11/20/2008

REDDITO DOMINICALE

DEFINIZIONE
Il termine domenicale o meglio dominicale deriva da dominus in latino signore, per indicare appunto quella parte di reddito relativo alla proprietà dei beni e non al concreto esercizio dell'attività agricola.

Il reddito dominicale era quella parte del reddito che spettava al padrone del fondo che remunerava la naturale maggiore fertilità di un fondo rispetto ai fondi marginali od altri pregi equivalenti: ad esempio la maggior vicinanza ai mercati di consumo. L'esempio americano induceva a ritenere più apprezzati i fondi vicini alle coste atlantiche, piuttosto che quelli dell'interno più fertili, ma con trasporti più disagiati o soggetti al pericolo degli indiani. 

QUADRO NORMATIVO CHE DISCIPLINA IL REDDITO DOMINICALE
Secondo il quadro normativo ([1]) che disciplina il reddito dominicale, l'ultimo aggiornamento (terza revisione), anche se entrato in vigore nella fine degli anni ottanta, è riferito ai prezzi correnti nel biennio 1978-1979 (Decreto Ministero delle Finanze del 13/12/1979, art. 1, comma 3); in poche parole i redditi dominicali sono ormai fermi da quasi trent'anni. Questo perchè, anche se il secondo comma dell'art. 24 del DPR 597/1973 prevede un aggiornamento almeno ogni 10 anni, l'ultima revisione disposta col Decreto Ministeriale 20/01/1990 e riferita ai valori del biennio 1988-1989 è stata bloccata dalla Legge 662/1996 e a tutt'oggi è ancora sospesa. 

I redditi dominicali attualmente in vigore (per intenderci quelli presenti sulle visure catastali), relativi al biennio 1978-1979, sono stati pubblicati con il Decreto del Ministero delle Finanze del 07/02/1984 (per i Comuni della Provincia di Potenza Supplem.straordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 336 del 06/12/1984).

CALCOLO/AGGIORNAMENTO CANONI che prevedono l'uso del REDDITO DOMINICALE
In merito al calcolo dei canoni enfiteutici o dei canoni (demaniali) di natura enfiteutica con riferimento ai redditi dominicali (Legge 607/1966, Legge 1138/1970, art. 9 Legge Regionale Basilicata 57/2000 e s.m.i. e altre norme), alla luce di quanto detto e di tutta la giurisprudenza presente (sentenza Cassazione civ. 13595/2000; sentenze della Corte Costituzionale 145/1973600/1988, 74/1996, 143/1997, 406/1988, 318/2002, 160/2008), appare evidente come sia impossibile utilizzare il reddito dominicale non rivalutato (cioè quello presente sulle attuali visure catastali e riferito al lontano 1979); non è difficile ipotizzare un evidente danno erariale per gli Enti che dovessero adottarlo senza una giusta rivalutazione. 

Volendo, infatti, ipotizzare una possibile forma di rivalutazione utilizzando gli indici I.S.T.A.T. (che sappiamo essere comunque inferiori alla vera svalutazione monetaria avvenuta dal 1979 ad oggi), si otterrebbe un indice di rivalutazione pari a 6,19, cioè il 619%. In poche parole, 1 euro del 1979 equivalgono a 6,19 euro di oggi (aggiornato da gennaio 1979 a dicembre 2015). Il tutto lo si può verificare facilmente al seguente linkQui gli indici ISTAT dal 1900.

Il reddito dominicale così rivalutato comunque non deve essere minore dell'indennità di esproprio, come dettato dall'Agenzia del Territorio con la propria Circolare prot. 29104 dell'11/05/2011 per i canoni enfiteutici, censi e livelli gravanti sui terreni soggetti ad enfiteusi di cui al Codice Civile; secondo l'Agenzia del Territorio vanno utilizzati i Valori Agricoli Medi che le regioni aggiornano annualmente per il calcolo delle indennità di esproprio: "consegue, in linea di principio, che ogniqualvolta il reddito dominicale rivalutato risulti inferiore a tale soglia, il canone adrà di fatto rapportato a tale diversa misura pari alla quindicesima parte dell'indennità di esproprio; con conseguente aggiornamento anche del capitale di affranco che, in tal caso, sarà pari per l'appunto all'indennità di esproprio", e ancora: "il capitale di affranco ed i canoni enfiteutici andranno determinati facendo ricorso al criterio dell'indennità di esproprio e non, piuttosto, a quello del reddito dominicale rivalutato [ci si riferisce alla rivalutazione di cui all'art. 3, comma 50, della Legge 23/12/1996, n. 662 che prevede una rivalutazione del reddito dominicale dei terreni pari all'80%([2])] non più rispondente all'effettiva realtà economica".

([1]) 
Prima revisione: con valori riferiti al 01 gennaio 1914 - R.D.L. 7 gennaio 1923 n. 17, art. 1 comma 1 (G.U. 18.1.1923 n. 14) – Disposizioni per la revisione generale degli estimi catastali; 
Seconda revisione: con valori riferiti alla media dei prezzi correnti tra il 01/01/1937 e la fine delle operazioni di revisione - R.D.L. 4 aprile 1939, n. 589, art. 2 comma 1 (G.U. 22.4.1939 n. 96) – Revisione generale degli estimi dei terreni; 
Terza revisione: con valori riferiti al biennio 1978-1979 - Decreto del Ministero delle Finanze 13 dicembre 1979, art. 1 comma 3 (G.U. 18.2.1980 n. 47), Revisione generale degli estimi dei terreni – Decreto del Ministero delle Finanze 07 febbraio 1984 per la pubblicazione delle tariffe attualmente in vigore; 
Quarta revisione: con valori riferiti al biennio 1988-1989 - Decreto Ministero delle Finanze 20 gennaio 1990, art. 1 comma 3 (G.U. 7.2.1990 n. 31) - Revisione generale degli estimi del Catasto terreni, sospesa e mai portata a termine perché l’art. 2, comma 1-sexies del D.L. 23/01/1993 n. 16, convertito con la Legge 24/03/1993 n. 75, ha previsto nuovi criteri di formazione delle zone censuarie, di classificazione e determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli. Con l’art. 9, comma 10, del D.L. 30/12/1993, n. 557 convertito con modificazioni nella L. 26/02/1994 n. 133, il legislatore si è ravveduto ed ha rivisitato la suddetta norma, prevedendo nuovi criteri anche per la qualificazione dei terreni e per la produzione e l’aggiornamento della cartografia catastale. Infine con L. 18/02/1999 n. 28 (che modifica il comma 154 dell’art. 3 della Legge 23/12/1966, n. 662) è stato approvato un emendamento governativo delegando il Governo ad emanare un regolamento per disciplinare il sistema estimale catastale. A tutt’oggi questa quarta revisione è sospesa.

([2]) 
Secondo la Circolare prot. 29104 dell'11/05/2011 dell'Agenzia del Territorio: "l'ultimo coefficiente di rivalutazione dei redditi dominicali - non soggetti a revisione da molti anni - pare, allo stato, ancora quello dell'80%, si è rivelato che operando in tal senso si perviene comunque alla determinazione di somme non adeguatamente corrispondenti alla realtà economica".

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