11/20/2008





Canone enfiteutico (ai sensi del codice civile)

Il corrispettivo dovuto dall'enfiteuta al concedente del fondo (art. 960 c.c. e ss.; art. 2763 c.c.).

Distinguiamo la determinazione del canone in base alla tipologia di enfiteusi:

- enfiteusi su fondo agricolo: la normativa prevede che la misura del canone non può essere sproporzionata rispetto al valore di mercato del bene su cui grava l'enfiteusi e che tale canone sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza all'effettiva realtà economica. (Corte Costituzionale sent. 406 del 7 aprile 1988 e sent. 143 del 23 maggio 1997). Proprio in relazione a queste sentenze è stato dichiarato illegittimo il metodo di calcolo che prendeva il reddito dominicale come valore di riferimento, proprio perché obsoleto e non più rispondente agli attuali parametri di mercato (es. Valore Agricolo Medio).

-  enfiteusi  su fondo edificabile: il valore del canone di dette aree non può essere determinato sulla base delle enfiteusi rustiche onde evitare operazioni speculative, ma ad esso si deve pervenire applicando al valore dell'area considerata edificabile un equo saggio di rendimento (Consiglio di Stato parere n° 661/98 del 09 giugno 1998, Ministero delle Finanze nota del 26 ottobre 2000 - es. valore I.C.I. -, Circolare Agenzia del Territorio prot. 29104 dell'11/05/2011).

-  enfiteusi  su fondo edificato: i fabbricati costruiti su terreni gravati da livello/enfiteusi non possono essere considerati migliorie (Avvocatura dello Stato nota n.8475 del 19.12.1991), l'attività di miglioria che è richiesta all'enfiteuta, deve ritenersi intrinsecamente connessa alla natura del fondo stesso; mentre esula completamente da ciò ogni attività di trasformazione edilizia (Consiglio di Stato parere n. 661/1998). Il fabbricato pertanto segue ciò che dispone il codice civile circa l'accessione.

In merito al calcolo del canone, consultare la Circolare Agenzia del Territorio prot. 29104 dell'11/05/2011 circa la corretta rivalutazione del Reddito Dominicale.

La Legge 16/1974 che prevedeva l'estinzione dei rapporti perpetui reali antecedenti al 28/10/1941 con canone inferiore a Lire 1.000 annue è stata abrogata dal D.L. 112/2008, e comunque la Corte dei Conti ha chiarito con parere 18/2006 che tale norma non era applicabile ai beni comunali, come confermato di recente dalla Sentenza della Cassazione n. 4201/2014.

LEGGI REGIONALI - REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2004, n. 13
Art. 1 - Vigilanza Terre Civiche
Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale.

Art. 8 - Decentramento in materia di usi civici
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione (Legge finanziaria 2009)

Assenza di ulteriori norme regionali

Cosa sono gli USI CIVICI

Trattasi di un fenomeno unico (ma variegato) di diritti goduti in comune da una collettività, senza divisione per quote, tutti sono diritti reali di godimento perpetuo per ritrarre dalla terra le utilità essenziali per la vita.

Si calcola che, al momento della formazione del Regno d’Italia, la proprietà e i diritti collettivi interessassero non meno dell’80% del territorio nazionale; oggi, dopo la forzata e spesso illegittima privatizzazione durata oltre 100 anni, non ne residuano più di 5-7 milioni di ettari – tra il 10 e il 15 % del territorio nazionale.

Bisogna distinguere:
- gli usi civici, secondo alcuni sono diritti reali pieni ma solo su alcune utilità che determinate terre (non di proprietà collettiva) di altri soggetti (beni di ex feudatari, poi trasferiti a Comuni o a privati) producono (pascolo, legna, funghi, caccia, pesca, acqua, sassi, semina), oppure - secondo altri - vere e proprie servitù, che la Legge 1766/1927 intendeva "liquidare".
- le terre civiche, ovverosia le terre dalle quali si ha il diritto di ritrarre tutte le utilità che esse possono dare. E la terra è della collettività, una collettività costituita da tutti i cittadini della circoscrizione in cui risiede la collettività (ed allora sono terre civiche aperte); o una collettività costituita dai discendenti dei vecchi originari (ed allora sono terre civiche chiuse o meglio terre collettive).

Nel meridione, le forme di proprietà collettiva su terre proprie (terre civiche aperte) erano dette: demanio universale o communale o comunale o civico, mentre le forme di diritti collettivi di uso su terre altrui erano dette “demanio feudale”, o meglio con tale termine si designava la terra su cui essi si esercitavano perché terra concessa in feudo e perciò “appartenente” al feudatario. Tutti i due tipi di diritto collettivo godevano e godono delle qualità della inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità, imprescrittibilità, perpetua destinazione ad un determinato uso. Trattasi di quelle stesse qualità che caratterizzano i beni pubblici che oggi chiamiamo demanio.

Il corpus normativo di riferimento è costituito, principalmente, dalla Legge dello Stato 16/06/1927, n. 1766 e dal relativo Regolamento di attuazione RD 26/02/1928, n. 332; inoltre, dalle successive norme (nazionali e regionali) in materia di usi civici, nonché dalle precedenti leggi di eversione della feudalità (Legge 01/09/1806, RD 08/06/1807, RD 03/12/1808, Legge 12/12/1816, RD 06/12/1852, RD 03/07/1861, Ministeriale 19/09/1861 ed altre).

Questa figura giuridica, nata in epoca alto medioevale, ha visto una sua organica regolazione ai primi del Novecento, quando nacque l'esigenza di consentire ad alcuni soggetti privati di usufruire in piena proprietà di beni che spesso (ma non sempre) erano demaniali e che erano per l'appunto gravati da tali oneri.

Discende da una tipologia di diritti tendenti a garantire la sopravvivenza o il benessere di una specifica popolazione, sfruttando in modo produttivo aree circoscritte, in tempi in cui il feudatario, su mandato dell'imperatore, re o papa possedeva non solo le terre, ma anche uomini, cose e animali.

La titolarità dei diritti di uso civico spetta alla popolazione.

L'uso civico nasce come diritto feudale, caratterizzato dall'utilizzo che una determinata collettività locale può fare di determinate aree e si inquadra, quindi nell'ottica tipica di un'economia di sussistenza: con l'uso civico di legnatico, ad esempio, i membri di una determinata comunità godevano del diritto di raccogliere legna in un particolare bosco, considerato (impropriamente, ma non sempre o non del tutto) come di proprietà collettiva. Con quello di pascolatico era previsto il pascolo delle greggi e delle mandrie. In modo analogo funzionavano gli altri usi civici di fungatico (per la raccolta dei funghi) ed erbatico (che permetteva agli allevatori di una determinata collettività di portare al pascolo i propri animali in una determinata zona).

A Vallepietra vi era un uso civico abbastanza raro: gli abitanti erano soliti arrotondare i loro redditi costruendo canestri di corteccia che andavano poi a vendere a Roma. Avevano, perciò l'uso civico dello scortecciamento. Fenomeno più diffuso in Italia meridionale era invece quello del "livello", ossia l'utilizzo sotto il profilo agricolo di un terreno, mediante il cosiddetto libello, o contratto. Con il passare del tempo e il mutare dei metodi produttivi in agricoltura questa modalità di uso comune dei beni collettivi è andata via via perdendo d'importanza, anche per le profonde inefficienze ed il disordine organizzativo che creava.

Proprio la particolare attitudine della fattispecie in esame al disordine indirizzò il legislatore nel 1927 a decretare che tutti i diritti di uso civico esistenti in quel momento su terre private avrebbero dovuto essere rivendicati e regolarizzati dando la possibilità ai soggetti di affrancarli e, quindi, di trasformare la proprietà gravata da uso civico in piena proprietà assoluta ed esclusiva, istituendo un apposito magistrato detto Commissariato agli usi civici, con lo scopo principale, ma non solo, di liquidare tali usi (qualora vertenti su terreni privati), nonché col potere di regolare amministrativamente gli usi non liquidati (interessanti terre comunali, frazionali o di altri enti, ovvero su superfici acquee).

Nel 1927 il legislatore mira a distinguere i vari usi civici in due principali categorie: terre di proprietà collettiva (demanio civico) e terre di proprietà privata ma su cui grava un diritto di uso civico in favore della collettività. I proprietari di terre con gravame di uso civico possono togliere tale vincolo, risarcendo la comunità in denaro (liquidazione) o in terra (scorporo), ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 della Legge 1766/1927. In quest'ultimo caso viene delimitata una porzione del fondo che diventa di proprietà collettiva (demanio civico) dove la comunità esercita il diritto di uso civico. Ad esempio nel comune di Ardea un'intera tenuta, denominata "Banditella" era di vero e proprio demanio civico e nello specifico era destinata ad essere annualmente affittata mediante banditura all'asta (da cui il nome) ed i proventi andavano a beneficio della comunità di Ardea.

Le terre di proprietà collettiva (demanio civico) convenientemente utilizzabili per l'agricoltura sono state spesso assegnate in quote enfiteutiche ai singoli membri della comunità titolare del diritto (quotizzazioni ante 1927 e quotizzazioni ai sensi della Legge 1766/1927), in tal caso, il legislatore aveva previsto che, con particolari procedure, potessero riscattare (affrancare) le quote, divenendone pienamente proprietari.

Per maggiori dettagli leggere lo studio USI CIVICI, TERRE CIVICHE, TERRE COLLETTIVE (in Rivista di diritto agrario, 1999, II, 243 - Rubrica "Terre civiche e Proprietà collettive" a cura del Prof. Alberto Germanò, direttore dell'Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato)

LR Calabria 18/2007

LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 21-08-2007 REGIONE CALABRIA - Norme in materia di usi civici. 
(come modificata ed integrata da LR 7/2008, da LR 15/2008, da LR 33/2008, da LR 10/2009, da LR 49/2009, da LR 17/2010, da LR 34/2010, da LR 17/2011, da LR 47/2011, da LR 69/2012, da LR 56/2013, da LR 7/2015, da LR 28/2015, da LR 32/2016)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA N. 15 del 16 agosto 2007
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 5 del 29 agosto 2007 

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: 

CAPO I
Disposizioni generali

ARTICOLO 1 (Oggetto e finalità)
1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono intese a disciplinare l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche.
2. La Regione tutela e valorizza i terreni di uso civico e le proprietà collettive, quali elementi di sviluppo economico delle popolazioni locali assicurandone le potenzialità produttive.
3. I terreni di uso civico e le proprietà collettive sono altresì strumenti per la salvaguardia ambientale e culturale e per la preservazione del patrimonio e del paesaggio forestale, agricolo e pastorale della Calabria.
4. La Regione assicura la partecipazione dei Comuni alla programmazione ed al controllo dell’uso del territorio ai fini della tutela delle esigenze comuni delle popolazioni locali.
5. La legge, in attuazione dell’art. 118 della Costituzione e degli artt. 2 lett. e), e 46 dello Statuto regionale, opera il conferimento ai Comuni di tutte le funzioni e compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi delle comunità locali nella materia degli usi civici, ove non sussista un interesse sovra comunale. 

ARTICOLO 2 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, gli usi civici sono intesi:
a) diritti di uso civico su terre di proprietà privata, quali diritti spettanti a una collettività locale su terreni e loro pertinenze e accessioni, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, coesistenti con il diritto di proprietà privata;
b) diritti di uso civico su terre del demanio comunale, quali diritti spettanti a una collettività locale, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, su terreni appartenente al comune, frazione o associazione.
2. Si intendono altresì:
a) liquidazione degli usi civici, il procedimento volto all’adozione del provvedimento amministrativo di liberazione del bene privato dal gravame consistente nel diritto di uso civico;
b) verifica demaniale, il procedimento amministrativo volto alla ricognizione delle terre appartenenti al comune, frazione o associazione, al fine di accertare l’esercizio e il titolo di occupazione da parte di singoli, che abbiano sottratto le terre del demanio civico al godimento collettivo;
c) legittimazione, il procedimento volto all’adozione del provvedimento amministrativo di sanatoria dell’occupazione abusiva da parte di privati su terre di uso civico appartenenti al comune, frazione o associazione e all’imposizione di un canone enfiteutico;
d) reintegrazione, il procedimento volto all’adozione del provvedimento amministrativo di recupero del bene oggetto di usi civici all’uso collettivo, liberandolo dell’occupazione abusiva da parte di privati;
e) affrancazione, l’atto con cui un terreno viene liberato del canone enfiteutico. 

ARTICOLO 3 (Regime giuridico)
1. Gli usi civici costituiscono diritto inalienabile, imprescrittibile e in usucapibile della comunità locale alla quale appartengono.
2. I beni di uso civico non possono formare oggetto di diritti speciali a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
3. Ai beni di uso civico e ai diritti di uso civico su terre private, sono applicabili, rispettivamente, le norme previste per i beni demaniali dello Stato e della Regione e per i diritti demaniali su beni altrui disciplinati dall’art. 825 del Codice civile, in quanto applicabili e in quanto non derogate dalle norme della presente legge.
4. I diritti di uso civico sono insensibili alle vicende amministrative del comune o della frazione, quali soppressioni, fusioni o aggregazioni, che, pertanto, non cagionano l’estinzione degli usi civici.
5. I terreni soggetti a usi civici sono soggetti alla tutela paesaggistica prevista dagli articoli 131 e seguenti del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

ARTICOLO 4 (Regolamento regionale)
1. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale entro90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, sono adottate le norme di attuazione della presente legge.[1]
2. Sino all’approvazione del regolamento regionale, continuano ad applicarsi le nome del RD 26/2/1928 n. 332, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge. 

ARTICOLO 5 (Regolamenti locali)
1. I comuni, nella cui circoscrizione esistono terreni di uso civico, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del regolamento regionale e nel rispetto dello stesso, emanano ai sensi, dell’art. 2, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 il regolamento per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite e per la gestione delle terre di uso civico ovvero adeguano quello vigente, ove necessario, alle disposizioni della presente legge.
2. Il regolamento locale per l’uso dei terreni di uso civico disciplina inoltre:
a) l’esercizio collettivo degli usi civici da parte della comunità locale relativamente al contenuto, ai limiti e all’eventuale corrispettivo a carico degli utenti;
b) le eventuali modalità, forme e condizioni di concessione onerosa per uso esclusivo delle terre civiche, a fini di sfruttamento produttivo;
c) le modalità di imposizione e riscossione di canoni e corrispettivi nell’ambito della regolamentazione regionale, finalizzate a consentire la copertura finanziaria delle funzioni amministrative in capo agli Enti;
d) le modalità di esercizio della potestà di vigilanza e sanzionatoria, in relazione alla corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare. 

CAPO II
Funzioni amministrative e programmazione

ARTICOLO 6 (Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo, nonché i compiti espressamente riservati dalla presente legge.
2. Nelle materie oggetto della presente legge, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, mediante deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla legge.
3. La Regione esercita le funzioni e i compiti amministrativi di accertamento dell’esistenza di diritti di uso civico, secondo le norme del regolamento regionale. 

ARTICOLO 7 (Funzioni delle Province)
1. Nelle materie disciplinate dalla presente legge, le Province esercitano le funzioni amministrative e di programmazione inerenti a vaste aree intercomunali o all’intero territorio provinciale ed in tale ambito:
a) promuovono e coordinano attività in collaborazione con i Comuni, sulla base di programmi da esse predisposti;
b) realizzano iniziative di rilevante interesse provinciale nel settore della valorizzazione produttiva e ambientale delle terre di uso civico;
c) raccolgono e coordinano le proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione della Regione;
d) forniscono assistenza tecnica ed amministrativa agli Enti locali che la richiedano, con particolare riferimento ai procedimenti di vigilanza;
e) realizzano iniziative divulgative per lo studio e la valorizzazione delle terre di uso civico. 

ARTICOLO 8 (Ricognizione e inventario delle terre civiche)
1. La Regione provvede alla ricognizione generale degli usi civici e alla formazione di un inventario generale delle terre di uso civico, mediante l’adozione di piani di intervento, da approvarsi con deliberazioni della Giunta regionale aventi natura non regolamentare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 

ARTICOLO 9 (Ricognizione generale delle terre civiche)
1. La Regione, d’intesa con i Comuni, provvede alla ricognizione generale degli usi civici esistenti sul territorio regionale, mediante un piano straordinario di accertamento.
2. A tal fine, con la deliberazione prevista all’articolo precedente, la Giunta adotta il piano, che dovrà contenere:
a) l’individuazione dei criteri per la identificazione da parte dei Comuni dei diritti di uso civico su terre private e dei beni del demanio civico comunale, nonché di ogni altro diritto analogo;
b) modalità e tempi con cui i Comuni dovranno trasmettere le informazioni, i dati e i documenti in loro possesso circa le terre di uso civico ricadenti nell’ambito del territorio di competenza;
c) La distinzione delle terre di uso civico, secondo la loro destinazione agricola, forestale e pastorale, in relazione alle potenzialità produttive o alla valenza paesaggistica e ambientale dei terreni. 

ARTICOLO 10 (Inventario generale delle terre civiche)
1. La Regione, d’intesa con i Comuni, provvede a formare l’inventario generale delle terre civiche.
2. L’inventario, tenuto dalla Regione, costituisce il documento ufficiale per la programmazione degli interventi di utilizzazione recupero e valorizzazione dei terreni di uso civico.
3. Il piano per la redazione dell’inventario delle terre civiche, comprende:
a) le modalità per la redazione e l’aggiornamento dell’inventario generale, da formarsi mediante descrizione tecnico-catastale e cartografica dei beni e mediante supporto informatico;
b) la struttura regionale competente alla tenuta dell’inventario e le modalità di accesso alla documentazione costituente l’inventario;
c) le modalità di raccolta di dati, informazioni e documenti, dai Comuni e dal Ministero, per quest’ultimo relativamente alla fase precedente al trasferimento di funzioni alle Regioni. 

ARTICOLO 11 (Realizzazione della ricognizione e dell’inventario generale)
1. Il piano di ricognizione delle terre di uso civico e di redazione dell’inventario, prevedono preferibilmente l’utilizzazione di personale precario ovvero personale addetto alla manutenzione idraulico-forestale; i piani stessi prevedono l’inserimento organico nella programmazione dei fondi europei per il periodo 2007-2013. 

ARTICOLO 12 (Piano comunale di valorizzazione e recupero delle terre civiche)
1. I Comuni predispongono e approvano con deliberazione consiliare il piano di valorizzazione e di recupero delle terre di uso civico ricadenti nelle rispettive circoscrizioni.
2. Il piano contiene le indicazioni programmatiche sulla gestione, l’utilizzo e la destinazione dei beni e diritti di uso civico, finalizzate allo sviluppo socio-economico delle comunità interessate e allo sfruttamento conforme al pubblico interesse, alla tutela e valorizzazione ambientale e alla preservazione degli equilibri idro-geologici.
3. Il piano contiene altresì le disposizioni generali sulla destinazione delle terre di uso civico secondo la loro vocazione naturale in considerazione dell’ubicazione, della qualità e della produttività, e sulle eventuali diverse destinazioni.
4. Nel regolamento regionale sono previste forme di partecipazione al procedimento di approvazione del piano, volte a consentire la proposizione, nella fase endoprocedimentale, da parte di cittadini, Enti o Associazioni, di osservazioni, deduzioni e documenti. 

ARTICOLO 13 (Albo regionale degli Istruttori e periti demaniali)
1. E’ istituito l’albo regionale degli istruttori e Periti demaniali in materia di usi civici.
2. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplinala formazione, la tenuta e l’accesso all’albo, che sarà diviso in due sezioni:
a) sezione a) in cui sono iscritti gli Istruttori demaniali, figure professionali che espletano la fase di accertamento delle aree soggette a usi civici, sotto il profilo storico, tecnico e giuridico, al fine di verificare gli ambiti territoriali appartenenti ai demani civici e soggetti diritti di uso civico;
b) sezione b) in cui sono iscritti i Periti demaniali, figure tecniche, che operano la fase di verifica dello stato di fatto delle terre e la conseguente successiva sistemazione, quale legittimazione, reintegra, affrancazione.
3. Presso il Dipartimento regionale competente è istituita la Commissione per la vigilanza sull’albo, formata da un dirigente regionale, da un docente universitario, da un esperto in materie tecniche e da un esperto in materie giuridiche.
4. Il regolamento disciplina la nomina dei membri, la costituzione della Commissione, il funzionamento, nonché i rimborsi e le indennità ai membri della stessa.
5. La Giunta regionale promuove la organizzazione di appositi corsi di formazione e/o qualificazione professionale per i periti e, istruttori demaniali, anche tramite la stipula di convenzioni con Università od Ordini professionali. 

CAPO III
Procedimenti amministrativi in materia di usi civici

ARTICOLO 14 (Conferimento di funzioni ai Comuni)
1. Le funzioni amministrative concernenti la liquidazione degli usi civici, la verifica demaniale di terre oggetto di usi civici, la legittimazione di occupazioni abusive e l’affrancazione, la gestione e la classificazione dei terreni di uso civico, sono conferite ai Comuni.
2. Se le terre oggetto di usi civici sono comprese nel territorio di più Comuni, la funzione amministrativa compete all’Amministrazione provinciale.
3. I Comuni, nell’esercizio delle funzioni conferite, adottano le eventuali forme associative previste dagli articoli 30 e seguenti del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, per la migliore efficienza dei compiti amministrativi affidati. 

ARTICOLO 15 (Procedimento)
1. Le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l’atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all’istruttoria affidata al perito o all’istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
2. Il provvedimento finale diviene efficace a seguito di controllo della Giunta regionale, che esercita l’esame di legittimità e la valutazione di merito sul provvedimento, previa istruttoria del Dipartimento competente.
3. La Giunta regionale esamina i provvedimenti delle Amministrazioni comunali, che devono essere trasmessi alla Regione completi di tutti gli allegati e degli atti istruttori, nel termine di 90 giorni dalla ricezione: decorsi i quali il provvedimento comunale è tacitamente approvato.
4. La Giunta o il Dipartimento possono chiedere, per una sola volta, chiarimenti, documenti o integrazioni istruttorie; in tal caso il temine è interrotto e riprende a decorrere per intero dalla ricezione degli atti richiesti.
5. Ove l’Amministrazione regionale ritenga illegittimo il provvedimento comunale ricusa il visto e restituisce gli atti al Comune per le ulteriori determinazioni.
6. Ove la Giunta regionale valuti nel merito inefficaci o insufficienti o inopportune le scelte dell’Amministrazione comunale, restituisce gli atti al Comune imponendo le prescrizioni necessarie ovvero disponendo la rinnovazione del procedimento e dell’istruttoria sui punti non approvati.
7. Il controllo previsto dai commi precedenti si applica a tutti i procedimenti di competenza degli Enti locali in materia di usi civici.
8. Le spese per l’istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono a carico delle parti private interessate e sono determinati alle norme del regolamento regionale, che disciplina altresì l’eventuale imposizione di tasse per diritti di segreteria.
9. I procedimenti in materia di usi civici possono essere definiti per mezzo della conferenza di servizi disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 in quanto applicabili. 

ARTICOLO 16 (Poteri sostitutivi)
1. In caso di mancata attuazione da parte degli Enti locali delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi della presente legge, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali inadempienti.
2. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’ Assessore competente per materia, assegna all’ente inadempiente il termine di novanta giorni per provvedere.
3. Trascorso inutilmente il predetto termine, la Giunta regionale, dispone l’intervento sostitutivo con un commissario ad actus, nominato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, che provvede entro novanta giorni, ovvero avoca all’amministrazione regionale il procedimento, impartendo le opportune disposizioni per la sua definizione.
4. Gli oneri finanziari dell’intervento sono a carico dell’ente inadempiente. 

ARTICOLO 17 (Liquidazione)
1. I comuni esercitano la funzione amministrativa concernente la liquidazione degli usi civici nel rispetto della legge e del regolamento regionale.
2. Il procedimento è intrapreso su istanza del privato proprietario o d’iniziativa del Comune.
3. Il regolamento regionale detta nome di attuazione volte individuare con certezza il diritto di proprietà privata, a semplificare il procedimento e a consentirne la rapida definizione, favorendo la chiarificazione delle situazioni di gravami solo formali e la piena esplicazione del diritto di proprietà privata.
4. Possono essere altresì dettate norme volte a consentire in via semplificata la liquidazione di usi civici nel caso in cui il bene ricada in zone urbanizzate tali da non avere più in alcun modo la destinazione e la funzione di uso collettivo.
5. Nel caso previsto dal comma precedente, e in ogni altro caso in cui appaia prevalente la definizione del procedimento mediante liberazione dei terreni contro il pagamento al Comune di un compenso una tantum, il regolamento regionale consente il versamento delle somme e ne disciplina la quantificazione.
6. E’ comunque ammessa, su opzione del proprietario privato la liquidazione degli usi civici mediante cessione al Comune di una porzione del terreno, ovvero mediante instaurazione del rapporto enfiteutico, in base agli articoli 5, 6 e 7 della legge 16 giugno l927 n. 1766 e secondo le norme del regolamento regionale. 

ARTICOLO 18 (Verifica demaniale)
1. La funzione amministrativa concernente la verifica demaniale delle terre oggetto di usi civici è esercitata dal Comune, in esecuzione degli atti di accertamento adottati dall’Amministrazione regionale e dell’inventario generale.
2. A tali fini il Comune, d’ufficio o su impulso di privati, Enti o Associazioni, che procede alla ricognizione delle terre di uso civico, procede alla individuazione dei confini, accerta le eventuali occupazioni abusive, verifica lo stato dei terreni e gli eventuali danneggiamenti al patrimonio boschivo, agricolo, fluviale e all’equilibrio idro-geologico.
3. La verifica è conclusa con provvedimento dichiarativo della situazione di fatto e di diritto riscontrata, e con le conseguenti proposte per la sistemazione dei terreni.
4. Ove ne sussistano i presupposti, il Comune esercita le necessarie azioni giudiziarie a tutela del demanio civico, ivi compresa l’azione di danno ambientale prevista dall’art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e l’eventuale ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di indennità per occupazione abusiva. 

ARTICOLO 19 (Legittimazione)
1. L’occupatore abusivo di terre del demanio civico comunale può chiedere la legittimazione della detenzione di fatto senza titolo, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) abbia apportato sostanziali e permanenti miglioramenti di tipo agricolo e/o forestale, ambientale o volti alla sistemazione idrogeologica;
b) la zona usurpata non interrompa la continuità del demanio civico;
c) l’occupazione duri da oltre dieci anni;
d) la zona non sia stata oggetto di abuso edilizio.
2. Il regolamento regionale disciplina le modalità di determinazione del canone enfiteutico, tenendo presente le migliorie apportate, il sacrificio imposto alla comunità locale, la qualità del terreno e la copertura finanziaria delle funzioni amministrative comunali, nonché i criteri di accertamento della storia immobiliare del bene, al fine di garantire, mediante prova certa, l’insussistenza di diritti di terzi.
3. Alla domanda di legittimazione deve essere allegata la documentazione ipotecaria e catastale ultraventennale del bene ovvero idonea certificazione notarile.
4. La qualità edificatoria del suolo o l’esistenza di fabbricati non costituiscono titolo preferenziale per la legittimazione.
5. Al rapporto enfiteutico scaturente dalla legittimazione si applicano le norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia, in quanto compatibili.
6. E’ ammessa, ove ne sussistano i presupposti, la devoluzione del fondo enfiteutico in favore del Comune. 

ARTICOLO 20 (Affrancazione)
1. L’affrancazione del fondo enfiteutico è concessa dall’Ente concedente, su richiesta dell’enfiteuta, trascorsi almeno venti anni dall’instaurazione del rapporto di enfiteusi e dall’imposizione del canone.
2. Per l’adozione dell’atto di affrancazione devono permanere i requisiti previsti dall’articolo precedente per la legittimazione.
3. Il regolamento regionale disciplina le modalità di determinazione del canone di affrancazione in analogia a quanto previsto per la legittimazione, nonché i criteri di accertamento della storia immobiliare del bene, al fine di garantire, mediante prova certa, l’insussistenza di diritti di terzi.
4. Alla domanda di affrancazione deve essere comunque allegata la documentazione ipotecaria e catastale ultraventennale del bene ovvero idonea certificazione notarile.
5. La qualità edificatoria del suolo o l’esistenza di fabbricati non costituiscono titolo preferenziale per l’affrancazione.
6. Per quanto non previsto o derogato, si applica la legge 22 luglio 1966, n. 607, che disciplina altresì la fase processuale. 

ARTICOLO 21 (Reintegrazione)
1. Qualora il Comune accerti l’esistenza di occupazioni abusive di beni del demanio civico non sanate e/o non sanabili, adotta il provvedimento di recupero del bene oggetto di usi civici all’uso collettivo.
2. In caso di occupazione, l’Amministrazione invita l’occupante al rilascio assegnando un termine, decorso il quale procede all’esecuzione d’ufficio ai sensi dell’art. 21 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nelle more del perfezionamento del controllo regionale, il Comune ha facoltà di adottare in via d’urgenza le opportune misure di tipo cautelare e/o conservativo.
4. Il Comune adotta inoltre nei confronti del responsabile dell’eventuale danno, l’ordine di esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione, secondo quanto previsto dall’art. 160 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle corrispondenti norme regionali.
5. Il regolamento regionale detta le norme di dettaglio del procedimento. 

ARTICOLO 22 (Vigilanza)
1. Per i fini di vigilanza, accertamento e tutela delle terre di uso civico previsti negli articoli precedenti, i Comuni si avvalgono del personale di polizia amministrativa delle Amministrazioni provinciali e del Corpo Forestale dello Stato.
2. A tal fine la Giunta regionale promuove la conclusione di apposita convenzione con il Corpo Forestale ovvero procede alla integrazione degli accordi esistenti. 

ARTICOLO 23 (Gestione dei beni di uso civico)
1. Il Comune adotta ogni atto di gestione dei beni di uso civico, con il fine di conseguire la migliore utilizzazione economica dei beni nel rispetto delle finalità previste dall’art. 1 della presente legge.
2. L’Ente titolare del bene approva gli atti concernenti la variazione dell’uso in atto, nell’ambito della destinazione di utilizzazione collettiva.
3. Il Comune dispone altresì l’eventuale concessione in uso esclusivo o in affitto a privati o aziende, determinando la durata del contratto e l’ammontare del canone nell’ambito delle disposizioni del regolamento regionale. 

ARTICOLO 24 (Cessazione dei diritti di uso civico - declassificazione – alienazione)
1. La cessazione definitiva dei diritti di uso civico è disposta con deliberazione del Consiglio comunale, qualora i terreni abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi, secondo il piano di valorizzazione e di recupero previsto dall’articolo 12.
2. Il provvedimento consiliare opera la declassificazione dei beni del demanio civico e dispone in merito alla futura destinazione dei beni, in conformità allo strumento urbanistico e sulla base della valutazione dell’interesse collettivo e della convenienza economica per l’Ente.
3. Allo stesso modo si provvede nel caso di alienazione o permuta dei beni del demanio civico comunale.
4. Si applicano le forme di partecipazione al procedimento previste all’art. 12 comma 4. 

CAPO IV
Norme transitorie

ARTICOLO 25 (Norma sul trasferimento di competenza)
1. Al momento dell’entrata in vigore della presente legge, cessano di diritto le competenze attualmente in capo alla Regione.
2. I procedimenti amministrativi su istanza di parte privata, la cui domanda sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge, sono definiti dall’Amministrazione regionale con l’applicazione delle nuove disposizioni. 

ARTICOLO 26 (Norma transitoria per le aree urbane)
1. In via transitoria, i procedimenti di cui agli articoli 17, 19 e 20, possono essere definiti in via semplificata, ove abbiano ad oggetto aree con destinazione urbanistica edificatoria, commerciale agricola (Comma così modificato dall’art. 42 comma 3 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15, dopo la parola “commerciale” è aggiunta la parola “agricola”) o industriale, ovvero aree parzialmente o completamente edificate o pertinenze di fondi urbani.  
2. Nel caso di aree edificate, il procedimento semplificato è ammesso nel caso in cui l’edificazione sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell’edificazione e per i casi in cui sia stata già presentata domanda in sanatoria.
3. La legittimazione e/o affrancazione in forma semplificata avvengono in favore dell’occupatore che detenga l’immobile da almeno dieci anni, compresi gli eventuali danti causa, e ciò sia dimostrato in base ad atto scritto di data certa anteriore al 30 giugno 1997 La legittimazione e/o affrancazione in forma semplificata avvengono in favore dell'occupatore che detenga l'immobile o il suolo da almeno dieci anni, anche a titolo di solo concessionario del diritto di superficie, compresi gli eventuali danti causa, e ciò sia dimostrato in base ad atto scritto di data certa anteriore al 30 giugno 1997. (come modificato da LR 28/2015)
4. La liquidazione secondo il procedimento semplificato si verifica in favore del soggetto munito di titolo di acquisto informa pubblica, anteriore al 30 giugno 2007 La liquidazione secondo il procedimento semplificato si verifica in favore del soggetto munito di titolo di acquisto in forma pubblica, anche nella sola ipotesi di concessione del diritto di superficie, anteriore al 30 giugno 2007. (come modificato da LR 28/2015)
5. La qualità di suolo edificatorio, commerciale o industriale dovrà risultare in tutti i casi dallo strumento urbanistico comunale, valido ed efficace, entrato in vigore prima del 30 giugno 2007. 

ARTICOLO 27 (Procedimento semplificato)
1. Il procedimento ai sensi dell’articolo precedente è instaurato su richiesta degli interessati, mediante istanza da presentare al Comune a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2017 (come modificato da LR 7/2008, poi da LR 33/2008, poi da LR 10/2009, poi da LR 49/2009, poi da LR 17/2010, poi da LR 34/2010, poi da LR 17/2011, poi da LR 47/2011, poi da LR 69/2012, poi da LR 56/2013, poi da LR 7/2015, poi da LR 32/2016).
2. All’istanza di legittimazione, affrancazione o liquidazione deve essere allegato l’atto scritto di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo precedente, il certificato di destinazione urbanistica, il permesso di costruire in caso di suoli edificati e la ricevuta di pagamento al Comune interessato della somma di cui all’articolo che segue, la documentazione attestante il diritto alla eventuale riduzione del corrispettivo, nonché una perizia tecnica giurata attestante lo stato dei luoghi, il diritto di uso civico gravante e il criterio di calcolo seguito per la determinazione del canone.
3. Per la decisione del1’istanza, non è necessario parere della Comunità montana, né approvazione o visto regionale.
4. L’istanza si intende favorevolmente accolta ove il comune non comunichi entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione il rigetto della stessa, ovvero rappresenti esigenze istruttorie o richieda l’integrazione di atti o documenti, nel qual caso, il termine è interrotto e riprende a decorrere per ulteriori centoventigiorni dall’espletamento dell’istruttoria o dall’integrazione documentale.
5. In fase transitoria, la legittimazione può essere contestuale all’affrancazione. 

ARTICOLO 28 (Canoni e corrispettivi)
1. Il prezzo di legittimazione delle aree è determinato per ogni metro-quadrato in ragione del valore medio della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria, come determinato per l’anno precedente ai sensi dell’art. 16 della legge 22 ottobre1971 n. 865, con fissazione di somme pari al:
a) 30% del valore sopra citato, per le aree edificabili, edificate o con destinazione commerciale o industriale;
b) 20% del suddetto valore, per gli edifici destinati a prima casa, del richiedente o del coniuge anche separato o divorziato ovvero di discendenti in linea retta di secondo grado.
2. Ai sensi del comma precedente, per le aree edificate si calcolano le superfici dell’area di sedime del fabbricato e le relative pertinenze.
3. Il prezzo di affrancazione e di liquidazione delle aree è determinato nella misura pari al cinquanta per cento delle somme determinate ai sensi dei comma precedenti.
4. Il prezzo di affrancazione delle aree edificate di cui al comma 1 può essere corrisposto dai soggetti legittimati attraverso un canone agevolato in via rateale suddivisibile in sei mensilità.
5. Il valore del canone, dell'affrancazione o della legittimazione delle terre agricole soggette ad usi civici non può essere superiore a quello delle aree edificabili. (comma aggiunto con art. 1 LR 10/2009) 

ARTICOLO 29 (Riduzioni)
1. I soggetti richiedenti e titolari dei diritti di cui agli articoli precedenti che siano residenti da oltre vent’anni nel Comune interessato ovvero dimostrino per iscritto la proprietà o il possesso indisturbato del bene per un periodo superiore a vent’anni avranno diritto a una riduzione del 10% del corrispettivo come determinato in applicazione dell’articolo precedente. 

CAPO V
Norme finali 

ARTICOLO 30 (Norma finanziaria)
1. Alla copertura finanziaria delle spese di parte corrente relative all’attuazione della presente legge, determinati per l’esercizio finanziario 2007 in euro 60.000,00, si provvede con le risorse disponibili all’UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a “Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente”, il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. Alla copertura finanziaria delle spese di investimento relative all’attuazione della presente legge, determinati per l’esercizio finanziario 2007 in euro 80.000,00, si provvede con le risorse disponibili all’UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a “Fondi per provvedimenti legislativi, in corso di approvazione recanti spese in conto capitale”, il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
3. La disponibilità finanziaria di cui ai commi precedenti è utilizzata nell’esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico della funzione obiettivo 3.2.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
4. Per gli anni successivi alla copertura finanziaria degli oneri relativi, quantificati a regime in euro 200.000,00 per le spese di investimento, si fa fronte con l’approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l’accompagna. 

ARTICOLO 31 (Pubblicazione)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Formula Finale: 
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro 21 agosto 2007
Loiero 

[1] La Giunta regionale, entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (art. 1 L.R. 7 dicembre 2009, n. 49)

LEGGI REGIONALI - REGIONE CALABRIA

- Legge Regionale n. 18 del 21/08/2007 e s.m.i. (modificata da LR 7/2008, LR 15/2008, LR 33/2008, LR 10/2009, LR 49/2009, LR 17/2010, LR 34/2010, LR 17/2011, LR 47/2011, LR 69/2012, LR 56/2013, LR 7/2015, LR 28/2015, 32/2016)

- 2012-05(mag)-17 Circolare Regione Calabria - Precisazioni su Legge Regionale 18/2007

- TAR Calabria - Catanzaro - n. 1294 del 30/07/2014: Nel procedimento semplificato di cui all'art. 27 della LR della Calabria 18/2007, il silenzio-assenso per legittimazioni, affrancazioni e liquidazioni di uso civico, non è automatico

11/08/2008

Prescrizione quinquennale


Secondo l'art. 2948 del Codice Civile "Si prescrivono in cinque anni: 1) le annualità delle rendite perpetue[1861] o vitalizie [1872] (1);1bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore (2);
2) le annualità delle pensioni alimentari [433, 445] (3);
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni [1587 n. 2, 1607, 1639] (4);
4) gli interessi [1282] e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi [960] (5);
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro [2118, 2120, 2121] (6)"

Note
(1) Anche se il legislatore a riguardo non si pronuncia, devono considerarsi comprese nelle ipotesi stabilite in questa prima categoria tutte le possibili forme di rendita. Inoltre la prescrizione quinquennale ha luogo anche qualora per la riscossione delle varie rate fosse disposto un termine maggiore.
(2) Tale numero è stato inserito dall'art. 2, L. 12 agosto 1993, n. 313 (Rimborso del capitale di titoli di stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti), e successivamente modificato dall'art. 54, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(3) La norma si riferisce qui all'obbligazione alimentare di cui parla l'art. 433, cioè quell'ipotesi in cui un soggetto in stato di bisogno e impossibilitato a provvedere da solo al proprio mantenimento viene supportato ex lege da una persona a lui legata da un qualche rapporto di parentela, adozione o affinità. Sia che si tratti di un'obbligazione alimentare di tipo legale, sia che siano state le parti convenzionalmente a stabilirne i termini, si applicherà pertanto la prescrizione breve quinquennale.
(4) Si deve sottolineare che tutte le somme dovute dal conduttore al locatore, ma che non costituiscano un corrispettivo del godimento della cosa, restano sottoposte al termine prescrizionale ordinario decennale.
(5) La Corte Costituzionale con la sentenza del 10 giugno 1966, n. 63, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, in relazione alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. Con le sentenze del 20 novembre 1969, n. 143, e del 12 dicembre 1972, n. 174, la Corte ha inoltre delimitato tale principio, stabilendo che in situazioni di stabilità del posto di lavoro,ossia nei rapporti di pubblico impiego e in quelli garantitiex art. 1, L. 15 luglio 1966, n. 604 e ex art. 18, L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), esso non viene applicato. Pertanto si è concluso che, nel corso del rapporto lavorativo, il termine prescrizionale rimane fermo per poi riprendere il suo normale decorso dal momento della cessazione dello stesso: si evita in tal modo che il lavoratore, trovandosi già generalmente in una condizione di inferiorità rispetto al datore di lavoro, risulti ulteriormente vessato a livello psicologico dal timore di ritorsioni se agisce a difesa dei propri interessi. Bisogna tuttavia però evidenziare che tale sospensione è possibile solamente per quei rapporti di lavoro che siano disciplinati in forza dell'art. 36 Cost., e non a tutti generalmente. Infine, la prescrizione quinquennale è applicabile anche alle rate di stipendio, pensione ed altri assegni dovuti dallo Stato, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 25 marzo 1981, n. 50.

(6) Sulla prescrizione dei titoli di Stato, fanno riferimento gli articoli 21-23, d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 (T.U. debito pubblico) e per la disciplina transitoria dei termini di prescrizione art. 79, T.U. citato. A riguardo sono utili anche gli artt. 2118,2120 e 2122.

Ratio Legis
La norma in commento elenca ulteriori ipotesi (v. art. 2947) in cui il termine prescrizionale risulta abbreviato, ossia quinquennale, e trova motivo nella periodicità delle prestazioni di dare qui indicate, le quali potendo svilupparsi anche nell'arco di parecchi anni, devono essere in grado di consentire la liberazione del debitore per le prestazioni di volta in volta scadute e che non siano state richieste dal creditore nel regolare termine.

La riscossione di ciascun canone non adempiuto o arretrato, soggiacciono, nel silenzio d’una norma primaria ad hoc, alle ordinarie regole di diritto comune sulla prescrizione. Si badi, però, che a quest’ultima s’applica non già il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., bensì quello quinquennale di cui al successivo art. 2948, n. 4). Quest’ultima concerne, com’è noto, tutto ciò che si deve pagare periodicamente ad un anno o in termini più brevi, ossia, in pratica, ogni tipo di obbligazioni periodiche o di durata, nelle quali la prestazione è suscettibile d’adempimento solo con il decorso del tempo o, per esser più precisi, quelle le cui prestazioni hanno un titolo unico, ma son ripetute nel tempo e sono tra loro autonome (Sentenza Consiglio di Stato n. 5373/2015)

11/01/2008

Legge 16 marzo 1931, n. 377

Legge 16 marzo 1931, n. 377
Norme per la coordinazione della legge sugli usi civici con quelle sulla bonifica integrale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° maggio 1931, n. 100.

Articolo 1
Nei territori soggetti a bonifica idraulica di prima categoria e a trasformazione fondiaria di pubblico interesse è riservata al Sottosegretario per la bonifica integrale l'approvazione del piano di massima e l'assegnazione alle due categorie previste dall'art. 11 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, delle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, frazioni di Comuni, Università ed altre Associazioni agrarie comunque denominate, in deroga anche alla disposizione dell'art. 3 n. 5, del R.D.L. 16 giugno 1927 n. 1071, sui Consigli provinciali dell'economia.
Allo stesso Sottosegretario compete pure di modificare i piani di massima approvati precedentemente alla pubblicazione della presente legge, di provvedere alle opere di sistemazione e trasformazione necessarie alla razionale costituzione di unità fondiarie ai fini dell'art. 13 della legge suddetta del 16 giugno 1927, n. 1766, e di compilare ad opere compiute il piano di ripartizione, che verrà trasmesso ai commissari regionali per i successivi provvedimenti di loro competenza.

Articolo 2
Limitatamente agli immobili ricadenti nell'Agro Pontino e di Piscinara, il Sottosegretario per la bonifica integrale può autorizzare la vendita parziale dei fondi di cui all'art. 1, quando sia necessario e conveniente investire il prezzo ricavato nella trasformazione della parte residua.

Speciale rappresentanza

L’art. 75 del R.D. n. 332/1928 e la dottrina consolidata pongono la possibilità, in caso di opposizione di interessi fra Comune e cittadini (“comunisti”), di nominare una speciale rappresentanza dei cittadini coinvolti.

Dispositivo normativo (art. 75 R.D. 332/1928): “Quando il Commissario ravviserà che nei procedimenti promossi dalle parti, o da promuoversi d’ufficio, esista opposizione d’interessi tra il Comune e una frazione o tra più frazioni dello stesso Comune [...] ne darà notizia alla Giunta provinciale amministrativa, la quale costituirà la rappresentanza delle frazioni nominando commissioni di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti. [...] Lo stesso procedimento si seguirà quando, contestandosi dal Comune la qualità demaniale del suolo o comunque la esistenza degli usi civici, sorga opposizione d’interessi tra il Comune e i comunisti ed occorra nominare a questi ultimi la speciale rappresentanza.”

In sostanza, i cives possono chiedere la nomina di una rappresentanza collettiva ogniqualvolta l’ente pubblico si opponga al riconoscimento della demanialità civica in modo illogico o contrario agli interessi della collettività.

Nel caso di opposizione del Comune alla qualifica demaniale del bene, tale rappresentanza speciale può subentrare nella difesa dei diritti collettivi, garantendo effettività della tutela anche contro l’inerzia o azioni contrarie dell’ente pubblico.

Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1234/2014: La nomina della speciale rappresentanza è necessaria ove vi sia contrasto di interessi tra il Comune e la collettività.

L’ordinamento italiano, anche sulla base dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, riconosce ai cittadini la legittimazione individuale e collettiva – sia a livello processuale che sostanziale – per agire a tutela dei beni demaniali civici, anche in presenza di atti di disposizione comunali viziati da nullità. Il diniego di tale legittimazione rappresenta non solo una violazione individuale, ma un danno diffuso che si riverbera sull’intera collettività residente e ne compromette la funzione identitaria, produttiva, ambientale e paesaggistica.

La possibilità di chiedere la nomina di una speciale rappresentanza, ove si attesti la contrarietà dell’ente locale agli interessi collettivi, costituisce un ulteriore presidio di effettività della tutela dei diritti civici e di garanzia della “giustizia distributiva territoriale”. L’attualità del tema trova conferma nell’interesse della giurisprudenza di legittimità, della Corte Costituzionale e nella costante attenzione dei lavori dottrinali e dei convegni sulle proprietà collettive. Rimangono centrali, nella prospettiva di riforma, la promozione della soggettività giuridica collettiva (comitati, ASBUC), l’autonomia normativa e gestionale, nonché l’affermazione del principio costituzionale di preservazione del patrimonio collettivo per le generazioni future.

In definitiva, la legittimazione dei cittadini non è solo strumento processuale, ma garanzia sostanziale della vitalità democratica delle collettività locali e della sostenibilità dei territori, nel solco di una plurisecolare tradizione italiana prima ancora che nella proiezione di uno sviluppo equo e sostenibile.


DLL 19 ottobre 1944, n. 284 - abrogato

Decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 284. 
Acceleramento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini.
(Gazz. Uff. 7 novembre 1944, n. 78, serie speciale).
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Vedi: NORMATTIVA

Visti i Regi decreti 3 agosto 1891, n. 510, e 6 agosto 1891 n. 518; i Regi decreti 22 maggio 1924, n. 751; 28 agosto 1924, n. 1484; 16 maggio 1926, n. 895, convertiti in legge con modificazioni, con la legge 16 giugno 1927, n. 1766; il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, che approva il regolamento per la legge 16 giugno 1927, n. 1766; la legge 16 marzo 1931, n. 377; il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944.

Art. 1. - I commissari per la liquidazione degli usi civici, su richiesta dei Comuni e delle Università o Associazioni agrarie, possono, per la durata della guerra e fino ad un anno dopo la conclusione della pace, autorizzare, in deroga alle vigenti disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, nonché della legge 16 marzo 1931, n. 377, la concessione ad utenza con l'obbligo di migliorare, delle terre convenientemente utilizzabili per la cultura agraria di cui al 1° comma dell'art. 11 della sopra detta legge 16 giugno 1927. 

Art. 2. — La concessione è fatta mediante ripartizione in quote, costituenti congrue unità colturali, da assegnarsi ai capi famiglia indicati nell'art. 51 del regolamento di esecuzione 26 febbraio 1928, n. 332, che siano coltivatori diretti del Comune o della frazione, con preferenza per quelli meno abbienti, purché diano affidamento di trame la maggiore utilità. 

Art. 3. - II piano di ripartizione, con la indicazione delle opere di miglioria che i concessionari debbono eseguire, dei canoni da imporsi a costoro nonché del termine infra il quale le opere di miglioria debbono essere eseguite, è compilato dal tecnico comunale o da altro tecnico, all'uòpo incaricato dal Comune, dalla Università o Associazione agraria, in un termine brevissimo ed in ogni caso, non superiore ai quindici giorni.

Art. 4. - Compilato il piano di ripartizione, il sindaco od il presidente dell'Università od Associazione agraria formula un bando da pubblicarsi nell'albo pretorio e nei principali luoghi del Comune e della frazione, col quale tutti i capi di famiglia che credono di avere diritto a concorrere alla assegnazione delle terre sono invitati a presentare le domande per l'assegnazione delle quote nel termine di giorni otto dalla pubblicazione del bando medesimo.
Qualora il capo famiglia sia assente per causa di guerra può concorrere all'assegnazione un congiunto o un altro suo rappresentante.
Art. 5. - Agli atti di ripartizione sono applicabili le disposizioni degli articoli 49 ultimo comma (salvo per ciò che riguarda il termine ridotto dal precedente articolo) e degli articoli 50, 52. 53. 54. 55 del citato regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332.
Le domande per l'assegnazione delle quote ed il ricorso al commissario contro il deliberato della Commissione comunale sono però redatti in carta semplice. 

Art. 6. - Scaduto il termine di cui all'art. 4 il sindaco o il presidente dell'Università o dell'Associazione agraria trasmette immediatamente le domande alla Commissione di cui all'art. 52 del regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, la quale forma l'elenco degli aventi diritto nel termine di giorni dieci dalla data di ricezione delle domande stesse.
Il sindaco o il presidente dell'Università o dell'Associazione agraria, alla sua volta, trasmette tutti gli atti ed i ricorsi al commissario per gli usi civici, il quale deve formare l'elenco definitivo entro il termine di giorni quindici dalla ricezione degli atti e dei ricorsi.
Nella prima domenica successiva alla formazione definitiva dell'elenco la Commissione di cui all'art. 52 del regolamento di esecuzione procede al sorteggio delle quote fra gli assegnatari.
Il verbale di sorteggio è subito trasmesso al commissario il quale constatatane la regolarità, emana, entro cinque giorni il decreto di assegnazione. Questo decreto costituisce il titolo dei quotisti.

Art. 7. - L'assegnazione delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione è fatta con l'obbligo della osservanza delle condizioni stabilite nel piano di ripartizione da accertarsi dall'Ispettorato provinciale agrario.
Le unità fondiarie non possono in nessun caso essere divise, alienate o cedute sotto pena di ridevoluzione all'Ente concedente.
Le unità fondiarie ridevolute o abbandonate sono riassegnate a norma degli articoli 5 o 6 del presente decreto.
Eseguite le migliorie di cui all'art. 3, che sono di volta in volta accertate dall'ispettore provinciale agrario, il commissario provvede a trasformare le concessioni in enfiteusi perpetue. All'atto della concessione in enfiteusi sono fissati i canoni definitivi, a norma dell'articolo 10, della legge 16 giugno 1927, numero 1766.

Art. 8. - Per tutto il termine indicato nell'art. 1 del presente decreto, in pendenza delle operazioni di liquidazione degli usi civici sulle terre dei privati, il commissario può, con decreto motivato, su domanda degli, Enti interessati, sentito l'ispettore provinciale agrario e le parti, attribuire, a titolo di compenso provvisorio, salva la liquidazione definitiva, ai Comuni, frazioni di Comuni, Università o Associazioni agrarie, una quota parte dei terreni sui quali pacificamente si esercita l'uso civico di semina. La quota, determinata dal commissario in base alla scala dei compensi stabilita nell'art. 5 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (4), viene ripartita secondo le norme del presente decreto.

Art. 9. - I provvedimenti di concessione provvisoria e definitiva, preveduti dal presente decreto, sono soggetti alle tasse fisse minime di registro e di trascrizione.
Salvo quanto disposto nel comma precedente, tutti gli atti e i provvedimenti necessari per la ripartizione e la concessione delle terre o per la liquidazione provvisoria ai sensi dell'art. 8 sono esenti da qualsiasi tributo e dai diritti catastali di voltura.

Art. 10. - II presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9