11/20/2008

Proprietà collettiva

Per proprietà collettiva delle terre si intendono tutte le forme alternative alla piena proprietà privata di esse. In particolare comprendono i beni di proprietà di specifiche collettività (talvolta imputate catastalmente ai Comuni, per via di una specifica disposizione della legge del 1927), proprietà nate negli anni mille e ancora esistenti sotto diversi nomi che, per comodità e ormai per abitudine, sono unificati sotto il termine “usi civici”.  Probabilmente la legge 1766/1927 intendeva eliminare questi beni di proprietà delle collettività attraverso i due meccanismi della legittimazione e della quotizzazione delle terre di categoria B.

Le proprietà collettive si distinguono, poi, in terre civiche (i cui proprietari sono i cittadini di quel determinato luogo) e terre collettive (i cui proprietari sono i discendenti degli antichi originari, come ad esempio le Regole d'Ampezzo di Cortina, le Vicìnie, le Consorterie, le Interessenze, le Comunelle, le Partecipanze, ecc).

E’ importante precisare che anche nel medio evo non venne mai meno, accanto alla cosiddetta “proprietà divisa” (dominio eminente e dominio utile), la proprietà collettiva di aggregati di persone: le Magnifiche Regole alpine, gli Usi civici, le Università agrarie, e così via dicendo. E queste forme di proprietà, benché avversate in tutti modi dal pensiero giuridico borghese, sono tuttora presenti in Italia ed in molte altre parti del mondo. 

Notava il Cattaneo (C. Cattaneo, Su la bonificazione del Piano di Magadino, in Scritti economici a cura di A. Bertolino, Firenze 1956, vol. III, pag. 187 s.), che “questi non sono abusi, non sono privilegi, non sono usurpazioni: è un altro modo di possedere, un’altra legislazione, un altro ordine sociale, che, inosservato, discese da remotissimi secoli sino a noi” (sull’argomento, vedi l’insuperabile volume di Paolo Grossi, Un altro modo di possedere, in Per la storia del pensiero giuridico moderno, Milano 1977).

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