Ripartizione delle terre civiche indicate alla lettera b) dell'art. 11 della Legge 1766/1927 (terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria) e assegnazione ai residenti del Comune (art. 13), a titolo di enfiteusi, con l’obbligo delle migliorie e della osservanza delle altre condizioni determinate nel piano di ripartizione, sotto pena di devoluzione a favore del Comune (art. 19).
Viene imposto un canone fissato in base al prezzo dell’unità fondiaria (art. 20).
Non sarà ammessa l’affrancazione se non quando le migliorie saranno state eseguite ed accertate; la proprietà non viene trasferita al momento dell’ordinanza di quotizzazione bensì solo con l’affrancazione; prima dell’affrancazione le unità suddette non perdono la loro natura demaniale e non potranno essere divise, alienate o cedute per qualsiasi titolo (art. 21).
L’affrancazione in questo caso è di competenza regionale in quanto viene trasferita la proprietà del bene.
Fino al tempo dell'affrancazione il bene conserva la propria natura sostanzialmente assimilabile a quella demaniale: ne segue che la stipulazione di qualsiasi atto avente portata traslativa sarebbe irrimediabilmente nulla (Cass. Civ. Sez.II, 2400/1960; Cass .Civ. Sez.Unite, 3728/1957 ; Cass.Civ. Sez. II, 1404/1968).
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