11/20/2008

Affrancazione

La legislazione italiana prevede varie forme di affrancazione:
  1. in caso di enfiteusi dettata dal codice civile, l'affrancazione extragiudiziale, quando enfiteuta e concedente raggiungono l'accordo, è l'acquisto della proprietà da parte dell'enfiteuta mediante il pagamento di una somma pari a quindici volte il canone annuo (art. 971 C.C.). Il diritto di affrancazione è un diritto potestativo dell'enfiteuta: il concedente non può rifiutarsi di prestare il proprio consenso. È infatti vero anche l'inverso, ossia che il concedente non può obbligare il livellario ad affrancare se quest'ultimo intende pagare il canone annuo. L'affrancazione può essere perfezionata solo attraverso atto pubblico, in quanto il vincolo rappresenta un onere giuridico sull'immobile e può quindi essere cancellato solo attraverso un rogito regolarmente trascritto presso il competente Ufficio di Pubblicità Immobiliare (Conservatoria R.R.I.I., ora Agenzia delle Entrate). Questo atto può essere rogato sia da un segretario comunale se il concedente è un Comune, o altrimenti da un Notaio regolarmente in esercizio. Per il calcolo del canone e del relativo capitale di affrancazione seguire le direttive dettate con Circolare prot. 29104 dell'11/05/2011 dell'Agenzia del Territorio. Oltre all'affrancazione extragiudiziale dell'enfiteusi (artt. 971 e segg. e 1350 c.c.), la legge 607/1966 (art. 3) prevede anche l'affrancazione giudiziale dell'enfiteusi se il concedente si rifiuta di aderire alla dichiarazione di affrancazione, tramite ricorso con cui l'enfiteuta si rivolge al giudice al fine di ottenere una sentenza costitutiva che pronuncia l'affrancazione. L''affrancazione giudiziale è disciplinata dalla legge 22 luglio 1966, n. 607 e dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1138. Ai sensi dell'art. 2 della legge 607/1966 la domanda di affrancazione giudiziale, qualunque ne sia il valore, si propone con ricorso al Giudice Unico competente per territorio ai sensi dell'art. 21 c.p.c. Il ricorso deve contenere i dati necessari per identificare il ricorrente e la descrizione dell'immobile, l'estensione, la denominazione catastale e almeno tre confini. Al ricorso devono essere allegati: le quietanze e qualsiasi atto relativo alla prestazione e, in mancanza, l'atto di notorietà sulla esistenza della prestazione e sull'importo di essa, nonché il certificato storico catastale delle iscrizioni e trascrizioni riferite all'ultimo ventennio. Il Giudice Unico, con decreto, fissa l'udienza di comparizione personale delle parti (art. 3 legge cit.) ed ordina anche la notifica a chi, in base alla documentazione, risulta interessato (es.: creditore ipotercario). L'art. 10 della legge citata dispone che nel procedimento gli atti sono esenti da bolli, proventi e diritti di ogni specie. Dal 02/06/1999 è competente il Tribunale in composizione monocratica perché sono state soppresse le procure con d.lgs. 51/1998. La legge 18 dicembre 1970 n.1138, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1971, prevede all'art. 9, che l'affrancazione si possa realizzare mediante il pagamento di una somma pari a quindici volte l'ammontare del canone, modificando quindi la precedente disciplina codicistica, che prevedeva che la somma fosse pari a venti volte il canone.
  2. in caso di quotizzazione di terre civiche ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 della Legge 1766/1927, l'assegnazione dei terreni viene fatta a titolo di enfiteusi di cui al Codice Civile; la proprietà non viene trasferita al momento dell'ordinanza di quotizzazione (come succede invece per le quotizzazioni precedenti all'entrata in vigore della L. 1766/1927) bensì solo con l'affrancazione; prima dell'affrancazione le unità suddette non perdono la loro natura demaniale e non potranno essere divise, alienate o cedute per qualsiasi titolo; ai sensi dell'art. 24 della Legge 1766/1927 il relativo capitale di affrancazione "sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al comune, alla frazione ad alla associazione, con vincolo a favore del Ministero dell'Economia Nazionale [ora Regione], per essere destinato, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione";
  3. in caso di canone (demaniale) di natura enfiteutica imposto nella sdemanializzazione delle terre civiche, la proprietà si è già trasferita a monte con l’ordinanza di legittimazione (art. 10 Legge 1766/1927)/conciliazione (art. 51 del RD 03/07/1861, art. 29 della Legge 1766/1927)/trasformazione in enfiteusi perpetua (art. 26 RD 332/1928)/quotizzazione precedente alla Legge 1766/1927 (Legge 01/09/1806, art. 32 RD 03/12/1808)/trasformazione in colonie perpetue inamovibili (art. 28 del RD 10/03/1810), e quindi l’affrancazione fa venir meno il solo dovere di corrispondere il  canone di natura enfiteutica imposto; ai sensi dell'art. 24 della Legge 1766/1927 il relativo capitale di affrancazione "sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al comune, alla frazione ad alla associazione, con vincolo a favore del Ministero dell'Economia Nazionale [ora Regione], per essere destinato, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione";
  4. in caso di canone (demaniale) di natura enfiteutica imposto nella liquidazione degli usi civici su terre private (detta anche affrancazione, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1766/1927), il terreno era e resta privato, quindi l'affrancazione (cancellazione del canone) fa venir meno il solo dovere di corrispondere il  canone di natura enfiteutica imposto; ai sensi dell'art. 24 della Legge 1766/1927 il relativo capitale di affrancazione "sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al comune, alla frazione ad alla associazione, con vincolo a favore del Ministero dell'Economia Nazionale [ora Regione], per essere destinato, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione";
  5. in caso di liquidazione dei diritti di uso civico su terre private, la procedura di affrancazione (dei diritti di uso civico) può avvenire attraverso lo scorporo di una porzione del fondo (privato) gravato e la sua assegnazione al Comune o ad associazioni (ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 1766/1927) oppure, in alternativa, può avvenire anche attraverso l'imposizione, a carico dei proprietari, di un canone annuo di natura enfiteutica a favore del Comune o dell'associazione agraria (ai sensi dell'art. 7 della Legge 1766/1927); a sua volta, tale canone è redimibile (cancellabile) con un ulteriore provvedimento di affrancazione (si veda caso precedente); ai sensi dell'art. 33 del RD 332/1928 "i canoni imposti in applicazione degli articoli 7 e 10 della legge possono essere affrancati anche all'atto stesso della conciliazione o della legittimazione ed il capitale di affrancazione resterà vincolato ai termini dell'art. 24 della legge stessa".

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