Atto conclusivo di un procedimento volto all’accertamento del gravame di uso civico su terreni e/o beni di un comprensorio comunale. (art. 11 della
Legge 1766/1927). Prima dell’emanazione dell’atto di “Assegnazione a categoria” occorre che venga effettuata tutta la sistemazione demaniale rispetto alle situazioni di occupazione e/o possesso di beni civici, non conforme alla normativa vigente (legittimazioni, conciliazioni, reintegre, ecc.).
La fruizione delle terre connotate dall'uso civico è regolata dagli artt. 11 e ss. della
Legge 1766/1927.
Il provvedimento amministrativo di assegnazione a categoria di cui all'art.11 della
Legge 1766/1927 è prodromico rispetto all'individuazione della disciplina alla quale deve intendersi sottoposto il terreno soggetto ad uso civico.
L'assegnazione a categoria (anteriormente alla quale il bene deve reputarsi appartenente alla collettività, essendo di conseguenza inalienabile e la destinazione d'uso immodificabile) consiste nel provvedimento amministrativo in forza del quale il terreno risulta essere assoggettato a specifica disciplina, peculiare della categoria. L'assegnazione viene emanata sulla scorta dell'elaborazione di piani tecnici (dai quali si può comunque prescindere ogniqualvolta risulti con sicurezza a quale delle due categorie debba essere assegnato il terreno. Cfr in questo senso l'art. 37 del
regolamento RD n. 332 del 1928). Il provvedimento terminativo, un tempo di competenza del commissario per gli usi civici, spetta attualmente alla Regione.
In mancanza dell'assegnazione a categoria, infatti, l'assoluta indisponibilità della terra si sostanzierebbe nella nullità dell'eventuale atto di disposizione posto in essere dal Comune, come meglio si vedrà specificamente.
A tal fine la norma citata assume in considerazione due distinte ipotesi:
a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente;
b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.
In esito all'assegnazione a categoria il regime del bene muta.
I boschi e i pascoli continuano ad appartenere alla collettività. Il Comune (in qualità di ente rappresentativo della collettività) avrà la possibilità di farne alienazione o mutarne la destinazione soltanto previa autorizzazione della Regione (in esito all'entrata in vigore del
D.P.R. 616/1977).
I terreni suscettibili di coltura agraria potranno invece essere assegnati in enfiteusi a singoli assegnatari (
quotizzazioni). E' chiaro che ciò implica la possibilità che l'assegnatario consegua la proprietà in conseguenza dell'esercizio della facoltà di
affrancazione.
Il procedimento di
autorizzazione alla vendita attualmente è di competenza regionale. Alla Regione spetta infatti emanare il relativo provvedimento sul presupposto della richiesta del Comune o della
associazione o università agraria.
Numerose leggi regionali sono intervenute in materia (cfr., per la Regione Basilicata, la
Legge Regionale 57/2000 e s.m.i., per la Regione Lombardia, le Leggi 52/1985 e 13/1986, ecc.), spesso ampliando le fattispecie autorizzabili oltre i confini segnati dalla
Legge 1766 del 1927.
Qual è la
conseguenza dell'alienazione non preceduta da provvedimento
autorizzatorio? Prevale l'opinione secondo la quale l'atto debba
considerarsi nullo in modo radicale (commerciabilità dei terreni soggetti ad
uso civico).
Aggiornamento
giurisprudenziale – Cassazione (orientamento recente)
La funzione
dell’assegnazione a categoria, prevista dall’art. 11 della Legge 1766/1927, è
stata oggetto di una rilettura da parte della giurisprudenza più recente della
Corte di Cassazione.
La Suprema Corte
ha chiarito che l’assegnazione a categoria non costituisce più un presupposto
indispensabile per la tutela, la gestione o la liquidazione degli usi civici.
Secondo la
Cassazione, la protezione del bene civico deriva direttamente dalla sua natura
collettiva e dal valore ambientale e paesaggistico del fondo, e non più dalla
classificazione formale in categoria.
Ne consegue che:
- la mancata
assegnazione a categoria non impedisce l’accertamento del gravame;
- la quotizzazione
o liquidazione può essere disposta anche in assenza dell’assegnazione, purché
l’istruttoria tecnica accerti la reale suscettibilità agraria del terreno;
- la nullità degli
atti dispositivi deriva dal vincolo civico in sé, non dalla categoria assegnata
o non assegnata;
- la distinzione
bosco/pascolo – seminativo, pur utile sul piano tecnico, non è più decisiva ai
fini della tutela giuridica del bene civico.
Questo
orientamento supera la precedente impostazione, che attribuiva all’assegnazione
a categoria un ruolo strutturalmente necessario per la disciplina del bene
civico e per la sua eventuale quotizzazione.
Anche la Corte Costituzionale, con sentenza 31 maggio 2018, n. 113, punto 4.1, è sulla stessa linea. Testuale: “Non può essere condivisa invece l'affermazione del rimettente circa la necessità della previa assegnazione a categoria dei beni civici di cui agli artt. 11 e 12 della legge n. 1766 del 1927 ... In sostanza, sono venuti in evidenza diversi profili di interesse generale, in particolare quelli paesaggistici ed ambientali che hanno coinvolto l’intero patrimonio d’uso civico.” E continua citando la sentenza Corte Cost. n. 103 del 2017: “la previa assegnazione a categoria dei beni civici non è più necessaria, in quanto il vincolo paesaggistico-ambientale è già perfetto e svolge pienamente i suoi effetti a prescindere da tale operazione, la quale – a sua volta – non è più funzionale agli scopi colturali, come un tempo configurati, e neppure coerente col medesimo vincolo paesistico-ambientale”.
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