6/12/2014

Resta l'esenzione totale solo per alcuni tipi di affrancazione, non per Legittimazioni e Alienazioni

L'Agenzia delle Entrate, con risposta del 09/06/2014 (AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0078227.09-06-2014-U) della Direzione Centrale Normativa - Settore Imposte indirette - Ufficio Registro e altri tributi indiretti, in riferimento all'interpello 954-136/2014-art.11, legge 27 luglio 2000, n. 212, ha confermato che gli "atti di affrancazione ... possono beneficiare del regime di esenzione previsto dall'art.2 della legge n. 692 del 1981".
Si legge: "la soppressione disposta dal citato articolo 10, comma 4, trova applicazione anche con riferimento alle operazioni contemplate dall'articolo 2, della legge n. 692 del 1981, qualora si realizzino un trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione di un diritto reale sugli stessi, a titolo oneroso".
Ovviamente non godranno dell'esenzione dall'imposta di registro gli atti di affrancazione di cui ai punti 1 (enfiteusi) e  2 (quotizzazioni ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 della Legge 1766/1927), le Ordinanze di Legittimazione e le Alienazioni poiché si va a costituire un diritto reale immobiliare di godimento (diritto di proprietà), infatti l'articolo 10 del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23 prevede una tassazione del 9% (minimo 1.000,00 euro) per gli "atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi".
Clicca qui per scaricare la risposta dell'Agenzia delle Entrate del 09/06/2014 (interpello 954-136/2014).

ATTENZIONE: NULLA E' PERDUTO
Nel Disegno di legge al Senato n. 1465 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria", in seguito alla Proposta di modifica n. 5.4 della Senatrice Stefania Pezzopane, è stato inserito ed approvato il comma 1-bis dell'art. 5 "All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1º dicembre 1981, n. 692, e dell'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766".

Tale Disegno di legge è stato approvato al Senato il 05/06/2014 ed ora è in corso di esame alla Camera, atto C. 2433. A pag. 65 il testo del comma 1.bis inserito.
Il provvedimento è stato esaminato nelle commissioni riunite V e VI il 10/06/2014. A pag. 40 del comunicato dell'ufficio di presidenza si legge "Il comma 1-bis dell'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, attraverso un'integrazione all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011 (federalismo municipale), ripristina alcune agevolazioni fiscali relative ai trasferimenti riguardanti restituzione di terre a comuni, scioglimenti e liquidazioni di usi civici nonché i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazioni di terre. In sintesi, a seguito delle modifiche recentemente introdotte dall'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, l'articolo 10 prevede che, a decorrere dal 2014, l'imposta di registro si applichi a tali trasferimenti nella misura fissa del 9 per cento. Se il trasferimento ha per oggetto la prima casa di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, l'aliquota è del 2 per cento. Il comma 2 dell'articolo 10 prevede che nei casi sopra elencati l'imposta non può, comunque, essere inferiore a 1.000 euro. Il comma 4 del medesimo articolo 10 prevede, in relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2, la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali. Segnala, al riguardo, come una prima deroga a tale eliminazione delle predette esenzioni sia stata disposta con il comma 608 della legge di stabilità 2014, il quale ha escluso dalla soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni vigenti le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (recate dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194). Successivamente l'articolo 13 del decreto-legge n. 47 del 2014 ha confermato le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione universale di Milano, Expo 2015. In tale quadro normativo il comma 1-bis dell'articolo 5 esclude dalla citata soppressione le esenzioni e agevolazioni tributarie riguardanti restituzione di terre a comuni, nonché scioglimenti e liquidazioni di usi civici (indicate dall'articolo 2 della legge n. 692 del 1981) e i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazioni di terre (di cui all'articolo 40 della legge n. 1766 del 1927)".
NON RESTA CHE ASPETTARE I FAMOSI 60 GIORNI PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 24/04/2014, N. 66: SCADENZA 23/06/2014 (qui il DOSSIER).


Aggiornamento del 12/06/2014: a pag. 186 dell'allegato 2 (documentazione depositata dal Governo) del disegno di legge C. 2433 (Sede referente - Commissioni V Commissione e VI Commissione) si legge "Articolo 5 comma 1-bis (Agevolazioni tributarie atti di affrancazione) La Commissione chiede che vengano forniti elementi di maggior dettaglio al fine di verificare l'assenza di sostanziali effetti di gettito dal ripristino dell'agevolazione in esame. Al riguardo, si evidenzia, che la stima è stata effettuata sugli atti del registro 2012, con le selezioni dei codici negozio indicati in sede di relazione tecnica, e dai quali è stato determinato un valore dichiarato che, come evidenziato in sede di relazione tecnica risulta essere di trascurabile entità".

Aggiornamento del 18/06/2014: "La Camera, con votazione finale elettronica, approva il disegno di legge di conversione n. 2433" (a pag. IX del resoconto sommario della seduta n. 248 di mercoledi 18/06/2014).

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