DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 11
Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici. (GU n.46 del 19-2-1972 - Suppl. Ordinario)
Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici. (GU n.46 del 19-2-1972 - Suppl. Ordinario)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;
Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle regioni;
Sentite le Regioni a statuto ordinario;
Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;
Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle regioni;
Sentite le Regioni a statuto ordinario;
Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Art. 1.
Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti:
a) le coltivazioni arboree ed erbacee e le relative produzioni;
b) gli allevamenti zootecnici, l'apicoltura, la bachicoltura e le relative produzioni;
c) la meccanizzazione aziendale, interaziendale e di servizio, lo impiego di fertilizzanti e di altri mezzi tecnici;
d) gli interventi di prevenzione e la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche; l'attivita' dimostrativa e la divulgazione delle tecniche per combattere e prevenire le malattie delle piante;
e) l'assistenza tecnica alle imprese agricole e connessa attivita' sperimentale, dimostrativa e divulgativa; di orientamento e preparazione professionale degli operatori agricoli;
f) gli incentivi a favore della cooperazione e di altre forme associative in agricoltura;
g) gli interventi concernenti l'adeguamento tecnico-economico delle imprese agrarie ed in particolare gli interventi a favore della proprieta' coltivatrice;
h) la bonifica integrale e montana, la sistemazione di bacini montani, la classificazione e la declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana di seconda categoria, di bacini montani e delle zone depresse, nonche' la redazione, la approvazione e l'attuazione di piani generali di bonifica e di programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse;
i) la costituzione di consigli di valle o di comunita' montane;
l) i miglioramenti fondiari ed agrari ivi compresi gli impianti aziendali ed interaziendali per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli;
m) gli interventi per agevolare l'accesso al credito agrario, ivi compresi i rapporti con gli istituti di credito e fatto salvo quanto disposto al successivo art. 4, lettera i);
n) i boschi e le foreste, i rimboschimenti e le attivita' silvopastorali; restano fermi, salvo che nelle ipotesi previste al successivo art. 8, la inalienabilita', la indisponibilita' e i vincoli alla attuale destinazione, in atto vigenti per i beni forestali di cui alla prima parte del comma quinto dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
o) l'esercizio della caccia ivi compreso il calendario venatorio, la disciplina delle bandite e delle riserve di caccia e il ripopolamento. Rimane ferma la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi per uso di caccia;
p) l'esercizio della pesca nelle acque interne, le riserve di pesca, la piscicoltura ed il ripopolamento ittico. Le concessioni a scopo di piscicoltura, ove riguardino acque del demanio dello Stato, verranno rilasciate previo parere favorevole del competente organo statale;
q) gli incentivi nelle materie dell'agricoltura e foreste, della caccia e della pesca nelle acque interne;
r) le ricerche e informazioni di mercato, le attivita' promozionali, gli studi e le iniziative di divulgazione inerenti a problemi agricoli e forestali di peculiare interesse regionale.
In materia di usi civici, il trasferimento riguarda le seguenti funzioni amministrative: promozione delle azioni e delle operazioni commissariali di verifica demaniale e sistemazione dei beni di uso civico; piani di sistemazione e trasformazione fondiaria da eseguire prima delle assegnazioni delle quote; ripartizione delle terre coltivabili; assegnazioni delle unita' fondiarie; approvazione di statuti e regolamenti delle associazioni agrarie; controllo sulla gestione dei terreni boschivi e pascolivi di appartenenza di comuni, frazioni e associazioni; tutela e vigilanza sugli enti e universita' agrarie che amministrano beni di uso civico.
Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti:
a) le coltivazioni arboree ed erbacee e le relative produzioni;
b) gli allevamenti zootecnici, l'apicoltura, la bachicoltura e le relative produzioni;
c) la meccanizzazione aziendale, interaziendale e di servizio, lo impiego di fertilizzanti e di altri mezzi tecnici;
d) gli interventi di prevenzione e la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche; l'attivita' dimostrativa e la divulgazione delle tecniche per combattere e prevenire le malattie delle piante;
e) l'assistenza tecnica alle imprese agricole e connessa attivita' sperimentale, dimostrativa e divulgativa; di orientamento e preparazione professionale degli operatori agricoli;
f) gli incentivi a favore della cooperazione e di altre forme associative in agricoltura;
g) gli interventi concernenti l'adeguamento tecnico-economico delle imprese agrarie ed in particolare gli interventi a favore della proprieta' coltivatrice;
h) la bonifica integrale e montana, la sistemazione di bacini montani, la classificazione e la declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana di seconda categoria, di bacini montani e delle zone depresse, nonche' la redazione, la approvazione e l'attuazione di piani generali di bonifica e di programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse;
i) la costituzione di consigli di valle o di comunita' montane;
l) i miglioramenti fondiari ed agrari ivi compresi gli impianti aziendali ed interaziendali per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli;
m) gli interventi per agevolare l'accesso al credito agrario, ivi compresi i rapporti con gli istituti di credito e fatto salvo quanto disposto al successivo art. 4, lettera i);
n) i boschi e le foreste, i rimboschimenti e le attivita' silvopastorali; restano fermi, salvo che nelle ipotesi previste al successivo art. 8, la inalienabilita', la indisponibilita' e i vincoli alla attuale destinazione, in atto vigenti per i beni forestali di cui alla prima parte del comma quinto dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
o) l'esercizio della caccia ivi compreso il calendario venatorio, la disciplina delle bandite e delle riserve di caccia e il ripopolamento. Rimane ferma la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi per uso di caccia;
p) l'esercizio della pesca nelle acque interne, le riserve di pesca, la piscicoltura ed il ripopolamento ittico. Le concessioni a scopo di piscicoltura, ove riguardino acque del demanio dello Stato, verranno rilasciate previo parere favorevole del competente organo statale;
q) gli incentivi nelle materie dell'agricoltura e foreste, della caccia e della pesca nelle acque interne;
r) le ricerche e informazioni di mercato, le attivita' promozionali, gli studi e le iniziative di divulgazione inerenti a problemi agricoli e forestali di peculiare interesse regionale.
In materia di usi civici, il trasferimento riguarda le seguenti funzioni amministrative: promozione delle azioni e delle operazioni commissariali di verifica demaniale e sistemazione dei beni di uso civico; piani di sistemazione e trasformazione fondiaria da eseguire prima delle assegnazioni delle quote; ripartizione delle terre coltivabili; assegnazioni delle unita' fondiarie; approvazione di statuti e regolamenti delle associazioni agrarie; controllo sulla gestione dei terreni boschivi e pascolivi di appartenenza di comuni, frazioni e associazioni; tutela e vigilanza sugli enti e universita' agrarie che amministrano beni di uso civico.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la
disposizione VIII transitoria della Costituzione; Vista la legge 16
maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le
Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al
Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle
regioni; Sentite le Regioni a statuto ordinario; Udito il parere
della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui
all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; Sentito il Consiglio
dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le
foreste, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il
bilancio e la programmazione economica;
Decreta: Art. 1. Le funzioni
amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello
Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque
interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle
Regioni a statuto ordinario. Il trasferimento predetto riguarda,
tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti: a) le
coltivazioni arboree ed erbacee e le relative produzioni; b) gli
allevamenti zootecnici, l'apicoltura, la bachicoltura e le relative
produzioni; c) la meccanizzazione aziendale, interaziendale e di
servizio, lo impiego di fertilizzanti e di altri mezzi tecnici; d)
gli interventi di prevenzione e la difesa delle piante coltivate
e dei prodotti agrari dalle cause nemiche; l'attivita'
dimostrativa e la divulgazione delle tecniche per combattere e
prevenire le malattie delle piante; e) l'assistenza tecnica alle
imprese agricole e connessa attivita' sperimentale, dimostrativa e
divulgativa; di orientamento e preparazione professionale degli
operatori agricoli; f) gli incentivi a favore della cooperazione e
di altre forme associative in agricoltura; g) gli interventi
concernenti l'adeguamento tecnico-economico delle imprese agrarie ed
in particolare gli interventi a favore della proprieta' coltivatrice;
h) la bonifica integrale e montana, la sistemazione di bacini
montani, la classificazione e la declassificazione dei comprensori di
bonifica integrale e di bonifica montana di seconda categoria, di
bacini montani e delle zone depresse, nonche' la redazione, la
approvazione e l'attuazione di piani generali di bonifica e di
programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse;
i) la costituzione di consigli di valle o di comunita' montane; l)
i miglioramenti fondiari ed agrari ivi compresi gli impianti
aziendali ed interaziendali per la raccolta, conservazione,
trasformazione e vendita di prodotti agricoli; m) gli interventi
per agevolare l'accesso al credito agrario, ivi compresi i rapporti con
gli istituti di credito e fatto salvo quanto disposto al successivo
art. 4, lettera i); n) i boschi e le foreste, i rimboschimenti
e le attivita' silvopastorali; restano fermi, salvo che nelle
ipotesi previste al successivo art. 8, la inalienabilita', la
indisponibilita' e i vincoli alla attuale destinazione, in atto
vigenti per i beni forestali di cui alla prima parte del comma quinto
dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281; o) l'esercizio
della caccia ivi compreso il calendario venatorio, la disciplina delle
bandite e delle riserve di caccia e il ripopolamento. Rimane
ferma la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza
di porto d'armi per uso di caccia; p) l'esercizio della pesca nelle
acque interne, le riserve di pesca, la piscicoltura ed il
ripopolamento ittico. Le concessioni a scopo di piscicoltura, ove
riguardino acque del demanio dello Stato, verranno rilasciate previo
parere favorevole del competente organo statale; q) gli
incentivi nelle materie dell'agricoltura e foreste, della caccia e
della pesca nelle acque interne; r) le ricerche e informazioni
di mercato, le attivita' promozionali, gli studi e le iniziative
di divulgazione inerenti a problemi agricoli e forestali di peculiare
interesse regionale. In materia di usi civici, il trasferimento
riguarda le seguenti funzioni amministrative: promozione delle azioni e
delle operazioni commissariali di verifica demaniale e sistemazione
dei beni di uso civico; piani di sistemazione e trasformazione
fondiaria da eseguire prima delle assegnazioni delle quote;
ripartizione delle terre coltivabili; assegnazioni delle unita'
fondiarie; approvazione di statuti e regolamenti delle associazioni
agrarie; controllo sulla gestione dei terreni boschivi e pascolivi di
appartenenza di comuni, frazioni e associazioni; tutela e vigilanza
sugli enti e universita' agrarie che amministrano beni di uso civico.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la
disposizione VIII transitoria della Costituzione; Vista la legge 16
maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le
Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al
Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle
regioni; Sentite le Regioni a statuto ordinario; Udito il parere
della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui
all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; Sentito il Consiglio
dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le
foreste, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il
bilancio e la programmazione economica;
Decreta: Art. 1. Le funzioni
amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello
Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque
interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle
Regioni a statuto ordinario. Il trasferimento predetto riguarda,
tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti: a) le
coltivazioni arboree ed erbacee e le relative produzioni; b) gli
allevamenti zootecnici, l'apicoltura, la bachicoltura e le relative
produzioni; c) la meccanizzazione aziendale, interaziendale e di
servizio, lo impiego di fertilizzanti e di altri mezzi tecnici; d)
gli interventi di prevenzione e la difesa delle piante coltivate
e dei prodotti agrari dalle cause nemiche; l'attivita'
dimostrativa e la divulgazione delle tecniche per combattere e
prevenire le malattie delle piante; e) l'assistenza tecnica alle
imprese agricole e connessa attivita' sperimentale, dimostrativa e
divulgativa; di orientamento e preparazione professionale degli
operatori agricoli; f) gli incentivi a favore della cooperazione e
di altre forme associative in agricoltura; g) gli interventi
concernenti l'adeguamento tecnico-economico delle imprese agrarie ed
in particolare gli interventi a favore della proprieta' coltivatrice;
h) la bonifica integrale e montana, la sistemazione di bacini
montani, la classificazione e la declassificazione dei comprensori di
bonifica integrale e di bonifica montana di seconda categoria, di
bacini montani e delle zone depresse, nonche' la redazione, la
approvazione e l'attuazione di piani generali di bonifica e di
programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse;
i) la costituzione di consigli di valle o di comunita' montane; l)
i miglioramenti fondiari ed agrari ivi compresi gli impianti
aziendali ed interaziendali per la raccolta, conservazione,
trasformazione e vendita di prodotti agricoli; m) gli interventi
per agevolare l'accesso al credito agrario, ivi compresi i rapporti con
gli istituti di credito e fatto salvo quanto disposto al successivo
art. 4, lettera i); n) i boschi e le foreste, i rimboschimenti
e le attivita' silvopastorali; restano fermi, salvo che nelle
ipotesi previste al successivo art. 8, la inalienabilita', la
indisponibilita' e i vincoli alla attuale destinazione, in atto
vigenti per i beni forestali di cui alla prima parte del comma quinto
dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281; o) l'esercizio
della caccia ivi compreso il calendario venatorio, la disciplina delle
bandite e delle riserve di caccia e il ripopolamento. Rimane
ferma la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza
di porto d'armi per uso di caccia; p) l'esercizio della pesca nelle
acque interne, le riserve di pesca, la piscicoltura ed il
ripopolamento ittico. Le concessioni a scopo di piscicoltura, ove
riguardino acque del demanio dello Stato, verranno rilasciate previo
parere favorevole del competente organo statale; q) gli
incentivi nelle materie dell'agricoltura e foreste, della caccia e
della pesca nelle acque interne; r) le ricerche e informazioni
di mercato, le attivita' promozionali, gli studi e le iniziative
di divulgazione inerenti a problemi agricoli e forestali di peculiare
interesse regionale. In materia di usi civici, il trasferimento
riguarda le seguenti funzioni amministrative: promozione delle azioni e
delle operazioni commissariali di verifica demaniale e sistemazione
dei beni di uso civico; piani di sistemazione e trasformazione
fondiaria da eseguire prima delle assegnazioni delle quote;
ripartizione delle terre coltivabili; assegnazioni delle unita'
fondiarie; approvazione di statuti e regolamenti delle associazioni
agrarie; controllo sulla gestione dei terreni boschivi e pascolivi di
appartenenza di comuni, frazioni e associazioni; tutela e vigilanza
sugli enti e universita' agrarie che amministrano beni di uso civico.
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