9/08/2014

IMU ed USI CIVICI: 15 settembre, l’invio dei dati da parte dei Comuni

IMU ed USI CIVICI: 15 settembre, l’invio dei dati da parte dei Comuni

Gli enti locali hanno l’obbligo di inviare al Ministero l’elenco dei terreni a immutabile destinazione agro-silvo pastorale, ai fini della compensazione del minor gettito derivante dall'esenzione IMU.

Con comunicato n. 30881 dell’8 settembre 2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze avverte i comuni dell’approssimarsi della scadenza del15 settembre 2014.
Il Decreto del 29 luglio 2014 del Direttore generale delle finanze impone agli enti locali la trasmissione dei dati relativi ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai fini della compensazione del minor gettito ai sensi del comma 5-bis dell’art. 4 del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dal comma 2 dell’art. 22 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Vanno inclusi tutti i terreni, fatta eccezione per Bolzano - Al riguardo, si fa presente che, come si evince dalla chiara lettera delle disposizioni recate dal decreto del 29 luglio 2014, l'inserimento dei dati relativi ai predetti terreni nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, riguarda tutti i terreni dei Comuni del territorio nazionale ad eccezione di quelli ubicati nel territorio della provincia autonoma di Bolzano che, in base alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, ha istituito l'imposta municipale immobiliare (IMI) in sostituzione delle imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili, ai sensi dell'art. 80 del DPR 31 agosto 1972, n. 670.

Anche i terreni montani e collinari vanno comunicati 
- In considerazione dell’approssimarsi del termine del 15 settembre 2014, il Ministero chiarisce la permanenza di detto adempimento anche nel caso in cui i terreni agricoli dei Comuni, in base all'elenco allegato alla circolare 14 giugno 1993, n. 9 dell’allora Ministero delle finanze, ricadono in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 e, pertanto, già esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
L'adempimento in questione prescinde, quindi, dalla circostanza che ai terreni suddetti si applichi già l'esenzione di cui al predetto art. 7, comma 1, lett. h) , del D.Lgs. n. 504 del 1992.
Il ministero nel comunicato in commento, sottolinea, inoltre, che l'inserimento dei dati è, altresì, pregiudiziale alla compensazione del minor gettito dei Comuni nei quali ricadono i terreni in questione non situati in zone montane o di collina, ed è strettamente collegato all'esenzione dall'IMU, di cui all'art. 4, comma 5-bis del D.L. n. 16 del 2012, il quale prevede, superando, quindi, l'attuale regime di esenzione, stabilito sulla base della citata circolare n. 9 del 1993, che, "con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri" e che, solo “ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU”. 

Se si omette l’adempimento, i terreni sono considerati inesistenti 
- Si evidenzia, infine, che il mancato inserimento nel termine del prossimo 15 settembre nel portale del federalismo fiscale dei dati indicati dal decreto del 29 luglio 2014 sarà considerato come inesistenza, nel territorio del Comune, di terreni aventi le più volte citate caratteristiche, ai fini della compensazione del mancato gettito IMU, derivante dal nuovo decreto previsto per l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 504 del 1992.
Qui il link del Portale Federalismo Fiscale.

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