11/20/2008

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

Con la legge Luzzatti del 1910 venne istituita l'Azienda speciale del Demanio Forestale "per provvedere mediante l'ampliamento della proprietà boschiva dello Stato, alla formazione di riserve di legname per i bisogni del Paese, e per dare un razionale governo di essa, norma ed esempio ai selvicoltori nazionali".

Successivamente si verificò un progressivo ampliamento delle foreste demaniali e, nel secondo dopoguerra, l'ASFD raggiunse la sua massima estensione con oltre 418.000 ettari. Gran parte di questo patrimonio è stato trasferito alle Regioni tra il 1972 e il 1977. Oltre 70.000 ettari sono a tutt'oggi Riserve Naturali dello Stato; sono attivi ora i Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale di Bosco Fontana (MN), Fogliano (LT), Peri (VR) e Pieve S. Stefano (AR). Con la legge del 2004, di riordino del Corpo forestale, le strutture dell'ex ASFD sono diventate Uffici Territoriali per la Biodiversità (UTB).

Denominazioni:
Azienda speciale del demanio forestale dello Stato (1910-1927), poi
Azienda forestale demaniali (1927-1928), poi
Azienda delle foreste demaniali dello Stato (1928-1933), poi
Azienda di Stato per le foreste demaniali (1933-1977).

Azienda speciale del demanio forestale dello Stato (1910-1927)
La legge 2 giu. 1910, n. 277, riguardante i provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l’incoraggiamento della silvicoltura, istituisce l’Azienda speciale del demanio forestale di Stato per provvedere all’incremento della silvicoltura e del commercio dei prodotti forestali nazionali mediante l’ampliamento e l’inalienabilità della proprietà boschiva demaniale, e la sua conduzione economica. Il demanio forestale dello Stato è formato dalle foreste demaniali dichiarate inalienabili; dalle foreste demaniali già amministrate dal Ministero delle finanze; dei terreni patrimonio dello Stato ritenuti economicamente suscettibili della sola coltura forestale; dei terreni boscati o suscettibili di coltura forestale che in qualsiasi modo preverranno allo Stato; dei terreni nudi acquistati o espropriati dall’azienda, dei terreni rimboscati, da rimboscarsi a cura del Ministero dei lavori pubblici. 
L’Azienda ha facoltà, previo decreto reale, di acquistare o espropriare i terreni boschivi; ha un bilancio proprio allegato al bilancio del Ministero dell’agricoltura, industria e commercio e una contabilità separata da quella generale dello Stato. 
L’amministrazione del demanio forestale è affidata al direttore generale delle foreste, assistito dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio d’amministrazione è presieduto dal direttore generale delle foreste ed è composto dal direttore generale del tesoro; dal direttore generale del demanio; da due ispettori superiori forestali; dall’ispettore superiore del Genio civile, che fa parte del Consiglio superiore; da un ispettore superiore delle miniere; dal direttore dell’Istituto superiore forestale. 
Alle sedute del Consiglio d’amministrazione assiste il capo ragioniere del Ministero di agricoltura, industria e commercio o un suo delegato. Il Consiglio di amministrazione delibera i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali dell’Azienda, il passaggio al demanio forestale dei terreni di patrimonio dello Stato, l’acquisto di terreni boschivi e di acquisto o espropriazione dei terreni nudi, la rinuncia alle espropriazioni decise dal Collegio arbitrale e il proscioglimento del vincolo demaniale; i provvedimenti per il rimboschimento a spese del Ministero dell’agricoltura, industria e commercio dei terreni della Sardegna, le anticipazioni e i mutui da richiedere agli istituti di credito fondiario e agrario e alle casse di risparmio, l’approvazione dei progetti dei lavori da eseguirsi in economia e per quelli da eseguirsi in appalto, vendite, affitti e relativi contratti, le concessioni di aree per stazioni climatiche, le concessioni temporanee di acque e di diritti di passaggio, la gestione economica diretta di terreni, stazioni zootecniche e vivai, le convenzioni con le amministrazioni dello Stato per la fornitura di legname, la concessione di gratificazioni agli ufficiali forestali e agli agenti di sorveglianza. 
A seguito dell'istituzione del Ministero dell'economia nazionale l’Azienda speciale del demanio forestale dello Stato viene riorganizzata con r.d. 30 dic. 1923, n. 3267, che riordina e riforma la legislazione in materia di boschi e terreni montani. L’Azienda ha la funzione di provvedere, mediante l’ampliamento della proprietà boschiva dello Stato, alla formazione di riserve di legnami per i bisogni del Paese. L’amministrazione è affidata ad direttore generale delle foreste e dei demani, e ha un Comitato d’amministrazione composto dal direttore generale; dai due ispettori superiori forestali preposti alle divisioni tecniche della Direzione generale delle foreste e dei demani; da un ispettore superiore del Genio civile, designato dal Ministero dei lavori pubblici; da un funzionario dell'Avvocatura erariale designato dal Ministero delle finanze; da una persona di speciale competenza negli studi forestali, nominato dal Ministero dell’economia nazionale; da una persona di particolare esperienza nella gestione di aziende forestali o agrarie, nominato dal Ministro dell’economia nazionale. 
Il presidente del Comitato viene nominato dal ministro dell’economia nazionale tra i suoi componenti. Gli uffici per l’amministrazione delle foreste demaniali provvedono alla gestione di una o più foreste costituenti un distretto. Nelle circoscrizioni in cui, per la scarsa importanza dei beni del demanio forestale, il ministero non ravvisi la necessità di istituire appositi uffici, la gestione dei beni è affidata agli Ispettori ripartimentali. L’Azienda ha un proprio bilancio allegato al bilancio del Ministero dell’economia nazionale. Le amministrazioni dello Stato sono autorizzate a stipulare con l’Azienda apposite convenzioni per la fornitura del legname. 
Il territorio del Regno è diviso in ripartimenti, comprendenti due o più distretti. Le foreste demaniali, costituite in uffici speciali, sono considerate distretti forestali, posti alla diretta dipendenza della Direzione generale delle foreste e dei demani. In quanto uffici distrettuali, sono retti da ispettori principali di I e II classe o da ispettori. 
Con r.d. 16 mag. 1926, n. 1126, è approvato il regolamento per l’applicazione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267: tratta dell’Azienda speciale al Titolo IV, Capo I “Disposizioni relative alla gestione del demanio forestale dello Stato, del Comitato di amministrazione dell’Azienda”. In base all’art. 128 sono sottoposti alle deliberazioni del Comitato di amministrazione: i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi, finanziari e patrimoniali dell’azienda; i piani di governo dei beni demaniali; il programma dei lavori per ciascuna foresta ed il relativo bilancio; le proposte riguardanti variazioni del patrimonio dell’Azienda (acquisti, vendite, cessioni, mutui, costituzioni di servitù); tutti gli altri che non siano di ordinaria amministrazione o che modifichino comunque il bilancio dell’Azienda. 
Le deliberazioni del Comitato sono rese esecutive col visto del ministro dell’economia nazionale.

Azienda forestale demaniali (1927-1928)
Con r.d.l. 17 feb. 1927, n. 324, viene soppressa la Direzione generale delle foreste e demani presso il Ministero dell’economia nazionale. I servizi e i compiti dell’Azienda speciale del demanio forestale dello Stato vengono attribuiti ad un ente autonomo denominato Azienda forestale demaniali (AFD). Il nuovo ente ha personalità giuridica propria e una propria amministrazione. E’ posto sotto la vigilanza del Ministero dell’economia nazionale e di quello delle finanze. Ha sede presso il Ministero dell’economia nazionale a Roma e dalla direzione dipendono direttamente gli uffici locali per l’amministrazione delle foreste. L’approvazione dello statuto e il regolamento vengono emanati con successivo r.d. 12 ago. 1927, n. 1546. 
L’Azienda forestale demaniali persegue gli scopi della soppressa Azienda speciale per le foreste demaniali e ne assume il patrimonio, comprese le passività. Organi dell’Azienda sono il Consiglio d’amministrazione, il Comitato esecutivo e il direttore. 
Il Consiglio d’amministrazione è presieduto dal ministro per l’economia nazionale o un suo sottosegretario ed è composto di 12 membri: il comandante generale della Milizia forestale, vicepresidente dell’ente; tre ufficiali della Milizia di grado non inferiore a quello di primo seniore; cinque funzionari dello Stato dei quali due nominati dal ministro delle finanze, uno dal ministro del lavori pubblici, uno dal Ministero dell’economia nazionale e uno dall’Avvocatura erariale; tre cittadini che abbiano alta capacità tecnica ed amministrativa. Al Consiglio d’amministrazione è aggregato, con voto consultivo, il direttore. 
Il Consiglio d’amministrazione delibera su tutti gli affari che gli sono attribuiti dallo statuto, delibera il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, provvede alla gestione del personale e riferisce al ministero sulla gestione dell’esercizio. Propone inoltre le modificazioni del regolamento e dello statuto, stabilisce i criteri per l’impiego dei fondi, delibera le variazioni al bilancio (vendite, acquisti, cessioni, permute, mutui costituzioni di servitù), formula programmi d’azione e approva i piani di governo dei beni demaniali, i programmi di gestione di ciascuna foresta; stabilisce le norme per l’ordinamento dei servizi, delibera sui contratti ad asta pubblica, su quelli a trattativa privata e su tutti gli altri e detta le norme per gli opifici e gli stabilimenti dell’Azienda. 
Il Comitato esecutivo è composto dal ministro presidente (o dal suo delegato) dal vicepresidente e da un altro componente del consiglio. Vigila sul regolare funzionamento amministrativo e tecnico dell’Azienda, esamina le questione delegate dal consiglio, si occupa della delle eventuali questioni disciplinari. 
Il direttore dell’Azienda è il capo degli uffici tecnici e amministrativi e ha alle sue dipendenze il personale. Ha la rappresentanza giuridica dell’ente e fa eseguire tutte le deliberazioni del Consiglio d’amministrazione. Per la durata delle sue funzioni è iscritto nella Milizia nazionale forestale come ufficiale fuori quadro, qualora già non vi appartenga. Egli provvede anche al servizio di vigilanza e di ispezione delle singole amministrazioni locali avvalendosi dei tecnici e degli ispettori capi forestali. 
Presso la direzione dell’Azienda ha sede l’Ufficio speciale della Corte dei conti, che deve avere a disposizione le scritture dell’ufficio di ragioneria dell’Azienda. 
Il Regolamento annesso allo statuto prescrive che ciascun ufficio locale per l’amministrazione delle foreste demaniali deve tener aggiornato un registro di consistenza in cui vengono descritti i beni immobili demaniali compresi nella circoscrizione dell’ufficio. 
Il registro deve contenere per ciascun immobile: la denominazione, la località, la specie; i dati catastali: i confini; la superficie; il titolo di provenienza; il valore d’acquisto o d’inventario; le servitù attive e passive e i diritti d’uso; l’uso a cui è destinato l’immobile; i prodotti principali e quelli secondari. Debbono poi essere tenuti registri di consistenza in cui vengono descritti i diritti di servitù,e le azioni. I beni mobili vengono invece descritti negli inventari compilati da ciascun ufficio. 
Con r.d. 25 ott. 1928, n. 2575, vengono apportate alcune modifiche procedurali di carattere tecnico contabile.

Azienda delle foreste demaniali dello Stato (1928-1933)
La legge 13 dic. 1928, n. 3141, che reca disposizioni sull’amministrazione forestale, sull’ordinamento della Milizia nazionale forestale e sull’Azienda delle foreste demaniali dello Stato, dispone che i servizi dell’Azienda delle foreste demaniali dello Stato sono disimpegnati dalla Milizia nazionale forestale e che il direttore delle foreste demaniali fa parte del Consiglio d’amministrazione della Milizia. Con r.d. 21 gen. 1929, viene sciolto il Consiglio di amministrazione dell’Azienda forestale demaniali.

Azienda di Stato per le foreste demaniali (1933-1977)
La legge 5 gen. 1933, n. 30, approva l’ordinamento dell’Azienda di Stato per le foreste demaniali, configurata come ente autonomo avente rappresentanza propria e una propria amministrazione. E’ alle dipendenze del Ministero dell’agricoltura e delle foreste e sotto la vigilanza del Ministero delle finanze. Scopi dell’Azienda sono quello di gestire il patrimonio forestale dello Stato e ampliarlo e favorire le attività utili per l’incremento e il miglioramento dell’economia delle regioni boschive. 
Il patrimonio dell’Azienda è così costituito: boschi, terreni, e fabbricati già amministrati dall’Azienda istituita con r.d.l. 17 feb. 1927, n. 324; fondi pubblici depositati al conto corrente della Cassa depositi e prestiti per conto dell’Azienda istituita con r.d.l. 17 feb. 1927, n. 324; numerario depositato a detto conto corrente; crediti, redditi ed interessi maturati e maturanti di qualsiasi natura appartenenti alla cessata Azienda; beni mobili esistenti presso le singole foreste demaniali; passività della cessata Azienda. 
Sono organi dell’Azienda il Consiglio di amministrazione, il Comitato amministrativo, il comandante della Milizia nazionale forestale. 
Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal ministro per l’agricoltura e per le foreste o da un sottosegretario di Stato, ed è così composto: comandante e due consoli della Milizia nazionale forestale; quattro funzionari dello Stato dei quali due designati dal Ministero delle finanze, uno dall’Avvocatura generale dello Stato e uno dal Ministero dei lavori pubblici nella persona di un ispettore del Genio civile; tre cittadini di alta capacità amministrativa e tecnica scelti dal Ministero per l’agricoltura e per le foreste. 
Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti gli affari attribuitigli dallo statuto-regolamento, delibera il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, provvede a riferire, alla fine di ciascun esercizio finanziario, al Ministro per le finanze, sull’andamento tecnico, amministrativo e finanziario della gestione dell’esercizio decorso e sul programma dell’esercizio seguente. 
Il Comitato amministrativo, presieduto dal ministro per l’agricoltura e per le foreste, o da un suo sottosegretario, è composto dal comandante della Milizia nazionale forestale e da un rappresentante del Ministero delle finanze. 
Il r.d. 5 ott. 1933, n. 1577, ricostituisce come ente autonomo l’Azienda di Stato per le foreste demaniali alla dipendenza del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, e ne approva lo statuto-regolamento. L’Azienda ha sede in Roma con un proprio Ufficio centrale, nei locali della Milizia forestale e da essa dipendono gli uffici per l’amministrazione delle foreste demaniali. Il numero e le sedi degli uffici nel territorio del Regno sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell’Azienda. Ciascuna foresta è amministrata da un proprio ufficio locale. Più foreste possono però essere riunite nella circoscrizione di un unico ufficio. Nelle circoscrizioni di scarsa importanza, il Consiglio d’amministrazione può non istituire un apposito ufficio, ma affidare la circoscrizione ad un ufficiale della Milizia forestale o ad un tecnico del ruolo civile. 
La gestione dell’Azienda è affidata al Consiglio d’amministrazione, al Comitato amministrativo e al comandante della Milizia nazionale forestale. Il ministro per l’agricoltura e per le foreste ha facoltà di sospendere l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo. 
I verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione restano depositati presso il Comando della Milizia nazionale forestale (ufficio dell’Azienda di Stato per le foreste demaniali). Il comandante della Milizia forestale è capo dei servizi tecnici e amministrativi dell’Azienda, ne ha la rappresentanza legale sia in sede amministrativa che in sede contenziosa; provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo, risponde del buon andamento degli uffici centrali e periferici e sovrintende alla disciplina del personale. Provvede anche alla vigilanza e all’ispezione sull’andamento tecnico e contabile delle singole amministrazioni locali. 
L’amministrazione delle foreste demaniali viene esercitata dagli ufficiali e funzionari civili della Milizia nazionale forestale, sotto il controllo diretto del luogotenente generale capo dei servizi tecnici e amministrativi dell’Azienda. Il controllo può essere demandato ai comandanti di legione o di coorte nella cui giurisdizione sono poste le foreste stesse. 
Il controllo consiste nella sorveglianza sulla consistenza delle foreste e dei registri relativi; nell’accertamento sulla compilazione e sulla esecuzione dei piani di governo e sulla tenuta dei registri relativi; nell’accertamento sulla compilazione dei programmi annuali di gestione e nel controllo sulla loro integrale e tempestiva esecuzione; nel provvedere ai collaudi delle utilizzazioni e dei lavori eseguiti; nel procedere a periodiche verifiche dei registri di contabilità e di quelli dei contratti di affitto, dei versamenti in Tesoreria e della consistenza di cassa. 
Gli amministratori delle foreste demaniali provvedono a tutto quanto concerne la buona amministrazione dell’azienda a loro affidata. Preparano i piani di governo e i programmi di gestione annuale delle foreste e ne curano l’applicazione dopo l’approvazione del Consiglio di amministrazione. Eseguono tutte le operazioni tecniche relative alla gestione della foresta e provvedono alla vendita dei prodotti, agli affitti e a tutti gli altri atti che riguardano la gestione. 
Il comandante della Milizia nazionale forestale predispone i progetti di contratto inerenti alla gestione dell’Azienda, in particolare quelli per la vendita e l’affitto dei beni e dei prodotti delle foreste, e redige gli schemi dei relativi quaderni d’oneri; predispone inoltre i progetti per l’acquisto e per l’affitto di beni. 
A seguito della liberazione di Roma e del ritorno del Governo nella capitale, con d. lgs. lgt. 26 ott. 1944, n. 379, relativo al funzionamento dell’Azienda di Stato per le foreste demaniali, si stabilisce che le funzioni attribuite al Consiglio di amministrazione e al Comitato amministrativo dell’Azienda di Stato per le foreste demaniali, sono esercitate dal ministro per l’agricoltura e per le foreste, fino alla ricostituzione degli organi predetti. Le funzioni attribuite al comandante della soppressa Milizia nazionale forestale sono affidate al capo della Direzione dei servizi forestali presso il Ministero dell’agricoltura e delle foreste. 
Con d. lgs. 17 febbraio 1948, n. 215, viene abrogato il d.lgs.lgt. 26 ott. 1944, n. 379 e ripristinato il Consiglio di amministrazione e il Comitato amministrativo dell’Azienda di Stato per le foreste demaniali. Il Consiglio, presieduto dal ministro per l’agricoltura e per le foreste o da un sottosegretario, è così composto: direttore generale delle foreste e da due funzionari del Corpo delle foreste di grado non inferiore al sesto; quattro funzionari dello Stato designati dal ministro per il tesoro, da quello delle finanze, dall’avvocato generale dello Stato, e dal ministro per i lavori pubblici nella persona di un ispettore generale del Genio civile componente la terza sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; tre cittadini scelti dal ministro per l’agricoltura e per le foreste, i quali abbiano alta capacità amministrativa e tecnica. 
Il Comitato amministrativo è presieduto dal ministro per l’agricoltura e per le foreste o per sua delega dal direttore generale delle foreste ed è composto dal direttore generale delle foreste e dai due funzionari dei ministeri del tesoro e delle finanze componenti il Consiglio di amministrazione. Le funzioni attribuite al comandante della soppressa Milizia forestale dalla l. 5 gennaio 1933, n. 30, sono ora attribuite al direttore generale delle foreste. 
Negli anni a seguire, le competenze dell’Azienda non sono mutate, e la normativa emanata differisce semmai per gli stanziamenti di bilancio a favore dell’Azienda soprattutto per quanto concerne l’istituzione dei parchi naturali. 
Con d.p.r. 24 lug. 1977, n. 616, in attuazione della delega di cui all’art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382, l’Azienda di Stato per le foreste demaniali è soppressa e le funzioni e i beni dell’azienda sono trasferiti alle Regioni a seconda della loro ubicazione. Dal trasferimento sono esclusi i terreni che ospitano impianti militari, le caserme del Corpo forestale dello Stato, terreni e aree boschive da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale, in misura non superiore all’1% della superficie complessiva.

In Basilicata sono presenti 12 foreste demaniali per un totale di 13.522 ettari, mentre la superficie forestale della Regione Basilicata, secondo la Carta Forestale, è pari 355.409 ettari (circa il 35% dell'intero territorio regionale).

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