11/20/2008

Sentenze Corte Costituzionale

- Sentenza Corte Costituzionale n. 391 del 04/07/1989: la destinazione pubblica dei beni del demanio civico non si determina in funzione dell'esercizio dei diritti di uso civico, connessi a economie familiari di consumo sempre meno attuali, bensì in funzione dell'utilizzazione di tali beni a fini di interesse generale, per cui la funzione di conservazione ambientale è prevalente sull'utilizzazione produttiva.

- Sentenza Corte Costituzionale n. 46 dell'08/02/1995: potere del Commissario agli Usi Civici di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione;

- Sentenza Corte Costituzionale n. 83 del 07/03/1996: nella trasformazione del demanio civico in allodio, la sopravvenuta destinazione edificatoria incrementa il valore del fondo ai fini del compenso a favore della collettività.

- Sentenza Corte Costituzionale n. 39 del 20/02/2007: non spettava allo Stato, e per esso al Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo, dichiarare la legittimazione delle occupazioni abusive dei terreni gravati da usi civici, né determinare la somma di danaro che, ex art. 10 della legge n. 1766 del 1927, l'occupante abusivo doveva versare
- Sentenza Corte Costituzionale n. 181 del 10/06/2011: dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 40 commi 2 e 3 del D.P.R. 327/2001 (Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità) in relazione al "valore agricolo medio" (V.A.M.);

- Ordinanza Corte Costituzionale n. 21 del 10/02/2014: conferma la propria Sentenza n. 46/1995 (potere del Commissario agli Usi Civici di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione);


- Sentenza Corte Costituzionale n. 233 del 21/10/2015: la scelta se demolire o multare un abuso edilizio non può essere affidata alla discrezionalità dei Comuni. dichiarato illegittimi gli articoli 207 e 208 della Legge Regionale 65/2014 della Toscana. Per evitare una implicita sanatoria bisogna rifarsi solo alle disposizioni del Testo Unico dell’edilizia

- Sentenza Corte Costituzionale n. 71 del 24/04/2020: dichiara incostituzionale l'art. 53 della Legge Regionale della Calabria n. 34/2010 con la quale la Regione Calabria aveva stabilito la cessazione dei diritti di uso civico, quando questi insistono sulle aree e sui nuclei di sviluppo industriale individuati dai piani regolatori, ai sensi dell’art. 20 della legge regionale Calabria n. 38/2001.

Nessun commento:

Posta un commento