11/20/2008

Concessione amministrativa (o concessione in utenza temporanea di terre civiche)

Concessione in utenza temporanea di terre civiche: contratto (tra Comune e concessionario) con finalità agro-silvo-pastorale assimilabile ad un contratto d’affitto, istituto non previsto per terreni sottoposti a vincolo di uso civico; ha durata temporanea predefinita, eventualmente rinnovabile.

Per finalità non agro-silvo-pastorale, l’ufficio regionale usi civici a seguito di apposita istanza, autorizza il Comune a stipulare contratto di concessione temporanea con privati, e contestualmente autorizza il mutamento di destinazione d’uso delle aree da concedere. Al termine della concessione i terreni concessi devono essere ripristinati dal punto di vista ambientale secondo l’indicazione degli uffici regionali competenti in materia di tutela ambientale.

In attesa dei provvedimenti di ripartizione da parte del Commissariato, è lecita ai comuni l'utilizzazione della massa agraria delle terre che ne formeranno oggetto, mediante concessione in godimento a terzi (Sentenza Cassazione Sez. Unite n. 2874 del 21.12.1951).

I rapporti aventi ad oggetto la concessione temporanea dei beni di uso civico, posti in essere dalla P.A. per provvedere alla gestione temporanea dei beni stessi in pendenza delle operazioni del commissario agli usi civici necessarie ai fini della legittimazione ovvero della quotizzazione, essendo destinati a svolgersi "medio tempore" ed a cessare automaticamente al compimento delle suddette operazioni, non interferiscono con la Legge n. 1766 del 1927 sul riordinamento degli usi civici (Cassazione Civile - Sez. III, 1° luglio 1987, n. 5753 Università agraria di Campagnano c. Di Cassio). 

La possibilità giuridica di consentire con atto di concessione o contratto di affitto, il godimento individuale, in favore di privati, di un terreno demaniale di uso civico, temporaneamente non utilizzato dalla Comunità, non è esclusa dalla natura giuridica del suolo e dalla sua destinazione, "ex lege", ma quale che sia la forma negoziale impiegata, il rapporto che, in tal modo, si costituisce può avere solo carattere precario e temporaneo, con la conseguenza che, anche quando derivi da un contratto agrario, questo resta sottratto alle speciali norme in materia agraria relative alla durata del rapporto medesimo che, altrimenti, precluderebbero la possibilità all'amministrazione di condizionarne la continuazione e la innovazione alle valutazioni, in concreto, della sua compatibilità con la destinazione ad uso civico del terreno, come risulta dalla stessa normativa vincolistica dei rapporti agrari, le cui disposizioni sono inerenti alla determinazione del canone per i beni demaniali o soggetti al regime demaniale (art.5 Legge 10 dicembre 1973 n°814 ed art.9 Legge 2 ottobre 1981 n°546, convertito con modificazioni nella Legge 1 dicembre 1981 n°692) o alla durata dei rapporti relativi ai beni patrimoniali disponibili (art.22 Legge 11 febbraio 1971 n°11 con la relativa modifica dell'art. 51 della Legge 3 maggio 1981 n°203) e non comportano una estensione del regime di proroga a rapporti relativi alla temporanea ed eccezionale utilizzazione da parte dei privati di terreni demaniali ed a quelli soggetti a regime similare, come quelli di uso civico (Cassazione civile sez. III, 5 maggio 1993, n°5187 - Buttu c. Com. Birori - Dir. giur. agr. 1994, 419, nota Lo Surdo).

Nell'ipotesi in cui l'ente pubblico ceda in affitto il bene demaniale, o del patrimonio indisponibile, gravato da uso civico, ancorché adotti la forma privatistica della locazione, pone in essere una concessione soggetta al regime pubblicistico: è pertanto legittima la revoca unilaterale della detta concessione (T.A.R. Trentino A.A. sez. Trento, 5 agosto 1993, n° 270, Frisanco c. Com. Novaledo - Foro amm. 1994, 137 s.m.).

La possibilità di consentire in favore dei privati, con atto di concessione o con contratto di affitto, il godimento individuale di un terreno demaniale di uso civico, temporaneamente non utilizzato dalla Comunità, può avere solo carattere precario e temporaneo. Ne consegue che il rapporto resta sottratto alle speciali disposizioni vincolistiche dei rapporti agrari, poiché altrimenti resterebbe preclusa all'Amministrazione la possibilità di condizionarne la continuazione e la rinnovazione alla compatibilità in concreto con la destinazione ad uso civico del terreno (Cassazione civile sez. un°, 10 Marzo 1995, n. 2806 - Soc. Ippocampo immob. turistica c. Com. Manfredonia - Giust. civ. Mass. 1995, 574 - Dir. giur. agr. 1995, 484).


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