Con Legge n. 89 del 23 giugno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014 è stato approvato il disegno di legge di conversione n. 2433 (conversione in legge del D.L. 24/04/2014, n. 66) con cui si ripristina completamente l'esenzione totale per tutti gli atti previsti dalla Legge 692/1981 e si confermano le esenzioni di cui all'art. 40 della Legge 1766/1927.
Nell'allegato della Legge 89/2014 si legge: "All'articolo 5:
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e
delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1º dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766"»".
Ne consegue che sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuita' tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e relativo regolamento di esecuzione RD 332/1928 (quindi anche affrancazioni, alienazioni, conciliazioni, mutamenti di destinazione d'uso, quotizzazioni, ordinanze di reintegra, trasformazioni in enfiteusi perpetua) sono esenti da tasse di bollo e registro e da altre imposte (esenzione totale come confermato con Interpello ADE 21182/2003, Circolare ADT 2/2004, Risoluzione ADT 1/2006, Risoluzione ADT 2/2008).
A distanza di pochi giorni, superata la Risoluzione 64/E del 20/06/2014 dell'Agenzia delle Entrate, come anche il precedente parere del 09/06/2014 sempre dell'Agenzia delle Entrate.
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