11/20/2008

Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 
Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. (GU n.67 del 23-3-2011)

Art. 10
Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare.

1 All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«
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1. Atti traslativi a titolo oneroso della          |
proprietà di beni immobili in genere e             |
atti traslativi o costitutivi di diritti reali     |
immobiliari di godimento, compresi la rinuncia     |
pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di    |
espropriazione per pubblica utilità e i trasferi-  |
menti coattivi:                                    | 9 per cento
---------------------------------------------------------------
Se il trasferimento ha per oggetto case            |
di abitazione, ad eccezione di quelle di           |
categoria catastale A1, A8 e A9 , ove              |
ricorrano le condizioni di cui alla nota           |
II-bis)                                            | 2 per cento
---------------------------------------------------------------
»
b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);
c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».
2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non puo' essere inferiore a 1.000 euro.
3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalita' direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

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