11/01/2008

Speciale rappresentanza

L’art. 75 del R.D. n. 332/1928 e la dottrina consolidata pongono la possibilità, in caso di opposizione di interessi fra Comune e cittadini (“comunisti”), di nominare una speciale rappresentanza dei cittadini coinvolti.

Dispositivo normativo (art. 75 R.D. 332/1928): “Quando il Commissario ravviserà che nei procedimenti promossi dalle parti, o da promuoversi d’ufficio, esista opposizione d’interessi tra il Comune e una frazione o tra più frazioni dello stesso Comune [...] ne darà notizia alla Giunta provinciale amministrativa, la quale costituirà la rappresentanza delle frazioni nominando commissioni di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti. [...] Lo stesso procedimento si seguirà quando, contestandosi dal Comune la qualità demaniale del suolo o comunque la esistenza degli usi civici, sorga opposizione d’interessi tra il Comune e i comunisti ed occorra nominare a questi ultimi la speciale rappresentanza.”

In sostanza, i cives possono chiedere la nomina di una rappresentanza collettiva ogniqualvolta l’ente pubblico si opponga al riconoscimento della demanialità civica in modo illogico o contrario agli interessi della collettività.

Nel caso di opposizione del Comune alla qualifica demaniale del bene, tale rappresentanza speciale può subentrare nella difesa dei diritti collettivi, garantendo effettività della tutela anche contro l’inerzia o azioni contrarie dell’ente pubblico.

Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1234/2014: La nomina della speciale rappresentanza è necessaria ove vi sia contrasto di interessi tra il Comune e la collettività.

L’ordinamento italiano, anche sulla base dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, riconosce ai cittadini la legittimazione individuale e collettiva – sia a livello processuale che sostanziale – per agire a tutela dei beni demaniali civici, anche in presenza di atti di disposizione comunali viziati da nullità. Il diniego di tale legittimazione rappresenta non solo una violazione individuale, ma un danno diffuso che si riverbera sull’intera collettività residente e ne compromette la funzione identitaria, produttiva, ambientale e paesaggistica.

La possibilità di chiedere la nomina di una speciale rappresentanza, ove si attesti la contrarietà dell’ente locale agli interessi collettivi, costituisce un ulteriore presidio di effettività della tutela dei diritti civici e di garanzia della “giustizia distributiva territoriale”. L’attualità del tema trova conferma nell’interesse della giurisprudenza di legittimità, della Corte Costituzionale e nella costante attenzione dei lavori dottrinali e dei convegni sulle proprietà collettive. Rimangono centrali, nella prospettiva di riforma, la promozione della soggettività giuridica collettiva (comitati, ASBUC), l’autonomia normativa e gestionale, nonché l’affermazione del principio costituzionale di preservazione del patrimonio collettivo per le generazioni future.

In definitiva, la legittimazione dei cittadini non è solo strumento processuale, ma garanzia sostanziale della vitalità democratica delle collettività locali e della sostenibilità dei territori, nel solco di una plurisecolare tradizione italiana prima ancora che nella proiezione di uno sviluppo equo e sostenibile.


Nessun commento:

Posta un commento