Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1234/2014: La nomina della speciale rappresentanza è necessaria ove vi sia contrasto di interessi tra il Comune e la collettività.
L’ordinamento italiano, anche sulla base dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, riconosce ai cittadini la legittimazione individuale e collettiva – sia a livello processuale che sostanziale – per agire a tutela dei beni demaniali civici, anche in presenza di atti di disposizione comunali viziati da nullità. Il diniego di tale legittimazione rappresenta non solo una violazione individuale, ma un danno diffuso che si riverbera sull’intera collettività residente e ne compromette la funzione identitaria, produttiva, ambientale e paesaggistica.
La possibilità di chiedere la nomina di una speciale rappresentanza, ove si attesti la contrarietà dell’ente locale agli interessi collettivi, costituisce un ulteriore presidio di effettività della tutela dei diritti civici e di garanzia della “giustizia distributiva territoriale”. L’attualità del tema trova conferma nell’interesse della giurisprudenza di legittimità, della Corte Costituzionale e nella costante attenzione dei lavori dottrinali e dei convegni sulle proprietà collettive. Rimangono centrali, nella prospettiva di riforma, la promozione della soggettività giuridica collettiva (comitati, ASBUC), l’autonomia normativa e gestionale, nonché l’affermazione del principio costituzionale di preservazione del patrimonio collettivo per le generazioni future.
In definitiva, la legittimazione dei cittadini non è solo strumento processuale, ma garanzia sostanziale della vitalità democratica delle collettività locali e della sostenibilità dei territori, nel solco di una plurisecolare tradizione italiana prima ancora che nella proiezione di uno sviluppo equo e sostenibile.
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