. 142, c.1°, lett. h), D.L.vo n. 42/2004. 
Per "usi civici", in linea di ampia approssimazione ed a fini meramente descrittivi, possono intendersi i diritti spettanti ad una collettività - ed a ciascuno dei suoi componenti, che può quindi esercitarlo uti singulus - (E) organizzata ed insediata su di un territorio, il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque, nonostante la loro titolarità formale in capo a differenti soggetti pubblici o privati: il corpus normativo di riferimento è costituito, originariamente, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (e dal relativo regolamento di attuazione di cui al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332), ma è stato integrato, arricchito e differenziato dalla multiforme varietà delle leggi delle singole Regioni, alle quali - beninteso, limitatamente alle funzioni amministrative - il decentramento del 1977 (art.66, commi primo e quarto, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) ha devoluto la materia. L'originaria destinazione sembra addirittura stravolta, una volta che gli usi civici sono stati compresi nella specifica tutela paesistico-ambientale (secondo la previsione dell'art. 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n, 312, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431, con cui è stato tra l'altro imposto - integrandosi l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - il vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche alle zone gravate da usi civici; disposizione poi ripresa dalla legislazione successiva e, tra gli ultimi, dall'art. 142, comma primo, lett. h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) o assunti di conseguenza a parametro blandamente negativo della sanabilità delle violazioni delle leggi urbanistiche (comma quinto dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito, da ultimo, dall'art. 32, comma 43, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326). Pertanto, la persistente vitalità dell'istituto - nonostante fin dal 1927 se ne fosse prevista appunto la "liquidazione" - poggia ora su di una sua tendenziale mutazione funzionale, all'uso civico essendo cioè riconosciuta una nuova caratterizzazione della sua natura di bene collettivo, in quanto utile anche - se non soprattutto - alla conservazione del bene ambiente e per di più per ciò stesso non soltanto a favore dei singoli appartenenti alla collettività dei fruitori del bene nel singolo contesto territoriale collegato alle possibilità di concreto utilizzo dell'immobile, ma evidentemente alla generalità dei consociati. Al riguardo, la legge 16 giugno 1927, n. 1766, nel disciplinare la destinazione delle terre sulle quali continuino a gravare usi civici, ha suddiviso le medesime in due categorie, distinguendoli - al suo articolo 11 - tra quelli: a) convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente; b) convenientemente utilizzabili per la coltura agraria. Orbene, la richiamata legge 1766 del 1927 sancisce: per i beni della categoria sub a) – art. 12, comma secondo) - l'inalienabilità e l'impossibilità di mutamento di destinazione, salvo autorizzazione del ministro dell'economia nazionale; per i beni della categoria sub b) - articoli 13 e seguenti - la possibilità della ripartizione e della assegnazione a coltivatori diretti, a titolo di enfiteusi con obbligo delle migliorie e possibilità di affrancazione dei fondi a seguito di accertamento delle stesse (cfr. artt. 19 e 21), prevedendosi (art. 21, comma terzo) che "prima dell'affrancazione le unità suddette non potranno essere divise, alienate o cedute per qualsiasi titolo". E’ principio consolidato che l'espressa previsione dell'inalienabilità, per entrambe le categorie di terreni e prima del completamento dei procedimenti di liquidazione o c.d. sclassificazione, connota il regime giuridico dei beni di uso civico dei caratteri propri della demanialità, sicché detti beni sono da reputarsi inalienabili ed incommerciabili, nonché insuscettibili di usucapione.
(dich. imm. il ricorso avverso sentenza n. 397/2008 del TRIBUNALE di SULMONA, depositata i1 13/11/2008, R.G.N. 553 e 1226/2007) Pres. Petti, Est. De Stefano Ric. D'amico ed altro
  
DIRITTO DEMANIALE - Passaggio dei beni soggetti ad uso civico dal demanio all'allodio - Provvedimento di classificazione – Necessità.

Il passaggio dei beni soggetti ad uso civico dal demanio all'allodio avviene solo per espresso provvedimento di sclassificazione emanato dalla Regione, per cui tale atto (di autorizzazione al mutamento di destinazione e alla vendita) ha necessariamente valore costitutivo e non dichiarativo, con ogni conseguenza di legge in merito alla fattispecie di causa e, segnatamente, con la conseguenza dell'assoluta nullità della trascrizione del pignoramento, di quelle degli altri pignoramenti riuniti e di tutti gli atti esecutivi successivamente compiuti.
(dich. imm. il ricorso avverso sentenza n. 397/2008 del TRIBUNALE di SULMONA, depositata i1 13/11/2008, R.G.N. 553 e 1226/2007) Pres. Petti, Est. De Stefano Ric. D'amico ed altro

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III,  28 Settembre 2011 (Ud. 8/07/2011) Sentenza n.19792
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI     - Presidente 
Dott. MARIO FINOCCHIARO             - Consigliere
Dott. FRANCO DE STEFANO             - Consigliere Rel.
Dott. PAOLO D’AMICO                     - Consigliere
Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO             - Consigliere 
ha pronunciato la seguente  
SENTENZA 
sul ricorso 12332-2009 proposto da:
D'AMICO TOMMASO DMCTMS65R30A678W, D'AMICO FRANCA DMCFNC68A60A678T, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAURA MANTEGAllA 24, presso lo studio dell'avvocato GARDIN MARCO, rappresentati e difesi dall’avvocato LOPARDI RICCARDO giusto mandato in atti;
- ricorrenti. -
nonchè contro
D'AMICO VANTA, D'AMICO CLAUDIO, BANCA ADRIATICO SPA, ISTITUTO FINANZIARIO INDUSTRIA EDILIZIA FINANCE SPA, DEUTSCHE BANK SPA, ISTITUTO SVILUPPO ECONOMICO ITALIA MERIDIONALE ISVEIMER SPA IN LIQUIDAZIONE 00332900638, CASSA RISPARMIO PROVINCIA L'AQUILA CARISPAQ SPA;
- intimati -
nonché da:
ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO ITALIA MERIDIONALE ISVEIMER SPA IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA 00332900638 in persona del suo Liquidatore, legale rappresentante Dott. ANTONIO MASALA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENRICO FERMI 80, presso lo studio dell'avvocato PESCE SALVATORE, rappresentato e difeso dall'avvocato SPARANO ERNESTO giusto mandato in atti;
- ricorrente incidentale -
contro
D'AMICO TOMMASO DMCTMS65R30A678W, D'AMICO FRANCA DMCFNC68A60A678T, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato GARDIN MARCO, rappresentati e difesi dall'avvocato LOPARDI RICCARDO giusto mandato in. atti;
- controricorrenti all'incidentale – 
nonchè contro
D'AMICO VANTA, D'AMICO CLAUDIO, BANCA ADRIATICO SPA, ISTITUTO FINANZIARIO INDUSTRIA EDILIZIA FINANCE SPA, DEUTSCHE BANK SPA, CASSA RISPARMIO PROVINCIA LHAQUILA CARISPAQ SPA;
- intimati –
- avverso la sentenza n. 397/2008 del TRIBUNALE di SULMONA, depositata i1 13/11/2008, R.G.N. 553 e 1226/2007;
- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2011 dal Consigliere Dotto FRANCO DE STEFANO;
- udito l'Avvocato RICCARDO LOPARDI;
- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DOMENICO IANNELLI che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso principale; inammissibilità ricorso incidentale.
Svolgimento dei processo
l. Con sentenza n. 397/08, pubbl. il 13.11.08 e notif. il 12.3.09, il Tribunale di Sulmona rigettò due domande relative all'esecuzione immobiliare n. 29/93 r.g.e, intentata dall'ISVEIMER nei confronti di Claudio e Vanta D'Amico, relativa ad immobili già appartenuti al demanio del Comune di Barrea e sdemanializzati con provvedimento del 31.1.06, ma posti egualmente in vendita dal g.e.: una prima, con cui gli acquirenti di detti beni, Tommaso e Franca D'Amico, lamentavano la nullità del pignoramento e dei successivi atti esecutivi per l'addotta inespropriabilità dei beni; una seconda, con cui i debitori esecutati chiedevano accertarsi la nullità e l'inefficacia del pignoramento; ed entrambe nei confronti dell'ISVEIMER, della Banca d'America e d'Italia, della Banca Popolare dell'Adriatico, della Cassa di Risparmio de L'Aquila e dell'Istituto finanziario per l'industria edilizia Finance spa. In particolare, il tribunale del capoluogo peligno:
1.1. riconobbe la legittimazione dei terzi opponenti, benché resisi acquirenti in tempo successivo al pignoramento, in ordine alla dispiegata opposizione di terzo, ma dichiarò inammissibile l'intervento dei debitori esecutati, ritenendoli non titolati in forza della (sola) dichiarata aspirazione a continuare a vivere ospiti nei beni staggiti;
1.2. ritenne, all'esito di un lungo excursus della disciplina applicabile, di natura dichiarativa e non costitutiva il provvedimento di c.d. sclassificazione dei beni, con conseguente possibilità di sanare ex tunc l'inespropriabilità del bene demaniale, sostenendo in sostanza la sdemanializzazione di fatto di questo in virtù del suo venir meno alla destinazione all'uso pubblico, indipendentemente da un atto formale, purché tanto risultasse da atti univoci e concludenti, incompatibili con la volontà di conservare la destinazione stessa;
1.3. ritenne decisiva ai fini della risoluzione della controversia la norma dell'art. 10, comma 2, della legge regionale Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, ritenuta costituzionalmente legittima anche dal giudice delle leggi con sentenza 30 dicembre 1991, n. 511, nella parte in cui la sclassificazione era consentita per quegli immobili che, in forza di utilizzazioni improprie ormai consolidate, avevano da tempo irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terre agrarie o simile;
1.4 rilevò che le analoghe leggi regionali molisana, sarda e pugliese avevano previsto l'istituto della c.d. sclassificazione tacita per i comportamenti concludenti e che questo si ricavava ormai anche per l'Abruzzo in base a1l'art. 99, comma secondo, della legge regionale n. 6/05, che aveva escluso la necessità di una previa assegnazione a categoria ai fini della sclassificazione medesima;
1.5. argomentò - sulla base della disamina delle delibere comunali e dei rapporti informativi della Giunta Regionale presupposti dal formale provvedimento di sclassificazione - per la sussistenza, nella fattispecie, di una sdemanializzazione di fatto, riscontrando in particolare il rilascio, da parte del Comune, di concessioni ad aedificandum sui beni stessi, nonché la prolungata tolleranza di condotte dei privati di stravolgimento dell'assetto originario dei luoghi ed impedimento degli usi civici;
1.6. escluse una discrezionalità nella sclassificazione, ritenendo quest'ultima un atto dovuto;
1.7, rigettò quindi le opposizioni sia dei terzi che dei debitori, ma compensò le spese per la complessità delle questioni in diritto trattate.
2. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, affidandosi a tre motivi, gli originari terzi opponenti Tommaso D'Amico e Franca D'Amico; degli intimati resiste con controricorso, dispiegando a sua volta ricorso incidentale articolato su di un motivo ed illustrato con memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., la sola ISVEIMER spa; e, per l'udienza pubblica dei dì 8.7.11, il solo difensore dei ricorrenti discute oralmente la causa.
Motivi della decisione 
2. Quanto al ricorso principale, i ricorrenti:
2.1. con il primo motivo (pagine da 10 a 50 del ricorso), lamentano violazione di norme di diritto (artt. 1, 11, 12, 24 legge 16 giugno 1927, n. 1766; artt. 39 e 41 r.d. 26.2.1928, n. 332; artt. 1, 6, 7 e 10 l,r. Abruzzo 3.3.88, n. 25 e successive modificazioni; art. 99 1.r. Abruzzo 8.2.05 n. 6) e concludono con un quesito di diritto diffuso su quattro pagine (pagine da 46 a 49 del ricorso), recante in fine la richiesta di applicare alla fattispecie il seguente principio qui testualmente riprodotto: «il passaggio dei beni soggetti ad uso cívico dal demanio all'allodio avviene solo per espresso provvedimento di sclassificazione emanato dalla Regione, per cui tale atto (di autorizzazione al mutamento di destinazione e alla vendita) ha necessariamente valore costitutivo e non dichiarativo, con ogni conseguenza di legge in merito alla fattispecie di causa e, segnatamente, con la conseguenza dell'assoluta nullità della trascrizione del pignoramento Isveimer, di quelle degli altri pignoramenti riuniti e di tutti gli atti esecutivi successivamente compiuti»;
2.2. con il secondo motivo (pagine da 50 a 55 del ricorso), lamentano vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo, identificandolo con il momento di sintesi di cui all'art. 366-bis cod. proc. civ. nei termini qui testualmente riprodotti: «I'aver fatto risalire l'acquisto della proprietà ad epoca precedente ai pignoramenti del 1992-1993, pur mancando l'indefettibile presupposto di una vendita effettuata dal Comune debitamente autorizzato, e per avere sostanzialmente ritenuto che il possesso ad usucapionem potesse retroagire ad epoca anteriore alla legge regionale del 1988 che, per la prima volta ed a determinate condizioni, autorizza la sclassificazione consentendo, solo da quel momento, la disponibilità (giuridica) e, quindi, anche la usucapibilità dei beni in questione»;
2.3. con il terzo motivo (pagine da 56 a 62 del ricorso), lamentano violazione di norme di diritto (art. 11 disp. sulla legge in generale; art. 1158 cod. civ.; art. 10 l.r. Abruzzo 3.3.88 n. 25; art. 99 l.r. Abruzzo 8.2.05 n. 6) e concludono con un quesito di diritto al cui termine si esplicita il principio di diritto che invocano applicarsi alla fattispecie nei sensi qui testualmente riprodotti: «poiché tempus regit actum e la legge non é retroattiva (art. 11 delle "disposizioni sulla legge in generale"), la trasformazione giuridica dei beni di cui si discute dal demanio all'allodio e la conseguente possibilità di acquisto per usucapione non possono retrodatare ad epoca  anteriore a quella della promulgazione della l.r. Abruzzo n. 25/88, quando cioè vigeva in materia esclusivamente il principio inderogabile, contenuto nell'art. 12 L. 16.6.1927 n. 1766, per cui "i Comuni e le Associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero dell'Economia Nazionale, alienarli o mutarne la destinazione"».
3. Dal canto suo, la controricorrente ISVEIMER - Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale spa in liquidazione volontaria propone ricorso incidentale 
in ordine alla disposta compensazione delle spese, senza però concludere con il prescritto quesito di diritto; e, comunque, contesta l'ammissibilità dell'avversa domanda, sia deducendo la circostanza dell'intervenuta aggiudicazione - in corso di causa - del bene agli stessi opponenti, sia riproponendo le questioni sulla tardività dell'opposizione di terzo e sulla carenza di prova circa l'acquisto dei beni e la data della relativa trascrizione. Ed avverso il ricorso incidentale depositano controricorso i ricorrenti principali, confutandone ammissibilità e fondatezza.
4. In via preliminare:
4.1. i due ricorsi - ad avviso del Collegio - vanno riuniti, essendo dispiegati avverso la medesima sentenza;
4.2. quand'anche nel caso di specie si tratti di controversia relativa alla (persistenza della) appartenenza di beni immobili al demanio di uso civico, la giurisdizione del commissario regionale per gli usi civici (affermata anche con riferimento alle opposizioni all'esecuzione da Cass. Sez. Un. 24 luglio 1986, n. 4749, atteso che tale competenza giurisdizionale, a norma degli artt. 29 e 30 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, si estende alle questioni sull'indisponibilità di detti immobili come conseguenza della loro demanialità, né trova deroga nel disposto dell'art. 615 cod. proc. civ., circa la devoluzione al giudice dell'esecuzione delle cause dirette a contestare la pignorabilità di un bene, il quale opera nel presupposto della spettanza delle cause stesse alla giurisdizione del giudice ordinario) non può più utilmente venire in considerazione: e ciò perché, allorquando il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non é consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito (Cass. Sez. Un., 20 novembre 2008, n. 27531);
4.3. non rileva la pronuncia di inammissibilità dell'intervento dei debitori esecutati, basata sull'erroneo presupposto dell'insussistenza di un loro interesse al riconoscimento della proprietà in capo ai terzi opponenti: per scolastica nozione (per tutte, v.: Cass. 29 settembre 2003, n. 14463; Cass. 21 luglio 2000, n. 9645; Cass. 25 giugno 1997, n. 5674), i debitori esecutati sono comunque litisconsorti necessari delle opposizioni di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., sicché non andava verificato alcun loro interesse sul punto: ma, poiché essi hanno comunque partecipato al giudizio, il contraddittorio risulta in ogni caso integro e l'erronea declaratoria di inammissibilità del loro intervento adesivo, del resto neppure impugnata, è irrilevante ai fini della disamina del merito dell'opposizione dei terzi;
4.4. infine, in punto di fatto, va rilevato che i beni per cui è causa:
4.4.1. sono stati oggetto di espropriazione immobiliare in danno di Claudio e Vanta D'Amico a seguito di pignoramento operato dall'ISVEIMER spa in data 6.7.92 (e trascr. in data 28.7.02 ai RR.II. de L'Aquila ai nn. 12914/10717), iscr. al n. 62/92 r.g.e. del Tribunale di Sulmona, nonché di almeno altri due pignoramenti, ad istanza della C.R.A. Civitella Alfedena e di Finance spa, iscritti ai nn. 29/93 e 153/94 r.g.e. del medesimo tribunale (le quali avevano comunque dispiegato intervento nel primo procedimento, stando alla descrizione dei fatti operata dai ricorrenti);
4.4.2. sono stati oggetto di c.d. sclassificazione mediante determinazione dirigenziale regionale del 31.1.06, seguita alla delibera del consiglio comunale di Barrea del 13.8.04 e dei precedenti provvedimenti regionali di approvazione della verifica e sistemazione demaniale del territorio di Barrea, di cui alle ordinanze dirigenziali 25.9.01 e 8.1.02 ed alla determinazione dirigenziale del 3.11.03, così essendo stato riconosciuto avere i terreni per cui era causa - in uno a molti altri, resi oggetto del medesimo provvedimento - perduto irreversibilmente la conformazione e la destinazione di terreni agro-silvo-pastorale, siccome urbanizzati e ricadenti nel centro urbano del Comune di Barrea, con conseguente autorizzazione a quest'ultimo a depennarli dall'elenco dei suoli di natura demaniale civica ed obbligo di venderli ai possessori.
5. Sempre in via preliminare, le eccezioni della controricorrente non possono neppure essere esaminate:
5.1. l'intervenuta aggiudicazione agli odierni ricorrenti dei beni oggetto della loro domanda di rivendicazione non è stata ritualmente acquisita al giudizio di legittimità: in violazione del principio di autosufficienza del ricorso e del controricorso in cassazione, la ricorrente incidentale non deposita alcuna prova a sostegno di quella che deduce come causa sopravvenuta di inammissibilità, né trasfonde nel ricorso il contenuto degli atti relativi, neppure indicando almeno per la prima delle due aste riportate, antecedente alla data di trattenimento della causa in decisione (2 luglio 2008) - in quale momento del giudizio di merito ed in quale sede processuale essa abbia fatto presente la relativa circostanza al giudice dell'opposizione, così rendendola ritualmente oggetto della controversia;
5.2. analogamente, è impossibile valutare la fondatezza dell'eccezione di carenza di prova sulla trascrizione (e sulla relativa data) dell'atto di acquisto da parte dei terzi opponenti, in quanto, anche stavolta in violazione del principio di autosufficienza del ricorso e del controricorso in cassazione, la ricorrente incidentale non indica in quale passaggio degli atti a sua firma o comunque di quelli del processo di merito sia stata formulata la relativa eccezione, né ne riporta il testuale tenore;
5.3. ed identica conclusione va raggiunta, per le medesime ragioni, circa l'eccezione di tardività della proposizione dell'opposizione di terzo in rapporto all'ordinanza che ha disposto la vendita, non conoscendosi se e quando tale doglianza sia stata prospettata; né, per la verità, consta, tra i documenti a sostegno del controricorso (privo pure del prescritto indice di quanto viene contestualmente depositato) o dagli altri atti legittimamente esaminabili da questa Corte di legittimità, alcun elemento da cui desumere la cronologia degli atti della pur prolungata procedura esecutiva: la questione del termine massimo entro il quale dispiegare l'opposizione di terzo non può quindi essere presa in considerazione (e viene pertanto lasciata del tutto impregiudicata), in difetto di allegazione e di prova della sede processuale (e cioè del momento dei processo esecutivo) nella quale essa è stata effettivamente dispiegata.
6. Ciò posto, il ricorso principale è comunque inammissibile per difetto di formulazione dei quesiti o dei momenti di riepilogo previsti dall'art. 366-bis cod. proc. civ., norma ancora applicabile ratione temparis per essere stata la qui gravata sentenza pronunciata tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, cioè il 13.11.08: la norma è stata introdotta dall'art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, risultando applicabile - in virtù del comma secondo dell'art. 27 del medesimo decreto - ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione - a far tempo dal 4 luglio 2009 - ad opera dell' art. 47, comma 1 lett. d} , della legge 18 giugno 2009, n. 69, in virtù della disciplina transitoria dell'art. 58 di quest'ultima. Ed infatti:
6.1. quanto al primo quesito, esso si articola su tali e tante proposizioni tra loro coordinate e subordinate - fino ad occupare diverse pagine di ricorso - da rendere impossibile, dalla loro disamina, l'individuazione chiara, univoca e sintetica della questione controversa (per tutte, v. Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2008, n. 26014), non rispondendo ai rigorosi requisiti elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla formulazione dei quesiti; ovvero, se a tale funzione volesse ritenersi deputata solo la parte finale, cioè quella di enunciazione del principio di diritto che si invoca applicarsi alla fattispecie, esso riguarda una ratio decidendi manifestamente diversa da quella posta a base della gravata sentenza, nella quale non si fa questione di nullità della trascrizione del pignoramento (come si esprimono i ricorrenti in sede di formulazione del quesito), ma di pignorabilità di un bene già soggetto ad uso civico: pertanto, per difetto di formulazione del quesito e non pertinenza (sulla cui indispensabilità, per tutte, v.: Cass. Sez. Un., 18 novembre 2008, n. 27347; Cass. 4 gennaio 2011, ne 80) del principio di diritto invocato (sicché perfino un'eventuale affermazione di quest'ultimo non condurrebbe alla risoluzione della controversia), è preclusa in questa sede la disamina del relativo motivo;
6.2. anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili:
6.2.1. da un punto di vista formale, per il mancato rispetto della rigorosa giurisprudenza di questa Corte in ordine alla loro formulazione: quanto al secondo motivo, mancando la prospettazione, nel momento di sintesi o riepilogo distinto dalla stessa esposizione della doglianza, delle specifiche ragioni dell'addotta contraddittorietà; quanto al terzo, per ragioni analoghe al primo motivo per la formulazione su numerose proposizioni coordinate e subordinate;
6.2.2. da un punto di vista sostanziale e comunque in via dirimente, perché entrambi non pertinenti alla ratio decidendi della gravata sentenza (v. le richiamate Cass. Sez. Un. n. 27347 del 2008 e Cass. n. 80 del 2011): quest'ultima non argomenta affatto - se non altro esplicitamente - in ordine ad una vera e propria usucapione da parte dei debitori esecutati, ma semplicemente accerta - con valutazione in mero fatto - la sussistenza di una cosiddetta sdemanializzazione di fatto quale presupposto del rigetto dell'opposizione, in dipendenza della protratta tolleranza di condotte di stravolgimento dell'originaria destinazione dei beni agli usi civici (pag. 11 della gravata sentenza).
7. Del resto, anche il ricorso incidentale è inammissibile: in esso, che non viene neppure ricondotto ad alcuna delle fattispecie di cui all'art. 360 cod. proc. civ., manca il prescritto quesito di diritto e comunque con esso si invoca una riconsiderazione delle ragioni poste dal giudice del merito a base della disposta compensazione, dimenticando che in sede di legittimità - e comunque prima della riforma del 2009 - quest'ultima è consentita soltanto in caso di manifesta incongruità o illogicità dei motivi esplicitati, oppure in caso di violazione della regola che impedisce la condanna di colui che è stato integralmente vittorioso: ed un motivo non illogico - quale la complessità della questione di diritto, resa evidente dalla problematicità delle premesse e degli sviluppi e dall'ampiezza delle argomentazioni svolte – viene esplicitato,  mentre la ricorrente  incidentale, pur vittoriosa in toto, non è affatto condannata alle spese.
8. E tuttavia ritiene il Collegio che la peculiarità della fattispecie consenta di enunciare comunque il principio di diritto che la regola, ai sensi dell'art. 363, comma terzo, cod. proc. civ., ritenendo che la questione decisa sia di particolare importanza: del resto, perfino un'espressa dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione, che la Corte si trovasse a dover emettere in base alla dichiarazione di rinunzia al ricorso sopravvenuta alla emissione del decreto di fissazione della adunanza in camera di consiglio, non precluderebbe comunque alla stessa Corte, nella sua composizione collegiale, di usare del potere, che l'art. 363 cod. proc. civ. le assegna, di enunciare, su questioni di particolare importanza che il ricorso ha sollevato, il principio di dirittonell'interesse della legge (Cass. Sez. Un., ord. 6 settembre 2010, n. 19051). Al riguardo, ritiene il Collegio opportuno qui affermare espressamente il principio che un bene soggetto ad uso civico non può essere oggetto di espropriazione forzata, per il particolare regime della sua titolarità e della sua circolazione, che lo assimilano ad un bene appartenente al demanio, nemmeno potendo per esso configurarsi una c.d. sdemanializzazione di fatto.
9. Per quel che qui interessa, è utile premettere che:
9.1. in linea di ampia approssimazione ed a fini meramente descrittivi, per "usi civici" possono intendersi i diritti spettanti ad una collettività - ed a ciascuno dei
suoi componenti, che può quindi esercitarlo uti singulus - (E) organizzata ed insediata su di un territorio, il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque, nonostante la loro titolarità formale in capo a differenti soggetti pubblici o privati: il corpus normativo di riferimento è costituito, originariamente, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (e dal relativo regolamento di attuazione di cui al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332), ma è stato integrato, arricchito e differenziato dalla multiforme varietà delle leggi delle singole Regioni, alle quali - beninteso, limitatamente alle funzioni amministrative - il decentramento del 1977 (art.66, commi primo e quarto, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) ha devoluto la materia;
9.2. la funzione dell'istituto era quella di fornire un sostentamento vitale alle popolazioni, in un momento storico nel quale la terra rappresentava l'unico elemento dal quale quelle potevano ricavare i prodotti necessari per la sopravvivenza; e si ricollegava, per ragioni storiche che non è qui il caso di approfondire, sostanzialmente alla difficoltà, in larghe parti del territorio italiano, di ricostruire una personalità dell'ente collettivo di appartenenza che fosse distinta da quella dei suoi appartenenti, tanto che costoro potevano mantenere una sorta di diritto, sia pure limitato in quanto destinato a particolari esigenze, sui beni collettivi o comuni, talvolta ricondotta a figure più prossime alla comunione;
9.3. per quel che qui interessa, i beni gravati da uso civico sono stati sovente - soprattutto nelle impostazioni più risalenti - ricostruiti come terre in dominio collettivo, la cui negoziazione e circolazione presupponeva l'assenso di tutti i cíves, talvolta perfino fondata sul malagevole criterio del nemine discrepante, nel senso cioè che nessun membro della collettività civica nel momento negoziale poteva mancare, né essere di contrario avviso (affinché la popolazione non si privasse dei suoi secolari diritti senza un'apprezzabile contropartita: Cass. 11 febbraio 1974, n. 387): non riconoscendosi al Comune o all'associazione agraria una rappresentanza negoziale della collettività, ma soltanto la qualificazione di centro d'imputazione per il godimento collettivo delle terre e per l'inizio di determinate procedure tutte intese alla conservazione degli usi civici;
9.4. di certo, attualmente la giustificazione di un tale istituto vede attenuata la sua ragion d'essere originaria:
9.4.1. si sopravvive, nell'attuale società, non più con la terra, ma con tutta una serie di fonti di reddito che pongono la terra in posizione oggettivamente secondaria: la funzione vitale del bene-terra è assai ridimensionata nell'assetto economico della società odierna, fortemente incentrata sul settore industriale e sul terziario;
9.4.2. sarebbero pur sempre indispensabili - per configurare una redditività anche di mero sostentamento, quale quella posta a base dell'impostazione originaria dell'istituto - una adeguatezza ed una congruità sia dell'estensione del terreno da coltivare che dell'azienda a tanto destinata, non potendo altrimenti estrinsecarsi neppure quella funzione minimale: sicché risulta difficilmente compatibile con tali esigenze la persistenza di una proprietà collettiva, in luogo di quella solitaria od individuale;
9.4.3. l'originaria destinazione sembra addirittura stravolta, una volta che gli usi civici sono stati compresi nella specifica tutela paesistico-ambientale (secondo la previsione dell'art. 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n, 312, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431, con cui è stato tra l'altro imposto - integrandosi l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - il vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche alle zone gravate da usi civici; disposizione poi ripresa dalla legislazione successiva e, tra gli ultimi, dall'art. 142, comma primo, lett. h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) o assunti di conseguenza a parametro blandamente negativo della sanabilità delle violazioni delle leggi urbanistiche (comma quinto dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito, da ultimo, dall'art. 32, comma 43, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326);
9.4.4. pertanto, la persistente vitalità dell'istituto - nonostante fin dal 1927 se ne fosse prevista appunto la "liquidazione" - poggia ora su di una sua tendenziale mutazione funzionale, all'uso civico essendo cioè riconosciuta una nuova caratterizzazione della sua natura di bene collettivo, in quanto utile anche - se non soprattutto - alla conservazione del bene ambiente e per di più per ciò stesso non soltanto a favore dei singoli appartenenti alla collettività dei fruitori del bene nel singolo contesto territoriale collegato alle possibilità di concreto utilizzo dell'immobile, ma evidentemente alla generalità dei consociati;
9.5. e tuttavia tale mutamento di funzione non rileva, in questa sede, dinanzi alla chiarezza della legislazione nazionale e regionale tuttora in vigore, la quale continua a disciplinare l'istituto coi suoi caratteri originari, salvo a prevedere forme sempre più agili di superamento del rigoroso regime di gestione e di circolazione;
9.6. al riguardo, la legge 16 giugno 1927, n. 1766, nel disciplinare la destinazione delle terre sulle quali continuino a gravare usi civici, ha suddiviso le medesime in due categorie, distinguendoli - al suo articolo 11 - tra quelli: a) convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente; b) convenientemente utilizzabili per la coltura agraria;
9.7. orbene, la richiamata legge 1766 del 1927 sancisce:
9.7.1. per i beni della categoria sub a) – art. 12, comma secondo) - l'inalienabilità e l'impossibilità di mutamento di destinazione, salvo autorizzazione del ministro dell'economia nazionale,
9.7.2. per i beni della categoria sub b) - articoli 13 e seguenti - la possibilità della ripartizione e della assegnazione a coltivatori diretti, a titolo di enfiteusi con obbligo delle migliorie e possibilità di affrancazione dei fondi a seguito di accertamento delle stesse (cfr. artt. 19 e 21), prevedendosi (art. 21, comma terzo) che "prima dell'affrancazione le unità suddette non potranno essere divise, alienate o cedute per qualsiasi titolo";
9.8. in giurisprudenza è corrente l'assimilazione del bene gravato da uso civico a quello demaniale, talvolta con semplice avvicinamento del relativo regime (Cass. 12 ottobre 1948, n. 1739; Cass. 12 dicembre 1953, n. 3690), più spesso con una equiparazione tendenzialmente piena (Cass. 8 novembre 1983, n. 6589; Cass. 28 settembre 1977, n. 4120; Cass. 15 giugno 1974, n. 1750).
10. Il regime di circolazione di tali beni prevede rigorose limitazioni:
10.1. è principio consolidato che l'espressa previsione dell'inalienabilità, per entrambe le categorie di terreni e prima del completamento dei procedimenti di liquidazione o c.d. sclassificazione, connota il regime giuridico dei beni di uso civico dei caratteri propri della demanialità, sicché detti beni sono da reputarsi inalienabili ed incommerciabili, nonché insuscettibili di usucapione;
10.2. nella giurisprudenza di merito sembra prevalente l'interpretazione per la quale detti beni sono insuscettibili di pignoramento e di espropriazione forzata, "eccezion fatta se la loro alienazione non venga fatta oggetto di espressa autorizzazione nei casi e nei modi di legge (art. 12 legge 16 giugno 1927, n. 1766; art. 39 r.d. 26 febbraio 1928, n. 332) o, per i terreni sfruttabili per la coltura agraria, che non sia già effettuata l'affrancazione del canone enfiteutico da parte degli assegnatari ai sensi dell'art. 21 1. 16 giugno 1927, n. 1766" (v. Comm. Usi Civici Lazio 4 giugno 1981, che ha affermato altresì doversi dichiarare la nullità delle aggiudicazioni a seguito di espropriazione forzata; Comm. Usi Civici Emilia-Romagna 29 aprile 1994);
10.3. la giurisprudenza di legittimità affronta la problematica del regime dei beni gravati da uso civico sotto il profilo dell'assoluta ed insanabile nullità degli atti, che quelli hanno ad oggetto, posti in essere in violazione del divieto di alienazione, ad esempio in materia di concessione in enfiteusi per i beni suscettibili di sfruttamento agrario (Cass. 15 giugno 1974, n. 1750), o in materia di legittimazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1766 del 1927 (Cass. 8 novembre 1983, n..6589); ed afferma in modo netto che la cessione tra privati di beni comunali soggetti ad uso civico, quali quelli di cui alla cat. a) ("terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente", che non possono essere alienati neppure dall'ente pubblico, se non con l’autorizzazione della Regione) ed alla cat. b) (di cui agli artt. 11, 13 e 21, rispettivamente "terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria", "terreni di cui alla lettera B dell'art. 10, destinati ad essere ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale, fra le famiglie dei coltivatori diretti del comune o della frazione" ed "unità fondiarie abbandonate o devolute, riassegnate ex artt. 13 e 19") dell'art. 11 della legge n. 1766 del 1927 è nulla (non già per illiceità bensì) per impossibilità dell'oggetto o per contrasto con norma imperativa (tra le altre, v.: Cass. 3 febbraio 2004, n. 1940; Cass. 22 novembre 1990, n. 11265);
10.4. non è ammessa neppure una vendita ad effetti obbligatori o di cosa altrui: nonostante alcuni contrari arresti (Cass. 7 maggio 1968, n. 1404; Cass. 4 agosto 1979, n. 4536, in tema di preliminare di vendita), è sorretta da più rigoroso impianto argomentativo - ed è pertanto convincente - la diversa giurisprudenza di questa Corte in tema di nullità sia della vendita obbligatoria (Cass. 28 settembre 1977, n. 4120), che di una anomala "vendita del possesso" (Cass. 27 settembre 1996 n. 8528) ed infine di una divisione che comprenda, nella massa, alcuni beni gravati da uso civico (Cass. 2 settembre 1998, n. 8693);
10.5. soltanto una volta completate le procedure volte a far perdere all'immobile la sua destinazione all'uso civico sorge in favore del possessore (quand'anche abusivo) un diritto soggettivo di natura privatistica:
10.5.1. i beni perdono la natura di beni assoggettati a proprietà collettiva ed il diritto di uso civico degrada, secondo l'interpretazione della giurisprudenza, al rango di diritto affievolito (Cass. 8 novembre 1983, n. 6589);
10.5.2. il provvedimento commissariale di legittimazione delle occupazioni abusive "conferisce al destinatario la titolarità di un diritto soggettivo perfetto di natura reale sul terreno che ne è oggetto, costituendone titolo legittimo di proprietà e di possesso" (Cass. 23 giugno 1993, n. 6940);
10.5.3. viene meno l'inalienabilità del terreno, il quale riacquista piena commerciabilità (Cass. 8 novembre 1983, n. 6589; Cass. 15 giugno 1974, n. 1750; Cass. 8 maggio 1973, n. 1234);
10.5.4. è allora ammessa l'esecuzione immobiliare (Cass. 15 giugno 1974, n. 1750).
11. Il Collegio ritiene necessario ribadire che un tale complessivo regime comporta che i beni gravati da uso civico non sono suscettibili di espropriazione forzata: l'incommerciabilità derivante dalle suddette norme della legge nazionale comporta come inevitabile conseguenza che, al di fuori dei più o meno rigorosi procedimenti di liquidazione dell'uso civico e prima del loro formale completamento, la preminenza di quel pubblico interesse che ha impresso al bene immobile il vincolo dell'uso civico stesso ne vieti qualunque circolazione, compresa quella derivante dal processo esecutivo, quest'ultimo essendo posto a tutela (se non altro prevalente) dell'interesse del singolo creditore e dovendo quest'ultimo recedere dinanzi al carattere superindividuale e lato sensu pubblicistico dell'interesse legittimante l'imposizione dell'uso civico; e tale divieto comporta la non assoggettabilità dei bene gravato da uso civico ad alcuno degli atti del processo esecutivo, a partire dal pignoramento, che ne è quello iniziale.
12. Nonostante la progressiva e diffusa tendenza della legislazione regionale ad attenuare viepiù i vincoli derivanti da quell'originario regime con l'agevolazione delle procedure di liquidazione o liberazione dall'uso civico, non può poi ammettersi una c.d. sdemanializzazione di fatto:
12.1. è ben vero che questa è sostanzialmente ammessa dalla giurisprudenza, sul punto correntemente sostenendosi (da ultimo, v. Cass. 11 maggio 2009, n. 10817) che:
12.1.1. la sdemanializzazione di un bene, con la conseguente configurabilità di un possesso del privato ad usucapionem, può verificarsi anche tacitamente, in carenza di un formale atto di declassificazione, purché si sia in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino;
12.1.2. il provvedimento sul passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio, a norma dell'art. 829 cod. civ., ha carattere semplicemente dichiarativo, considerando che la dichiarazione della cessazione di demanialità, quando già sussistono le condizioni di fatto di incompatibilità con la volontà di conservare la destinazione ad uso pubblico, si limita in sostanza a dare atto del passaggio dei beni stessi da uno ad un altro regime (Cass. 22 aprile 1992, n. 4811; Cass. 4 marzo 1993, n. 2635; Cass. 19 febbraio 2007, n. 3742);
12.1.3. solo per i beni del demanio marittimo, quale la spiaggia, comprensiva dell'arenile, la disciplina è più rigorosa: la sdemanializzazione non può verificarsi tacitamente, ma richiede, ai sensi dell'art. 35 cod. nav., un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa, di carattere costitutivo (Cass. 5 agosto 1949, n. 2231; Cass. 6 maggio 1980, n. 2995; Cass. 14 marzo 1985, n. 1987; Cass. 2 marzo 2000, n. 2323);
12.1.4. e comunque la sdemanializzazione in parola può sicuramente escludersi solo per demanio c.d.
artificiale, attesa la sua peculiare struttura, composizione ed origine (Cass. 6 marzo 2009, n. 5474; Cass. 31 agosto 2007, n. 18345: la quale ultima, pur dando atto di un precedente contrario - indicato in Cass. 6 febbraio 2007, n. 2608, relativo però al fatto dell'uomo -, ribadisce l'astratta ammissibilità della sdemanializzazione tacita o di fatto per i beni del demanio naturale, per i quali la cessazione della demanialità può essere solo conseguenza di un accadimento naturale o materiale, di cui l'amministrazione pubblica si limita, con proprio atto di accertamento, a dichiarare la verificazione);
12.2. e tuttavia, per i beni gravati da uso civico la delicatezza e complessità degli accertamenti necessari per la sclassificazione, ma soprattutto la peculiare struttura dell'istituto con il particolare ruolo dei singoli titolari dell'uso civico, escludono che questa possa avvenire in via di mero fatto:
12.2.1. a differenza dai beni demaniali tradizionalmente intesi (e coi limiti di cui al precedente punto 12.1.), per i quali il presupposto della sdemanializzazione resta - nell'ipotesi più favorevole per il privato - una situazione di protratta inerzia della pubblica amministrazione, unica abilitata ad espletare sul bene anche la signoria di fatto indispensabile per imprimervi la destinazione all'uso pubblico, sui beni gravati da uso civico sussiste la compresenza di un complesso di diritti soggettivi esercitabili uti singulus da ciascuno dei beneficiari di quello, sicché le situazioni da accertare sono molte e complesse, nel contraddittorio, almeno potenziale, con i singoli compartecipi e, per loro o in loro figurativa rappresentanza, con l'ente pubblico territoriale di riferimento individuato dalla legge;
12.2.2. soltanto la garanzia dei passaggi procedurali volti a verificare l'effettiva perdita, da parte del bene, delle sue attitudini ad essere destinato all'uso civico - relazioni di organi tecnici dotati di particolare competenza, ricerche comparative su documenti, esame di provvedimenti di sfruttamento del bene a fini diversi da quelli originari e così via, a seconda delle differenti legislazioni regionali - può allora garantire la collettività indistinta  degli altri partecipanti a quest'ultima, in quanto tali contitolari del medesimo diritto, in ordine al venir meno di una situazione, almeno originariamente pacifica, di sussistenza di quell'uso civico;
12.2.3. il provvedimento conclusivo del procedimento di sclassificazione (o, più in generale, di quello di liquidazione o liberazione dall'uso civico, a seconda dell'appartenenza del bene all'una o all'altra categoria, secondo quanto brevemente accennato sopra al punto 9.7 e comunque di cui agli artt. 13 e seguenti della richiamata legge n. 1766 del 1927) può dare legittimamente atto che la perdita dell'attitudine a servire ad uso civico si è avuta al momento della sua emanazione, ma, se nulla statuisce in ordine all'individuazione di un eventuale momento anteriore in cui tanto può plausibilmente ritenersi avvenuto, non potrà fare retroagire tale effetto, a tutela della certezza dei diritti soggettivi degli altri partecipanti e per limitare il più possibile il conseguente loro sacrificio;
12.2.4. pertanto, la sclassificazione non può aver luogo che ex nunc, salvo che, per motivi diversi e sulla base di specifiche indicazioni e riscontri espressamente contenuti nel provvedimento (in quanto tale suscettibile di impugnazione da parte di chi possa avervi un interesse giuridicamente apprezzabile), non si dia atto di un preciso momento temporale in cui la relativa situazione di fatto si è concretamente maturata in modo irreversibile, mediante il consolidamento dell'impossibilità fattuale di uno sfruttamento del bene secondo l'uso civico che in origine su di esso gravava e quindi dell'estrinsecazione di quei diritti spettanti a ciascun partecipante alla collettività beneficiaria dell'uso stesso.
13. In applicazione dei principi suddetti al processo esecutivo, anche il bene già gravato da uso civico può allora essere sottoposto a procedura esecutiva (e cosi, successivamente, alla vendita coattiva od assegnazione), ma soltanto se il pignoramento - che a quella procedura dà, per scolastica nozione, inizio effettivo - sia successivo alla data del provvedimento di sclassifìcazione od a quella anteriore, che in quest'ultimo sia espressamente indicata come epoca di perdita della destinazione ad uso civico; e soprattutto soltanto se il pignoramento sia eseguito in danno di colui in cui favore è stata riconosciuta la sclassificazione e quindi l'acquisto della titolarità di un diritto reale esclusivo sul bene in questione. Infatti:
13.1. è con riferimento al pignoramento che va valutata la situazione di proprietà, di commerciabilità e comunque di impignorabilità del bene, poiché a quello - se ritualmente trascritto - saranno fatti retroagire, una volta avutosi il coattivo trasferimento del bene staggito dal debitore esecutato all'aggiudicatario (o all'assegnatario), gli effetti della vendita (o dell'assegnazione), in ossequio al principio della continuità delle trascrizioni dei relativi atti di acquisto e quindi dei trasferimenti successivi dei diritti reali oggetto della procedura esecutiva;
13.2. quand'anche la situazione di fatto di perdita della destinazione all'uso civico possa perfino in teoria preesistere, non è pertanto legittimo il pignoramento in danno di chi non risulti che sul bene, da tempo successivo al momento di efficacia della sclassificazione (momento che, ripetesi, potrà individuarsi normalmente nella data del relativo provvedimento, se questo nulla specifica, ovvero, in caso di espressa diversa menzione, in quell'altra ed anteriore espressamente in quest'ultimo indicata), sia titolare di un diritto reale suscettibile di essere sottoposto ad espropriazione forzata;
13.3. e peraltro può ammettersi qualunque modo d'acquisto di un tale diritto reale, ivi compresa l'usucapione, ma da parte appunto del soggetto nei cui confronti è eseguito il pignoramento e con i rigorosi ordinari termini di maturazione della prescrizione acquisitiva, decorrenti da quando la perdita della destinazione ad uso civico è stata espressamente riconosciuta nel provvedimento di sclassificazione o, in mancanza di specifica indicazione, dalla data di quest'ultimo: con conseguente ulteriore onere, per il
creditore procedente, di fornire la prova della da lui predicata titolarità in tali termini e con tale decorrenza ritualmente acquisita dal debitore.
14. Conclusivamente:
14.1. va affermato - benché senza alcuna diretta incidenza sul caso concreto, secondo quanto dispone l'art. 363, comma terzo, cod. proc. civ. - il principio di diritto di cui al punto 8 (un bene soggetto ad uso civico non può essere oggetto di espropriazione forzata, per il particolare regime della sua titolarità e della sua circolazione, che lo assimilano ad un bene appartenente al demanio, nemmeno potendo per esso configurarsi una c.d. sdemanializzazione di fatto);
14.2. il ricorso va peraltro dichiarato inammissibile;
14.3. quanto alle spese del giudizio di legittimità:
14.3.1e la reciproca soccombenza sui ricorsi principale ed incidentale consente di ritenere sussistenti giusti motivi di integrale compensazione nei rapporti tra le parti che li hanno dispiegati;
14.3.2. peraltro, non avendo gli altri intimati svolti in questa sede alcuna attività difensiva, non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese stesse nei loro rapporti coi ricorrenti.
P. Q. M.
La Corte riunisce il ricorso principale ed il ricorso incidentale e li dichiara inammissibili; compensa tra ricorrenti principali ed incidentale le spese del giudizio di legittimità e dichiara non luogo a provvedere su queste ultime quanto ai rapporti con gli altri intimati; enuncia, ai sensi dell'art. 363, comma terzo, cod. proc. civ., il principio di diritto di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi 8 luglio 2011.