Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(in Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1977, n. 234)
(in Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1977, n. 234)
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 (1)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione;
Vista la legge 27 novembre 1976, n. 894;
Sentito il Consiglio dei Ministri sullo schema provvisorio;
Viste le osservazioni delle regioni;
Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;
Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;
Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta Commissione parlamentare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile, per le partecipazioni statali, per la sanità, per il turismo e lo spettacolo e per i beni culturali e ambientali;
Decreta:
TITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Art. 1.
Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato. Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali ed interregionali successivamente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, 15 gennaio 1972, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 e 5 giugno 1972, n. 315 e la delega alle stesse regioni dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono attuati secondo le disposizioni del presente decreto per i fini di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, ed alla legge 27 novembre 1976, n. 894.
Articolo 2
Art. 2.
Attribuzione a province, comuni e comunità montane. Ai comuni, alle province, alle comunità montane sono attribuite le funzioni amministrative indicate nel presente decreto, ferme restando quelle già loro spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge.
Articolo 3
Art. 3. Settori del trasferimento e delle deleghe.
I trasferimenti e le deleghe, di cui agli articoli precedenti, sono ripartiti secondo i seguenti settori organici: ordinamento e organizzazione amministrativa; servizi sociali; sviluppo economico; assetto ed utilizzazione del territorio. Negli articoli seguenti è usata, per indicare le regioni a statuto ordinario, la sola parola "regione".
Articolo 4
Art. 4. Competenze dello Stato.
Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza (1). (Omissis) (2). Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo, esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975 (1). (1) Comma così modificato dall'art. 8, l. 15 marzo 1997, n. 59. (2) Comma abrogato dall'art. 8 l. 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 5
Art. 5. Atti delegati e sub-delegati - Comunicazioni.
Gli atti emanati nell'esercizio delegato e sub-delegato di funzioni amministrative sono definitivi. Il governo stabilisce le categorie di atti di cui la regione deve dare comunicazione al commissario del Governo.
Articolo 6
Art. 6.
Regolamenti e direttive della Comunità economica europea. Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea nonché all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio. In mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni. Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale.
Articolo 7
Art. 7. Norme regionali di attuazione.
Le regioni in tutte le materie delegate dallo Stato possono emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonché norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni possono altresì emanare norme di legge con le quali è subdelegato alle province, ai comuni ed altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.
Articolo 8
Art. 8. Gestioni comuni fra regioni.
Le regioni per le attività ed i servizi, che interessano i territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile. Le attività ed i servizi predetti devono formare oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo alla costituzione di consorzi generali fra regioni.
Articolo 9
Art. 9. Polizia amministrativa.
I comuni, le province, le comunità montane e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite. Sono delegate alle regioni le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato alle regioni l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici.
Articolo 10
Art. 10. Classificazione di beni o di opere.
Salvo diversa specifica disciplina per ogni provvedimento amministrativo di classificazione di beni o di opere riservato allo Stato da cui possa conseguire uno spostamento di competenze tra Stato e regioni si procede d'intesa con le regioni interessate.
Articolo 11
Art. 11. Programmazione nazionale e regionale.
Lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso delle regioni. Le regioni determinano i programmi regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso degli enti locali territoriali secondo le modalità previste dagli statuti regionali. Nei programmi regionali di sviluppo gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quello dello Stato e con quelli di competenza degli enti locali territoriali. La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.
Articolo 12
Art. 12. Materie del trasferimento.
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato nelle materie "ordinamento di enti amministrativi dipendenti dalla regione" e "circoscrizioni comunali".
Articolo 13
Art. 13.
Ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione ed enti locali non territoriali. Le funzioni amministrative relative alla materia "ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione" concernono l'istituzione, i controlli, la fusione, la soppressione e l'estinzione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto. Le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato nei confronti degli enti di cui al comma precedente sono trasferite alle regioni.
Articolo 14
Art. 14. Persone giuridiche private.
é delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione.
Articolo 15
Art. 15.
Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredità e legati. é trasferito alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti e delle persone giuridiche di cui all'art. 13 del presente decreto. é delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative agli enti di cui all'art. 14.
Articolo 16
Art. 16. Circoscrizioni comunali.
Le funzioni amministrative relative alla materia "circoscrizioni comunali" concernono: la determinazione dell'ambito territoriale dei comuni e delle relative denominazioni e sedi; la definizione dei rapporti fra comuni conseguenti a variazioni territoriali; il regolamento del regime di separazione dei rapporti patrimoniali e contabili fra comuni e loro frazioni. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'art. 118 della Costituzione. Fino all'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Articolo 17
Art. 17. Materie del trasferimento.
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle materie "polizia locale urbana e rurale", "beneficenza pubblica», "assistenza sanitaria ed ospedaliera", "istruzione artigiana e professionale", "assistenza scolastica", "musei e biblioteche di enti locali", come attinenti ai servizi sociali della popolazione di ciascuna regione.
Articolo 18
Art. 18. Polizia locale urbana e rurale.
Le funzioni amministrative relative alla materia "polizia locale urbana e rurale" concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali.
Articolo 19
Art. 19. Polizia amministrativa.
Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni: 1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali; 2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123; 3) (Omissis) (1); 4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma; 5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68; 6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69; 7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524; 8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86; 9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80; 10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'articolo 84; 11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111; 12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose; 13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124; 14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121; 15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156; 16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155; 17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62; 18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente. In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle. [I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso] (2) (3). [Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme] (4) (5). (1) Numero abrogato dall'art. 164, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112. (2) Comma abrogato dall'art. 164, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112, nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1. (3) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 1987, n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non limita i poteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza. (4) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 1987, n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma. (5) Comma abrogato dall'art. 164, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112, nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1.
Articolo 20
Art. 20. Controlli di pubblica sicurezza.
Resta ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia a norma dell'articolo precedente, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
Articolo 21
Art. 21. Regolamenti comunali.
Il presidente della giunta regionale trasmette al commissario del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi.
Articolo 22
Art. 22. Beneficenza pubblica.
Le funzioni amministrative relative alla materia "beneficenza pubblica" concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza, a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale.
Articolo 23
Art. 23. Specificazione.
Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative: a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti e delle vittime del delitto; b) all'assistenza post-penitenziaria; c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile; d) agli interventi di protezione speciale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
Articolo 24
Art. 24. Competenze dello Stato.
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione; 2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri paesi; 3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti; 4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità economica europea; 5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le indennità di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari; 6) l'attività dei CPABP strettamente limitata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica.
Articolo 25
Art. 25. Attribuzioni ai comuni.
Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione. La regione determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali, e, se necessario, promuovendo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi. Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari. Allorché gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle comunità montane le funzioni di cui al presente articolo sono assunte dalle comunità montane stesse. Le funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale sono trasferite ai comuni singoli o associati, sulla base e con le modalità delle disposizioni contenute nella legge sulla riforma dell'assistenza pubblica e, comunque, a far tempo dal 1º gennaio 1979 (1). Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina una commissione composta da quattro rappresentanti delle regioni, quattro dell'ANCI - Associazione nazionale dei comuni d'Italia, tre dell'ANEA - Associazione nazionale fra gli enti comunali di assistenza ed un rappresentante dell'UNEBA - Unione nazionale enti di beneficenza ed assistenza, avente il compito di determinare, entro un anno dalla nomina, l'elenco delle I.P.A.B. Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa (2). L'elenco di cui al comma precedente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ove, entro il 1º gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente quinto comma, la legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzione in proprietà o in uso ai comuni singoli o associati od a comunità montane dei beni trasferiti alle regioni a norma dei successivi artt. 113 e 115, nonché il trasferimento dei beni della I.P.A.B. di cui ai commi precedenti, e disciplina l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in attuazione del presente articolo (1). Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre il 30 giugno 1978. Le regioni con proprie leggi determinano le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza ai comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività di assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata separatamente e i beni degli ECA - Enti comunali di assistenza e delle I.P.A.B. di cui al presente articolo conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale (3). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 1981, n. 173, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 1981, n. 173, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole: “L'elenco di cui al comma precedente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ove, entro il 1 gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente quinto comma” e alle parole “nonché il trasferimento dei beni delle i.P.A.B. di cui ai commi precedenti”.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 1981, n. 173, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole: “e delle i.P.A.B. di cui al presente articolo”.
Articolo 26
Art. 26. Attribuzioni alla provincia.
Articolo 27
Art. 27. Assistenza sanitaria ed ospedaliera.
Le funzioni amministrative relative alla materia “assistenza sanitaria ed ospedaliera” concernono la promozione, il mantenimento ed il recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione e comprendono, in particolare, tutte quelle che tendono: a) alla prevenzione ed alla cura delle malattie, qualunque ne sia il tipo e la durata; b) alla riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica, psichica e sensoriale, ivi compresa l'assistenza sanitaria e protesica agli invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili; c) alla prevenzione delle malattie professionali ed alla salvaguardia della salubrità, dell'igiene e della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro; d) all'igiene degli insediamenti urbani e delle collettività; e) alla tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei, sulla base degli standard di cui al successivo art. 30 lettera g); f) alle autorizzazioni ed ai controlli igienico-sanitari sulle acque minerali e termali nonché sugli stabilimenti termali, ivi comprese le attribuzioni relative al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di produzione e vendita di acque minerali naturali o artificiali, nonché alla autorizzazione alla vendita; g) all'igiene e alla tutela sanitaria delle attività sportive; h) alla promozione dell'educazione sanitaria ed all'attuazione di un sistema informativo sanitario, secondo le disposizioni della legge di istituzione del servizio sanitario nazionale; i) all'igiene e assistenza veterinaria, ivi esclusa la formazione universitaria e post-universitaria; l) all'igiene e assistenza veterinaria ivi compresa la profilassi, l'ispezione, la polizia e la vigilanza sugli animali e sulla loro alimentazione, nonché sugli alimenti di origine animale. Sono inoltre compresi nelle materie suddette: a) i compiti attualmente svolti dalle sezioni mediche e chimiche e dei servizi di protezione antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro nelle materie di cui al presente decreto, ad eccezione di quelli relativi a funzioni riservate allo Stato; b) le funzioni relative alla tutela sanitaria delle attività sportive svolte dalla federazione medico-sportiva italiana; i centri di medicina sportiva del CONI; c) nel quadro della ristrutturazione dell'associazione italiana della Croce rossa da attuarsi in base alla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1979, saranno trasferite alle regioni le attività sanitarie ed assistenziali svolte dall'ente nei settori di competenza delle regioni con esclusione in ogni caso di quelle attuate in adempimento di convenzioni internazionali o di risoluzioni degli organi della Croce rossa internazionale; d) tutte le funzioni in materia di assistenza sanitaria comunque svolte da uffici dell'amministrazione dello Stato, con la sola eccezione dei servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché dei servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico sanitario delle condizioni del personale dipendente. Sono altresì comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle regioni quelle esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed amministrazioni locali operanti nella materia definita dal precedente primo comma, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, nonché le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministero del tesoro di un componente del collegio dei revisori degli enti ospedalieri, in relazione alla permanenza negli enti stessi di interessi finanziari dello Stato. Fermo restando l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 da parte dell'ispettorato del lavoro spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi regionali e degli enti locali, che operino in materia infortunistica e di igiene del lavoro, assumano, ai sensi delle leggi vigenti, in relazione alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
Articolo 28
Art. 28. Istituti a carattere scientifico.
Il riconoscimento del carattere scientifico di istituti di ricovero e cura è effettuato dallo Stato sentite le regioni interessate. Spettano alle regioni, nei confronti degli istituti riconosciuti a carattere scientifico, che svolgono attività di ricovero e cura degli infermi, le stesse funzioni che esse esercitano per la parte assistenziale nei confronti degli enti ospedalieri se si tratta di istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, o nei confronti delle case di cura private se si tratta di istituti aventi personalità giuridica di diritto privato. Continuano invece ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo di detti istituti ed eventualmente alla nomina dei componenti i relativi organi di amministrazione. Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico è esercitato dalla regione nel cui territorio l'istituto ha la sua sede; l'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali non è consentito ove la deroga sia stata autorizzata, con specifico riguardo alle finalità scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.
Articolo 29
Art. 29. Vigilanza e tutela degli enti ospedalieri.
Le regioni disciplinano con legge i criteri e le modalità dei controlli sugli enti ospedalieri che operano nel territorio della regione. Fino a quando la legge regionale non abbia provveduto, la vigilanza e la tutela su tali enti ed istituzioni sono esercitate nei modi previsti rispettivamente dall'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dell'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9. Nulla è innovato alla vigente disciplina dell'ospedale Galliera di Genova e dell'Ordine mauriziano.
Articolo 30
Art. 30. Competenze dello Stato.
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) la profilassi internazionale: marittima, aerea e di frontiera; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri e agli apolidi, secondo i princìpi della legge di riforma sanitaria, avvalendosi dei presìdi sanitari esistenti; b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie; c) la produzione, con le connesse attività di ricerca e di sperimentazione, la registrazione, la pubblicità e il commercio di prodotti chimici usati in medicina, di preparati farmaceutici, di preparati galenici, di specialità medicinali, di vaccini, di virus, di sieri, di tossine e prodotti assimilati, di emoderivati, di presìdi medico-chirurgici e di prodotti assimilati; d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni già conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685; e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi; f) l'elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e recipienti destinati a involgere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonché degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari; g) la determinazione di standard di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari; h) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego dei gas tossici o delle altre sostanze pericolose; i) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive; l) il prelievo di parti di cadavere e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644; m) la disciplina dell'organizzazione del lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; n) l'omologazione di macchine, impianti e mezzi personali di protezione; o) l'Istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519; p) la ricerca e la sperimentazione clinica, la produzione, la registrazione, la pubblicità dei prodotti clinici; q) la ricerca e la sperimentazione chimica, la produzione, la registrazione, la pubblicità di prodotti chimici; r) la fissazione dei requisiti minimi per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari; s) la determinazione dei livelli minimi di scolarità necessari per l'ammissione alle scuole per operatori sanitari, nonché dei requisiti minimi per l'esercizio delle professioni mediche, sanitarie ed ausiliarie; le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e di cura sulla base delle vigenti leggi; t) gli ordini e i collegi professionali; u) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e della pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario.
Articolo 31
Art. 31. Funzioni delegate.
é delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti: a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente art. 30, lettera b), ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie e le altre misure profilattiche già di competenza degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, previste dalla legge 27 aprile 1974, n. 174, e successive modificazioni, nonché le funzioni spettanti ai veterinari di confine, di porto e di aeroporto, previste dall'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. Nel determinare i criteri ed indirizzi per l'esercizio della delega il Governo potrà prescrivere particolari cautele e condizioni minime di strutture di uffici per il disimpegno di servizi particolarmente gravosi in porti ed areoporti e posti di confine; b) i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose; c) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale; d) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi. Il Ministero della sanità può provvedere alla costituzione e alla conservazione di scorte di vaccino e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze eccezionali di profilassi e cura delle malattie infettive e diffusive per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie.
Articolo 32
Art. 32. Attribuzioni dei comuni.
Sono attribuite ai comuni, singoli ed associati, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, tutte le funzioni amministrative relative alla materia di cui al precedente art. 27 che non siano espressamente riservate allo Stato, alle regioni e alle province. Spetta alla regione stabilire i criteri di programmazione e di organizzazione dei servizi degli enti locali territoriali, i tipi e le modalità delle prestazioni. Le leggi regionali disciplinano altresì l'attribuzione in proprietà o in uso agli enti locali dei beni attribuiti alle regioni per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, nonché l'utilizzo del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione dei servizi disposta in attuazione del presente articolo. Si applica il disposto dell'art. 26 relativo alla determinazione degli ambiti territoriali.
Articolo 33
Art. 33. Attribuzioni della provincia.
La provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei presìdi sanitari ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al quarto comma del precedente articolo.
Articolo 34
Art. 34. Attribuzioni aggiuntive.
Le funzioni amministrative che siano aggiuntive rispetto a quelle già esercitate dalle regioni, dalle province e dai comuni sono disciplinate nella legge di istituzione del servizio sanitario nazionale e, in mancanza sono attribuite rispettivamente alle regioni, alle province ed ai comuni a decorrere dal 1º gennaio 1979.
Articolo 35
Art. 35. Istruzione artigiana e professionale.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 147, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.
Articolo 36
Art. 36. Specificazione.
Sono in particolare comprese fra le funzioni amministrative di cui al precedente articolo le attività relative all'organizzazione dei corsi degli informatori socio-economici, previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153; alla formazione degli operatori del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426; alla formazione e all'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di formazione professionale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10; alla formazione professionale degli apprendisti in tutti gli aspetti disciplinati dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la competenza dello Stato in ordine alla disciplina legislativa del rapporto di lavoro degli apprendisti; ai cantieri di lavoro ed ai cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni; all'orientamento professionale svolto dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e successive modificazioni, eccettuate le funzioni svolte dal centro ricerche di Monteporzio Catone. Resta ferma la competenza dell'amministrazione centrale relativa all'assistenza tecnica ed al finanziamento dei progetti speciali da eseguirsi da parte delle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro.
Articolo 37
Art. 37. Istituti di istruzione professionale.
Le istituzioni di istruzione artigiana o professionale, non abilitate al rilascio dei titoli di studio di cui al precedente art. 35 ed aventi personalità giuridica di diritto pubblico, ad eccezione degli istituti professionali e degli istituti d'arte statali, sono trasferite alle regioni ed assumono la qualifica di regionali.
Articolo 38
Art. 38. Collaborazione tra regione, enti locali e Stato.
Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. A tal fine verranno stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato. In esse verranno stabilite le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.
Articolo 39
Art. 39. Consorzi per l'istruzione tecnica.
I consorzi per l'istruzione tecnica sono soppressi. Le relative funzioni, i beni del personale sono trasferiti alle regioni, ad eccezione delle funzioni di orientamento scolastico che sono attribuite ai distretti scolastici.
Articolo 40
Art. 40. Competenze dello Stato.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 147, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.
Articolo 41
Art. 41. Formazione professionale.
Sono abrogate le lettere d) ed e) dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478. Non possono essere stanziate somme a favore di soggetti pubblici e privati per finalità inerenti all'attività di istruzione professionale da parte dello Stato, salvo che per attività di studio, ricerca e sperimentazione. Gli enti pubblici, per svolgere attività volontaria inerente all'istruzione professionale devono ottenere l'assenso della regione competente, salvo che si tratti di attività di perfezionamento del proprio personale.
Articolo 42
Art. 42. Assistenza scolastica.
Le funzioni amministrative relative alla materia “assistenza scolastica” concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.
Articolo 43
Art. 43. Competenze dello Stato.
Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.
Articolo 44
Art. 44. Opere universitarie.
Sono trasferite alle regioni, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari. Sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario le funzioni, i beni ed il personale delle opere universitarie di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. Il trasferimento è disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario e, in mancanza, decorre dal 1º novembre 1979. In tale ipotesi al trasferimento dei beni e del personale delle opere universitarie provvede con decreto il Ministro per la pubblica istruzione, sentite le regioni interessate.
Articolo 45
Art. 45. Attribuzioni ai comuni.
Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale. I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 30 giugno 1978 le regioni con proprie leggi stabiliscono le modalità e i criteri per il passaggio dei beni e del personale. I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati. La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.
Articolo 46
Art. 46. Istituzione delle scuole statali.
L'istituzione delle scuole statali materne, elementari e secondarie viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme vigenti, sentite le regioni interessate sull'ordine di priorità ai fini della loro attività di programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali.
Articolo 47
Art. 47. Musei e biblioteche di enti locali.
Le funzioni amministrative relative alla materia “musei e biblioteche di enti locali” concernono tutti i servizi e le attività riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale, nonché il loro coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata nel loro ambito. Sono comprese tra le funzioni trasferite alle regioni le funzioni esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonché i compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura. Il personale ed i beni in dotazione di tali servizi ed uffici sono trasferiti ai comuni secondo le modalità previste dalla legge regionale.
Articolo 48
Art. 48. Beni culturali.
Le funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico saranno stabilite con la legge sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979.
Articolo 49
Art. 49. Attività di promozione educativa e culturale.
Le regioni, con riferimento ai propri statuti ed alle proprie attribuzioni, svolgono attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di enti locali o di consorzi di enti locali. Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti le istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale e attinenti precipuamente alla comunità regionale. L'individuazione specifica di tali istituzioni è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con le regioni interessate.
Articolo 50
Art. 50. Materie di trasferimento.
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle materie “ferie e mercati”, “turismo ed industria alberghiera”, “acque minerali e termali”, “cave e torbiere”, “artigianato”, “agricoltura e foreste”, come attinenti allo sviluppo economico delle rispettive popolazioni.
Articolo 51
Articolo 51
Art. 51. Fiere e mercati.
Le funzioni amministrative relative alla materia “fiera e mercati” concernono tutte le strutture, i servizi e le attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali anche di oggetti d'arte, di mercati all'ingrosso e alla produzione di prodotti ortofrutticoli, carne e prodotti ittici.
Articolo 52
Art. 52. Attività commerciali.
Ferme restando le funzioni già di competenza delle regioni e dei comuni, e nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, è delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative: a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande; b) alla vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati; c) all'attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati e comunque dal 1º gennaio 1979. Le regioni possono altresì svolgere in sede locale attività integrativa in tema di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio nonché assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre del settore del commercio.
Articolo 53
Art. 53. Competenze dello Stato.
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1) gli enti fiera internazionali di Milano, di Bari e di Verona; ferme le qualificazioni già riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto, la natura internazionale di altre fiere è dichiarata con provvedimento dello Stato; 2) le esposizioni universali; 3) la formazione e la tenuta del calendario delle fiere, sentite le regioni.
Articolo 54
Art. 54. Attribuzioni ai comuni.
Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative: a) alla vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo; b) alla istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto; c) all'impianto ed alla gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici, ad eccezione dei mercati alla produzione; d) alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla regione, degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative; e) all'applicazione delle sanzioni da comminare agli operatori che svolgano attività all'ingrosso fuori dei mercati; f) all'autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E. e nell'ambito di criteri generali determinati dalla regione, alla installazione di distributori di carburanti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli installati sulle autostrade; g) all'autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste.
Articolo 55
Art. 55. Disposizioni in materia di mercati.
Sono soppressi i pareri delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato sulle proposte di comuni in merito: a) alla chiusura settimanale obbligatoria dei pubblici esercizi ed alla variazione e deroga della medesima; b) all'applicazione della disciplina degli orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio; c) all'applicazione dell'orario degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti.
Articolo 56
Art. 56. Turismo ed industria alberghiera.
Le funzioni amministrative relative alla materia “turismo ed industria alberghiera” concernono tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi, e dell'industria alberghiera, nonché gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale. Le funzioni predette comprendono fra l'altro: a) le opere, gli impianti, i servizi complementari all'attività turistica; b) la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI; c) la vigilanza sulle attività svolte e sui servizi gestiti, nel territorio regionale, per quanto riguarda le attività turistico-ricreative, dagli automobil club provinciali. (Omissis) (1). (1) Sostituisce l'art. 1, ultimo comma, d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 6.
Articolo 57
Art. 57. Ente nazionale italiano per il turismo.
Ferma restando la competenza regionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 e nei limiti fissati da quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistico-alberghiere proprie di ciascuna regione, le regioni si avvalgono dell'Ente nazionale italiano per il turismo per l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione turistica all'estero. (Omissis) (1). (1) Comma abrogato dall'art. 46, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.
Articolo 58
Art. 58. Competenze dello Stato.
[Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1) il parere del Ministero delle finanze ai fini del riconoscimento, della revoca, della determinazione del territorio relativo, della classificazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonché della determinazione delle località di interesse turistico; 2) il nulla osta al rilascio della licenza per agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere, sentite le regioni; 3) la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero, nonché gli uffici turistici stranieri e di frontiera; 4) la vigilanza sull'organo centrale del Club alpino italiano e dell'Automobil club d'Italia e sull'Ente nazionale italiano per il turismo] (1). (1) Vedi, ora, d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203.
Articolo 59
Art. 59. Demanio marittimo, lacuale e fluviale.
Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale. La delega di cui al comma precedente non si applica ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima. L'identificazione delle aree predette è effettuata, entro il 31 dicembre 1978, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la difesa, dei trasporti e della navigazione e per le finanze sentite le regioni interessate. Col medesimo procedimento l'elenco delle aree predette può essere modificato.
Articolo 60
Art. 60. Attribuzioni ai comuni.
Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di: a) promozione di attività ricreative e sportive; b) gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche; c) rifugi alpini, campeggi e altri esercizi ricettivi extra-alberghieri.
Articolo 61
Art. 61. Acque minerali e termali.
Le funzioni amministrative relative alla materia “acque minerali e termali” concernono la ricerca e l'utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative, ivi comprese la pronuncia di decadenza del concessionario, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 30, lettera u), per il riconoscimento delle acque (1). (1) Vedi, ora, art. 22, l. 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 62
Art. 62. Cave e torbiere.
Le funzioni amministrative relative alla materia “cave e torbiere” concernono tutte le attività attinenti alle cave, di cui all'art. 2, terzo comma, ed al titolo terzo del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Le suddette funzioni amministrative, oltre a quelle di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, comprendono: a) l'autorizzazione all'escavazione di sabbie e ghiaie nell'alveo dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale propria o delegata e la vigilanza sulle attività di escavazione; b) l'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione e cave e torbiere in zone sottoposte a vincolo alberghiero o forestale; c) l'approvazione dei regolamenti per la disciplina delle concessioni degli agri marmiferi di cui all'art. 64, ultimo capoverso, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443; d) la dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave della coltivazione di sostanze non contemplate dall'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, né dai decreti emanati ai sensi dell'art. 3 del regio decreto predetto. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e quelle già devolute al Corpo delle miniere in materia di cave ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302. Le regioni, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, possono avvalersi del Corpo nazionale delle miniere.
Articolo 63
Art. 63. Artigianato.
Le funzioni amministrative relative alla materia “artigianato” concernono le attività attinenti alla produzione di beni e servizi in forma artigianale, secondo la disciplina prevista dalle leggi vigenti, nonché le imprese artigiane individuali ed in forma associata, la tutela, lo sviluppo e l'incremento delle stesse, l'organizzazione amministrativa concernente l'artigianato. Le funzioni suddette comprendono anche le funzioni esercitate dalle camere di commercio in materia di artigianato, le funzioni di promozione della cooperazione tra imprese artigiane, nonché: a) le funzioni esercitatate dall'ENAPI per gli aspetti concernenti l'artigianato; b) l'approvazione e la revisione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e secondo le norme della C.E.E.; c) le funzioni relative alla tenuta, attraverso le commissioni provinciale e regionale, dell'albo delle imprese artigiane, comprese quelle di iscrizione, revisione e cancellazione, da operarsi finché le leggi regionali non diano diversa disciplina alla materia. Sono inoltre delegate le funzioni della sezione autonoma commerciale dell'ENAPI per i prodotti dell'artigianato. Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione: a) gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane; b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale regionale. Il consiglio generale e il consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono integrati rispettivamente da tre e due membri in rappresentanza delle regioni, nominati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Articolo 64
Art. 64. Camere di commercio.
Sono di competenza delle regioni le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle camere di commercio nelle materie trasferite o delegate dal presente decreto. Le funzioni istituzionali e le restanti funzioni amministrative saranno esercitate dalle camere di commercio sulla base della legge di riforma dell'ordinamento camerale e del relativo finanziamento. Le funzioni di cui al primo comma continuano ad essere esercitate dalle camere di commercio fino al 31 dicembre 1978 e successivamente finché le leggi regionali non disciplineranno la materia. La legge di riforma dell'ordinamento degli enti locali territoriali individuerà quali funzioni trasferite o delegate alle regioni devono essere attribuite agli enti locali territoriali. I presidenti delle camere di commercio scadono dal loro ufficio il 31 dicembre 1977. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al precedente secondo comma, il presidente della camera di commercio è nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste (1), di intesa con il presidente della giunta regionale (2). (1) Ora Ministro per le politiche agricole. (2) Vedi, ora, l. 29 dicembre 1993, n. 580.
Articolo 65
Art. 65. Consorzi industriali.
Ferme restando le funzioni amministrative trasferite alle regioni relativamente ai piani regolatori, spettano alle regioni le funzioni amministrative in ordine all'assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e le province, in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali fatte salve le competenze dello Stato ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183.
Articolo 66
Art. 66. Agricoltura e foreste.
Le funzioni amministrative nella materia "agricoltura e foreste" concernono: le coltivazioni della terra e le attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi, le foreste e le attività di produzione forestale e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali; la raccolta, conservazione, trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali e zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi a favore dell'impresa e della proprietà agraria singola e associata; le attività di divulgazione tecnica e di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali; le attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale; le destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre le altre funzioni già trasferite e riguardanti gli usi civici; il demanio armentizio; la bonifica integrale e montana; gli interventi di protezione della natura comprese l'istituzione di parchi e riserve naturali e la tutela delle zone umide. Le funzioni predette comprendono anche: a) la propaganda per la cooperazione agricola, la propaganda, la divulgazione tecnica e l'informazione socio-economica in agricoltura, la formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli, l'assistenza aziendale ed interaziendale nel settore agricolo e forestale; b) il miglioramento fondiario e l'ammodernamento delle strutture fondiarie; c) gli interventi di incentivazione, e sostegno della cooperazione e delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti agricoli; d) il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale; e) ogni altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi. Le regioni provvedono, sulla base di criteri stabiliti da leggi dello Stato, alla ricomposizione, al riordinamento fondiario, all'assegnazione e alla coltivazione di terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate. Sono delegate alle regioni le funzioni delle commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567. Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377. L'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata. Sono trasferite alle regioni le funzioni attualmente di competenza degli organi dello Stato, nonché le funzioni amministrative attribuite, concernenti il demanio armentizio. I provvedimenti che attengono al territorio di più regioni, sono adottati, previa intesa tra loro, dalle regioni interessate (1). (1) Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.
Articolo 67
Art. 67.
Conservazione e trasformazione di prodotti agricoli. Sono altresì trasferite alle regioni le funzioni svolte dallo Stato o da altri enti pubblici concernenti la costruzione e la gestione di impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché per l'allevamento del bestiame, esclusi quelli di interesse nazionale di cui al successivo terzo comma. Per la gestione in comune, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, le regioni provvedono nell'ambito delle indicazioni contenute negli atti statali di indirizzo o coordinamento. Gli interventi statali relativi agli impianti di interesse nazionale avvengono nel rispetto della lettera m) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 e in attuazione degli indirizzi fissati in sede di programmazione nazionale, sentita la commissione interregionale, di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Le regioni sono sentite sulle relazioni programmatiche che gli enti a partecipazione statale sono tenuti a presentare al Parlamento nonché sui pareri e le direttive del CIPE a tali enti (1). (1) Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.
Articolo 68
Art. 68. Aziende di Stato per le foreste demaniali.
L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è soppressa. Le funzioni e i beni dell'Azienda sono trasferiti alle regioni in ragione della loro ubicazione. Dal trasferimento sono esclusi: i terreni dati in concessione al Ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari; le caserme del Corpo forestale dello Stato; i terreni e le aree boschive, in misura non superiore all'1 per cento della superficie complessiva delle aree costituenti il patrimonio immobiliare dell'Azienda, da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale. Tali aree sono identificate entro il 31 dicembre 1978 con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per le politiche agricole e per la difesa. Dal trasferimento possono essere altresì esclusi, ove non destinabili ad attività di competenza regionale, alberghi, edifici di abbazie o di conventi ed altri fabbricati, previa identificazione da effettuare entro il 31 dicembre 1978, da parte della commissione di cui all'art. 113. Sono parimenti trasferiti alle regioni i rapporti giuridici relativi a beni in corso di acquisizione da parte dell'Azienda al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. I crediti e i debiti sono ripartiti fra le regioni in proporzione alla superficie dei beni patrimoniali attribuiti a ciascuna di esse. L'amministrazione statale, ai fini di cui al primo comma, punto c), dell'art. 71, può avvalersi delle eventuali aziende forestali regionali e delle strutture regionali e locali di gestione dei patrimoni boschivi. I rapporti reciproci sono regolati da apposite convenzioni (1). (1) Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.
Articolo 69
Art. 69.
Territori montani, foreste, conservazione del suolo. Sono delegate alle regioni le funzioni di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269, concernente la disciplina della produzione e del commercio di sementi e di piante di rimboschimento. Le regioni sono tenute ad istituire il libro dei boschi da seme di cui all'art. 14 della predetta legge secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio dei Ministri, sentita la commissione di cui all'art. 16. Restano ferme le disposizioni di cui al capo V e agli articoli 27 e 28 della legge anzidetta. Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, comprese le camere di commercio, ed esclusi i comuni e le comunità montane, concernenti i territori montani, le foreste, la proprietà forestale privata, i rimboschimenti e le proprieta silvo-pastorali degli enti locali, compresi i poteri di determinazione di vincoli e gli interventi sui terreni sottoposti a vincoli. Lo Stato con legge può individuare patrimoni boschivi ai quali si applichino comunque i vincoli previsti dalla legislazione sulle foreste. La gestione dei beni forestali può essere affidata dalle regioni ad aziende interregionali costituite a norma delle disposizioni di cui all'art. 8 del presente decreto. Le regioni formano programmi per la gestione del patrimonio silvo-pastorale dei comuni ed altri enti. Tali programmi dovranno essere coordinati con gli interventi previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e delle relative leggi regionali di attuazione. Sono altresì trasferite alle regioni le funzioni di cui alla legge 1º marzo 1975, n. 47, contenente norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi. I piani di cui all'art. 1 della legge predetta vengono predisposti dalle regioni anche sulla base di intese interregionali. Le regioni provvedono altresì a costituire servizi antincendi boschivi. Resta ferma la competenza dello Stato in ordine all'organizzazione e gestione, d'intesa con le regioni, del servizio aereo di spegnimento degli incendi e dell'impiego del Corpo dei vigili del fuoco. Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni concernenti la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo, le opere di manutenzione forestale per la difesa delle coste nonché le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ivi comprese quelle esercitate attualmente dalle camere di commercio. Per la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo che interessino il territorio di due o più regioni, queste provvedono mediante intesa tra loro. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, restano fermi i vincoli idrogeologici attualmente vigenti fino a quando non sarà stabilita una nuova disciplina statale di principio. Le regioni possono altresì provvedere alle opere destinate alla difesa delle coste interessanti il rispettivo territorio previa autorizzazione dello Stato (1). (1) Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.
Articolo 70
Art. 70. Calamità naturali.
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (1) in materia di interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della L. 25 maggio 1970, n. 364. Compete altresì, alle regioni, ai fini degli interventi di cui al presente comma, la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi, anche al di fuori di quelle previste dalla predetta legge n. 364 del 1970, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì trasferite le funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive, dalle avversità atmosferiche e dalle calamità naturali, fatta eccezione per le competenze dello Stato concernenti l'ordinamento cooperativo. Le tariffe dei prezzi a carico degli organismi associativi di cui all'art. 21, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono approvate dallo Stato sentite le regioni per quanto attiene al tipo di coltura ed alla zona agraria. Restano ferme le competenze dello Stato relative: a) alla dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica; b) alla determinazione della spesa da prelevarsi dal fondo di solidarietà nazionale e da assegnare alle regioni, su proposta della regione interessata e d'intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (2). (1) Rinominato prima Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, poi Ministero per le politiche agricole ex d.lg. 4 giugno 1997, n. 143. (2) Vedi l. 24 febbraio 1992, n. 225 e d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.
Articolo 71
Art. 71. Competenze dello Stato.
[Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) le attività di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale; b) gli interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo; la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti, l'organizzazione del commercio con l'estero; la ricerca e informazione di mercato a livello nazionale e internazionale; c) la ricerca e la sperimentazione scientifica di interesse nazionale in materia di produzione agricola e forestale e di valorizzazione dell'ambiente naturale; la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria e zooprofilattica. Le regioni possono avvalersi delle strutture statali preposte alla sperimentazione agraria. I rapporti reciproci sono regolati mediante apposite convenzioni; d) l'ordinamento e la tenuta di registri di varietà e di libri genealogici, dei relativi controlli funzionali, quando è richiesta la unicità per tutto il territorio nazionale, la disciplina e il controllo di qualità nonché la certificazione varietale dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze di uso agrario e forestale ivi compresa la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti e delle sostanze anzidette; la omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine agricole; e) il fondo di solidarietà nazionale per le calamità e le avversità atmosferiche relativamente alla dichiarazione del carattere eccezionale dell'evento e la ripartizione dei finanziamenti fra le regioni interessate; f) la formazione della carta della montagna, la determinazione delle opere e dei mezzi di protezione delle foreste dagli incendi e i servizi antincendi; g) il reclutamento, l'addestramento e l'inquadramento del Corpo forestale dello Stato, il quale è impiegato anche dalle regioni secondo il disposto dell'art. 11, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11; h) le associazioni e le unioni nazionali dei produttori in materia di agricoltura e foreste; i) l'approvazione delle legittimazioni sugli usi civici, di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766. In sede di programmazione nazionale per la realizzazione della politica delle produzioni e di mercato dei prodotti agricoli e della politica dell'alimentazione, sono determinati gli indirizzi produttivi e gli obiettivi, anche quantitativi, le aree da favorire, i livelli massimi di incentivazione, gli strumenti per la gestione della politica di mercato, gli indirizzi generali per l'attuazione dei regolamenti e direttive comunitarie, nonché il coordinamento finanziario degli interventi regionali con quelli nazionali attinenti ai mercati. Il comitato di amministrazione della Cassa per la formazione della proprietà contadina, quale risulta dal decreto ministeriale 9 settembre 1965, è integrato da due rappresentanti delle regioni, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste (1), su designazione della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281] (2). (1) Rinominato prima Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, poi Ministro per le politiche agricole ex d.lg. 4 giugno 1997, n. 143. (2) Vedi, ora, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.
Articolo 72
Art. 72. Promozione e agevolazione di produzioni agricole.
Sono altresì trasferite le funzioni di promozione della bachicoltura, di tutela igienico-sanitaria della produzione serica, di controllo amministrativo sull'allevamento dei bachi da seta, di miglioramento della produzione sericola, le funzioni di promozione per il miglioramento della produzione del riso e della canapa. Sono trasferite alle regioni le funzioni di promozione e di agevolazione delle produzioni agricole per la cellulosa; restano ferme le competenze dell'Ente cellulosa e carta per interventi sul mercato della carta e per il relativo approvvigionamento anche all'estero nonché per l'attività necessaria di ricerca e sperimentazione (1). (1) Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.
Articolo 73
Art. 73. Consorzi di bonifica.
Fermi restando i poteri regionali di istituzione, fusione e soppressione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, sono trasferite alle regioni le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana, anche interregionali. Quando si tratta di consorzi che operino in più regioni, si provvederà in base ad intese tra le regioni interessate, a norma dell'art. 8 del presente decreto. La classificazione, declassificazione e ripartizione di territori in consorzi di bonifica o di bonifica montana e la determinazione di bacini montani che ricadono nel territorio di due o più regioni e l'approvazione dei piani generali di bonifica e di programmi di sistemazione dei bacini montani che ricadono nel territorio di due o più regioni, spettano alle regioni interessate, che vi provvedono sulla base di intesa tra di loro. Le regioni possono costituire un ufficio comune. A tal fine, ciascuna regione determina, conformemente alle intese intervenute e a norma del proprio statuto, le funzioni, l'organizzazione, le norme di funzionamento dell'ufficio, nonché le modalità del concorso della regione nel finanziamento dell'ufficio e nell'attribuzione al medesimo del personale necessario. Il trasferimento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, comprende anche le funzioni svolte da organi collegiali centrali dello Stato (1). (1) Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.
Articolo 74
Art. 74. Difesa contro le malattie delle piante coltivate.
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative relative ai consorzi per la difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante coltivate, costituiti ai sensi degli articoli 11, 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987, nonché le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante. Le regioni esercitano tali funzioni nel rispetto degli standard tecnici definiti dallo Stato. Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni di controllo delle produzioni di sementi allo scopo di garantire gli agricoltori sulla purezza della razza, germinabilità, energia germativa, provenienza, stato fitosanitario, e le funzioni di promozione per la creazione di nuove varietà di sementi elette (1). (1) Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.
Articolo 75
Art. 75. Incremento ippico.
Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle regioni quelle concernenti l'ippicoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio, per l'ordinamento del servizio di monta e per la gestione dei depositi di cavalli stalloni, nonché gli interventi tecnici per il miglioramento delle produzioni equine (1). (1) Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.
Articolo 76
Art. 76. Assistenza agli utenti di motori agricoli.
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonché i servizi ed i controlli che non siano di competenza del Ministero delle finanze riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura. Le regioni conferiscono la qualifica di utente di motore agricolo e provvedono alla disciplina amministrativa del settore. Ferme restando le competenze degli UTIF, sono delegate alle regioni le funzioni dei comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni (1). (1) Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.
Articolo 77
Art. 77. Funzioni delegate.
é delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti: a) la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare; b) l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati che non siano riservati all'AIMA; c) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali; d) il controllo di qualità dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agrario e forestale, ferma la competenza statale ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione. Lo Stato si avvale anche della collaborazione delle regioni per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli (1). (1) Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.
Articolo 78
Art. 78. Attribuzioni dei comuni.
Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione le funzioni amministrative in materia di: a) interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della regione; b) vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio (1). (1) Vedi, anche, d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.
Articolo 79
Art. 79. Materia del trasferimento.
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici di cui all'art. 1 nelle materie “urbanistica, tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale”, “viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale”, “navigazione e porti lacuali”, “caccia”, “pesca nelle acque interne”, come attinenti all'assetto ed utilizzazione del rispettivo territorio.
Articolo 80
Art. 80. Urbanistica.
Le funzioni amministrative relative alla materia “urbanistica” concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente.
Articolo 81
Art. 81. Competenze dello Stato.
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) (Omissis) (1); b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse. (Omissis) (2). (Omissis) (2). Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia. I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facoltà di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo. Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitù militari. (1) Lettera abrogata dall'art. 52, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112. (2) Comma abrogato dall'art. 4, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383.
Articolo 82
Art. 82. Beni ambientali.
Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni. La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti: a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali (1), sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali (2), di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalle regioni; b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni; c) l'apertura di strade e cave; d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità; e) la adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi; f) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative; g) le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805; h) l'autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei. Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere revocate o modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali (2). Il Ministro per i beni culturali e ambientali (1) può inibire lavori o disporne la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi. Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico (3). Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (3). Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al numero 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (3). Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia (3). L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali (1) delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali (1), che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali (1) può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione (3). Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali (1) può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in difformità dalla decisione regionale (3). Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (1), prevista dal precedente nono comma, è rilasciata sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (3). Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio (3). Le funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo di cui al quinto comma del presente articolo sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali (3) (4). (1) Ora per i beni e le attività culturali. (2) Leggasi Consiglio per i beni culturali e ambientali. (3) Comma aggiunto dall'art. 1, d.l. 27 giugno 1985, n. 312, conv. in l. 8 agosto 1985, n. 431. (4) Vedi, ora, l'art. 2, l. 8 luglio 1986, n. 349.
Articolo 83
Art. 83. Interventi per la protezione della natura.
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali. Per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane, ferma restando l'unitarietà dei parchi e riserve, saranno definite con legge della Repubblica entro il 31 dicembre 1979. Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente, gli organi di amministrazione dei parchi nazionali esistenti sono integrati da tre esperti per ciascuna regione territorialmente interessata, assicurando la rappresentanza della minoranza. Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potestà per il Governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale. é fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, relativamente al Parco nazionale dello Stelvio.
Articolo 84
Art. 84.
Tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale. Le funzioni amministrative relative alle materie tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale concernono i servizi pubblici di trasporto di persone e merci (esclusi gli effetti postali) esercitati con linee tranviarie, metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviari di ogni tipo, automobilistiche (anche sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575), anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di un'altra regione. Le modalità di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto di cui al primo comma che si svolgono parzialmente in altre regioni finitime, sono stabilite d'intesa con le regioni nel cui territorio si svolge la parte minore del percorso dei servizi pubblici di trasporto. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie di autolinee.
Articolo 85
Art. 85. Trasferimento alle regioni.
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza. Restano di competenza dello Stato le linee automobilistiche a carattere internazionale nonché le linee interregionali che non rientrino nelle competenze regionali ai sensi dell'articolo precedente e le linee di gran turismo di carattere interregionale.
Articolo 86
Art. 86. Funzioni delegate.
é delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assegno delle regioni interessate previo il risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato. é delegato alle regioni, con l'assegno delle regioni interessate, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie secondarie gestite dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dichiarate non più utili all'integrazione della rete primaria nazionale dal Ministro per i trasporti (1). (Omissis) (2). é delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna. (1) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione. (2) Comma abrogato dall'art. 104, d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753.
Articolo 87
Art. 87.
Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale. Le funzioni amministrative relative alla materia “viabilità acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale” concernono: le strade e la loro classificazione, escluse le strade statali e le autostrade; gli acquedotti di interesse regionale; le opere pubbliche di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale pubblica, che si eseguono nel territorio di una regione. D'intesa tra Stato e regioni le strade statali possono essere classificate come regionali e viceversa.
Articolo 88
Art. 88. Competenze dello Stato.
Sono di competenza statale le funzioni amministrative concernenti: 1) le opere marittime relative ai porti di cui alla I e alla categoria II, classe I, e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione, nonché per la difesa delle coste (1); 2) le opere idrauliche di prima categoria nonché, fino all'esperimento delle procedure di cui al successivo art. 89, quelle di seconda categoria; 3) le opere per le vie navigabili di prima classe; 4) le opere concernenti le linee elettriche relative agli impianti elettrici superiori a 150 mila volts; le opere relative alla ricerca, coltivazione, deposito, ritrattamento e trasporto, anche a mezzo di condotta, di risorse energetiche, ferma restando la procedura di cui al precedente art. 81, secondo comma e seguenti; 5) le opere aeroportuali che non riguardano aerodromi esclusivamente turistici; 6) le costruzioni ferroviarie non metropolitane; 7) l'esecuzione di opere concernenti i servizi, il demanio ed il patrimonio dello Stato, l'edilizia universitaria nonché la costruzione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio; 8) l'edilizia di culto; 9) gli interventi straordinari nelle opere di soccorso relativo a calamità di estensione e di entità particolarmente gravi, nei casi in cui si operi in regime commissariale ai sensi della legge sulla protezione civile; 10) le opere di ripartizione di danni bellici; 11) la determinazione di criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la salvaguardia della incolumità pubblica e per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo; 12) le acque pubbliche nei limiti di cui al successivo art. 90; 13) la programmazione nazionale e la ripartizione sulla base fra le regioni del fondo nazionale per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, la previsione di programmi congiunturali di emergenza, nonché la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni. (1) Numero così sostituito dall'art. 5, l. 28 gennaio 1994, n. 84.
Articolo 89
Art. 89. Opere idrauliche.
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni. Per le opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali si provvederà in sede di legge di riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici. In mancanza di tale legge le funzioni sono delegate, a far data dal 1º gennaio 1980, alle regioni interessate che le esercitano sulla base di programmi fissati e coordinati dai competenti organi statali. Fino alla data predetta i programmi di intervento vengono predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (1) e d'intesa con le regioni interessate. Restano ferme le competenze relative ai bacini interregionali trasferite alle regioni con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8. Con decorrenza del 1º gennaio 1978 le opere idrauliche di terza categoria sono attribuite alle regioni. (1) Ora Ministero per le politiche agricole ex d.lg. 4 giugno 1997, n. 143.
Articolo 90
Art. 90. Acque.
Tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica. In particolare sono delegate le funzioni concernenti: a) gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione delle risorse stesse; b) gli interventi per la costruzione e la gestione degli impianti e dei servizi di acquedotto non compresi tra quelli trasferiti ai sensi dell'art. 2, lett. b), D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; c) l'imposizione e la determinazione delle tariffe di vendita delle acque derivate o estratte, nell'ambito delle direttive statali sulla determinazione dei prezzi alla produzione o al consumo; d) la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, ivi comprese le funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo; e) la polizia delle acque. Nelle materie precedenti le regioni possono emanare, a far tempo dal 1º gennaio 1979, ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, norme per stabilire particolari condizioni e modifiche nell'esercizio delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche, che consentano la realizzazione di usi multipli delle acque per l'attuazione dei programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi fissati nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate, che siano compatibili con la destinazione della concessione della produzione di energia elettrica.
Articolo 91
Art. 91. Competenze dello Stato.
Sono riservate allo Stato, oltre alle funzioni concernenti la programmazione nazionale generale o di settore della destinazione delle risorse idriche, le funzioni concernenti: 1) la dichiarazione di pubblicità delle acque, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di acque pubbliche, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di utenze di acque pubbliche; nel procedimento istruttorio relativo alla dichiarazione di pubblicità delle acque, sono sentite le regioni interessate; 2) la determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche anche sotterranee ivi comprese le funzioni relative all'istruttoria e al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni: le dighe di ritenuta per le quali si provvederà in sede di riforma della disciplina delle acque; 3) il censimento nazionale dei corpi idrici; 4) l'imposizione dei vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche del piano generale degli acquedotti, che comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra le regioni. Nell'esercizio di tali funzioni lo Stato dovrà sentire le regioni interessate a tener conto delle esigenze da queste espresse per l'attuazione di programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate; dovrà comunque pronunciarsi sulle proposte avanzate da una o più regioni ed indicare in qual modo dovranno realizzarsi le esigenze prospettate; 5) la individuazione di bacini idrografici a carattere interregionale, sentite le regioni interessate; 6) l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia elettrica (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 12 giugno 1991, n. 260, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui non esclude dalla riserva allo stato le funzioni amministrative concernenti le “piccole derivazioni di acque pubbliche”.
Articolo 92
Art. 92. Funzioni delegate.
é delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in materia di: a) ricostruzione dei beni distrutti da eventi bellici, esclusi quelli di proprietà dello Stato; b) attuazione dei piani di ricostruzione.
Articolo 93
Art. 93. Edilizia residenziale pubblica.
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonché le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento. Sono altresì trasferite le funzioni statali relative agli I.A.C.P. fermo restando il potere alle regioni di cui all'art. 13 di stabilire soluzioni organizzative diverse da esercitarsi in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali; in mancanza di questa legge le regioni potranno esercitare i suddetti poteri dal 1º gennaio 1979. Sono inoltre trasferite tutte le funzioni esercitate da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali relativi alla realizzazione di alloggi, salvo che si tratti di alloggi da destinare a dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio, nonché le funzioni degli organi centrali e periferici previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, eccettuate quelle relative alla programmazione nazionale. Lo Stato attua la programmazione nazionale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 11, primo comma, del presente decreto (1). (1) Vedi l. 17 febbraio 1992, n. 179.
Articolo 94
Art. 94.
Ulteriori trasferimenti in materia di edilizia pubblica. Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dall'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, in base al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni. é trasferita la funzione relativa alla determinazione dei requisiti e dei prezzi massimi delle abitazioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1º novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni. Sono altresì trasferite le funzioni amministrative svolte dalle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e popolare previste dell'art. 129 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Le commissioni continuano a svolgere tali funzioni nell'attuale composizione, fino a diversa disciplina della materia nell'ambito di apposita normativa statale di principio. Sono infine trasferite ai sensi dell'art. 109 del presente decreto le funzioni dirette ad agevolare l'accesso al credito nella materia di cui ai precedenti articoli, ivi comprese quelle concernenti la erogazione di contributi in conto capitale o nel pagamento degli interessi, la prestazione delle garanzie ed i rapporti con gli istituti di credito.
Articolo 95
Art. 95. Attribuzioni ai comuni.
Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio.
Articolo 96
Art. 96. Attribuzioni delle province.
Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, fermi restando i poteri del prefetto previsti dallo stesso articolo per motivi di pubblica sicurezza e di esigenze militari; la disciplina del transito periodico di armenti e greggi ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; la vigilanza e l'autorizzazione delle scuole per conducenti di veicoli a motore, ai sensi dell'art. 84 D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (1). Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative concernenti: a) il coordinamento mediante conferenze tra gli enti interessati dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli artt. 3 e 4, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (1); b) le attività istruttorie relative alla tenute dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci, con facoltà di subdelegare le stesse alle province. Le funzioni di cui al primo comma saranno esercitate dalla provincia sulla base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, in mancanza, dal 1º gennaio 1980. (1) Vedi, ora, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
Articolo 97
Art. 97. Navigazione e porti lacuali.
Le funzioni amministrative relative alla materia “navigazione e porti lacuali” concernono la navigazione lacuale, fluviale, lagunare sui canali navigabili ed idrovie; i porti lacuali e di navigazione interna e ogni altra attività riferibile alla navigazione ed ai porti lacuali ed interni. Le predette funzioni comprendono tra l'altro l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti predetti e la potestà di rilasciare concessioni per l'occupazione e l'uso di aree ed altri beni nelle zorie portuali, la rimozione di materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilità, nonché enti, istituti ed organismi operanti nel settore. Sono altresì comprese le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie operanti in questa materia.
Articolo 98
Art. 98. Gestioni comuni.
Le funzioni amministrative di cui al precedente articolo quando sono interessati i servizi in territori finitimi di più regioni, sorio esercitate mediante intesa tra le regioni interessate ovvero mediante gestioni comuni anche in forma consortile. La gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda viene trasferita alle regioni territorialmente competenti previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato. Resta salva la competenza dello Stato in relazione ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sul lago Maggiore.
Articolo 99
Art. 99. Caccia.
Le funzioni amministrative relative alla materia “caccia” concernono: l'esercizio della caccia, la protezione faunistica, ivi compresa la disciplina delle aziende di produzione; le bandite, le riserve di caccia e di ripopolamento; il rilascio della licenza di caccia, ferma restando la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi; la polizia venatoria e di difesa del patrimonio zootecnico. Sono trasferite alle regioni le funzioni di disciplina dell'attività e dell'organizzazione dei cacciatori, la tenuta dei registri dei titolari della licenza di caccia, la loro educazione e preparazione tecnica, l'organizzazione di gare, mostre, esposizioni, concorsi ed altre manifestazioni pubbliche. Sono trasferite inoltre le funzioni che riguardano gli uccellatori ed i concessionari di bandite e riserve di caccia. Alle regioni spetta di promuovere il potenziamento della produzione di selvaggina, la ricerca e la sperimentazione in materia di caccia, l'incremento del patrimonio faunistico e la repressione della caccia di frodo.
Articolo 100
Art. 100. Pesca nelle acque interne.
Le funzioni amministrative relative alla materia “pesca nelle acque interne” concernono la tutela e la conservazione del patrimonio ittico, gli usi civici, l'esercizio della pesca, il rilascio della licenza, la piscicoltura e il ripopolamento, lo studio e la propaganda, i consorzi per la tutela e l'incremento della pesca. Le regioni promuovono la ricerca e la sperimentazione nel settore. Le concessioni a scopo di piscicoltura nelle acque interne, ove riguardino acque del demanio dello Stato, sono rilasciate dalle regioni previo parere del competente organo statale. Sono altresì trasferite le funzioni relative alla pesca nelle acque del demanio marittimo interno, così come delimitato dall'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. I diritti esclusivi di pesca del demanio statale sono trasferiti al demanio dell'amministrazione provinciale.
Articolo 101
Art. 101. Funzioni amministrative trasferite.
Sono trasferite alle regioni salvo quanto disposto successivamente, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti igienico sanitari delle industrie insalubri. Il trasferimento riguarda in particolare le funzioni concernenti: a) la disciplina degli scarichi e la programmazione degli interventi di conservazione e depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi e idrosolubili; b) la programmazione di interventi per la prevenzione ed il controllo dell'igiene del suolo e la disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani industriali; c) la tutela dell'inquinamento atmosferico ed idrico di impianti termici ed industriali e da qualunque altra fonte, con esclusione di quello prodotto da scarichi veicolari; d) il controllo e la prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse, nonché quello prodotto da sorgenti mobili se correlate a servizi, opere ed attività trasferite alle regioni; e) la formazione professionale degli addetti alla gestione degli impianti termici. Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni statali relative ai comitati regionali per l'inquinamento atmosferico, che potranno essere integrati nella loro composizione e nelle loro funzioni anche con riferimento alle funzioni regionali in materia di igiene acustica, idrica del suolo; nonché la commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione dai rischi delle radiazioni, di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
Articolo 102
Art. 102. Competenze dello Stato.
Ferme restando le competenze attribuite allo Stato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1) la fissazione dei limiti minimi inderogabili d'accettabilità delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore; 2) il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnica scientifica; 3) la rilevazione nazionale dei fenomeni di inquinamento e la determinazione delle tecniche di rilevamento e dei metodi di analisi degli inquinamenti; 4) la determinazione, d'intesa con le regioni interessate, di zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale ed il coordinamento delle attività delle regioni; 5) i programmi di disinquinamento fuori dai casi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, da adottare d'intesa con le regioni interessate; 6) i provvedimenti straordinari a tutela dell'incolumità pubblica; 7) l'inquinamento atmosferico ed acustico da fonti veicolari, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 104, primo comma; 8) l'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali; 9) il rilascio e la revoca del patentino di cui all'articolo 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615; 10) la protezione dall'inquinamento radioattivo derivante dall'impiego di sostanze radioattive, nonché dalla produzione e dall'impiego dell'energia nucleare (1). (1) Vedi, ora, l'art. 2, l. 8 luglio 1986, n. 349.
Articolo 103
Art. 103. Funzioni delegate.
é delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali dello Stato concernenti la disciplina nell'ambito delle direttive statali, degli scarichi effettuati in mare, comunque provenienti dal territorio costiero, con esclusione delle funzioni strettamente connesse alla disciplina della navigazione.
Articolo 104
Art. 104. Attribuzione agli enti locali.
Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti: il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico od acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina integrativa e la prevenzione delle emissioni sonore. Sono attribuite alla provincia le funzioni amministrative concernenti: il controllo sulle discariche e sugli impianti di trasformazione e smaltimento dei rifiuti; la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e la gestione dei servizi di rilevazione delle emissioni e di controllo degli impianti industriali. Le funzioni attribuite ai comuni ed alle province dai commi precedenti saranno esercitate sulla base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, comunque, dal 1º gennaio 1980. Restano ferme sino a quella data le competenze oggi spettanti ai comuni ed alle province.
Articolo 105
Art. 105. Utilizzazione di uffici ed organi tecnici.
Finché le regioni e gli enti locali non abbiano istituito propri organi od uffici tecnici specificamente competenti, si avvalgono degli organi ed uffici tecnici statali centrali e periferici per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di tutela dagli inquinamenti. Per l'esercizio delle funzioni delegate nella suddetta materia, le regioni e gli enti locali devono avvalersi degli organi ed uffici tecnici statali.
Articolo 106
Art. 106. Espropriazione per la pubblica utilità.
Sono comprese le funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle materie indicate nel presente decreto anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, le dichiarazioni di indifferibilità ed urgenza dei lavori e le occupazioni temporanee e d'urgenza. Restano di competenza dello Stato le funzioni amministrative, di cui al comma precedente, per le opere pubbliche la cui esecuzione è di sua spettanza. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esenzione è di loro spettanza.
Articolo 107
Art. 107. Organi tecnici dello Stato.
Le regioni possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici anche consultivi dello Stato. Possono essere chiamati a far parte degli organi consultivi delle regioni, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti. Le regioni possono avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato. Tale disposizione non si applica nei giudizi in cui sono parti l'amministrazione dello Stato e le regioni, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto d'interessi tra Stato e regione, quest'ultima può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Articolo 108
Art. 108. Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Le regioni possono avvalersi, a norma del primo comma dell'articolo precedente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici per tutte le funzioni attribuite allo stesso dalle leggi dello Stato e delle regioni.
Articolo 109
Art. 109. Agevolazioni di credito.
Sono comprese fra le funzioni amministrative trasferite alle regioni nelle materie di cui al presente decreto, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione. Resta ferma la competenza degli organi statali relativa all'ordinamento creditizio, agli istituti che esercitano il credito, alla determinazione dei tassi massimi praticabili dagli istituti. La determinazione dei tassi minimi di interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Il trasferimento di funzioni di cui al primo comma comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati alla agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.
Articolo 110
Art. 110. Fondi nazionali di rotazione.
I fondi nazionali di rotazione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1208, alla legge 26 maggio 1965, n. 590, alla legge 14 agosto 1971, n. 817 e agli articoli 13 e 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono soppressi. Le disponibilità finanziarie sui fondi, di cui al comma precedente, sono versate man mano che si formano nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sono ripartite tra le regioni in conformità delle disposizioni del secondo comma dello stesso articolo.
Articolo 111
Art. 111. Trasferimento di uffici dello Stato.
Sono trasferiti alle regioni, nel cui territorio sono stabiliti, gli uffici dello Stato indicati nella tabella A allegata al presente decreto. L'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti agli uffici di cui al comma precedente, quali organi dello Stato, in materia diverse da quelle contemplate nel presente decreto, è delegato alle regioni, se non diversamente disposto dal presente decreto.
Articolo 112
Art. 112. Personale statale assegnato alle regioni.
Il personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, in servizio non temporaneo alla data del 24 febbraio 1977 presso gli uffici periferici trasferiti alle regioni a norma del presente decreto è messo a disposizione delle regioni stesse rispettivamente competenti per territorio. Gli ulteriori contingenti di personale appartenenti alle singole amministrazioni statali in servizio presso gli uffici centrali e periferici dei Ministeri diversi da quelli di cui al primo comma, da mettere a disposizione delle regioni in relazione alle funzioni trasferite o delegate dal presente decreto, sono determinati, entro il 31 dicembre 1977, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Col medesimo decreto detto personale è ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse. Il personale appartenente ad uffici non trasferiti alle regioni ma che svolge funzioni amministrative trasferite, nel termine indicato nel comma precedente, è messo a disposizione di ciascuna regione previo assenso degli interessati. L'amministrazione di provenienza, in caso di insufficienza del numero dei dipendenti consenzienti, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma mette a disposizione di ciascuna regione i dipendenti che hanno fatto domanda con precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni connesse con quelle trasferite, tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. In mancanza o nell'insufficienza di domande le amministrazioni provvedono d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione di ciascuna regione i dipendenti che risultano in possesso di minori titoli fra quelli indicati nell'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al personale contemplato dal presente articolo che viene destinato ad ufficio in sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza, anche a domanda, competono le indennità e i rimborsi connessi al trasferimento in base alla normativa vigente per i dipendenti statali.
Articolo 113
Art. 113. Enti nazionali ed interregionali.
Gli enti nazionali ed interregionali, che operano in tutto o in parte nelle materie contemplate dal presente decreto e per le quali le funzioni amministrative sono trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi degli articoli precedenti indicati nella tabella B, compresa l'annotazione finale, allegata al presente decreto, sono sottoposti alla seguente procedura, rivolta preliminarmente anche ad accertare se siano pubblici o privati. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il legale rappresentante di ciascun ente comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presidenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla presidenza di ciascuna regione, tutti gli elementi utili alla individuazione delle funzioni esercitate, con specifico riferimento a quelle svolte nel territorio di ciascuna regione, nonché dei beni e del personale, distinti per qualifica e per funzioni, e delle entrate con specifica indicazione della loro natura. Entro i successivi 30 giorni le regioni, anche in assenza della comunicazione di cui al precedente comma, fanno pervenire le proprie osservazioni alla Commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri indicando espressamente gli enti che, a loro giudizio, svolgono funzioni integralmente comprese in quelle che il presente decreto trasferisce o delega alle regioni o attribuisce agli enti locali nonché le funzioni svolte in materia di competenza regionale o locale dagli enti che siano titolari anche di funzioni statali residue. Entro i successivi 45 giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della commissione tecnica di cui al terzultimo comma, sottopone alla Commissione parlamentare per le questioni regionali schemi di decreto relativi sia agli enti che svolgono funzioni integralmente trasferite, delegate o attribuite alle regioni o agli enti locali e sia agli enti che svolgono anche funzioni residue, indicando specificatamente, per queste ultime, la parte di beni, di mezzi finanziari e di personale di cui non si propone il trasferimento alle regioni o agli enti locali. Entro i successivi quarantacinque giorni la Commissione parlamentare per le questioni regionali esprime le proprie osservazioni in relazione a ciascuno degli enti. Acquisite le osservazioni della Commissione parlamentare il Governo adotta, su conforme parere della commissione di cui al terz'ultimo comma, distinti decreti per ciascun ente. Il decreto contiene l'elenco delle funzioni residue non rientranti nelle materie di cui al presente decreto, l'individuazione dei beni e del personale indispensabili all'espletamento delle funzioni residue dell'ente, l'indicazione dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'ente per l'assolvimento delle funzioni trasferite o delegate, ivi comprese le spese generali di amministrazione, o una quota di esse nel caso all'ente residuino altre funzioni. Il decreto attribuisce altresì alle regioni i beni e il personale ad esse spettanti. Nel caso di enti pubblici per i quali sia stata accertata l'insussistenza di funzioni residue il decreto ne dichiara l'estinzione. Il decreto dichiara altresì l'estinzione degli enti, trasferendone le funzioni residue all'amministrazione diretta dello Stato o ad enti similari, allorché la commissione tecnica di cui al presente articolo e la commissione parlamentare per le questioni regionali, abbiano accertato: 1) la non economicità dei singoli enti nell'attuazione dei loro compiti residui in relazione anche alle esigenze di riqualificazione e selezione della spesa pubblica; 2) la non convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato o da altri enti similari (1). Il trasferimento delle funzioni degli enti di cui al presente articolo decorre dal 1º aprile 1978. In ogni caso qualora al 31 marzo 1979 non sia stato emanato il decreto di cui ai precedenti commi, né abbiano provveduto in materia le leggi statali di cui agli articoli 25 e 34, cessa ogni contribuzione finanziamento o sovvenzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, a favore degli enti di cui alla tabella B (2). Le somme di cui al comma precedente, nonché quelle derivanti da contributi versati agli enti di cui al comma precedente da soggetti obbligati o derivanti da trattenute su salari o stipendi, retribuzioni, compensi, pensioni od assegni continuativi, sono versati in apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato; fanno eccezione per gli enti di cui al primo comma dell'art. 116 le ritenute destinate dalla legge al perseguimento dei fini associativi. Dalla data predetta le regioni assicurano la continuità delle prestazioni previste a carico degli enti per i quali non sia stato ancora emanato il decreto di cui ai precedenti commi. A tale scopo le regioni potranno avvalersi delle strutture e dei servizi degli enti stessi; per il finanziamento degli oneri derivanti dall'erogazione delle prestazioni anzidette le somme iscritte nel conto corrente infruttifero di cui al comma precedente sono ripartite tra le regioni, dedotta la quota spettante alle regioni a statuto speciale, secondo i criteri stabiliti dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. La commissione tecnica di cui al presente articolo nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è composta da 20 membri dei quali 10 designati dal Consiglio dei Ministri, 6 designati dalle regioni, 3 dall'ANCI, 1 dall'UPI. I rappresentanti regionali vengono scelti dal Presidente del Consiglio in una rosa composta da 21 designati da ciascuna regione a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia) e dalle province di Trento e Bolzano. La commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio e si avvale dei servizi e dell'organizzazione della pubblica amministrazione. (1) Comma aggiunto dall'art. 1-quater, d.l. 18 agosto 1978, n. 481, conv. in l. 21 ottobre 1978, n. 641. (2) Comma così sostituito dall'art. 1, d.l. 18 agosto 1978, n. 481, conv. in l. 21 ottobre 1978, n. 641.
Articolo 114
Art. 114. Enti di assistenza a categorie.
La commissione di cui al terzultimo comma del precedente art. 113, trascorso, il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo, individua preliminarmente quali enti preposti ad erogare prestazioni assistenziali, fra quelli inclusi nell'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, derivano la parte prevalente delle proprie entrate da contributi, che in forza di legge, sono a carico di persone fisiche o di persone giuridiche diverse dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali territoriali. Effettuata la individuazione, la commissione ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali ed i singoli enti interessati. La commissione, ottemperato a quanto disposto dal comma precedente, promuove per tali enti la procedura prevista dal terzo e quarto comma dell'art. 113 e sospende, sino alla scadenza di dodici mesi dalla data della comunicazione fatta ai singoli enti, l'adempimento previsto dal quarto comma del citato articolo. Qualora nei dodici mesi successivi alla comunicazione di cui al precedente comma gli interessati alla contribuzione obbligatoria promuovano associazioni nazionali volontarie di assistenza al fine di garantirsi la continuità delle prestazioni assistenziali, tali associazioni possono ottenere, nei modi e alle condizioni previsti dai successivi commi, la concessione in uso di parte o di tutti i beni degli enti di cui al primo comma. Le associazioni di cui al comma precedente, qualora comprendano almeno il trenta per cento dei soggetti tenuti alla contribuzione obbligatoria e dispongano di entrate derivanti da contributi volontari tali da consentire l'adempimento dei fini associativi, possono rivolgere domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la concessione dei beni dell'ente al quale sono destinati i contributi obbligatori degli aderenti all'associazione. La presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dal ricevimento, trasmette la domanda alla commissione di cui al primo comma, la quale, previo accertamento dell'esistenza dei presupposti per la concessione, formula entro sessanta giorni la sua proposta in ordine ai beni da dare in concessione. Con riferimento alla proposta di concedere in uso tutti o parte dei beni dell'ente, la commissione provvede altresì, contestualmente, all'adempimento, previsto dal quarto comma dell'art. 113 per l'emanazione del decreto secondo il disposto del sesto comma del citato articolo. I beni oggetto della concessione vengono preliminarmente trasferiti al patrimonio dello Stato. La concessione dei beni ad ogni singola associazione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è regolata da apposita convenzione. La convenzione deve prevedere, tra l'altro, le procedure e le modalità, per la revoca senza indennizzo della concessione stessa, qualora l'associazione volontaria non adempia i compiti per i quali ha ottenuto l'uso dei beni. In tal caso i beni mobili ed immobili, oggetto della revoca, vengono destinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla regione competente per territorio. Al di fuori dei casi previsti nei commi precedenti, le associazioni costituitesi secondo le norme del presente articolo non potranno fruire, a qualsiasi titolo, di contributi a carico dello Stato e di altri enti pubblici. La commissione di cui al terzultimo comma dell'art. 133, qualora entro il termine di dodici mesi, previsto dal secondo comma, non le sia pervenuta alcuna domanda, provvede, per i singoli enti, agli adempimenti sospesi ed esprime il previsto parere ai fini dell'emanazione del relativo decreto. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto la legge della Repubblica provvede a disciplinare la materia dei contributi obbligatori destinati agli enti di cui al presente articolo. Trascorso l'anno senza che sia stata emanata la legge di cui al comma precedente, nel caso si sia verificata l'ipotesi contenuta nei commi 3, 4, 5 e 6, i contributi obbligatori cessano nei confronti di coloro che si siano associati agli enti di cui al presente articolo.
Articolo 115
Art. 115. Enti a struttura associativa.
Gli enti di cui all'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, che abbiano una struttura associativa, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto privato con il decreto del presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente e ad essi individualmente relativo. Essi conservano la titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle attività associative, nonché di quelle derivanti da atti di liberalità o contributi degli associati. Alla individuazione dei beni di cui sopra si provvede con il decreto di cui al precedente art. 113. Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per il sostegno dell'attività associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi del presente articolo; tale contributo, per l'anno 1979, non potrà comunque superare il 50 per cento di quello erogato dallo Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto per l'ANMIL nell'articolo 1-decies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge di conversione (1). In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite, prestazioni previdenziali in genere, compensi od assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma (1). A partire dal 1º gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di percepire mediante ritenuta sulle pensioni assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi associativi che i titolari delle suddette prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma libera. Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pubblici interessati stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalità della riscossione delle ritenute di cui al presente comma (1). Dal 1º gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati, con apposite leggi potrà assegnare contributi alle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti (1). (1) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma terzo per effetto dell'art. 1-undecies, d.l. 18 agosto 1978, n. 481, conv. in l. 21 ottobre 1978, n. 641.
Articolo 116
Art. 116. Enti privati.
Al 31 dicembre 1977 cessano ogni forma di finanziamento e di contributo statale a favore degli enti, associazioni, fondazioni e istituzioni private di qualsiasi natura, che operino, in base al proprio ordinamento, esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto, nonché ogni forma di finanziamento o di contributo; dello Stato ad altri enti, associazioni, fondazioni od istituzioni private, erogata in riferimento alle funzioni trasferite o delegate alle regioni. Le somme relative ai finanziamenti e ai contributi che vengono a cessare ai sensi del presente articolo sono portate in aumento del fondo comune tra le regioni di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Articolo 117
Art. 117. Patrimonio degli enti.
I patrimoni mobiliari e immobiliari degli enti di cui all'allegata tabella B compresa l'annotazione finale, i quali siano utilizzati per l'erogazione dei servizi o per lo svolgimento delle attività trasferite o delegate, ovvero attribuite agli enti locali, sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono situati, con il decreto di cui al precedente art. 113. Si applica il settimo comma dell'art. 25, con riferimento alle funzioni attribuite ai comuni, province e comunità montane. I beni patrimoniali costituenti le sedi centrali degli enti di cui al precedente comma, salvo restando quando disposto dagli articoli 114 e 115, sono amministrati, con facoltà di alienarli, dall'ufficio del Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. I proventi netti derivanti dall'amministrazione e dall'eventuale alienazione dei beni predetti sono portati annualmente ad incremento del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per il tesoro riferisce annualmente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sullo stato della liquidazione. Tutti gli altri beni immobiliari degli enti predetti, salvo restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115, sono trasferiti alle regioni e sono amministrati dalla regione nel cui territorio sono situati. I proventi netti di cui al precedente comma, derivanti dall'amministrazione di detti patrimoni, sono trimestralmente versati al fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. I residui beni mobiliari compresi il numerario ed i titoli di credito sono attribuiti all'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il quale provvede altresì ad assumere le eventuali passività. Per la copertura delle passività, il Ministero del tesoro, ove necessario, può destinare, in tutto o in parte, i proventi di cui al terzo comma (1). Nel caso di enti le cui funzioni siano solo parzialmente trasferite o delegate alle regioni ovvero attribuite agli enti locali, il decreto di cui all'art. 113, fermo restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115, e dal primo comma del presente articolo, ripartisce i beni patrimoniali non utilizzati direttamente per l'erogazione di servizi o per le attività svolte dall'ente in misura proporzionale alle spese erogate, nel biennio precedente, per le funzioni trasferite o delegate, o, rispettivamente, residuanti in capo all'ente. La presente disposizione non si applica agli enti che svolgono in misura prevalente attività previdenziale. Le disposizioni di cui ai precedenti commi e le disposizioni degli articoli 113, 114 e 115 si applicano anche alle funzioni ed ai patrimoni degli enti soppressi, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, con provvedimento adottato successivamente al 25 luglio 1977 (2). (1) Comma così sostituito dall'art. 1-novies d.l. 18 agosto 1978, n. 481, conv. in l. 21 ottobre 1978, n. 641. (2) Vedi, anche, l'art. 1-sexies d.l. 18 agosto 1978, n. 481, conv. in l. 21 ottobre 1978, n. 641.
Articolo 118
Art. 118. Continuità delle prestazioni.
Le regioni assicurano, anche con atti amministrativi, la continuità delle prestazioni agli assistiti fino all'approvazione delle leggi regionali di riordino delle funzioni trasferite. Allo stesso fine possono stipulare apposite convenzioni con altre regioni o con enti pubblici o privati.
Articolo 119
Art. 119. Attività residue degli enti pubblici estinti.
Le funzioni amministrative degli enti pubblici, di cui all'art. 113, continuano ad essere esercitate, nelle regioni a statuto speciale mediante ufficio stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato (1). (1) Vedi, anche, l'art. 1-sexies d.l. 18 agosto 1978, n. 481, conv. in l. 21 ottobre 1978, n. 641.
Articolo 120
Art. 120. Entrate degli enti pubblici.
Le entrate degli enti pubblici nazionali e locali, comprese quelle di carattere tributario, previste da disposizioni di legge vigenti, sono interamente attribuite alle regioni, se alle stesse sono state trasferite le funzioni amministrative da essi esercitate o, limitatamente alla parte pertinente alle funzioni amministrative trasferite, se essi esercitano funzioni amministrative anche in materia diverse da quelle contemplate nel presente decreto. Analogamente si procede, intendendosi sostituiti comuni, provincie o comunità montane alle regioni, quando le relative funzioni siano attribuite a comuni, province o comunità montane. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate degli enti di cui all'art. 114, preposti all'erogazione di prestazioni assistenziali, quando tali entrate derivano da contributi posti a carico, in forza di legge, di categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, di datori di lavoro, degli stessi beneficiari dell'assistenza o di gestioni previdenziali. Tali entrate affluiscono al bilancio dello Stato. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai contributi di persone fisiche e giuridiche private nell'ipotesi di cui all'art. 115 nonché alle entrate destinate all'esercizio delle funzioni amministrative non trasferite nelle regioni e a statuto speciale (1). (1) Vedi, anche, l'art. 1-sexies d.l. 18 agosto 1978, n. 481, conv. in l. 21 ottobre 1978, n. 641.
Articolo 121
Art. 121.
Percezione e ripartizione delle entrate già spettanti agli enti pubblici. Le entrate di cui al primo comma dell'articolo precedente, derivanti da contributi o imposizioni a carico di persone fisiche o giuridiche o comunque a queste riferibili o pertinenti a beni mobili o immobili, sono percepite direttamente dalla regione nella quale si trova il rispettivo domicilio fiscale o sono situati i beni, con l'osservanza dell'art. 14 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in quanto applicabile. Le entrate di cui sopra saranno direttamente percepite dai comuni, province o comunità montane nel caso in cui siano relative a funzioni trasferite a questi enti.
Articolo 122
Art. 122. Personale degli enti pubblici.
Il personale in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 presso le strutture operative periferiche degli enti pubblici nazionali e interregionali le cui funzioni siano trasferite o delegate alle regioni a norma del presente decreto e che sia strettamente indispensabile all'esercizio delle funzioni medesime, è posto a disposizione delle regioni stesse contestualmente al trasferimento dei beni e delle funzioni (1). I contingenti del personale da mettere a disposizione delle regioni ai sensi del precedente comma saranno determinati con il medesimo procedimento di cui all'articolo 112, secondo comma, entro sessanta giorni dalla emanazione dei provvedimenti con i quali saranno individuate per ciascun ente le funzioni trasferite o delegate alle regioni. Con il medesimo provvedimento detto personale sarà ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di queste (1). Il personale degli enti pubblici non compreso tra quello trasferito alle regioni ai sensi dei commi precedenti è assegnato, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con effetto dalla data di trasferimento delle funzioni amministrative, nell'ordine: a) ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, con la osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e nell'ultimo comma dell'articolo 7 di detta legge; a tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilirà, nei limiti dei posti in organico riservati secondo l'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, i contingenti numerici dei posti da coprire nelle strutture degli enti esistenti nel territorio nazionale così come risultano dai provvedimenti attuativi dell'articolo 25 della legge stessa; b) ai ruoli unici di cui all'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (1). I dipendenti degli enti di cui al primo comma dell'art. 15 trasferiti allo Stato ai sensi del presente decreto, che si dichiarino disponibili, sono comandati a prestare servizio presso gli enti di provenienza, che ne fanno richiesta e ne assumono ogni onere. (1) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono gli originari commi dal primo al quarto per effetto dell'art. 1-terdecies d.l. 18 agosto 1978, n. 481, conv. in l. 21 ottobre 1978, n. 641.
Articolo 123
Art. 123. Sistemazione definitiva del personale.
Entro un anno dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui agli articoli 112 e 122, le regioni provvedono con proprie leggi a determinare la definitiva destinazione del personale posto a loro disposizione, prevedendone l'assegnazione ai propri uffici o agli enti locali, in relazione alla distribuzione delle funzioni trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi del presente decreto. Le regioni determinano, altresì, d'intesa con gli enti locali interessati, la ripartizione tra gli stessi del personale ad essi assegnato assicurando in ogni caso agli enti medesimi la provvista dei mezzi finanziari per far fronte ai corrispondenti oneri. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al primo comma, le regioni e gli enti locali provvedono ad inquadrare nei propri ruoli il personale di ruolo e a definire la posizione del personale non di ruolo, assegnato ai propri uffici. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente comma, il personale posto a disposizioni della regione è utilizzato in via provvisoria secondo le determinazioni di questa, presso gli uffici regionali o quelli degli enti locali, d'intesa con questi. Fino alla stessa data, detto personale è amministrato dell'amministrazione di provenienza e ad esso continuano ad applicarsi le norme in vigore alla data del 24 febbraio 1977 relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza e assistenza. Nel caso in cui l'ente venga soppresso, col provvedimento di soppressione saranno stabilite altresì le norme per l'amministrazione provvisoria del personale posto a disposizione delle regioni. Le regioni rimborsano allo Stato o all'ente pubblico di provenienza le spese sostenute dalla data dell'effettiva messa a disposizione del personale medesimo alla data dell'inquadramento o comunque della definitiva assegnazione agli uffici regionali o agli enti locali. Con effetto dalla data di inquadramento di cui al precedente comma vengono ridotti in misura corrispondente i ruoli organici e gli eventuali contingenti di personale non di ruolo dell'amministrazione dello Stato cui appartiene il personale trasferito.
Articolo 124
Art. 124. Posizione economica del personale trasferito.
Al personale trasferito alle regioni, a norma degli articoli 112 e 122 del presente decreto, sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente già acquisite nel ruolo di provenienza. La metà dei posti comunque disponibili nei ruoli organici del personale di ciascuna regione entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, dopo che sia stato effettuato l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, è riservata al personale di pari qualifica già destinato ad altra regione che faccia domanda di esservi trasferito.
Articolo 125
Art. 125. Affari pendenti.
Le amministrazioni dello Stato, di cui sono trasferite le funzioni amministrative, provvedono a consegnare entro il 31 gennaio 1978 a ciascuna regione interessata con elenchi nominativi gli atti degli uffici non trasferiti concernenti le suddette funzioni e relativi ad affari non ancora esauriti ovvero a questioni o disposizioni di massima. Resta di competenza degli organi dello Stato o degli enti pubblici interessati la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni di spesa anche nel conto dei residui anteriormente alla data del 1º gennaio 1978. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.
Articolo 126
Art. 126.
Soppressione e riduzione di capitoli del bilancio dello Stato. I capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi, in tutto o in parte, alle funzioni trasferite alle regioni o attribuite agli enti locali sono soppressi ai sensi e per gli anni indicati dal presente decreto. Nel caso in cui i capitoli iscritti in bilancio siano relativi a spese concernenti solo in parte le funzioni trasferite, le somme corrispondenti alle funzioni che residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto del Ministro per il tesoro in capitoli nuovi, la cui denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime. é vietato conservare o istituire nel bilancio dello Stato capitoli con le stesse denominazioni e finalità di quelli soppressi, e comunque relativi a spese concernenti le funzioni trasferite. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono estese anche ai capitoli di spesa relativi in tutto o in parte alle funzioni trasferite con decreti legislativi di attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente primo comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati ad essere ripartiti fra le regioni per le finalità previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione delle quote di tali fondi da attribuire alle regioni a statuto speciale.
Articolo 127
Art. 127. Determinazione delle spese aggiuntive.
Le spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando all'ammontare delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti, determinate ai sensi del precedente art. 126, le seguenti percentuali: a) spese di natura operativa corrente, 28 per cento; b) spese di natura operativa in conto capitale, 18 per cento; c) spese di personale ed accessori, 20 per cento; d) spese di funzionamento, 25 per cento.
Articolo 128
Art. 128.
Determinazione del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. In attuazione di quanto disposto alla lettera f) del primo comma dell'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed in applicazione dell'art. 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e con la procedura ivi prevista, le quote dei tributi erariali, di cui all'art. 8 della citata legge n. 281 del 1970, verranno determinate in modo da assicurare un incremento del fondo comune pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive risultanti dall'applicazione del precedente art. 127. Per l'anno 1978 la consistenza del fondo comune determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, è incrementata di un importo pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive risultanti dall'applicazione del precedente art. 127. A partire dallo stesso anno 1978 il fondo comune e altresì integrato di un importo pari agli stanziamenti per le spese correnti soppressi dal bilancio dello Stato ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 126, che verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno autorizzati. Per gli anni dal 1979 al 1981 la consistenza del fondo comune, determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, è incrementata in ciascun anno di un importo pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive, aumentato della quota risultante dall'applicazione, all'anzidetto importo, della percentuale di incremento del gettito complessivo delle entrate - indicate al primo comma dell'art. 1 della citata legge n. 356 del 1976 - risultante dalle previsioni di entrata del bilancio dello Stato di ogni anno finanziario rispetto a quelle dell'anno finanziario 1978, sulla base dei progetti di bilancio presentati al Parlamento. é fatta salva la garanzia di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356. La ripartizione del fondo comune, determinato ai sensi dei precedenti commi, viene effettuata con i criteri di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 356 del 1976.
Articolo 129
Art. 129.
Determinazione del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. I capitoli relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti ai sensi del precedente art. 126, esclusi quelli di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, e le relative spese aggiuntive vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad integrazione della quota prevista dalla lettera a) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356. Le somme così trasferite vengono computate ai fini dell'applicazione della lettera b) del citato articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, a far tempo dal 1979. I capitoli relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 126 citato, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad integrazione della quota prevista dalla lettera c) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno autorizzati.
Articolo 130
Art. 130.
Assegnazione dei fondi ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Gli stanziamenti dei capitoli soppressi o ridotti in relazione alle funzioni trasferite, aventi ad oggetto attività che riguardino specificatamente una determinata regione, vengono assegnati alla regione stessa, in aumento alla quota ad essa spettante del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Articolo 131
Art. 131.
Determinazione delle spese per le funzioni delegate. Gli stanziamenti di spesa relativi a funzioni delegate alle regioni verranno determinati annualmente in sede di formazione del bilancio dello Stato, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e verranno ripartiti tra le regioni con deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri nel cui ambito di competenza ricadano le funzioni delegate[, di concerto con il Ministro per le regioni] (1). Per lo svolgimento da parte delle regioni delle funzioni amministrative loro delegate in base al presente decreto sarà attribuita alle medesime, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa. (1) Le parole in parentesi devono intendersi superate.
Articolo 132
Art. 132.
Assegnazione di fondi alle province ed ai comuni per l'esercizio delle funzioni di interesse locale. Per l'assegnazione alle province ed ai comuni delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite in base al presente decreto, è istituito un apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il fondo di cui al precedente comma, per l'anno 1978 è stabilito in una somma corrispondente alle soppressioni e riduzioni operate nel bilancio dello Stato, aumentata delle spese aggiuntive calcolate ai sensi del precedente articolo 127. Il Ministro per il tesoro ripartirà con proprio decreto il fondo anzidetto fra province e comuni avendo anche riguardo alle rispettive popolazioni, con riferimento ai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, nonché alle rispettive superfici, sentite le rappresentanze dell'UPI e dell'ANCI.
Articolo 133
Art. 133. Assegnazione di quote aggiuntive.
Le regioni con proprie leggi provvedono a determinare la quota delle entrate aggiuntive loro spettanti da assegnare agli enti locali, in relazione alle funzioni ad essi attribuite dalle regioni, assicurando agli enti medesimi l'integrale copertura di nuovi oneri che graveranno su di essi. Fino a quando le leggi regionali non avranno provveduto ai sensi del comma precedente, le regioni attribuiranno agli enti locali una percentuale - determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione interregionale - della quota aggiuntiva del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad esse spettante ai sensi del presente decreto. Salvo quanto disposto dal precedente art. 123, alle esigenze di personale, derivanti dalle attribuzioni agli enti locali territoriali di cui al presente decreto, si fa fronte mediante ricorso a personale incluso nel ruolo unico di cui all'art. 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382. Gli oneri relativi restano a carico dell'ente locale che ne usufruisce.
Articolo 134
Art. 134.
Modalità della soppressione e riduzione di capitoli di bilancio. Le soppressioni e le riduzioni da apportare, in relazione alle funzioni amministrative trasferite, agli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato saranno determinate per ciascun Ministero, entro il 31 ottobre 1977, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, sentita la Commissione interparlamentare per le questioni regionali.
Articolo 135
Art. 135. Copertura finanziaria.
All'onere derivante dal presente decreto per l'anno 1978, valutato in lire 15.000 milioni, si provvede con la dotazione del cap. 5926 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Articolo 136
Art. 136. Funzioni già trasferite alle regioni.
Restano ferme tutte le funzioni amministrative già trasferite alle regioni con legge o atti aventi forza di legge anteriori al presente decreto.
Articolo 137
Art. 137. Efficacia delle norme.
Salvo espressa disposizione in contrario le norme del presente decreto avranno effetto dal 1º gennaio 1978.
Allegato 1
TABELLE
Tabella A Uffici dell'amministrazione dello Stato trasferiti
1) Sezioni delle bellezze naturali delle soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici.
2) Sezioni mediche e chimiche e servizi sanitari di protezione antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro.
3) Uffici del Ministero dei lavori pubblici non trasferiti per effetto dell'art. 12, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 1972 (esclusi: il magistrato delle acque, il magistrato per il Po, l'ispettorato superiore per il Tevere, gli uffici del genio civile per le opere marittime, gli uffici e le sezioni del servizio idrografico, l'ufficio del genio civile per le opere edilizie della Capitale l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano, gli uffici del genio civile per le nuove costruzioni ferroviarie l'ufficio del genio civile per il Po di Parma, l'ufficio speciale del genio civile per il Reno, le sezioni per l'edilizia statale e le sezioni per le opere idrauliche presso i provveditorati alle opere pubbliche) (*).
(*) Le attribuzioni già spettanti agli ingegneri capi degli uffici del genio civile a competenza generale - quali organi dello Stato - nelle materie non trasferite e non delegate alle regioni ai sensi del presente decreto, sono esercitate da impiegati della carriera tecnica direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici designati dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.
4) Uffici amministrativi dei commissari per la liquidazione degli usi civici.
5) Uffici della gestione dei pubblici servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como.
6) Stabilimenti ittiogenici.
7) Osservatori per le malattie delle piante.
8) Comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico.
9) Commissario per la reintegrazione dei tratturi di Foggia.
10) Commissioni regionali e provinciali dello artigianato.
11) Commissioni provinciali previste dall'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
12) Comitati provinciali prezzi.
13) Ispettorati alimentazione.
I trasferimenti degli uffici sopraindicati hanno luogo al verificarsi delle condizioni previste dal presente decreto per il trasferimento di funzioni amministrative o la delega del loro esercizio alle regioni e nei limiti necessari all'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere di competenza dello Stato.
Entro il 30 giugno 1978 il Ministro per le finanze, previa intesa con la regione interessata, provvede con proprio decreto all'attribuzione dei beni immobili e degli arredi, di proprietà dello Stato e già in uso presso gli uffici trasferiti, necessari per il funzionamento degli uffici medesimi.
Tabella B (16).
1) Ente nazionale per la morale del fanciullo (ENPMF).
2) [Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI)] (17).
3) Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI).
4) Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI).
5) Ente nazionale di assistenza alla gente di mare.
6) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC).
7) Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia.
8) Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG).
9) Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL).
10) Istituto nazionale "Umberto e Margherita di Savoia".
11) Unione nazionale di assistenza all'infanzia.
12) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici.
13) Casa militare "Umberto I" per i veterani delle guerre nazionali.
14) Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.
15) Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze.
16) Istituto nazionale di beneficienza "Vittorio Emanuele III" 17) Fondazione "Vittorio Emanuele III" per orfani e figli di ferrovieri.
18) Istituto postelegrafonici.
19) Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS).
20) [Ente nazionale assistenza magistrale] (17).
21) Istituto nazionale "Giuseppe Kirner" per l'assistenza ai professori di scuola media.
22) Fondazione figli degli italiani all'estero.
23) Istituto di arte e mestieri per orfani di lavoratori italiani "F. D. Roosevelt".
24) Opera nazionale per le città dei ragazzi.
25) Unione nazionale per la difesa e l'assistenza sociale delle famiglie italiane.
26) Fondazione "Gerolamo Gaslini".
27) Casa di riposo per musicisti "Fondazione Giuseppe Verdi".
28) Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.
29) Ente patronato Regina Margherita pro ciechi "Paolo Colosimo", Napoli.
30) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra.
31) Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL).
32) Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.
33) Associazione nazionale vittime civili di guerra.
34) Unione italiani ciechi (UIC).
35) Gruppo medaglie d'oro al valor militare d'Italia.
36) Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti (ENS).
37) Istituto del "Nastro Azzurro" fra combattenti decorati al valor militare.
38) Associazione nazionale combattenti e reduci.
39) Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI).
40) Unione nazionale mutilati per servizio.
41) Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.
42) Federazione nazionale delle associazioni fra le famiglie numerose.
43) Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC).
44) Federazione italiana della caccia.
45) Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.
46) Consorzio nazionale produttori canapa.
47) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.
48) Ente nazionale per le Tre Venezie.
49) Ente nazionale cellulosa e carta.
50) Consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate.
51) Istituto di incremento ippico.
52) Ente produttori di selvaggina.
53) Ente mostra mercato dell'artigianato.
54) Ente italiano della moda.
55) Ente nazionale artigianato e piccola industria (ENAPI).
56) Utenti motori agricoli (UMA).
57) Opera nazionale combattenti.
58) Ente autonomo di gestione per le aziende termali.
59) Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi.
60) Comitato per la difesa morale e sociale della donna.
61) Ente nazionale protezione animali (ENPA).
62) Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca.
Sono infine da sottoporre al procedimento di cui all'art. 113 tutti gli enti e le casse che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza, per la parte relativa alle attività di carattere assistenziale non previdenziale. Sono altresì da sottoporre al medesimo procedimento tutte le I.P.A.B. di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, anche se non previste espressamente nell'elenco che precede e che operino nel territorio di più regioni, escluse quelle che svolgano in via precipua attività di carattere educativoreligioso, accertata dalla commissione tecnica di cui al precedente art. 113, non operando nei loro confronti il trasferimento.
L'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (AAI) è soppressa con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, concernente soppressione di uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 aprile 1978, su proposta del Ministro per l'interno e previo conforme parere della commissione tecnica di cui all'art. 113, terzultimo comma, sono accertati i beni attinenti a funzioni trasferite o delegate alle regioni da attribuire alle stesse. La commissione tecnica esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta.
Nessun commento:
Posta un commento