11/20/2008

Trasformazione in enfiteusi perpetua

Le concessioni di terra ad utenza con l’obbligo di migliorie, fatte dai Comuni prima della pubblicazione del Decreto Legge 751/1924, in conformità a statuti, regolamenti o deliberazioni regolarmente approvati o in base ad autorizzazione ministeriale, sono mantenute e trasformate in enfiteusi perpetua, fissando nuovi canoni ai termini dell’art. 10 della L. 1766/1927 (canone di legittimazione); la proprietà viene trasferita all’enfiteuta al momento dell’ordinanza di trasformazione in enfiteusi perpetua; il canone è redimibile (cancellabile) tramite un provvedimento di affrancazione, di competenza comunale (simile in toto al canone di legittimazione).
L'art. 26 del RD 332/1928 recita: "Le concessioni di terra ad utenza con l'obbligo di migliorare, fatte prima della pubblicazione del decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751 (1), in conformità a statuti, regolamenti o deliberazioni regolarmente approvati od in base ad autorizzazione ministeriale, saranno mantenute e trasformate in enfiteusi perpetua, sempre che i concessionari abbiano adempito alle condizioni imposte dalla concessione. Saranno però fissati nuovi canoni ai termini dell'art. 10 della legge, quando le concessioni sieno di data anteriore all'anno 1919. (1) Vedi anche la l. 16 giugno 1927, n. 1766".
L'art. 28 del RD 332/1928 recita: "Le terre, rispetto alle quali i concessionari non abbiano adempito agli obblighi della concessione, saranno rimesse in massa per essere ripartite a norma dell'art. 13 della legge, ed ove i possessori non le rilascino volontariamente, il Commissario provvederà a norma dell'art. 29 della legge. Lo stesso avrà luogo per le concessioni a miglioria fatte dopo la pubblicazione del decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751 (1), in base a disposizioni di statuti e regolamenti che non potevano più applicarsi; ma se i concessionari siano tra i coltivatori diretti della terra, che potrebbero beneficiarsi della quotizzazione, giusta il citato articolo 13 della legge, ed abbiano adempito agli obblighi della concessione, potranno applicarsi anche ad essi le norme stabilite dai due precedenti articoli. (1) Vedi anche la l. 16 giugno 1927, n. 1766".
Secondo la Sentenza della Cassazione a sezioni Unite n. 747 del 27/03/1963 (Rv. 261012), Presidente: TORRENTE. Estensore: IANNELLI (UNIVERSITA UMB contro CIAMMARUCONI), la trasformazione in enfiteusi perpetua è una forma di legittimazione: se è vero che le controversie concernenti la quotizzazione ed assegnazione di beni provenienti dalla liquidazione degli Usi civici rientrano nella Competenza del Commissario regionale per la liquidazione degli Usi civici, in tale Competenza non rientrano, invece, le controversie relative alla rivendica di beni concessi in enfiteusi perpetua, non potendosi considerare sullo stesso piano gli uni e gli altri. Infatti, nel caso di legittimazione, per trasformazione in enfiteusi perpetua della concessione ad utenza e miglioria (regolata dall'art 26 del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927 n. 1766, approvato con RD n 332 del 1928), si ha un rapporto derivato da altro precedente rapporto, avente un contenuto diverso, ed il diritto che ne risulta e di natura reale e perpetua nel caso, invece, di assegnazione di beni a seguito di quotizzazione in unita distinte (regolata dall'art 47 e segg del citato regolamento), si ha un rapporto originario, non dipendente da altro rapporto, ed il diritto che ne risulta ha egualmente natura reale ma e precario ed in relazione agli effetti dei relativi provvedimenti, mentre nel primo caso si attua una vera e propria sdemanializzazione del bene, con l'attribuzione al legittimato di un diritto soggettivo di natura privatistica, con l'assegnazione di beni, invece, in dipendenza della ripartizione in quote, non muta affatto la natura del bene che conserva, tuttavia, il proprio carattere demaniale.

Una particolare forma di trasformazione in enfiteusi perpeuta si è avuta in seguito alle "ripartizioni delle terre di uso collettivo fra i contadini" di cui al Decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 284 che, per la durata della guerra e fino ad un anno dopo la conclusione della pace, autorizzava, in deroga alle vigenti disposizioni della legge 1766/1927, e del RD 332/1928, nonché della legge 16 marzo 1931, n. 377, la concessione ad utenza con l'obbligo di migliorare, delle terre convenientemente utilizzabili per la cultura agraria di cui al 1° comma dell'art. 11 della sopra detta legge 16 giugno 1927, cioè anche dei "terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente". Ai sensi dell'art. 7 del DLL 284/1944 le assegnazioni delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione erano fatte con l'obbligo della osservanza delle condizioni stabilite nel piano di ripartizione; le unità fondiarie non potevano in nessun caso essere divise, alienate o cedute sotto pena di ridevoluzione all'Ente concedente; le unità fondiarie ridevolute o abbandonate venivano riassegnate; eseguite le migliorie prescritte, il commissario provvedeva a trasformare le concessioni in enfiteusi perpetue, fissando i canoni definitivi a norma dell'articolo 10 della legge 1766/1927.

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