Provvedimento di competenza regionale (del Commissario agli Usi Civici dalla Legge 1766/1927 al DPR 616/1977), cancella, dal terreno interessato dal procedimento, la caratteristica dell’inalienabilità e dell’imprescrittibilità del diritto in quanto lo sottrae dal patrimonio collettivo indisponibile del Comune, che in conseguenza di ciò lo può alienare (art. 12 Legge 1766/1927), secondo, comunque, le indicazioni e le condizioni dettate dall’Ufficio regionale usi civici.
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