DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23
Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. (GU n.67 del 23-3-2011)
Art. 10
Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare.
1 All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«
-------------------------------------------------------
1. Atti traslativi a titolo oneroso della |
proprietà di beni immobili in genere e |
atti traslativi o costitutivi di diritti reali |
immobiliari di godimento, compresi la rinuncia |
pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di|
espropriazione per pubblica utilità e i |
trasferimenti coattivi: | 9 per cento
-------------------------------------------------------
Se il trasferimento ha per oggetto case |
di abitazione, ad eccezione di quelle di |
categoria catastale A1, A8 e A9 , ove |
ricorrano le condizioni di cui alla nota |
II-bis) | 2 per cento
-------------------------------------------------------»
b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione
della nota II-bis);
c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota
del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del
2 per cento».
2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non puo' essere
inferiore a 1.000 euro.
3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti
gli atti e le formalita' direttamente conseguenti posti in essere per
effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri
immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali
catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle
imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.
4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse
tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in
leggi speciali ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19
e 20 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure
necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione
universale di Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n.
3, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma
4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1º dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2014.
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