6/25/2013

29/06/2013 - Seminario di studio USI CIVICI a Rocca Imperiale (Cs)

Il 29/06/2013 dalle ore 9.30 presso il Castello Federiciano di Rocca Imperiale (Cs), si terrà il Seminario di studio su: “USI CIVICI: TRASCURATI FATTORI di SVILUPPO SOSTENIBILE e di PROMOZIONE e RIORDINO del territorio comunale, FONTI di RISORSE per i COMUNI e per le ECONOMIE LOCALI ed OCCASIONE di GESTIONE dei BENI COMUNI”.

Programma:
Ore 9,30: REGISTRAZIONE dei PARTECIPANTI

Ore 10,00 APERTURA dei LAVORI e SALUTI
Dott. Ferdinando Di LEO Sindaco del Comune di Rocca Imperiale
Arch. Mario FRANCHINO Consigliere Regione Calabria
Dott. Giuseppe CATERINI Presidente del Collegio Geometri della Provincia di Cosenza
Dott. Giuseppe CALABRETTA Dirigente Settore 1 – Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione Regione Calabria
Geom. Giovanni MARANGI Responsabile del II Settore del Comune di Rocca Imperiale

INTRODUCE e PRESIEDE
Ing. Rita Carolina LAURENZANO Sportello Usi Civici Comune di Rocca Imperiale - Consulente Usi Civici Enti Locali
“La Legge Regionale della Calabria sugli Usi Civici n° 18/2007: le competenze dell’Ente
Locale gestore dei diritti della collettività – profili tecnici ed operativi della norma”

INTERVENGONO
Prof.ssa Ada CAVAZZANI – Dipartimento Sociologia UNICAL
Dott. Giuseppe GAUDIO – INEA Sede Regionale per la Calabria
Dott. Tonino CARACCIOLO – Project Manager Regione Calabria

Ore 14,00 – Conclusioni


5/22/2013

Sentenza 26 marzo 2013, n. 1698, Consiglio di Stato: Le terre soggette ad usi civici e le procedure di evidenza pubblica


Usi civici: le terre appartenenti ai diritti civici risultano, di norma, incompatibili con l'attività edificatoria
1. La questione
Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato affronta il tema dei beni di “uso civico”, delineandone la natura e le caratteristiche ed affermando la necessità dell'espletamento di una procedura di evidenza pubblica al fine di derogare all'inalienabilità e all'indisponibilità che li caratterizza. 
In particolare, il Collegio indica i vari passaggi che il Comune, quale ente rappresentante della collettività, e la Regione, quale organo di controllo e vigilanza, devono compiere affinché l'eliminazione del vincolo di destinazione gravante sul bene sia legittima. Interessante appare poi la ricostruzione svolta dal Consiglio in merito all'istituto del risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a. e il rinvio alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c. 

2. Il fatto
Con un Decreto del Dirigente della competente struttura la Regione Campania autorizzava la costruzione e l'esercizio di un impianto di aerogeneratori su una particella gravata dal vincolo di “uso civico”, subordinando l'autorizzazione stessa alla “positiva conclusione della procedura per il cambio di destinazione d'uso dell'area”. Tale procedura, però, non era andata a buon fine e la Giunta Regionale aveva deliberato di non accogliere la richiesta per il mancato esperimento di una procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione dell'area. 
Le società interessate avevano, pertanto, proposto ricorso avverso detta delibera e, successivamente, avevano impugnato la sentenza di rigetto emanata dal competente T.A.R., lamentando l'erronea applicazione dei principi generali in materia di qualificazione di beni di uso civico e dei beni pubblici demaniali e chiedendo il risarcimento del danno subito.

3. L'iter argomentativo
Il Consiglio di Stato affronta la questione mettendo in luce le peculiarità dei beni di uso civico e, dopo aver delineato con chiarezza e linearità espositiva le norme da applicare al caso concreto, rigetta in toto l'appello, dichiarando infondati tutti i singoli motivi di censura. 

3.1. La definizione di “uso civico”
Il Collegio inizia il proprio iter argomentativo affermando che gli “usi civici” sono diritti reali di natura collettiva, volti ad assicurare un'utilità o un beneficio ai singoli appartenenti ad una collettività, disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dal regolamento di cui al R.D. n. 332/1928. 
L'art. 12 della legge del 1927 ha sancito l'inalienabilità e l'impossibilità di mutamento di destinazione di tali beni, salva la possibilità di richiedere l'autorizzazione (oggi di competenza delle Regioni) a derogare il vincolo. 
Alla luce di detta norma il Consiglio di Stato e la Suprema Corte concordano nel ritenere i beni di uso civico riconducibili al regime della demanialità.
Essi, infatti, rappresentano un diritto collettivo di natura reale, la cui ratio è quella di riservare alla pubblica utilità i benefici provenienti dalla terra, dai boschi e dalle acque sulle quali incombe il vincolo di destinazione. 
Invero, consentire lo svolgimento dell'attività edificatoria comporterebbe la “privatizzazione” a tempo indeterminato di un bene pubblico.
Il Consiglio di Stato sottolinea poi che il diritto collettivo di cui si tratta è esercitato in forma duale dal Comune, che amministra i beni di uso civico in quanto esponente della collettività, e dalla Regione, che svolge attività di diretta e indefettibile vigilanza per le attività di straordinaria amministrazione, tra le quali certamente rientra l'eliminazione del vincolo di destinazione.
Il Collegio precisa poi che dalla natura pubblica degli usi civici ex art. 12 legge 1766/1927 deriva la necessaria applicazione dei principi comunitari di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, nonché dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità. Ne consegue la doverosa applicazione dell'art. 12 della legge 241/1990, nonché la necessità del previo esperimento della procedura di evidenza pubblica.

3.2. La procedura per l'eliminazione del vincolo
Dopo aver evidenziato le caratteristiche dei beni di uso civico, la sentenza in esame delinea la procedura che il Comune e la Regione devono seguire, a norma di legge, al fine di poter legittimamente eliminare il vincolo di destinazione posto in favore della collettività.
Infatti, il Consiglio afferma che il Comune deve in primo luogo dare pubblica notizia della richiesta di deroga e, successivamente, pubblicare un avviso diretto ad altri operatori potenzialmente interessati contenente specificazioni circa i requisiti e gli elementi di ammissione, i criteri di valutazione delle eventuali richieste alternative, nonché le modalità per la valutazione delle diverse ipotesi. Invero, come era già stato affermato in primo grado e come sopra evidenziato, l'autorizzazione al mutamento di destinazione “...non può prescindere dal previo espletamento di una gara pubblica...” indetta dal Comune stesso.
Al termine della gara, il provvedimento contenente l'individuazione del beneficiario e la richiesta di deroga deve essere sottoposto al vaglio della Regione, il cui controllo rappresenta una “fase integrativa dell'efficacia”.
L'attività della Regione sarà finalizzata, in primo luogo, alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'ammissibilità della richiesta di deroga, anche alla luce della legislazione regionale.
Dopo aver verificato l'an, la Regione dovrà compiere una valutazione circa l'utilità effettiva della diversa destinazione, che - ricordiamo - deve rappresentare un beneficio reale per la collettività; tale valutazione dovrà tenere in considerazione ogni elemento utile e non dovrà limitarsi ad un mero calcolo economico, bensì occorre che la nuova destinazione rappresenti davvero un beneficio presente e futuro per la generalità degli abitanti.
Infine, la Regione dovrà verificare il quomodo del procedimento, controllando che nello svolgimento della procedura di cui sopra il Comune abbia rispettato le norme di legge poste a garanzia del beneficiario e della collettività.
Se i controlli effettuati avranno esito positivo la Regione emanerà un decreto autorizzativo ex art. 41, R.D. 332/1928, altrimenti potrà legittimamente rifiutare l'autorizzazione; il caso di specie rientra certamente in quest'ultima ipotesi, poiché è stata ravvisata la mancanza della necessaria procedura
di evidenza pubblica. 

3.3. La verifica dei canoni paesaggistici e territoriali
Gli appellanti lamentavano poi violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto il Giudice di primo grado aveva sottolineato che in mancanza di un apposito piano paesaggistico regionale diretto a regolare la materia non sarebbe stato possibile alcuna modifica della destinazione d'uso del bene, a meno che non vi sia la preventiva autorizzazione ex art. 146 D.Lgs. n. 42 del 2004.
Il Consiglio ha però affermato che la precisazione compiuta dal T.A.R. non viola i principi processuali poiché “tutti i profili concernenti la verifica del rispetto degli indirizzi di assetto paesaggistico e territoriale...devono essere ricondotti nell'alveo dei ricordati poteri di controllo di cui all'art. 12 della L. n. 1766 cit.”.
Inoltre, è opportuno ricordare che lo stesso art. 12, D.Lgs. 387/2003, attuativo della direttiva comunitaria 2001/77/CE del 27 settembre 2001, specifica che, anche nella materia oggetto della sentenza in commento, l'autorizzazione al mutamento di destinazione è condizionata al rispetto delle normative vigenti a tutela del paesaggio. 
Pertanto, si deve ritenere che la disciplina posta dal D.Lgs. n. 42/2004 rappresenti una forma di salvaguardia aggiuntiva, e non sostitutiva, a tutela dei beni di pubblico interesse. Tale affermazione trova ulteriore conferma nella circostanza che l'art. 146, attraverso l'espresso riferimento ai terreni gravati da usi civici, ribadisce la funzione pubblica degli usi civici, in quanto utili alla conservazione dell'ambiente, bene costituzionalmente protetto.

3.4. Il risarcimento del danno
Appena un cenno meritano, infine, le considerazioni svolte dal Consiglio in merito alla richiesta di risarcimento del danno, avanzata dagli appellanti.
Interessante appare infatti la ricostruzione compiuta dal Collegio, il quale sostiene che l'art. 30 c.p.a., nel disciplinare la risarcibilità degli interessi legittimi, operi in realtà un rinvio all'art. 2043 c.c. e alla relativa disciplina. 
Alla luce di tale affermazione sarà risarcibile il danno cagionato dalla Pubblica Amministrazione solo in presenza dei requisiti civilistici della colpevolezza, del nesso di causalità e del danno ingiusto. Ne deriva che solo un provvedimento antigiuridico potrà comportare il risarcimento del danno, che dovrà, invece, escludersi ogni qualvolta il Giudice dichiari legittima l'azione amministrativa.

Sentenza completa (ricercare la 1698 del 2013 sul sito del Consiglio di Stato): Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza 26 marzo 2013, n. 1698


5/21/2013

29/05/2013 - Workshop su "Le filiere corte nella nuova dinamica città/campagna"


Il 29 maggio 2013 si svolgerà a Roma, presso l'ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA (INEA), Via Nomentana n. 41, un workshop su "Le filiere corte nella nuova dinamica città/campagna" organizzato dal Cursa in collaborazione con l'INEA e la Rete rurale nazionale. 


L'incontro rappresenta un'occasione per presentare i primi risultati di un'indagine condotta dal CURSA nell'ambito di un progetto finanziato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali finalizzata all'analisi della sostenibilità economica, sociale e ambientale della filiera corta.

Si prega di far pervenire, per motivi organizzativi, conferma scritta per e-mail (giglio@inea.it) della partecipazione al Workshop entro il 27 maggio 2013.


Programma:

09.00 Welcome Coffee e Registrazione partecipanti
09.30 Intervento di apertura: Giuseppe Blasi, Capo dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, Mipaaf
09.45 Introduzione al Workshop: Davide Marino, Cursa Università del Molise; Laura Aguglia, Inea
10.00 Le imprese agricole nelle Filiere Corte: la ricerca di un nuovo ruolo sociale, Luigi Mastronardi, Università del Molise; ne discute Tony De Amicis, Campagna Amica
10.30 Le innovazioni organizzative delle Filiere Corte; Silvia Innocenti, Università di Pisa; ne discute, Carlo Hausmann, Azienda Romana Mercati
11.00 I consumatori delle Filiere Corte: tratti comuni e specificità; Silvio Franco, Università della Tuscia; ne discute, Francesca Rocchi, Slow Food Lazio
11.30 Attori, temi, regole e specificità territoriali: verso una geografia del ruolo delle istituzioni nelle Filiere Corte; Aurora Cavallo, Cursa; ne discute, Paolo Gramiccia, Comune di Roma
12.00 Quali prospettive normative per lo sviluppo delle Filiere Corte in Italia; Benedetta De Pietro, Cursa; modera: Davide Marino
12.30 Conclusioni e introduzione al dibattito, Alessandro Monteleone, Rete Rurale Nazionale
13.30 Buffet




5/15/2013

31/05/2013 - Nono Convegno del Centro studi sulle proprietà collettive dell'Università degli studi dell'Aquila

Si svolgerà venerdì 31 maggio 2013 il IX Convegno annuale promosso dal Centro studi sulle proprietà collettive dell'Università degli studi dell'Aquila sul tema: "Guido Cervati e i diritti d'uso civico oggi".


12/12/2012

CORTE DEI CONTI: CONDANNA PER DANNO ERARIALE - MANCATA RISCOSSIONE DEI CANONI DI OCCUPAZIONE SU TERRE CIVICHE

Con la Sentenza n. 1645 del 17/08/2010 della Corte dei Conti (Sez. Giurisp. Lazio) sono stati condannati i responsabili dell’Ufficio Urbanistica, per danno erariale, al risarcimento all’Ente comunale dei canoni di occupazione non incassati relativi all’arbitraria occupazione di terreciviche (così come definite nella Legge 1766/1927), in quanto, ai sensi del comma 6 dell’art. 107 del Decreto Legislativo n 267/2000, “i dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione”.
Tale sentenza conferma dei principi fondamentali:
  • sulle terre civiche è obbligatorio riscuotere il canone di occupazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 446/1997 (Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche), pur in presenza di un’istanza di alienazione in corso;
  • siccome gli usicivici sono imprescrittibili, l’Amministrazione comunale deve necessariamente esigere la corresponsione di una indennità risarcitoria per occupazione indebita nei confronti degli occupanti dei terreni demaniali di uso civico;
  • l’Amministrazione comunale deve richiedere l’indennizzo per il risarcimento di danni e/o l’indebito arricchimento da occupazione abusiva del terreno demaniale a tutela dell’intera comunità;
  • a carico degli occupanti di un’area demaniale ad uso civico vige l’obbligo di pagare una somma annua a titolo di ristoro, in attesa, anche, dell’esperimento delle eventuali procedure che possono portare al definitivo superamento del vincolo per il terreno in oggetto attraverso gli opportuni atti di legittimazione o di alienazione;
  • la condotta omissiva del Comune nell’agevolare l’azione reiterante dell’occupante nel non assolvere al pagamento del diritto di enfiteusi sul terreno è un comportamento non ascrivibile all’occupante per la mancanza di volontà di sottrarsi all’onere ma derivante dalle lacunose iniziative dell’Amministrazione comunale che non ha mai garantito la legalità del rapporto giuridico. Atteggiamento d’inerzia tenuto anche nell’attesa di stipulazione del contratto di cessione dei terreni;
  • stante l’obbligatorietà per gli amministratori dei Comuni a riscuotere i canoni di natura enfiteutica di cui alla legge n. 1766 del 1927 non concedendosi loro la facoltà di rinunciare alla loro riscossione, si imponeva e si impone tuttora la richiesta di un canone enfiteutico pur in presenza di una istanza di alienazione  n corso;
  • l’eventuale traslazione della proprietà dei terreni non giustificherebbe l’inerzia del Comune che avrebbe dovuto, anche in assenza di una perizia di stima, imporre all’occupante il pagamento di un’indennità annua come ristoro per la collettività per il bene sottratto od, in subordine, la concessione del diritto di superficie;
  • l’organo gestionale non può rimanere inerte, invocando le presunte omissioni dell’organo politico;
  • non è accettabile il richiamo alla non intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, restando il danno rilevante ai fini dell’azione di responsabilità certo, attuale ed effettivo, anche se non definitivo;
  • se all’Ufficio non competeva la riscossione dei canoni certamente le dirigenti hanno omesso di comunicare ai competenti organi del Comune quanto risultava dagli accertamenti connessi all’attività svolta dall’Ufficio urbanistica. Si tratta dunque di un’omissione gravemente colposa dei doveri incombenti su chi rivestiva la carica di responsabile del settore urbanistica.

12/11/2012

Demanio civico di Portoscuso (Ci), un esempio di furto ai danni della collettività

Da Febbraio 2012 ci sono stati clamorosi sviluppi delle indagini penali condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari (dott. Daniele Caria) e dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale riguardo un vero e proprio cumulo di nefandezze incentrate sulla progettata realizzazione di una centrale eolica sui 540 ettari di demanio civico di Portoscuso (Capo Altano-Guroneddu) da parte della Portovesme s.r.l., che ha già realizzato un’altra centrale eolica presso la zona industriale di Portovesme.

E’ stato arrestato il sindaco di Portoscuso e presidente del Consorzio industriale provinciale Adriano Puddu. Le accuse sono di corruzione, concussione, peculato, voto di scambio, ma sono indagati anche l’amministratore delegato della Portovesme s.r.l. Carlo Lolliri, diacono e Commendatore del cattolicissimo Ordine del S. Sepolcro, e l’assessore comunale ai servizi sociali Selena Galizia. 

Secondo le accuse della Procura della Repubblica di Cagliari – fatte proprie dal G.I.P. del Tribunale – vi sarebbe proprio un autentico sistema di potere deviato con al centro il presunto onnipotente Adriano Puddu. Soldi (tanti), potere, sesso, omicidi proposti, preti, avvocati, dirigenti industriali, imprenditori. Ora tutti fanno a gara nel non conoscere il sindaco Puddu, a iniziare da partiti (U.D.C., P.D., F.L.I., P.d.L.) e politici (a iniziare dal Presidente della Provincia di Carbonia-Iglesias Tore Cherchi). Qualcuno minaccia querele, tuoni e fulmini.

Ma tutto è imperniato sulla vicenda dell’illegittima alienazione dei terreni appartenenti al demanio civico portoscusese, su cui le associazioni ecologiste Amici della Terra e Gruppo d’Intervento Giuridico avevano inoltrato specifico esposto (15 aprile 2011) alle amministrazioni pubbliche (in primo luogo proprio al Comune di Portoscuso) e alle magistrature competenti. Dall’Agenzia Argea era pervenuta conferma dell’assenza di autorizzazioni in proposito. Dal Comune di Portoscuso nessuna comunicazione in merito al richiesto recupero dei terreni al demanio civico previsto per legge.

Tali terreni costieri risultano ceduti, pressoché gratuitamente, dal Comune di Portoscuso al Consorzio sardo di sviluppo industriale nel 1963 per la realizzazione di una città del cinema che non vide mai la luce (condizione contrattuale secondo cui i terreni avrebbero dovuto esser restituiti). Nel 1972 avrebbe acquisito le aree la Sard Invest e successivamente la svizzera Bellosino a.g. avrebbe acquisito il controllo della società, a sua volta controllata dalla holding Glencore (sede legale in Lichtenstein), Società che controlla anche la Portovesme s.r.l. Inoltre, la società Sard Invest avrebbe venduto una piccola parte di quei terreni (5 ettari) ad alcuni amministratori comunali di Portoscuso. 

I diritti di uso civico sono inalienabili (art. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.), inusucapibili ed imprescrittibili (artt. 2 e 9 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.): “intesi come i diritti delle collettività sarde ad utilizzare beni immobili comunali e privati, rispettando i valori ambientali e le risorse naturali, appartengono ai cittadini residenti nel Comune nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili soggetti all’uso” (art. 2 legge regionale n. 12/1994). 

Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato ad opere permanenti di interesse pubblico generale (art. 3 della legge regionale n. 12/1994 e s.m.i.). I demani civici sono tutelati ex lege con il vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera h, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni).

Eppure il sindaco Puddu e la “sua” maggioranza hanno deliberato (aprile 2011) di richiedere la “sclassificazione”(rectius sdemanializzazione) dal regime demaniale civico ai sensi dell’art. 18 bis della legge regionale n. 12/1994 e s.m.i., possibile tuttavia solo in presenza dei requisiti dell’alienazione prima della legge n. 431/1985, dell’utilizzo secondo la pianificazione urbanistica e, soprattutto, la perdita irreversibile della conformazione fisica o della destinazione funzionale a terreni agrari/boschivi/pascolativi. Condizione quest’ultima non esistente.

Poi gli sviluppi. E non sembra finita qui. 

Sembra solo la punta dell’iceberg, in una terra dove i fumi industriali hanno creato un clima oppiaceo che ammorba e addormenta le coscienze (quelle che esistono), dove i bambini non devono mangiare frutta e verdura locali e si nutrono di deficit cognitivi, i rifiuti industriali sono oggetto di traffici “sporchi” e lucrosi, il lavoro è una grazia feudale (elettorale), la crisi economico-sociale è devastante. I feudatari politici si trastullano con la promessa della caccia a febbraio, l’unica vera esigenza del Sardistàn, a sentire i latrati d’una minoranza corporativa armata e la compiacenza loro dimostrata.

Sembra tutto così penoso e molto probabilmente lo è. Ma questa volta non sembra finita qui.

11/20/2012

E' CORRETTO L'AGGIORNAMENTO DEI CANONI DI LEGITTIMAZIONE DA PARTE DEI COMUNI

Un altro importante parere si aggiunge alla schiera di sentenze e studi circa la corretta rivalutazione dei canoni di legittimazione di terre civiche ai sensi degli articoli 9 e 10 della Legge 1766/1927: secondo la Regione Campania (nota prot. 2012 del 17/10/2012 - richiesta di parere) "dalle considerazioni di diritto di cui alla suddetta decisione del Consiglio di Stato (Sez. quinta, n. 8940/09 reg. dec. del 20/10/2009, depositata il 29/12/2009) e della natura stessa dell'istituto della "legittimazione" non appare illogico desumere una sfera di attribuzioni in capo all'Ente locale (Comune) nell'applicazione del principio di adeguamento del canone nei limiti della ragionevolezza sancito dalla Corte Costituzionale con le richiamate pronunce (n. 406/1988 e 143/1997)".

Scarica il file completo del parere della Regione Campania prot. 2012/2012

Scarica la Sentenza del Consiglio di Stato sez. quinta, n. 8940/09 reg. dec. del 20/10/2009, depositata il 29/12/2009 (avvia la ricerca indicando il numero 8940 dell'anno 2009)

Scarica la Sentenza della Corte Costituzionale n. 406/1988

Scarica la Sentenza della Corte Costituzionale n. 143/1997


19^ riunione scientifica 2013 - Università di Trento

La 18^ Riunione scientifica tenutasi in seduta plenaria nei giorni di giovedì 15 e venerdì 16 novembre 2012 presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Trento, organizzata dal Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive, si è conclusa rimandando l'appuntamento al prossimo anno per la 19^ riunione scientifica sul tema "ASSETTO FONDIARIO COLLETTIVO: STRUTTURA E PERFORMANCES DI UNA ENTITA' COMPLESSA - non studio del passato, ma mediazione tra presente e passato in vista del futuro"



11/05/2012

18^ riunione scientifica - 15/16-11-2012 - Trento

La 18^ Riunione scientifica si svolgerà in seduta plenaria nei giorni di giovedì 15 e venerdì 16 novembre 2012, a Trento, nella Sala Conferenze della Facoltà di Economia (Università degli Studi di Trento), via Rosmini n. 44, sul tema: "Catturare l'anima dell’altro modo di possedere e farne viaggiare le idee - Promuovere la conoscenza e la comprensione degli assetti fondiari collettivi come responsabilità civica".

Con la convocazione della 18^ Riunione scientifica, il Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive si pone l'obiettivo di costituire una ulteriore occasione di incontro fra studiosi, ricercatori accademici, amministratori degli enti di gestione, testimoni ad alto livello, per approfondire i temi più attuali temi degli assetti fondiari collettivi.

In contrasto col sentire comune, che identifica la proprietà collettiva con un settore tradizionale e quindi poco innovativo, vi sono, invece, molte ragioni che ci inducono a ritenere altrimenti.

Giovandosi, allora, della collaborazione interdisciplinare, la Riunione si pone come sede di confronto, di dibattito e di approfondimento culturale per quanti identificano nella proprietà collettive un diverso modo di possedere (contrastando il forte pregiudizio ideologico contro la proprietà collettiva) ed un diverso modo di gestire (contrastando l'opinione ampiamente diffusa secondo cui la proprietà comune è fonte di inefficienza).

Il comitato scientifico
prof. Vincenzo Cerulli Irelli: professore di Diritto amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi La Sapienza di Roma.

prof. Geremia Gios: professore di Economia dell'ambiente nella Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Trento.

prof. Paolo Grossi: professore di Storia del Diritto italiano nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze

prof. Fabrizio Marinelli: professore di Istituzioni di diritto privato nella Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di L'Aquila.

prof. Franco Mastragostino: professore di Diritto regionale e degli enti locali nella Facoltà di Giurisprudenza degli Studi di Trento.

prof. Giorgio Pizziolo: professore di Analisi e pianificazione territoriale nella Facoltà di Architettura dell'Università degli studi di Firenze. 

Relatori e relazioni
Beni comuni e usi civici nel Lazio dei secoli XIV-XIX, di ORSOLA AMORE, ricercatore di Storia Medievale nella Facoltà di Lettere e Filosofia della "Sapienza" Università degli studi di Roma.

La terra: oggetto di possesso o bene comune?, di CARLO ALBERTO GRAZIANI, professore di Istituzioni di diritto privato nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Siena.

Verso una teoria generale delle comunità contrattuali: libertà, reciprocità, sussidiarietà, di STEFANO MORONI, professore di Land Use Ethics and the Law nel Politecnico di Milano.

Come praticare oggi, nella crisi, la 'Relazione Comunità-Luoghi', essenza dell'Uso Civico, del Bene Comune e condizione per la rinascita dei nostri paesaggi?, di GIORGIO PIZZIOLO, professore di Analisi e pianificazione territoriale nella Facoltà di Architettura dell'Università degli studi di Firenze.

Assetti fondiari collettivi e cultura giuridica. I valori delle proprietà collettive come fondamento di responsabilità civica e quali strumenti di risposta alle sfide contemporanee, di FABRIZIO POLITI, professore di Diritto costituzionale nella Facoltà di Economia dell'Università degli studi di L'Aquila.

Programma dei lavori 
Giovedì 15 novembre 2012
10.00/ 
15.00 Registrazione dei partecipanti

15.30 Indirizzi di saluto delle Autorità 
Presiede i lavori il prof. PAOLO GROSSI, giudice della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana

15.45 
Relazione sul tema: La terra: oggetto di possesso o bene comune?, di CARLO ALBERTO GRAZIANI, professore di Istituzioni di diritto privato nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Siena.

17.00 
Relazione sul tema: Beni comuni e usi civici nel Lazio dei secoli XIV-XIX, di ORSOLA AMORE, ricercatore di Storia Medievale nella Facoltà di Lettere e Filosofia della "Sapienza" Università degli studi di Roma.

18.00 
Voci dalle Proprietà collettive :
L'Università di Boschetto Gaifana Colsantangelo e l'azione di tutela del patrimonio comune, di SAURO VITALI, presidente.
Il Comune di Asiago riconosce l'esistenza della Regola di Asiago e ne favorisce la ricostituzione, del dott. GIANCARLO BORTOLI, consigliere comunale relatore.

L'origine e l'esperienza della Vicinia Granda di Ville del Monte nel comune di Tenno (Trentino), di OSVALDO DONGILLI, presidente.

Programma dei lavori 
Venerdì 16 novembre 2012
I Sessione
Presiede i lavori il prof. GIAMPAOLO AZZONI, professore di Filosofia del diritto dell’Università degli studi di Pavia

9.30 
Relazione sul tema: Come praticare oggi, nella crisi, la 'Relazione Comunità-Luoghi', essenza dell'Uso Civico, del Bene Comune e condizione per la rinascita dei nostri paesaggi?, di GIORGIO PIZZIOLO, professore di Analisi e pianificazione territoriale nella Facoltà di Architettura dell'Università degli studi di Firenze.

10.15 Comunicazioni e interventi

11.00 
Relazione sul tema: Verso una teoria generale delle comunità contrattuali: libertà, reciprocità, sussidiarietà, di STEFANO MORONI, professore di Land Use Ethics and the Law nel Politecnico di Milano.

11.45 Comunicazioni e interventi

II Sessione
Presiede i lavori il prof. ANDREA LEONARDI, professore di Storia economica nella Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Trento

15.00 
Relazione sul tema: Assetti fondiari collettivi e cultura giuridica. I valori delle proprietà collettive come fondamento di responsabilità civica e quali strumenti di risposta alle sfide contemporanee, di FABRIZIO POLITI, professore di Diritto costituzionale nella Facoltà di Economia dell'Università degli studi di L'Aquila.

16.00 Comunicazioni e interventi

17.30 
Interventi conclusivi, approvazione della mozione e chiusura dei lavori


Invito - Programma dei lavori - Scheda d'iscrizione


10/18/2012

Convegno USI CIVICI - 22/10/2012 - BERNALDA (MT)

Lunedi 22 Ottobre 2012 alle ore 16:00, presso la Sala Incontro in Via Cairoli - Bernalda, si è svolto il Convegno organizzato dal Comune di Bernalda in collaborazione con le Università di Bari e Basilicata, sul tema: Storia ed attualità degli usi civici, nel corso del convegno è stato presentato il primo numero della collana del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari “La Testa di Medusa. Storia ed attualità degli usi civici” a cura di Francesco Mastroberti.

Foto dell'incontro


Invito/locandina