Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalita' relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonche' di adeguamento della misura dei canoni demaniali. (GU n.331 del 2-12-1981)
Art. 2
Sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuita' tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sono esenti da tasse di bollo e registro e da altre imposte.
Beneficeranno della stessa esenzione anche le vendite debitamente effettuate da comuni ed associazioni a seguito di autorizzazione ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sempre che l'atto di autorizzazione precisi le finalita' di pubblico interesse perseguito con la vendita e la condizioni alla loro realizzazione.
NB: con l'art. 10 del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23, sono soppresse, a decorrere dal 01/01/2014, tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, per "atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi". Le affrancazioni conservano l'esenzione totale. Legittimazioni e alienazioni sono ora soggette all'imposta di registro. Con Legge n. 89 del 23 giugno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014 è stato approvato il disegno di legge di conversione n. 2433 (conversione in legge del D.L. 24/04/2014, n. 66) con cui si ripristina completamente l'esenzione totale per tutti gli atti previsti dalla Legge 692/1981 e si confermano le esenzioni di cui all'art. 40 della Legge 1766/1927; qui i dettagli.
TESTO COMPLETO DELLA LEGGE 692/1981
TESTO COMPLETO DELLA LEGGE 692/1981
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