11/20/2008

USI CIVICI - Alienazione di terre civiche

Procedimento attraverso il quale il Comune vende un terreno o un bene di uso civico, previo ottenimento da parte dell’autorità superiore (Regione) dell’autorizzazione alla sdemanializzazione ed all'alienazione stessa (ai sensi dell’art. 12 della Legge 1766/1927).

Tale procedimento cancella la caratteristica dell’inalienabilità e dell’imprescrittibilità del diritto di uso civico in quanto lo sottrae dal patrimonio collettivo indisponibile del Comune. Il terreno alienato è privo di canone.

Il concetto di alienazione è stato inteso in senso restrittivo e limitato alla vendita, restandone l’enfiteusi esclusa (sentenza 20 dicembre 1946 di questa corte e 21 maggio 1948, n. 770 della Corte di cassazione).

Le terre demaniali di uso civico sono inalienabili, imprescrittibili, indisponibili; solo in via del tutto eccezionale ed in casi tassativamente indicati dalla legge, e sempre che le terre non servano per gli usi della popolazione è consentito la loro alienazione previa autorizzazione da parte della Regione; in tal caso può essere però autorizzata solo la vendita mercé immediata realizzazione del corrispettivo, il cui vantaggio sostituisce quello che perde la popolazione con la mancata utilizzazione diretta del bene alienato e deve essere immediatamente disponibile ed impiegato nell’acquisto di titoli del debito pubblico.

L'atto previsto all'art. 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927 n. 1766, sul riordinamento degli usi civici, non ha natura di autorizzazione - nel senso di controllo preventivo volto a consentire all'ente interessato di compiere un atto che rientri nei suoi poteri - in quanto è diretto ad attribuire, all'ente che ne ha la gestione, il potere di disporre dei beni di uso civico, a seguito di un processo di sdemanializzazione che fa perdere loro l'originario carattere, rendendoli alienabili. All'autorità che procede alla sdemanializzazione va, perciò, riconosciuto il potere di provvedere in via di autotutela nei confronti del relativo atto, ove accerti la sussistenza di vizi che lo inficiano (CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV – 17 ottobre 1985, n. 444 Regione Lazio c. Soc. Parco Italiano dei Divertimenti Fantasy).

Per la Regione Basilicata, il comma 2 dell'art. 8 della Legge Regionale 57/2000 e s.m.i. prevede una forma di legittimazione accelerata: "le istanze di legittimazione di cui all’art.9 della legge n.1766/1927, quando accolte, sono attuate su richiesta anche con l’Istituto dell’alienazione, con eventuale rateizzazione del dovuto al tasso dell’interesse legale, ridotto alla metà per gli addetti all’agricoltura a titolo principale". Per ogni ulteriore informazione scrivere a demaniocivico@gmail.com

2 commenti:

  1. Se un Comune, ignorando l'uso civico, destina (negli anni 70) un terreno civico di pascolo a peep e poi continuando ad ignorare l'uso civico, prima concede la superficie ad una cooperativa edilizia e poi rilascia le concessioni edilizie, ebbene gli edifici realizzati sulla terra civica sono legittimi o abusivi? personalmente ritengo che il piano di edilizia economica e popolare su terreno civico senza la preventiva autorizzazione regionale al cambio di destinazione sia illegittimo e che illegittime siano le concessioni edilizie. Ritengo che gli edifici avrebbero potuto essere condonati con la 47/85 o con il condono del 1994 ma in assenza di tali condoni gli atti debbano essere annullati disponendo la demolizione degli edifici.
    Si tratta di immobili occupati dai soci della cooperativa per cui anzichè demolire si potrebbe conservare al patrimonio comunale con delibera consilare e chiedere l'autorizzazione per l'alienazione del tutto al miglior offerente magari con prelazione per gli occupanti che debbono però, corrispondere l'indennità di occupazione...aiuto!!!

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    1. sono ovviamente abusivi, considerando anche il vincolo paesaggistico imposto dal codice dell'ambiente; potrebbero essere acquisite al patrimonio comunale.

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