Come ricorda anche la Regione Abruzzo in questa nota, qualora non fosse possibile attestare la natura dei suoli di proprietà comunale, nei Comuni facenti parte dell'ex Regno delle Due Sicilie, è sussistente la cosiddetta "presunzione di demanialità" (Ubi feuda, ibi demania) affermata dalla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite Civici con la sentenza n. 2598 del 16/08/1958, secondo cui, essendo il Comune dell'Italia meridionale sorto come ente autarchico solo con la dominazione francese, tutti i beni che figurano ad esso appartenenti sono da presumere, salvo prova contraria, dell'Universitas Civium, ossia del demanio universale soggetto agli usi civici dei "cives" del luogo e, pertanto indisponibili.
L'ovvia conseguenza è che l'intestazione sul certificato catastale storico (all'impianto) al Comune sotto qualsiasi forma, determina presunzione di demanialità civica.
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